Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00394/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02650/2025 REG.RIC.
N. 02773/2025 REG.RIC.
N. 02815/2025 REG.RIC.
N. 03125/2025 REG.RIC.
N. 03127/2025 REG.RIC.
N. 03145/2025 REG.RIC.
N. 03147/2025 REG.RIC.
N. 03199/2025 REG.RIC.
N. 03201/2025 REG.RIC.
N. 03203/2025 REG.RIC.
N. 03205/2025 REG.RIC.
N. 03207/2025 REG.RIC.
N. 03213/2025 REG.RIC.
N. 03215/2025 REG.RIC.
N. 03217/2025 REG.RIC.
N. 03218/2025 REG.RIC.
N. 03219/2025 REG.RIC.
N. 03220/2025 REG.RIC.
N. 03221/2025 REG.RIC.
N. 03222/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2650 del 2025, proposto da
EL AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 2773 del 2025, proposto da
LV OL, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 2815 del 2025, proposto da
CO ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3125 del 2025, proposto da
IA BB, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3127 del 2025, proposto da
LA RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3145 del 2025, proposto da
IO TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3147 del 2025, proposto da
EN EC, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3199 del 2025, proposto da
IN SU IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3201 del 2025, proposto da
PI VI OC, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3203 del 2025, proposto da
LO CE, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3205 del 2025, proposto da
AZ SO, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3207 del 2025, proposto da
NI IE, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3213 del 2025, proposto da
TA Di FR, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3215 del 2025, proposto da
EL LO, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3217 del 2025, proposto da
MO TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3218 del 2025, proposto da
BE AC, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3219 del 2025, proposto da
AL ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3220 del 2025, proposto da
IC GR, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3221 del 2025, proposto da
ET GN, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3222 del 2025, proposto da
IA CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Napoli, via L.Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
quanto al ricorso n. 2650 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Verbania n. 15/2025, depositata e resa pubblica il 03.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 348/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 02.10.2025.
quanto al ricorso n. 2773 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 1840/2024, depositata e resa pubblica il 02.07.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 7190/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.01.2025..
quanto al ricorso n. 2815 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 2955/2024, depositata e resa pubblica il 12.11.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 2464/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 27.11.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 18.08.2025.
quanto al ricorso n. 3125 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 1418/2023 depositata e resa pubblica il 06.07.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 7640/2022, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 25.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 10.06.2024.
quanto al ricorso n. 3127 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 2735/2024 depositata e resa pubblica il 24.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 4058/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 04.11.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.02.2025.
quanto al ricorso n. 3145 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 2696/2024 depositata e resa pubblica il 23.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 8238/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 04.11.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 05.03.2025.
quanto al ricorso n. 3147 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 2840/2024 depositata e resa pubblica il 05.11.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 754/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 22.11.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.11.2025.
quanto al ricorso n. 3199 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 550/2025 depositata e resa pubblica il 26.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3272/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.10.2025 .
quanto al ricorso n. 3201 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 159/2025 depositata e resa pubblica il 20.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 2911/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.02.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.10.2025 .
quanto al ricorso n. 3203 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 1841/2024, depositata e resa pubblica il 02.07.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 7903/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 11.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 04.03.2025..
quanto al ricorso n. 3205 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 20/2025 depositata e resa pubblica il 08.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 515/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.02.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.10.2025.
quanto al ricorso n. 3207 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 422/2024 depositata e resa pubblica il 20.02.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 4488/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 22.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.11.2025 .
quanto al ricorso n. 3213 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 2444/2024, depositata e resa pubblica il 02.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 8401/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 11.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 05.03.2025.
quanto al ricorso n. 3215 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 1209/2024, depositata e resa pubblica il 09.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 8521/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 03.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 04.03.2025.
quanto al ricorso n. 3217 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 424/2025, depositata e resa pubblica il 13.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 839/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.10.2025.
quanto al ricorso n. 3218 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 320/2025, depositata e resa pubblica il 04.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3517/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.10.2025.
quanto al ricorso n. 3219 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 1258/2024, depositata e resa pubblica il 14.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 7768/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 08.07.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 26.02.2025.
quanto al ricorso n. 3220 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 709/2025, depositata e resa pubblica il 17.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 8992/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.10.2025 .
quanto al ricorso n. 3221 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 3454/2024, depositata e resa pubblica il 18.12.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 4584/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 25.02.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.10.2025..
quanto al ricorso n. 3222 del 2025:
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 2441/2024, depositata e resa pubblica il 02.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 7197/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 11.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.11.2025..
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto 10 marzo 2025 n. 3 del Presidente della 3^ Sezione del Tar Piemonte che adotta misure organizzative volte allo snellimento dell’arretrato in materia di “carta del docente”, stante che nel corso del corrente anno 2025 la percentuale dei ricorsi in materia si è attestata sul 59% del totale dei ricorsi introitati presso l’intero Tar Piemonte;
Rilevato che il suddetto decreto n. 3/2025 dispone “La trattazione congiunta dei ricorsi proposti dallo stesso difensore in tema di “carta del docente” nonché la riunione dei medesimi in caso di esito omogeneo dei ricorsi. Nulla è innovato in merito alla liquidazione delle spese di lite.”;
Rilevato che, ai sensi del decreto n. 3/2005, la riunione di ricorsi viene disposta e operata a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento - e dunque delle decisioni in esso contenute -, non altera i meccanismi decisionali del giudizio, non incide sul contenuto delle singole decisioni;
Ritenuto che, per i ricorsi in epigrafe indicati, ricorrano le condizioni previste dal decreto n. 3/2025 per disporne la riunione, trattandosi di ricorsi le cui decisioni si presentano identiche nella motivazione e nel dispositivo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa RO PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con separati ricorsi gli odierni ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze di cui in epigrafe, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme ivi liquidate.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio formalmente opponendosi all’accoglimento dei ricorsi.
All’odierna camera di consiglio le cause sono state trattenute in decisione.
2. – Per ciascun ricorso ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.
La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi è infine contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato in questione.
Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alle sentenze di cui in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, è doveroso nominare sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento dei provvedimenti in epigrafe compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. All’uopo, per ciascun ricorso occorre onerare la parte ricorrente della comunicazione al Commissario ad Acta del proprio numero di codice fiscale, nel termine di giorni 7 (=sette) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Considerato che le funzioni commissariali sono affidate ad un dipendente pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del Commissario deve considerarsi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Appare infine meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., da determinarsi nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo per la spettanza della penalità di mora va individuato nel giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in caso perdurante inadempimento, nel giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta.
3. – – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, per ciascun ricorso e indipendentemente dalla riunione dei ricorsi (come da decreto n. 3/2025 del Presidente della Sezione, di cui in epigrafe), sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, co. 1 del predetto DM, e ridotte in ragione sia della marcata serialità della controversia, che neppure presenta difficoltà interpretative e/o applicative in punto di diritto, sia della oggettiva situazione di difficoltà “operativa” in cui versa l’Amministrazione intimata nell’esecuzione dei titoli giudiziali della specie sull’intero territorio dello Stato (id est, l’esiguo numero di addetti incaricati del materiale caricamento sulle carte docenti degli importi dovuti, una volta pur ritualmente espletata dall’intimato Ministero la procedura per il pagamento degli stessi importi), difficoltà reiteratamente rappresentata a questo Tribunale dalla difesa erariale. Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
4. – Si ritiene, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alle vicende in esame, di mandare alla Segreteria ai fini della trasmissione dei fascicoli di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi in epigrafe:
1) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione ai titoli di cui in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
2) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione. Onera la parte ricorrente di comunicare al Commissario ad Acta il proprio numero di codice fiscale, nel termine di giorni 7 (=sette) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
3) fissa, nei termini di cui in motivazione, l’ulteriore somma dovuta dall’Amministrazione per ogni ulteriore giorno di ritardo nella misura degli interessi legali;
4) condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente, per ciascun ricorso, le spese di lite, che liquida complessivamente in € 800,00 (ottocento/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge.
5) Manda alla Segreteria per la trasmissione dei fascicoli di causa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO PE, Presidente, Estensore
LA Malanetto, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO PE |
IL SEGRETARIO