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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/05/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20104/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 20104/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. RAFFAGLIO PAOLA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Varese (VA) presso lo Parte_2 C.F._2
studio dell'Avv. MONETTI MAURIZIO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
1 2. L'unità abitativa di proprietà esclusiva della Sig. ubicata nel Comune di Gussago (BS), Parte_2
Via Don Bortolo Cotti n.47, viene assegnata alla stessa, a cui il Sig. cede la proprietà Parte_1 esclusiva di ogni bene mobile e/o arredo in essa contenuto, ad eccezione della cameretta e dei propri effetti personali;
3. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra a titolo di assegno di mantenimento, che non viene quindi richiesto da nessuna delle parti;
4. Al fine di definire in via tombale i rapporti economici tra le parti e quale condizione indispensabile per addivenire alla separazione, le parti concordano altresì che: A) si obbliga ad ottenere la liberatoria in favore del di lei marito, del Parte_2 Parte_1 mutuo ipotecario sottoscritto in data 1 dicembre 2016, con atto del Notaio , n 55462 serie 1T, entro il Per_1 termine essenziale di 1 anno dalla sottoscrizione del presente ricorso. B) lascerà la casa coniugale entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente Ricorso. Parte_1
C) verserà, alla sottoscrizione del presente ricorso, la somma di Euro 20.000,00- Parte_2
(ventimila/00), con nr.1 assegno circolare non trasferibile intestato a a titolo di Parte_1 contributo spese vive per il trasloco e prima sistemazione. Tale effetto verrà lasciato in deposito fiduciario presso l'Avv. Paola Raffaglio la quale lo potrà consegnerà al Sig. solo nel momento Parte_3 dell'adempimento di cui al punto B) D) si obbliga a trasferire la proprietà dell'autovettura a lei intestata, modello Peugeot, targata Parte_2
DN 410 DX, al marito entro il termine essenziale di 1 mese dal deposito della Sentenza con spese ed oneri a carico del Sig. Parte_1
E) Le parti concordano che il Sig. potrà tenere con sé per la giornata intera i due cani Parte_1 intestati alla Sig.ra una/due volte a settimana previo accordo e con preavviso di due giorni. Parte_2
5. Spese di tutta la presente procedura compensate.
6. Darsi atto che con l'esatto adempimento degli impegni assunti con il presente atto entrambi i ricorrenti non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7. I ricorrenti dichiarano inoltre di non aver reciprocamente nulla da contestarsi in ordine alla violazione dei diritti e doveri nascenti dalla norma di cui all'art.143 c.c.
8. Con l'esatto adempimento degli impegni assunti con il presente atto, i ricorrenti rinunciano sin da ora all'impugnazione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Borgosatollo (BS) in data 31.5.2014, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Borgosatollo al n. 12, parte II, serie C, anno 2102, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione non sono nati figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
2 La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 20104/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. RAFFAGLIO PAOLA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Varese (VA) presso lo Parte_2 C.F._2
studio dell'Avv. MONETTI MAURIZIO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
1 2. L'unità abitativa di proprietà esclusiva della Sig. ubicata nel Comune di Gussago (BS), Parte_2
Via Don Bortolo Cotti n.47, viene assegnata alla stessa, a cui il Sig. cede la proprietà Parte_1 esclusiva di ogni bene mobile e/o arredo in essa contenuto, ad eccezione della cameretta e dei propri effetti personali;
3. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra a titolo di assegno di mantenimento, che non viene quindi richiesto da nessuna delle parti;
4. Al fine di definire in via tombale i rapporti economici tra le parti e quale condizione indispensabile per addivenire alla separazione, le parti concordano altresì che: A) si obbliga ad ottenere la liberatoria in favore del di lei marito, del Parte_2 Parte_1 mutuo ipotecario sottoscritto in data 1 dicembre 2016, con atto del Notaio , n 55462 serie 1T, entro il Per_1 termine essenziale di 1 anno dalla sottoscrizione del presente ricorso. B) lascerà la casa coniugale entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente Ricorso. Parte_1
C) verserà, alla sottoscrizione del presente ricorso, la somma di Euro 20.000,00- Parte_2
(ventimila/00), con nr.1 assegno circolare non trasferibile intestato a a titolo di Parte_1 contributo spese vive per il trasloco e prima sistemazione. Tale effetto verrà lasciato in deposito fiduciario presso l'Avv. Paola Raffaglio la quale lo potrà consegnerà al Sig. solo nel momento Parte_3 dell'adempimento di cui al punto B) D) si obbliga a trasferire la proprietà dell'autovettura a lei intestata, modello Peugeot, targata Parte_2
DN 410 DX, al marito entro il termine essenziale di 1 mese dal deposito della Sentenza con spese ed oneri a carico del Sig. Parte_1
E) Le parti concordano che il Sig. potrà tenere con sé per la giornata intera i due cani Parte_1 intestati alla Sig.ra una/due volte a settimana previo accordo e con preavviso di due giorni. Parte_2
5. Spese di tutta la presente procedura compensate.
6. Darsi atto che con l'esatto adempimento degli impegni assunti con il presente atto entrambi i ricorrenti non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7. I ricorrenti dichiarano inoltre di non aver reciprocamente nulla da contestarsi in ordine alla violazione dei diritti e doveri nascenti dalla norma di cui all'art.143 c.c.
8. Con l'esatto adempimento degli impegni assunti con il presente atto, i ricorrenti rinunciano sin da ora all'impugnazione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Borgosatollo (BS) in data 31.5.2014, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Borgosatollo al n. 12, parte II, serie C, anno 2102, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione non sono nati figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
2 La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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