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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 04/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
2612 /2022 R.G.
All'udienza del 04/02/2025 alle ore 09.17, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
l'Avv. ANTONIO BONANNO anche in sostituzione dell'Avv. MESSINA LUIGI GIACOMO per parte attrice Parte_1
l'Avv. CHIACCHIO RAFFAELE per parte convenuta Controparte_1
entrambe le parti chiedono di poter discutere la causa.
Il giudice dispone in conformità.
L'avv. Bonanno conclude e discute la causa riportandosi alle conclusioni formulate nell'atto di citazione e meglio precisate nella prima memoria integrativa. Nel merito contesta l'avversa memoria conclusiva, e discute la causa riportandosi alle note conclusive agli atti.
L'Avv. Chiacchio chiede l'allegazione del foglio di precisazione delle conclusioni già agli atti telematici e si riporta alle proprie conclusioni.
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 18,43, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
1 in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2612/2022 R.G.
OGGETTO: accertamento negativo del credito in materia bancaria e ripetizione di indebito vertente tra nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato all'atto introduttivo, C.F._1
dagli Avv.ti ANTONIO BONANNO e MESSINA LUIGI GIACOMO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-attore-
E
, iscritto nel Registro delle Controparte_2
Imprese di Reggio Emilia, numero di iscrizione e codice fiscale con sede legale in Reggio P.IVA_1
Emilia, in persona della D.ssa Elisa Maseroli, autorizzata a rappresentare la Banca stessa in forza della procura speciale conferita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di “ Controparte_1
Sig. di Valgiurata, con atto ricevuto dal Notaio in data 2 dicembre Parte_2 Persona_1
2020, Repertorio n.5129, raccolta n.3495, registrato a Reggio Emilia il 17 dicembre 2020 al n.17563 serie
1T, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Raffaele Chiacchio,
-convenuto-
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare che la banca convenuta ha applicato interessi usurai nei singoli trimestri sul conto corrente nr 010-00000818-1; ritenere e dichiarare che, in conformità all'art. 2 1815 II comma cc il conto nr 010-00000818-1 dovrà essere depurato da tutti gli interessi, spese e commissioni applicate nei trimestri in cui sarà accertato il superamento del tasso soglia;
ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità del contratto di apertura di credito in c/c nr 010-
00000818-1, perché non redatto in forma scritta e/o non pattuito per iscritto le condizioni economiche applicabile al rapporto di apertura di credito in conto corrente, ovvero la nullità della clausola della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali, degli interessi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto e commissioni e spese indebite, perché applicati in assenza di valida convenzione scritta e/o per insufficiente determinatezza;
ritenere e dichiarare che stante la mancanza di un valido contratto di apertura di credito in conto corrente sul conto n. 010-00000818-1 dovrà essere effettuato il ricalcolo al tasso legale senza spese e cms;
accertare la nullità del contratto del conto corrente e di apertura di credito e, conseguentemente, la mancata pattuizione del tasso di interesse ultralegale e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti gli interessi ultralegali (non ricompresi nelle competenze usurarie) addebitati dalla banca e quantificati dal ctp in € 11.883,62 ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Accertare la nullità del contratto del conto corrente e di apertura di credito e, conseguentemente, la mancata pattuizione, e/o non sufficientemente determinate, delle commissioni e spese indebite e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti commissioni e spese indebite addebitati dalla banca (non ricomprese nelle competenze usurarie) e quantificati dal ctp in € 2.667,58
ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo del conto depurandolo dal tasso ultralegale (e/o eliminando qualsiasi interesse), dalle commissioni di massimo scoperto, delle commissioni e spese indebite e dalle competenze usuraie;
conseguentemente, ritenere e dichiarare l'obbligo della banca convenuta di corrispondere a parte attrice la somma di €
20.217,79 o quell'altra somma, che verrà determinata nel corso del giudizio;
da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, rideterminare il saldo del conto predetto;
vinte le spese da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
3 Convenuto: Voglia il Tribunale in via pregiudiziale/preliminare dichiarare la domanda attorea improcedibile non avendo il Sig. instaurato preventivamente il procedimento di Parte_1
mediazione obbligatorio ex lege;
subordinatamente e nel merito rigettare ogni avversa domanda perché nulla, inammissibile, inaccoglibile, prescritto ogni diritto ed azione, infondata e non provata. In particolare: rigettare la domanda attorea stante l'eccepita nullità della citazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.163 nn.3 e 4 e 164 c.p.c. e comunque per estrema genericità; rigettare la domanda attorea in ordine alla dedotta nullità dei contratti bancari, ed ogni conseguente pretesa, essendo la stessa infondata, inammissibile, inaccoglibile e resistita da idonea prova documentale;
rigettare la domanda attorea in ordine alla eccepita nullità e/o inesistenza e/o inefficacia delle pattuizioni relative alla condizioni economiche disciplinanti i rapporti di conto e le sottostanti pretese, essendo infondata, inammissibile, inaccoglibile e resistita da idonea prova documentale;
rigettare la richiesta di ordine di esibizione del contratto di apertura di credito per i motivi esposti in atti;
rigettare la domanda attorea per usurarietà dei tassi applicati dalla banca ed ogni conseguente richiesta e/o pretesa, essendo la stessa inaccoglibile, inammissibile, infondata e non provata;
rigettare la domanda attorea stante l'eccepita prescrizione e decadenza di ogni avverso diritto/azione ed avendo la convenuta dichiarato di volersi avvalere di dette eccezioni;
rigettare la domanda attorea in merito alla presunta usurarietà dei tassi pattuiti alla luce di quanto dedotto ed eccepito in atti;
rigettare la richiesta di CTU contabile avendo la stessa natura esplorativa per la ricerca aliunde di prove a sostegno della domanda;
condannare parte attrice al pagamento delle spese processuali con attribuzione.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore, titolare del conto corrente ordinario con apertura di credito n. 010-00000818-1, acceso presso l'istituto bancario in data imprecisata, asserisce l'illegittimità della condotta dell'Istituto, per CP_2
l'applicazione di competenze passive usurarie, per la contabilizzazione di interessi ultralegali, commissioni e spese indebite con conseguente indebita riscossione del complessivo importo di € 20.217,79.
Asserisce inoltre la nullità del contratto di apertura di conto corrente poiché non redatto in forma scritta.
4 Per tali motivi, insiste per l'accoglimento delle domande avanzate, per come precisate con memoria ex art. 183 comma VI c.p.c..
Il convenuto costituendosi ha chiesto il rigetto di tutte le domande avversarie eccependo CP_2
in via pregiudiziale l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito, evidenziando di aver già provveduto a consegnare all'attore il contratto di conto corrente di corrispondenza, le condizioni contrattuali e le condizioni economiche, che regolamentano altresì il rapporto di apertura di credito concessa contestualmente alla sottoscrizione del contratto di conto corrente, avvenuta il 18 febbraio 2000, e compiutamente prevista e disciplinata dagli artt.9, 10 e 11 del contratto di c/c ordinario nonché dalle condizioni economiche accettate e sottoscritte in pari data, richiama precedenti giurisprudenziali in base ai quali l'apertura di credito non necessita comunque di prova scritta, ben potendosi desumere dalle condotte poste in essere durante l'esecuzione del contratto.
Lamenta poi la mancanza di prova in relazione alle doglianze avversarie, per mancata produzione di tutti gli estratti conto, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per genericità dello stesso e, comunque,
l'avvenuta prescrizione e decadenza da ogni diritto ed azione per decorso del termine decennale di prescrizione, ritenendo pertanto l'avvenuta prescrizione di tutti i diritti ed azioni relative alle poste contabilizzate in data antecedente al 14.12.2012, e la decadenza per mancata impugnazione degli estratti conto.
Contestata infine la dedotta nullità dei tassi applicati, sia per l'infondatezza dell'eccepito superamento del tasso soglia antiusura che per la loro puntuale previsione, anche alla luce dei richiami contenuti in contratto agli avvisi sintetici ed ai fogli informativi, così come con riguardo alle commissioni e spese, ha chiesto il rigetto dell'azione.
Il procedimento, previo esperimento della condizione di procedibilità, con esito negativo, ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., è stato istruito attraverso la documentazione riversata in atti e l'accertamento econometrico volto a verificare quanto lamentato dall'attrice.
Chiusa la fase istruttoria, all'odierna udienza la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
5 *******
Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione e della memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. integrativa.
L'eccezione sollevata da parte convenuta è infondata e non merita di essere accolta.
Infatti, seppur l'atto di citazione appaia sintetico e scevro da riferimenti normativi, sono chiare sia le ragioni delle domande che i motivi di doglianza.
Sul punto, secondo l'orientamento giurisprudenziali della S.C. la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà di predisporre una precisa linea difensiva.
Ebbene, nel presente giudizio, parte convenuta ha puntualmente preso posizione e contestato ogni assunto avversario, dimostrando in tal maniera l'insussistenza della lamentata incertezza.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità e/o nullità della memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. integrativa depositata da parte attrice.
Entrambe le memorie risultano depositate entro il termine a tal uopo assegnato e, dunque, non appare condivisibile l'assunto dell'avvenuta consumazione del diritto.
Sulle domande avanzate da parte attrice.
L'accertamento peritale svolto in sede istruttoria ha permesso di appurare l'illegittimità della condotta posta in essere dall'istituto di credito.
Il nominato ctu, rilevate innanzitutto le condizioni disciplinanti il rapporto bancario, ha accertato l'applicazione di condizioni differenti rispetto a quanto pattuito tra le parti: nello specifico, il ctu ha verificato la difformità tra il tasso di interesse a debito del correntista effettivamente praticato e quello
6 pattuito (pattuito 12,50%, applicato 13,25 - 14,15%), nonchè la mancata pattuizione della commissione di disponibilità fondi e di istruttoria veloce.
Appurato infine il mancato superamento del tasso soglia antiusura, ha provveduto a rideterminare i rapporti di dare/avere secondo differenti ipotesi di calcolo.
Esaminato tale elaborato e rilevata l'illegittimità della condotta posta in essere dalla banca per applicazione di clausole non pattuite e, dunque, nulle, va precisato che, con riferimento agli interessi ultralegali, nonostante quelli applicati al rapporto divergano da quelli pattuiti, non può trovare accoglimento l'istanza avanzata dall'attore di sostituzione del tasso indicato in contratto proprio per l'esplicita pattuizione dello stesso e, conseguentemente, per l'inoperatività dell'invocata norma.
A ciò si aggiunga che alla luce della nullità delle poste addebitate dall'Istituto (per mancanza di pattuizione e/o difformità delle stesse), l'applicazione del tasso convenzione deve seguire il ricalcolo con epurazione delle poste illegittime ed addebito delle competenze irripetibili relative alle rimesse solutorie.
Conseguentemente, il ricalcolo rispondente ai criteri esposti in sede di conferimento di incarico e rispondente al principi giurisprudenziali ormai consolidatesi sul punto è quello indicato dal ctu al punto
6.5.1 dell'elaborato.
Concludendo, si accerta e dichiara, che il saldo del conto corrente intestato all'attore, alla data del passaggio a sofferenza, è risultato pari a euro – 14.598,77 con una differenza rispetto al saldo emergente dall'estratto conto bancario (- 28.447,13) di euro 13.848,36, a favore del correntista.
Non merita invece di essere accolta la domanda avanzata dall'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo emersa in giudizio alcuna responsabilità processuale imputabile a parte convenuta.
All'accoglimento dell'azione segue la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2612 /2022 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: accoglie la presente azione e,
7 accertata la mancata pattuizione della commissione di disponibilità fondi e di istruttoria veloce e l'applicazione di tassi superiore a quelli convenzionalmente pattuiti, ridetermina il saldo del conto corrente, alla data di passaggio a sofferenza del rapporto, nella somma di € 14.598,77 a favore del;
CP_2
rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per insussistenza dei presupposti di legge;
condanna parte convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate pari ad € 27,00 per esborsi ed €
3.000,00 per compensi di procuratore;
oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu;
Così deciso in Marsala in data 04/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
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SEZIONE CIVILE
2612 /2022 R.G.
All'udienza del 04/02/2025 alle ore 09.17, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
l'Avv. ANTONIO BONANNO anche in sostituzione dell'Avv. MESSINA LUIGI GIACOMO per parte attrice Parte_1
l'Avv. CHIACCHIO RAFFAELE per parte convenuta Controparte_1
entrambe le parti chiedono di poter discutere la causa.
Il giudice dispone in conformità.
L'avv. Bonanno conclude e discute la causa riportandosi alle conclusioni formulate nell'atto di citazione e meglio precisate nella prima memoria integrativa. Nel merito contesta l'avversa memoria conclusiva, e discute la causa riportandosi alle note conclusive agli atti.
L'Avv. Chiacchio chiede l'allegazione del foglio di precisazione delle conclusioni già agli atti telematici e si riporta alle proprie conclusioni.
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 18,43, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
1 in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2612/2022 R.G.
OGGETTO: accertamento negativo del credito in materia bancaria e ripetizione di indebito vertente tra nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato all'atto introduttivo, C.F._1
dagli Avv.ti ANTONIO BONANNO e MESSINA LUIGI GIACOMO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-attore-
E
, iscritto nel Registro delle Controparte_2
Imprese di Reggio Emilia, numero di iscrizione e codice fiscale con sede legale in Reggio P.IVA_1
Emilia, in persona della D.ssa Elisa Maseroli, autorizzata a rappresentare la Banca stessa in forza della procura speciale conferita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di “ Controparte_1
Sig. di Valgiurata, con atto ricevuto dal Notaio in data 2 dicembre Parte_2 Persona_1
2020, Repertorio n.5129, raccolta n.3495, registrato a Reggio Emilia il 17 dicembre 2020 al n.17563 serie
1T, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Raffaele Chiacchio,
-convenuto-
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare che la banca convenuta ha applicato interessi usurai nei singoli trimestri sul conto corrente nr 010-00000818-1; ritenere e dichiarare che, in conformità all'art. 2 1815 II comma cc il conto nr 010-00000818-1 dovrà essere depurato da tutti gli interessi, spese e commissioni applicate nei trimestri in cui sarà accertato il superamento del tasso soglia;
ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità del contratto di apertura di credito in c/c nr 010-
00000818-1, perché non redatto in forma scritta e/o non pattuito per iscritto le condizioni economiche applicabile al rapporto di apertura di credito in conto corrente, ovvero la nullità della clausola della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali, degli interessi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto e commissioni e spese indebite, perché applicati in assenza di valida convenzione scritta e/o per insufficiente determinatezza;
ritenere e dichiarare che stante la mancanza di un valido contratto di apertura di credito in conto corrente sul conto n. 010-00000818-1 dovrà essere effettuato il ricalcolo al tasso legale senza spese e cms;
accertare la nullità del contratto del conto corrente e di apertura di credito e, conseguentemente, la mancata pattuizione del tasso di interesse ultralegale e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti gli interessi ultralegali (non ricompresi nelle competenze usurarie) addebitati dalla banca e quantificati dal ctp in € 11.883,62 ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Accertare la nullità del contratto del conto corrente e di apertura di credito e, conseguentemente, la mancata pattuizione, e/o non sufficientemente determinate, delle commissioni e spese indebite e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti commissioni e spese indebite addebitati dalla banca (non ricomprese nelle competenze usurarie) e quantificati dal ctp in € 2.667,58
ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo del conto depurandolo dal tasso ultralegale (e/o eliminando qualsiasi interesse), dalle commissioni di massimo scoperto, delle commissioni e spese indebite e dalle competenze usuraie;
conseguentemente, ritenere e dichiarare l'obbligo della banca convenuta di corrispondere a parte attrice la somma di €
20.217,79 o quell'altra somma, che verrà determinata nel corso del giudizio;
da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, rideterminare il saldo del conto predetto;
vinte le spese da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
3 Convenuto: Voglia il Tribunale in via pregiudiziale/preliminare dichiarare la domanda attorea improcedibile non avendo il Sig. instaurato preventivamente il procedimento di Parte_1
mediazione obbligatorio ex lege;
subordinatamente e nel merito rigettare ogni avversa domanda perché nulla, inammissibile, inaccoglibile, prescritto ogni diritto ed azione, infondata e non provata. In particolare: rigettare la domanda attorea stante l'eccepita nullità della citazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.163 nn.3 e 4 e 164 c.p.c. e comunque per estrema genericità; rigettare la domanda attorea in ordine alla dedotta nullità dei contratti bancari, ed ogni conseguente pretesa, essendo la stessa infondata, inammissibile, inaccoglibile e resistita da idonea prova documentale;
rigettare la domanda attorea in ordine alla eccepita nullità e/o inesistenza e/o inefficacia delle pattuizioni relative alla condizioni economiche disciplinanti i rapporti di conto e le sottostanti pretese, essendo infondata, inammissibile, inaccoglibile e resistita da idonea prova documentale;
rigettare la richiesta di ordine di esibizione del contratto di apertura di credito per i motivi esposti in atti;
rigettare la domanda attorea per usurarietà dei tassi applicati dalla banca ed ogni conseguente richiesta e/o pretesa, essendo la stessa inaccoglibile, inammissibile, infondata e non provata;
rigettare la domanda attorea stante l'eccepita prescrizione e decadenza di ogni avverso diritto/azione ed avendo la convenuta dichiarato di volersi avvalere di dette eccezioni;
rigettare la domanda attorea in merito alla presunta usurarietà dei tassi pattuiti alla luce di quanto dedotto ed eccepito in atti;
rigettare la richiesta di CTU contabile avendo la stessa natura esplorativa per la ricerca aliunde di prove a sostegno della domanda;
condannare parte attrice al pagamento delle spese processuali con attribuzione.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore, titolare del conto corrente ordinario con apertura di credito n. 010-00000818-1, acceso presso l'istituto bancario in data imprecisata, asserisce l'illegittimità della condotta dell'Istituto, per CP_2
l'applicazione di competenze passive usurarie, per la contabilizzazione di interessi ultralegali, commissioni e spese indebite con conseguente indebita riscossione del complessivo importo di € 20.217,79.
Asserisce inoltre la nullità del contratto di apertura di conto corrente poiché non redatto in forma scritta.
4 Per tali motivi, insiste per l'accoglimento delle domande avanzate, per come precisate con memoria ex art. 183 comma VI c.p.c..
Il convenuto costituendosi ha chiesto il rigetto di tutte le domande avversarie eccependo CP_2
in via pregiudiziale l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito, evidenziando di aver già provveduto a consegnare all'attore il contratto di conto corrente di corrispondenza, le condizioni contrattuali e le condizioni economiche, che regolamentano altresì il rapporto di apertura di credito concessa contestualmente alla sottoscrizione del contratto di conto corrente, avvenuta il 18 febbraio 2000, e compiutamente prevista e disciplinata dagli artt.9, 10 e 11 del contratto di c/c ordinario nonché dalle condizioni economiche accettate e sottoscritte in pari data, richiama precedenti giurisprudenziali in base ai quali l'apertura di credito non necessita comunque di prova scritta, ben potendosi desumere dalle condotte poste in essere durante l'esecuzione del contratto.
Lamenta poi la mancanza di prova in relazione alle doglianze avversarie, per mancata produzione di tutti gli estratti conto, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per genericità dello stesso e, comunque,
l'avvenuta prescrizione e decadenza da ogni diritto ed azione per decorso del termine decennale di prescrizione, ritenendo pertanto l'avvenuta prescrizione di tutti i diritti ed azioni relative alle poste contabilizzate in data antecedente al 14.12.2012, e la decadenza per mancata impugnazione degli estratti conto.
Contestata infine la dedotta nullità dei tassi applicati, sia per l'infondatezza dell'eccepito superamento del tasso soglia antiusura che per la loro puntuale previsione, anche alla luce dei richiami contenuti in contratto agli avvisi sintetici ed ai fogli informativi, così come con riguardo alle commissioni e spese, ha chiesto il rigetto dell'azione.
Il procedimento, previo esperimento della condizione di procedibilità, con esito negativo, ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., è stato istruito attraverso la documentazione riversata in atti e l'accertamento econometrico volto a verificare quanto lamentato dall'attrice.
Chiusa la fase istruttoria, all'odierna udienza la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
5 *******
Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione e della memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. integrativa.
L'eccezione sollevata da parte convenuta è infondata e non merita di essere accolta.
Infatti, seppur l'atto di citazione appaia sintetico e scevro da riferimenti normativi, sono chiare sia le ragioni delle domande che i motivi di doglianza.
Sul punto, secondo l'orientamento giurisprudenziali della S.C. la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà di predisporre una precisa linea difensiva.
Ebbene, nel presente giudizio, parte convenuta ha puntualmente preso posizione e contestato ogni assunto avversario, dimostrando in tal maniera l'insussistenza della lamentata incertezza.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità e/o nullità della memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. integrativa depositata da parte attrice.
Entrambe le memorie risultano depositate entro il termine a tal uopo assegnato e, dunque, non appare condivisibile l'assunto dell'avvenuta consumazione del diritto.
Sulle domande avanzate da parte attrice.
L'accertamento peritale svolto in sede istruttoria ha permesso di appurare l'illegittimità della condotta posta in essere dall'istituto di credito.
Il nominato ctu, rilevate innanzitutto le condizioni disciplinanti il rapporto bancario, ha accertato l'applicazione di condizioni differenti rispetto a quanto pattuito tra le parti: nello specifico, il ctu ha verificato la difformità tra il tasso di interesse a debito del correntista effettivamente praticato e quello
6 pattuito (pattuito 12,50%, applicato 13,25 - 14,15%), nonchè la mancata pattuizione della commissione di disponibilità fondi e di istruttoria veloce.
Appurato infine il mancato superamento del tasso soglia antiusura, ha provveduto a rideterminare i rapporti di dare/avere secondo differenti ipotesi di calcolo.
Esaminato tale elaborato e rilevata l'illegittimità della condotta posta in essere dalla banca per applicazione di clausole non pattuite e, dunque, nulle, va precisato che, con riferimento agli interessi ultralegali, nonostante quelli applicati al rapporto divergano da quelli pattuiti, non può trovare accoglimento l'istanza avanzata dall'attore di sostituzione del tasso indicato in contratto proprio per l'esplicita pattuizione dello stesso e, conseguentemente, per l'inoperatività dell'invocata norma.
A ciò si aggiunga che alla luce della nullità delle poste addebitate dall'Istituto (per mancanza di pattuizione e/o difformità delle stesse), l'applicazione del tasso convenzione deve seguire il ricalcolo con epurazione delle poste illegittime ed addebito delle competenze irripetibili relative alle rimesse solutorie.
Conseguentemente, il ricalcolo rispondente ai criteri esposti in sede di conferimento di incarico e rispondente al principi giurisprudenziali ormai consolidatesi sul punto è quello indicato dal ctu al punto
6.5.1 dell'elaborato.
Concludendo, si accerta e dichiara, che il saldo del conto corrente intestato all'attore, alla data del passaggio a sofferenza, è risultato pari a euro – 14.598,77 con una differenza rispetto al saldo emergente dall'estratto conto bancario (- 28.447,13) di euro 13.848,36, a favore del correntista.
Non merita invece di essere accolta la domanda avanzata dall'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo emersa in giudizio alcuna responsabilità processuale imputabile a parte convenuta.
All'accoglimento dell'azione segue la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2612 /2022 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: accoglie la presente azione e,
7 accertata la mancata pattuizione della commissione di disponibilità fondi e di istruttoria veloce e l'applicazione di tassi superiore a quelli convenzionalmente pattuiti, ridetermina il saldo del conto corrente, alla data di passaggio a sofferenza del rapporto, nella somma di € 14.598,77 a favore del;
CP_2
rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per insussistenza dei presupposti di legge;
condanna parte convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate pari ad € 27,00 per esborsi ed €
3.000,00 per compensi di procuratore;
oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu;
Così deciso in Marsala in data 04/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
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