TRIB
Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 29/08/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Claudio Prota Giudice dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel ricorso ex art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c., depositato da
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati a Rieti in Via dei Pini n. 11 presso e C.F._2 nello Studio dell'Avv. Francesca CALONZI dalla quale sono rappresentati e difesi in virtù di mandati posti in calce al ricorso
Ricorrenti
Con l'intervento del PM ex art. 70 c.p.c
Oggetto: modifica condizioni di divorzio
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 26.6.2025 e hanno adito il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Rieti per ottenere la modifica della sentenza n. 1/2011 depositata il 10/01/2011 resa a definizione del procedimento RGN. 1378/2010 con cui l'intestato Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dal matrimonio sono nati il 09.05.1993, Persona_1 il 03.09.1997 e l'11.05.1999; il Tribunale affidava i figli Persona_2 Persona_3 congiuntamente ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre alla quale conseguentemente assegnava la casa coniugale e poneva a carico del padre un complessivo contributo di mantenimento per i tre figli di € 400,00 mensili oltre rivalutazione Istat ad anni alterni, da versare alla Signora entro il giorno 30 di ciascun mese, oltre al rimborso del 50% delle Pt_2
Per_ spese straordinarie;
i figli e non vivono più nella casa familiare, mentre la figlia Per_1 Per_2
è studente all'università di L'Aquila presso la casa dello studente, pur risiedendo ancora nella casa
1 della madre;
e avendo raggiunto un'adeguata capacità lavorativa, hanno Per_1 Persona_2 lasciato la casa familiare e attualmente vivono autonomamente presso le loro residenze, nello specifico risiede e vive per proprio conto in Rieti e condivide l'abitazione con il Per_1 Per_2 compagno fuori Rieti, ed hanno così deciso autonomamente di rinunciare al mantenimento;
[...]
è studentessa universitaria fuori sede ed ha accettato la decisione della madre, che venga Persona_3 corrisposto dal padre il versamento in modo diretto a lei del contributo di mantenimento, tuttavia il padre, non può autonomamente dar seguito alla richiesta, senza un accordo in tal senso con la Sig.ra
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni Pt_2 congiunte:
1) revocare l'assegno di mantenimento dei figli e a carico del padre, in Per_1 Persona_2 quanto gli stessi sono maggiorenni, autonomi e non più conviventi con la madre, e concordi a tale decisione,
2) stabilire che il Sig. versi a titolo di contributo al mantenimento della sola Parte_1 figlia la somma mensile di € 240,00 (€ duecentoquaranta/00), somma che sarà Persona_3 versata direttamente sul c/ c di , già noto al padre, come concordato fra i genitori, la somma Per_3 sarà versata entro il giorno 30 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025, e sarà rivalutata ad anni alterni, come da sentenza di divorzio, in base agli indici Istat, il padre sarà sempre tenuto al rimborso del 50% delle spese straordinarie, previamente concordate con l'ex moglie e documentate,
3) prendere atto che tutte le spese del presente atto restano ad esclusivo carico del Sig.
[...]
Parte_1
Alla udienza del 3 luglio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da note scritte, le parti hanno confermato la volontà di ottenere le modifiche richieste nel ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 c.p.c.
***
Il Collegio ritiene congrue le condizioni sopra riportate dovendo disporre conseguentemente la modifica delle condizioni di divorzio nel senso concordemente richiesto dalle parti.
Nulla sulle spese atteso che la controversia ha natura consensuale e quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti difese da un medesimo difensore (salvo quanto stabilito sul punto nell'accordo delle parti).
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c., a modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1/2011 depositata il 10/01/2011 resa a definizione del procedimento RGN. 1378/2010, così provvede:
2 - revoca l'assegno di mantenimento dei figli e posto a carico del padre Per_1 Persona_2
in quanto gli stessi sono maggiorenni, autonomi e non più conviventi con la Parte_1 madre, e concordi a tale decisione;
- pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 della sola figlia la somma mensile di € 240,00 (€ duecentoquaranta/00), somma Persona_3
Per_ che sarà versata direttamente sul c/ c di , già noto al padre, come concordato fra i genitori, la somma sarà versata entro il giorno 30 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025, e sarà rivalutata ad anni alterni, come da sentenza di divorzio, in base agli indici Istat;
il padre sarà sempre tenuto al rimborso del 50% delle spese straordinarie, previamente concordate con l'ex moglie e documentate;
- prende atto che tutte le spese del presente atto restano ad esclusivo carico del Sig.
[...]
Parte_1
- nulla sulle spese.
Così deciso in Rieti, il 25.8.2025
Il giudice relatore dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Claudio Prota Giudice dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel ricorso ex art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c., depositato da
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati a Rieti in Via dei Pini n. 11 presso e C.F._2 nello Studio dell'Avv. Francesca CALONZI dalla quale sono rappresentati e difesi in virtù di mandati posti in calce al ricorso
Ricorrenti
Con l'intervento del PM ex art. 70 c.p.c
Oggetto: modifica condizioni di divorzio
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 26.6.2025 e hanno adito il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Rieti per ottenere la modifica della sentenza n. 1/2011 depositata il 10/01/2011 resa a definizione del procedimento RGN. 1378/2010 con cui l'intestato Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dal matrimonio sono nati il 09.05.1993, Persona_1 il 03.09.1997 e l'11.05.1999; il Tribunale affidava i figli Persona_2 Persona_3 congiuntamente ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre alla quale conseguentemente assegnava la casa coniugale e poneva a carico del padre un complessivo contributo di mantenimento per i tre figli di € 400,00 mensili oltre rivalutazione Istat ad anni alterni, da versare alla Signora entro il giorno 30 di ciascun mese, oltre al rimborso del 50% delle Pt_2
Per_ spese straordinarie;
i figli e non vivono più nella casa familiare, mentre la figlia Per_1 Per_2
è studente all'università di L'Aquila presso la casa dello studente, pur risiedendo ancora nella casa
1 della madre;
e avendo raggiunto un'adeguata capacità lavorativa, hanno Per_1 Persona_2 lasciato la casa familiare e attualmente vivono autonomamente presso le loro residenze, nello specifico risiede e vive per proprio conto in Rieti e condivide l'abitazione con il Per_1 Per_2 compagno fuori Rieti, ed hanno così deciso autonomamente di rinunciare al mantenimento;
[...]
è studentessa universitaria fuori sede ed ha accettato la decisione della madre, che venga Persona_3 corrisposto dal padre il versamento in modo diretto a lei del contributo di mantenimento, tuttavia il padre, non può autonomamente dar seguito alla richiesta, senza un accordo in tal senso con la Sig.ra
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni Pt_2 congiunte:
1) revocare l'assegno di mantenimento dei figli e a carico del padre, in Per_1 Persona_2 quanto gli stessi sono maggiorenni, autonomi e non più conviventi con la madre, e concordi a tale decisione,
2) stabilire che il Sig. versi a titolo di contributo al mantenimento della sola Parte_1 figlia la somma mensile di € 240,00 (€ duecentoquaranta/00), somma che sarà Persona_3 versata direttamente sul c/ c di , già noto al padre, come concordato fra i genitori, la somma Per_3 sarà versata entro il giorno 30 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025, e sarà rivalutata ad anni alterni, come da sentenza di divorzio, in base agli indici Istat, il padre sarà sempre tenuto al rimborso del 50% delle spese straordinarie, previamente concordate con l'ex moglie e documentate,
3) prendere atto che tutte le spese del presente atto restano ad esclusivo carico del Sig.
[...]
Parte_1
Alla udienza del 3 luglio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da note scritte, le parti hanno confermato la volontà di ottenere le modifiche richieste nel ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 c.p.c.
***
Il Collegio ritiene congrue le condizioni sopra riportate dovendo disporre conseguentemente la modifica delle condizioni di divorzio nel senso concordemente richiesto dalle parti.
Nulla sulle spese atteso che la controversia ha natura consensuale e quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti difese da un medesimo difensore (salvo quanto stabilito sul punto nell'accordo delle parti).
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c., a modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1/2011 depositata il 10/01/2011 resa a definizione del procedimento RGN. 1378/2010, così provvede:
2 - revoca l'assegno di mantenimento dei figli e posto a carico del padre Per_1 Persona_2
in quanto gli stessi sono maggiorenni, autonomi e non più conviventi con la Parte_1 madre, e concordi a tale decisione;
- pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 della sola figlia la somma mensile di € 240,00 (€ duecentoquaranta/00), somma Persona_3
Per_ che sarà versata direttamente sul c/ c di , già noto al padre, come concordato fra i genitori, la somma sarà versata entro il giorno 30 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025, e sarà rivalutata ad anni alterni, come da sentenza di divorzio, in base agli indici Istat;
il padre sarà sempre tenuto al rimborso del 50% delle spese straordinarie, previamente concordate con l'ex moglie e documentate;
- prende atto che tutte le spese del presente atto restano ad esclusivo carico del Sig.
[...]
Parte_1
- nulla sulle spese.
Così deciso in Rieti, il 25.8.2025
Il giudice relatore dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3