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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 25/07/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 200/2022
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 200/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 215/2022 del Tribunale
civile di Larino in composizione monocratica pubblicata il 29.04.2022 all'esito del giudizio n.
446/2018 R.G. avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratto di
finanziamento”, vertente tra
, c.f. ; , c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliati in Larino, v. Jovine n. 44, presso lo studio dell'avv.to C.F._2
Paola Nuonno che li rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTI
e
, per essa, quale mandataria, c.f. e P.iva , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pescopennataro (IS), C.so Vittorio Emanuele n. 46, presso lo studio dell'avv.to Pompilio Sciulli che, unitamente all'avv.to Giovan Battista Santangelo, la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
e già , P.iva in Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari, v. Mazzitelli
n. 264, presso lo studio dell'avv.to Emilio d'Antona che la rappresenta e difende come da procura in atti.
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note depositate in via telematica, in sostituzione dell'udienza del
16.04.2025, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei doppi termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Il giudizio nasce da una opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da per un credito CP_1
cedutole da nei confronti di ed Controparte_5 Parte_2 Parte_1
coobbligata in solido col , credito relativo alla restituzione di rate scadute e non pagate di Pt_2
un contratto di prestito personale.
Gli ingiunti , nell'opposizione illustravano, per quel che ancora interessa in Parte_3
questa sede, che il primo, insieme al contratto di finanziamento, aveva stipulato, con la
[...]
una polizza assicurativa per il caso di grave malattia, in forza della quale CP_6
l'Assicuratore doveva al un indennizzo pari al suo debito residuo verso la finanziaria;
in Pt_2
forza di mandato irrevocabile all'incasso in favore della finanziaria, stipulato contestualmente al contratto assicurativo, l'Assicuratore poteva versare detto indennizzo direttamente alla mutuante. Gli opponenti proseguivano deducendo che l'evento di grave malattia si era verificato, era stato espletato l'iter previsto per attivare la copertura assicurativa, e tuttavia l'Assicuratrice non aveva versato indennizzo alcuno, per cui chiedevano ed ottenevano di chiamarla in manleva.
Pertanto, la finanziaria opposta chiedeva il pagamento del dovuto anche nei confronti del terzo chiamato, in caso di accertamento della operatività della polizza.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha riconosciuto l'operatività della polizza stipulata dal e, insieme all'assicuratore, ha condannato in solido al pagamento anche la . Pt_2 Parte_1
Con atto di citazione del 15.06.2022, e hanno Parte_1 Parte_2
proposto appello avverso la suddetta sentenza, sostenendone la erroneità in quanto il primo giudice, pur ritenuta sussistente la garanzia assicurativa per le patologie di cui il aveva Pt_2
fornito prova, ha poi ritenuto dover condannare la al pagamento della somma Parte_1
ingiunta, sia pur in solido con la Compagnia Assicuratrice.
Gli appellanti hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “- in totale e non parziale
accoglimento del motivo di opposizione, condannare solo ed esclusivamente l'assicuratore
[...]
(già ) a pagare la somma di cui al D.I. Controparte_3 Controparte_4
opposto in favore della opposta e non anche la sig. in solido CP_1 Parte_1
- anche eventualmente accertando e dichiarando nullo il rapporto di coobbligazione richiamato
in narrativa afferente la sig.ra – sempre condannando al pagamento in favore di Parte_1
esclusivamente (già ) – con CP_1 Controparte_3 Controparte_4
vittoria integrale di spese del doppio grado di giudizio, a carico di chi di ragione, e distrazione
in favore del difensore antistatario”.
Le Società appellate si sono costituite in giudizio per resistere al gravame avversario e chiederne il rigetto, con conferma della sentenza appellata.
****************
L' appello è privo di pregio. La parte motiva della sentenza qui di interesse è talmente chiara e corretta, da un punto di vista logico – giuridico, da non ingenerare dubbi né essere oggetto di censura: “l'opposizione va accolta
parzialmente, limitatamente alla posizione del (non anche con riferimento alla posizione Pt_2
della coobbligata , non incisa dall'evento assicurato)”. Parte_1
E' pacifico che l'evento assicurato (patologie che hanno colpito il sig. ) abbiano inciso Pt_2
sulla capacità di quest'ultimo di tener fede alle obbligazioni contrattuali assunte. Non si vede come tale evento – né lo è stato dedotto – possa aver spiegato effetti sulla capacità della sig.
di eseguire la propria obbligazione: garantire il credito di cui al contratto di Parte_1
finanziamento sotteso alla richiesta monitoria.
Si evidenzia che il contratto assicurativo garantisse eventi riferibili al solo sig. . Infatti Pt_2
detto contratto è intercorso tra la il contrante Controparte_4 [...]
e l'assicurato . Dunque, nessun rapporto è mai CP_5 Parte_2
intercorso tra la e la sig.ra . La parte del contratto Controparte_4 Parte_1
di finanziamento (prodotto dall'appellante con la dicitura “contratto di finanziamento con
clausola contrattuale per l'assicurazione in tre fogli.pdf”) ove viene prevista l'adesione alla polizza assicurativa risulta sottoscritta dal solo (diversamente da CP_4 Parte_2
altre parti del contratto che sono sottoscritte da quest'ultimo e da ). Emerge, Parte_1
pertanto, documentalmente che l'unico soggetto assicurato è il . Pt_2
Basti ciò per evidenziare l'infondatezza della doglianza degli appellanti nel cui atto di citazione si legge: ”NON E' DATO SAPERE DA DOVE IL TRIBUNALE ABBIA DEDOTTO CHE LA
COPERTURA ASSICURATIVA OPEREREBBE SOLTANTO PER LA META' DEL DEBITO, che
è la conseguenza del decisum”.
Ed ancora infondato e, in ogni caso non opponibile alla creditrice, l'intero teorema difensivo
(vedasi pagine 6 e seguenti dell'atto di appello) relativo alle varie ipotesi di pagamento/rivalsa/
richiesta di rimborso, in quanto afferente, semmai, ad asseriti rapporti (tra la Società Assicurativa
e la sig. ) che vedono l'appellata el tutto estranea. Parte_1 Controparte_1 Va ribadito quindi che la domanda attivata sin dalla fase monitoria nei confronti della Parte_1
trova fonte e regolamentazione nel contratto di finanziamento, ed è in forza di detto contratto che va inquadrata la condanna al pagamento contenuta nel decreto ingiuntivo e confermata in primo grado. Con ciò volendo anche reputare inconsistente l'eccezione dell'appellante relativa alla assenza di richiesta di condanna in solido formulata dalla e all'asserito vizio di CP_1
ultra petizione in cui sarebbe incorso il Tribunale.
Gli appellanti eccepiscono altresì la nullità del rapporto di coobbligazione della : in Parte_1
particolare, la garanzia prestata sarebbe nulla ex art. 1418, II comma, c.c.. Ma, a tal riguardo, si richiama il portato degli artt. 1292 e ss. c.c., evidenziando che la causa/funzione economico –
sociale sottesa a tale negozio è quella di “consentire” all'altro obbligato di poter accedere ad un finanziamento in forza, appunto, della garanzia da esso prestata, ed in considerazione della circostanza che senza di essa (garanzia) l'altro obbligato non avrebbe potuto accedere al finanziamento.
Per tali ragioni l'appello va disatteso
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo,
alla stregua dei criteri stabiliti dal D.M. n. 147/2022, parametri tra minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio n. 200/2022 R.G. sull'appello proposto da e con Parte_1 Parte_2
citazione del 15.06.2022 nei confronti di , per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
e altresì di avverso la sentenza n. 215/2022 del Tribunale CP_2 Controparte_3
civile di Larino in composizione monocratica pubblicata il 29.04.2022 all'esito del giudizio n.
446/2018 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così
provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali del grado che, in favore di ciascuna delle parti appellate, liquida in € 7.492,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa, come per legge;
3) dà atto che l' appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co.1-
quater D.P.R.115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 26.06.2025
Il Consigliere est. – dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 200/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 215/2022 del Tribunale
civile di Larino in composizione monocratica pubblicata il 29.04.2022 all'esito del giudizio n.
446/2018 R.G. avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratto di
finanziamento”, vertente tra
, c.f. ; , c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliati in Larino, v. Jovine n. 44, presso lo studio dell'avv.to C.F._2
Paola Nuonno che li rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTI
e
, per essa, quale mandataria, c.f. e P.iva , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pescopennataro (IS), C.so Vittorio Emanuele n. 46, presso lo studio dell'avv.to Pompilio Sciulli che, unitamente all'avv.to Giovan Battista Santangelo, la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
e già , P.iva in Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari, v. Mazzitelli
n. 264, presso lo studio dell'avv.to Emilio d'Antona che la rappresenta e difende come da procura in atti.
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note depositate in via telematica, in sostituzione dell'udienza del
16.04.2025, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei doppi termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Il giudizio nasce da una opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da per un credito CP_1
cedutole da nei confronti di ed Controparte_5 Parte_2 Parte_1
coobbligata in solido col , credito relativo alla restituzione di rate scadute e non pagate di Pt_2
un contratto di prestito personale.
Gli ingiunti , nell'opposizione illustravano, per quel che ancora interessa in Parte_3
questa sede, che il primo, insieme al contratto di finanziamento, aveva stipulato, con la
[...]
una polizza assicurativa per il caso di grave malattia, in forza della quale CP_6
l'Assicuratore doveva al un indennizzo pari al suo debito residuo verso la finanziaria;
in Pt_2
forza di mandato irrevocabile all'incasso in favore della finanziaria, stipulato contestualmente al contratto assicurativo, l'Assicuratore poteva versare detto indennizzo direttamente alla mutuante. Gli opponenti proseguivano deducendo che l'evento di grave malattia si era verificato, era stato espletato l'iter previsto per attivare la copertura assicurativa, e tuttavia l'Assicuratrice non aveva versato indennizzo alcuno, per cui chiedevano ed ottenevano di chiamarla in manleva.
Pertanto, la finanziaria opposta chiedeva il pagamento del dovuto anche nei confronti del terzo chiamato, in caso di accertamento della operatività della polizza.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha riconosciuto l'operatività della polizza stipulata dal e, insieme all'assicuratore, ha condannato in solido al pagamento anche la . Pt_2 Parte_1
Con atto di citazione del 15.06.2022, e hanno Parte_1 Parte_2
proposto appello avverso la suddetta sentenza, sostenendone la erroneità in quanto il primo giudice, pur ritenuta sussistente la garanzia assicurativa per le patologie di cui il aveva Pt_2
fornito prova, ha poi ritenuto dover condannare la al pagamento della somma Parte_1
ingiunta, sia pur in solido con la Compagnia Assicuratrice.
Gli appellanti hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “- in totale e non parziale
accoglimento del motivo di opposizione, condannare solo ed esclusivamente l'assicuratore
[...]
(già ) a pagare la somma di cui al D.I. Controparte_3 Controparte_4
opposto in favore della opposta e non anche la sig. in solido CP_1 Parte_1
- anche eventualmente accertando e dichiarando nullo il rapporto di coobbligazione richiamato
in narrativa afferente la sig.ra – sempre condannando al pagamento in favore di Parte_1
esclusivamente (già ) – con CP_1 Controparte_3 Controparte_4
vittoria integrale di spese del doppio grado di giudizio, a carico di chi di ragione, e distrazione
in favore del difensore antistatario”.
Le Società appellate si sono costituite in giudizio per resistere al gravame avversario e chiederne il rigetto, con conferma della sentenza appellata.
****************
L' appello è privo di pregio. La parte motiva della sentenza qui di interesse è talmente chiara e corretta, da un punto di vista logico – giuridico, da non ingenerare dubbi né essere oggetto di censura: “l'opposizione va accolta
parzialmente, limitatamente alla posizione del (non anche con riferimento alla posizione Pt_2
della coobbligata , non incisa dall'evento assicurato)”. Parte_1
E' pacifico che l'evento assicurato (patologie che hanno colpito il sig. ) abbiano inciso Pt_2
sulla capacità di quest'ultimo di tener fede alle obbligazioni contrattuali assunte. Non si vede come tale evento – né lo è stato dedotto – possa aver spiegato effetti sulla capacità della sig.
di eseguire la propria obbligazione: garantire il credito di cui al contratto di Parte_1
finanziamento sotteso alla richiesta monitoria.
Si evidenzia che il contratto assicurativo garantisse eventi riferibili al solo sig. . Infatti Pt_2
detto contratto è intercorso tra la il contrante Controparte_4 [...]
e l'assicurato . Dunque, nessun rapporto è mai CP_5 Parte_2
intercorso tra la e la sig.ra . La parte del contratto Controparte_4 Parte_1
di finanziamento (prodotto dall'appellante con la dicitura “contratto di finanziamento con
clausola contrattuale per l'assicurazione in tre fogli.pdf”) ove viene prevista l'adesione alla polizza assicurativa risulta sottoscritta dal solo (diversamente da CP_4 Parte_2
altre parti del contratto che sono sottoscritte da quest'ultimo e da ). Emerge, Parte_1
pertanto, documentalmente che l'unico soggetto assicurato è il . Pt_2
Basti ciò per evidenziare l'infondatezza della doglianza degli appellanti nel cui atto di citazione si legge: ”NON E' DATO SAPERE DA DOVE IL TRIBUNALE ABBIA DEDOTTO CHE LA
COPERTURA ASSICURATIVA OPEREREBBE SOLTANTO PER LA META' DEL DEBITO, che
è la conseguenza del decisum”.
Ed ancora infondato e, in ogni caso non opponibile alla creditrice, l'intero teorema difensivo
(vedasi pagine 6 e seguenti dell'atto di appello) relativo alle varie ipotesi di pagamento/rivalsa/
richiesta di rimborso, in quanto afferente, semmai, ad asseriti rapporti (tra la Società Assicurativa
e la sig. ) che vedono l'appellata el tutto estranea. Parte_1 Controparte_1 Va ribadito quindi che la domanda attivata sin dalla fase monitoria nei confronti della Parte_1
trova fonte e regolamentazione nel contratto di finanziamento, ed è in forza di detto contratto che va inquadrata la condanna al pagamento contenuta nel decreto ingiuntivo e confermata in primo grado. Con ciò volendo anche reputare inconsistente l'eccezione dell'appellante relativa alla assenza di richiesta di condanna in solido formulata dalla e all'asserito vizio di CP_1
ultra petizione in cui sarebbe incorso il Tribunale.
Gli appellanti eccepiscono altresì la nullità del rapporto di coobbligazione della : in Parte_1
particolare, la garanzia prestata sarebbe nulla ex art. 1418, II comma, c.c.. Ma, a tal riguardo, si richiama il portato degli artt. 1292 e ss. c.c., evidenziando che la causa/funzione economico –
sociale sottesa a tale negozio è quella di “consentire” all'altro obbligato di poter accedere ad un finanziamento in forza, appunto, della garanzia da esso prestata, ed in considerazione della circostanza che senza di essa (garanzia) l'altro obbligato non avrebbe potuto accedere al finanziamento.
Per tali ragioni l'appello va disatteso
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo,
alla stregua dei criteri stabiliti dal D.M. n. 147/2022, parametri tra minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio n. 200/2022 R.G. sull'appello proposto da e con Parte_1 Parte_2
citazione del 15.06.2022 nei confronti di , per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
e altresì di avverso la sentenza n. 215/2022 del Tribunale CP_2 Controparte_3
civile di Larino in composizione monocratica pubblicata il 29.04.2022 all'esito del giudizio n.
446/2018 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così
provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali del grado che, in favore di ciascuna delle parti appellate, liquida in € 7.492,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa, come per legge;
3) dà atto che l' appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co.1-
quater D.P.R.115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 26.06.2025
Il Consigliere est. – dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico