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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 483/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 483 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(P.IVA ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco
Proietto per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cristian Giampieri e pagina 1 di 8 dall'avv. Domenico Brancozzi per procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado
- Appellata –
OGGETTO: giudizio di rinvio riassunto a seguito dell'ordinanza n.9134 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 13.02.2023
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in funzione di Giudice di rinvio in appello, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e difesa, per tutti i motivi articolati nei precedenti scritti difensivi, in riforma della sentenza n. 872/2014 del Tribunale di Fermo, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 9134/2023 resa in data 13/02/2023 e pubblicata mediante deposito in data 31/03/2023: rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate da Controparte_1 perché infondate in fatto ed in diritto, per difetto di alle elementi costitutivi della domanda promossa in violazione del disposto di cui all'art. 2697 c.c., e comunque per tutti i motivi dedotti dalla appellante;
Pt_1 condannare in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
a pagare o restituire a in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., tutte le somme da quest'ultima medio tempore versate in esecuzione delle sentenze n. 872/2014 del Tribunale di Fermo e n. 1411/2019 della Corte di Appello di Ancona, oltre interessi legali, dal pagamento al saldo;
con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare integralmente per le ragioni esposte in narrativa l'appello promosso dalla siccome destituito di Parte_1 fondamento. Con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi di giudizio, compresa la presente fase di rinvio”. pagina 2 di 8 FATTI DI CAUSA
La si è rivolta al Tribunale di Fermo al fine di ottenere Controparte_1 dalla la restituzione di tutte le somme che, Parte_1 nel rapporto di conto corrente bancario e nei due conti anticipi intrattenuti con l'attrice, le sarebbero state addebitate a titolo d'interessi superiori al tasso legale o addirittura alla soglia dell'usura, di commissione di massimo scoperto e di anatocismo.
Nonostante la regolarità della notifica, l'istituto di credito si è costituito soltanto al termine della C.T.U. disposta dal primo giudice al fine di verificare l'andamento dei rapporti oggetto di causa.
All'esito, con sentenza depositata in data 05.12.2014 il Tribunale di Fermo ha accolto la domanda attorea, condannando la convenuta a versare in favore Pt_1 della società attrice la somma complessivamente pari ad euro 767.995,48 ed a rifondere le spese di lite e di C.T.U.; il primo giudice ha infatti ritenuto che, non essendo stata prodotta alcuna pattuizione scritta che abbia dato origine al rapporto o ne abbia regolato le condizioni, i tassi d'interesse debitori debbano essere individuati nel tasso legale e poi in quello previsto dall'art. 117 T.U.B., dovendosi altresì escludere qualsiasi addebito a titolo di commissione di massimo scoperto o di interessi anatocistici.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la banca, eccependo che sarebbe stato onere della parte attrice comprovare i presupposti della domanda proposta ai sensi dell'art. 2033 c.c., producendo i contratti stipulati tra le parti e documentando le somme eventualmente versate;
l'appellante ha altresì contestato le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. con riferimento all'anatocismo, alla commissione di massimo scoperto ed alle conseguenze derivanti dalla mancata esibizione di taluni estratti conto periodici.
Costituendosi in tale grado, la ha chiesto il rigetto del Controparte_1 gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
pagina 3 di 8 Con sentenza in data 23.07.2019 questa Corte ha rigettato il gravame, confermando in ogni sua parte la sentenza appellata e condannando la Pt_1 appellante alla refusione delle spese del grado.
Avverso tale sentenza la ha proposto Parte_1 ricorso per Cassazione, ribadendo in particolar modo che sarebbe stato onere della correntista produrre ogni documento idoneo a provare i presupposti della propria domanda.
Costituendosi anche in tale sede, la ha chiesto il rigetto del Controparte_1 ricorso avversario.
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il primo mezzo d'impugnazione, evidenziando che la società attrice ha sin dall'inizio fatto riferimento ad “un contratto stipulato tra le parti e redatto per iscritto” e che pertanto sarebbe stato suo onere produrlo al fine di comprovare le condizioni effettivamente pattuite;
ha quindi cassato la pronuncia sotto tale profilo, rinviando a questa Corte anche per quanto riguarda la regolazione delle spese.
La ha pertanto riassunto il giudizio, Parte_1 chiedendo che venga rigettata la domanda proposta dalla controparte e che quest'ultima venga condannata a restituire tutte le somme ricevute in provvisoria esecuzione delle precedenti sentenze.
Costituendosi nel presente grado, la ha contestato che le Controparte_1 conclusioni cui sono pervenuti i giudici di legittimità impongano il rigetto della propria domanda.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 02.07.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
pagina 4 di 8 RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Il presente giudizio di rinvio è volto a riesaminare la domanda proposta dalla alla luce di quanto evidenziato nell'ordinanza Controparte_1 di rinvio: secondo quanto rilevato dai giudici di legittimità, infatti, la correntista ha agito “sull'espresso presupposto di aver intrattenuto con la banca rapporti corrispondenza n.10558Z>, e dunque inesorabilmente muovendo dall'allegazione dell'esistenza di un contratto stipulato tra le parti e redatto per iscritto, contratto tuttavia, in tesi, mancante dell'indicazione della misura degli interessi debitori, oltre che di altre condizioni contrattuali: di guisa che, essendo essa attrice onerata della prova del fatto costitutivo della propria domanda, così come allegato, spettava alla medesima effettuare la produzione del contratto, asseritamente mancante dell'indicazione della misura degli interessi e di quant'altro in esso non indicato, ai sensi della regola generale stabilita dal prima comma dell'art. 2692 c.c., in aderenza alla giurisprudenza di questa Corte che lo stesso giudice d'appello ha richiamato (…) ma poi erroneamente disapplicato, nulla rilevando l'epoca di stipulazione del contratto”.
Sarebbe stato quindi onere della società attrice provare i presupposti posti a fondamento della propria domanda di ripetizione dell'indebito così come proposta sin dall'originario atto di citazione, producendo il contratto scritto con cui le parti avrebbero dato vita all'originario rapporto di conto corrente senza tuttavia prevedere il tasso degli interessi debitori, né altre spese o commissioni.
E' stato del resto chiarito che, “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio pagina 5 di 8 di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (leggasi ad esempio Cass. Sez. 6-1, ordinanza n.33009 del 13.12.2019).
L'ordinanza con cui in data 13.02.2023 la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di questa Corte d'Appello in data 23.07.2019 risulta in ogni caso vincolante, stante la peculiare natura del giudizio di rinvio, a prescindere dalle conclusioni cui in altre occasioni possa essere pervenuta la giurisprudenza richiamata dall'odierna appellata.
Non essendo stato provato il principale presupposto della domanda di ripetizione, ovvero l'assenza di una pattuizione scritta in merito al tasso degli interessi debitori, non sussistono ragioni che possano giustificarne la rideterminazione nei limiti del tasso legale, né di quello poi previsto dall'art. 117 T.U.B.; secondo quanto emerso dalla C.T.U. disposta dal primo giudice, in ogni caso, le condizioni praticate dalla banca non hanno superato la soglia dell'usura.
Le medesime conclusioni debbono essere tratte per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto.
La domanda proposta dalla società correntista può invece essere accolta per quanto riguarda gli interessi anatocistici tenuto conto che “in tema di conto corrente bancario, il cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito conseguente ad anatocismo, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c., non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000 poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.
425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione, posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del predetto art.
pagina 6 di 8 1283 c.c.” (leggasi da ultimo Cass. Sez. I, ordinanza n.26867 del
16.10.2024).
La C.T.U. disposta dal primo giudice ha consentito di verificare che la banca ha addebitato a solo titolo d'anatocismo la somma complessivamente pari all'epoca a lire 204.155.162 (ovvero agli attuali euro 105.437,34), come risulta dall'allegato n. 7, ultimo rigo dell'ultima pagina: il calcolo compiuto dall'ausiliare del giudice non è stato in alcun modo contestato dalla , Pt_1 la quale ha sollevato soltanto questioni di diritto ormai superate dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
In riforma della sentenza depositata dal Tribunale di Fermo in data
05.12.2014, in conclusione, la domanda proposta dalla Controparte_1 dev'essere accolta per il solo importo sopra indicato.
[...]
2) La domanda proposta dalla al fine di Parte_1 ottenere la restituzione delle somme versate in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado dev'essere accolta per l'importo pari alla differenza tra le somme effettivamente pagate (risultanti dalla documentazione allegata all'atto di riassunzione) e la minore somma che nella presente sede
è stata riconosciuta in favore della correntista.
3) Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza delle parti, sussistono da ultimo i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi del presente giudizio, anche per quanto riguarda la fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
In parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1 ed in parziale riforma della sentenza depositata dal Tribunale di
[...]
Fermo in data 05.12.2014,
pagina 7 di 8 CONDANNA la a versare in favore della Parte_1 Parte_1 la somma complessivamente pari ad euro 105.437,34. Controparte_1
CONDANNA la a restituire in favore della Controparte_1 [...] ogni maggiore somma già versata in provvisorio Parte_1 adempimento della sentenza di primo grado.
COMPENSA integralmente tra le parti tutte le spese del presente giudizio, riferibili a qualsiasi fase o grado.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 483 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(P.IVA ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco
Proietto per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cristian Giampieri e pagina 1 di 8 dall'avv. Domenico Brancozzi per procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado
- Appellata –
OGGETTO: giudizio di rinvio riassunto a seguito dell'ordinanza n.9134 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 13.02.2023
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in funzione di Giudice di rinvio in appello, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e difesa, per tutti i motivi articolati nei precedenti scritti difensivi, in riforma della sentenza n. 872/2014 del Tribunale di Fermo, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 9134/2023 resa in data 13/02/2023 e pubblicata mediante deposito in data 31/03/2023: rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate da Controparte_1 perché infondate in fatto ed in diritto, per difetto di alle elementi costitutivi della domanda promossa in violazione del disposto di cui all'art. 2697 c.c., e comunque per tutti i motivi dedotti dalla appellante;
Pt_1 condannare in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
a pagare o restituire a in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., tutte le somme da quest'ultima medio tempore versate in esecuzione delle sentenze n. 872/2014 del Tribunale di Fermo e n. 1411/2019 della Corte di Appello di Ancona, oltre interessi legali, dal pagamento al saldo;
con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare integralmente per le ragioni esposte in narrativa l'appello promosso dalla siccome destituito di Parte_1 fondamento. Con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi di giudizio, compresa la presente fase di rinvio”. pagina 2 di 8 FATTI DI CAUSA
La si è rivolta al Tribunale di Fermo al fine di ottenere Controparte_1 dalla la restituzione di tutte le somme che, Parte_1 nel rapporto di conto corrente bancario e nei due conti anticipi intrattenuti con l'attrice, le sarebbero state addebitate a titolo d'interessi superiori al tasso legale o addirittura alla soglia dell'usura, di commissione di massimo scoperto e di anatocismo.
Nonostante la regolarità della notifica, l'istituto di credito si è costituito soltanto al termine della C.T.U. disposta dal primo giudice al fine di verificare l'andamento dei rapporti oggetto di causa.
All'esito, con sentenza depositata in data 05.12.2014 il Tribunale di Fermo ha accolto la domanda attorea, condannando la convenuta a versare in favore Pt_1 della società attrice la somma complessivamente pari ad euro 767.995,48 ed a rifondere le spese di lite e di C.T.U.; il primo giudice ha infatti ritenuto che, non essendo stata prodotta alcuna pattuizione scritta che abbia dato origine al rapporto o ne abbia regolato le condizioni, i tassi d'interesse debitori debbano essere individuati nel tasso legale e poi in quello previsto dall'art. 117 T.U.B., dovendosi altresì escludere qualsiasi addebito a titolo di commissione di massimo scoperto o di interessi anatocistici.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la banca, eccependo che sarebbe stato onere della parte attrice comprovare i presupposti della domanda proposta ai sensi dell'art. 2033 c.c., producendo i contratti stipulati tra le parti e documentando le somme eventualmente versate;
l'appellante ha altresì contestato le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. con riferimento all'anatocismo, alla commissione di massimo scoperto ed alle conseguenze derivanti dalla mancata esibizione di taluni estratti conto periodici.
Costituendosi in tale grado, la ha chiesto il rigetto del Controparte_1 gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
pagina 3 di 8 Con sentenza in data 23.07.2019 questa Corte ha rigettato il gravame, confermando in ogni sua parte la sentenza appellata e condannando la Pt_1 appellante alla refusione delle spese del grado.
Avverso tale sentenza la ha proposto Parte_1 ricorso per Cassazione, ribadendo in particolar modo che sarebbe stato onere della correntista produrre ogni documento idoneo a provare i presupposti della propria domanda.
Costituendosi anche in tale sede, la ha chiesto il rigetto del Controparte_1 ricorso avversario.
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il primo mezzo d'impugnazione, evidenziando che la società attrice ha sin dall'inizio fatto riferimento ad “un contratto stipulato tra le parti e redatto per iscritto” e che pertanto sarebbe stato suo onere produrlo al fine di comprovare le condizioni effettivamente pattuite;
ha quindi cassato la pronuncia sotto tale profilo, rinviando a questa Corte anche per quanto riguarda la regolazione delle spese.
La ha pertanto riassunto il giudizio, Parte_1 chiedendo che venga rigettata la domanda proposta dalla controparte e che quest'ultima venga condannata a restituire tutte le somme ricevute in provvisoria esecuzione delle precedenti sentenze.
Costituendosi nel presente grado, la ha contestato che le Controparte_1 conclusioni cui sono pervenuti i giudici di legittimità impongano il rigetto della propria domanda.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 02.07.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
pagina 4 di 8 RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Il presente giudizio di rinvio è volto a riesaminare la domanda proposta dalla alla luce di quanto evidenziato nell'ordinanza Controparte_1 di rinvio: secondo quanto rilevato dai giudici di legittimità, infatti, la correntista ha agito “sull'espresso presupposto di aver intrattenuto con la banca rapporti corrispondenza n.10558Z>, e dunque inesorabilmente muovendo dall'allegazione dell'esistenza di un contratto stipulato tra le parti e redatto per iscritto, contratto tuttavia, in tesi, mancante dell'indicazione della misura degli interessi debitori, oltre che di altre condizioni contrattuali: di guisa che, essendo essa attrice onerata della prova del fatto costitutivo della propria domanda, così come allegato, spettava alla medesima effettuare la produzione del contratto, asseritamente mancante dell'indicazione della misura degli interessi e di quant'altro in esso non indicato, ai sensi della regola generale stabilita dal prima comma dell'art. 2692 c.c., in aderenza alla giurisprudenza di questa Corte che lo stesso giudice d'appello ha richiamato (…) ma poi erroneamente disapplicato, nulla rilevando l'epoca di stipulazione del contratto”.
Sarebbe stato quindi onere della società attrice provare i presupposti posti a fondamento della propria domanda di ripetizione dell'indebito così come proposta sin dall'originario atto di citazione, producendo il contratto scritto con cui le parti avrebbero dato vita all'originario rapporto di conto corrente senza tuttavia prevedere il tasso degli interessi debitori, né altre spese o commissioni.
E' stato del resto chiarito che, “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio pagina 5 di 8 di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (leggasi ad esempio Cass. Sez. 6-1, ordinanza n.33009 del 13.12.2019).
L'ordinanza con cui in data 13.02.2023 la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di questa Corte d'Appello in data 23.07.2019 risulta in ogni caso vincolante, stante la peculiare natura del giudizio di rinvio, a prescindere dalle conclusioni cui in altre occasioni possa essere pervenuta la giurisprudenza richiamata dall'odierna appellata.
Non essendo stato provato il principale presupposto della domanda di ripetizione, ovvero l'assenza di una pattuizione scritta in merito al tasso degli interessi debitori, non sussistono ragioni che possano giustificarne la rideterminazione nei limiti del tasso legale, né di quello poi previsto dall'art. 117 T.U.B.; secondo quanto emerso dalla C.T.U. disposta dal primo giudice, in ogni caso, le condizioni praticate dalla banca non hanno superato la soglia dell'usura.
Le medesime conclusioni debbono essere tratte per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto.
La domanda proposta dalla società correntista può invece essere accolta per quanto riguarda gli interessi anatocistici tenuto conto che “in tema di conto corrente bancario, il cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito conseguente ad anatocismo, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c., non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000 poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.
425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione, posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del predetto art.
pagina 6 di 8 1283 c.c.” (leggasi da ultimo Cass. Sez. I, ordinanza n.26867 del
16.10.2024).
La C.T.U. disposta dal primo giudice ha consentito di verificare che la banca ha addebitato a solo titolo d'anatocismo la somma complessivamente pari all'epoca a lire 204.155.162 (ovvero agli attuali euro 105.437,34), come risulta dall'allegato n. 7, ultimo rigo dell'ultima pagina: il calcolo compiuto dall'ausiliare del giudice non è stato in alcun modo contestato dalla , Pt_1 la quale ha sollevato soltanto questioni di diritto ormai superate dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
In riforma della sentenza depositata dal Tribunale di Fermo in data
05.12.2014, in conclusione, la domanda proposta dalla Controparte_1 dev'essere accolta per il solo importo sopra indicato.
[...]
2) La domanda proposta dalla al fine di Parte_1 ottenere la restituzione delle somme versate in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado dev'essere accolta per l'importo pari alla differenza tra le somme effettivamente pagate (risultanti dalla documentazione allegata all'atto di riassunzione) e la minore somma che nella presente sede
è stata riconosciuta in favore della correntista.
3) Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza delle parti, sussistono da ultimo i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi del presente giudizio, anche per quanto riguarda la fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
In parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1 ed in parziale riforma della sentenza depositata dal Tribunale di
[...]
Fermo in data 05.12.2014,
pagina 7 di 8 CONDANNA la a versare in favore della Parte_1 Parte_1 la somma complessivamente pari ad euro 105.437,34. Controparte_1
CONDANNA la a restituire in favore della Controparte_1 [...] ogni maggiore somma già versata in provvisorio Parte_1 adempimento della sentenza di primo grado.
COMPENSA integralmente tra le parti tutte le spese del presente giudizio, riferibili a qualsiasi fase o grado.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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