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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 20/09/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa MA Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 179 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: Ripetizione indebito promossa
DA
(P. IVA in persona del l.r.p.t. IG. PA P.IVA_1
, con sede legale in Torino, Palazzo Bricherasio, via Lagrange n. 20, rappresentata e Parte_2 difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Eugenio Barcellona, Tommaso Ricolfi,
Marco Di Lorenzo e Stefano Piccoli del Foro di Torino e dall'avv. Caterina Sella del Foro di Milano, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nello studio dell'avv. in Biella, via Gramsci n. 25 Pt_1
ATTORE
CONTRO
(C.F. , residente in [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Andrea Perrone e Stefano
Boatto del Foro di Milano, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nello studio dell'avv. Perrone in Milano, via Nirone n. 2
CONVENUTO
(C.F. ), residente in [...] Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. ), residente in [...], Vicolo Controparte_3 C.F._3
Grossere II n. 22, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Gian
Eugenio Ferla del Foro di Biella e Laura Gagino del Foro di Vercelli, giusta delega apposta su foglio pagina1 di 11 separato del quale è estratta copia informatica per immagine, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nel loro studio, in Borgosesia (VC), via Sesone n. 26
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.2.2025, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'attore: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, - respinta ogni contraria difesa, eccezione, deduzione, istanza e/o domanda,
- previo ogni accertamento del caso, ivi incluso ogni accertamento in merito all'erroneità, in fatto e in diritto, delle decisioni dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie nn. 3373 e 3375 del 1° febbraio 2021 - tenuto conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, della mancata partecipazione, da parte delle convenute, al procedimento di mediazione Prot. n. 1257 del 31.05.2021 instaurato da con PA domanda del 25.03.2021, - I - NEI CONFRONTI DELLA in via principale - Parte_3 accertare e dichiarare che nulla deve alla IGnora per tutti i titoli e PA Controparte_1 le causali di cui alla Decisione e/o alla narrativa del presente atto di citazione, e - per l'effetto, condannare la IGnora alla restituzione in favore di dell'importo di Euro 500.000,00, Controparte_1 PA oltre interessi legali dal 4 marzo 2021 sino alla data di notifica della presente citazione e interessi moratori dalla data di notifica della presente domanda giudiziale ex art. 1284, comma 4, cod. civ. sino al saldo;
in via gradata, accertarsi e dichiararsi l'assorbente responsabilità della IGnora nella causazione del danno lamentato e, per l'effetto, Controparte_1 parimenti accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità, ad alcun titolo, di nei PA confronti della IGnora con la conseguente condanna della medesima a corrispondere in Controparte_1 Controparte_1 favore di l'importo di Euro 500.000,00, oltre interessi legali dal 4 marzo 2021 PA sino alla data di notifica della presente citazione e interessi moratori dalla data di notifica della presente domanda giudiziale ex art. 1284, comma 4, cod. civ. sino al saldo;
in via ulteriormente gradata, nell'ipotesi in cui si ravvisino profili di responsabilità in capo alla accertarsi e dichiararsi la concorrente di cui in PA atti, condannando la IGnora a corrispondere a la differenza tra Controparte_1 PA
Contr quanto percepito in esecuzione della Decisione dell' pari a Euro 500.000,00, e la quota parte di responsabilità ascrivibile alla IGnora così come determinata da codesto Ill.mo Tribunale. - II - PER IL Controparte_1
DENEGATO CASO DI MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA SVOLTA
DALL'ATTRICE IN VIA PRINCIPALE E/O DI QUELLA SVOLTA IN VIA GRADATA, E DI
RICONOSCIMENTO DI UNA QUALSIVOGLIA RESPONSABILITÀ DI
[...]
A) CON RIGUARDO ALLA - condannare la PA Controparte_5 IGnora a tenere mallevata e indenne di ogni da qualsiasi esborso Controparte_3 PA
(incluso ogni importo pagato a titolo di danno, di interessi e rivalutazione, di costi di lite avversari e di oneri della propria difesa) che la abbia corrisposto, e/o dovesse essere tenuta a corrispondere, alla IGnora condannando la Pt_1 CP_1 IGnora a corrispondere a l'importo di Euro 500.000,00 e/o ogni Controparte_3 PA
pagina2 di 11 importo che dovesse essere dichiarata tenuta a corrispondere alla IGnora PA CP_1
oltre interessi moratori dalla data di notifica della presente domanda giudiziale ex art. 1284, comma 4, cod. civ.
[...] sino al saldo;
B) CON RIGUARDO ALLA SIG.RA - condannare la IGnora Controparte_2
a tenere mallevata e indenne di ogni da qualsiasi esborso Controparte_2 PA
(incluso ogni importo pagato a titolo di danno, di interessi e rivalutazione, di costi di lite avversari e di oneri della propria difesa) che la abbia corrisposto, e/o dovesse essere tenuta a corrispondere, alla IGnora condannando la Pt_1 CP_1 IGnora a corrispondere a l'importo di Euro 500.000,00 e/o Controparte_2 PA ogni importo che dovesse essere dichiarata tenuta a corrispondere alla IGnora PA
oltre interessi moratori dalla data di notifica della presente domanda giudiziale ex art. 1284, comma Controparte_1
4, cod. civ. sino al saldo;
- in via gradata rispetto alla domanda di cui all'alinea precedente, condannare la IGnora
[...]
ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., a corrispondere a responsabilità, per quanto di rispettiva ragione, CP_2 Pt_1 della IGnora riducendo l'entità del danno risarcibile a carico della in misura corrispondente Controparte_1 Pt_1 all'incidenza causale delle sue condotte ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, cod. civ., per tutte le ragioni PA ogni importo che ovvero, la abbia corrisposto, e/o dovesse essere tenuta a corrispondere, alla IGnora
[...] Pt_1 condannando la IGnora a corrispondere a l'importo CP_1 Controparte_2 PA di Euro 500.000,00 e/o ogni importo che dovesse essere dichiarata tenuta a PA corrispondere alla IGnora - in via ulteriormente gradata rispetto alle domande di cui agli alinea Controparte_1 precedenti, accertare e dichiarare la quota predominante di responsabilità addebitabile alla stessa Controparte_2 nella causazione del danno alla IGnora condannando quest'ultima a rifondere a Controparte_1 PA tutte le somme che quest'ultima abbia corrisposto, e/o dovesse essere tenuta a corrispondere, alla IGnora
[...] in eccedenza alla quota interna di responsabilità della IGnora , oltre interessi moratori dalla CP_1 Controparte_3 data di notifica della presente domanda giudiziale ex art. 1284, comma 4, cod. civ. sino al saldo. Con il favore delle competenze del presente giudizio, oltre a rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. - III - IN VIA
ISTRUTTORIA Si insta per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulata dall'esponente nella propria memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., pagg. 18-20, e in particolare: a. l'istanza di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio contabile, dunque, percipiente, secondo quanto indicato all'art. 198 c.p.c., secondo il quesito formulato a pag. 19 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., pag. 19 (1) o similare;
e b. l'istanza di esibizione, alla
“IMMOBILIARE PRATO CALLIANO di RE MA SA & C. - S.a.s.” e alla SI.ra in CP_1 qualità di socia accomandataria della stessa, di copia dei libri obbligatori e delle scritture contabili di cui all'art. 2214 cod. civ. (libro giornale, libro degli inventari) relativi agli esercizi chiusi al 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021, nonché dei bilanci relativi ai medesimi esercizi”;
- il convenuto Caucino: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, in via preliminare, revocando l'ordinanza resa fuori udienza in data 14 giugno 2022 e comunicata in data 15 giugno 2022, autorizzare la IGnora a Controparte_1 integrare il contradditorio nei confronti di (c.f. ), con sede in 13900 Biella, p.zza PA P.IVA_2
Gaudenzio Sella n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché, occorrendo, nei confronti della IGnora
pagina3 di 11 , già NU nel presente giudizio da nel merito, in via principale, rigettare tutte le Controparte_3 PA domande formulate nei confronti della IGnora nel merito, sempre in via principale: - accertare, per le Controparte_1 ragioni indicate in narrativa, la responsabilità della IGnora e di per Controparte_3 PA il danno patito dalla IGnora e, per l'effetto, condannare in via riconvenzionale la IGnora Controparte_1 [...]
e in solido fra loro, a risarcire il danno quantificato in € 732.389,32 CP_3 PA oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data delle singole operazioni illecite al saldo, o in altra diversa somma che sarà determinata in corso di causa, dedotto l'importo già corrisposto da - PA accertare, per le ragioni indicate in narrativa, la responsabilità di per il danno patito dalla IGnora PA
e, per l'effetto, condannarla a risarcire il danno quantificato in € 732.389,32 oltre interessi legali e Controparte_1 rivalutazione monetaria dalla data delle singole operazioni illecite al saldo, o in altra diversa somma che sarà determinata in corso di causa, se del caso dedotto l'importo già corrisposto da nel merito, in via PA subordinata, condannare la IGnora e a manlevare e/o tenere indenne e/o rimborsare Controparte_3 PA
e/o rifondere la IGnora delle somme che questa dovesse eventualmente essere condannata a corrispondere Controparte_1 in caso di accoglimento delle domande formulate nei suoi confronti. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente argomentare, produrre e dedurre nei termini di legge. Con vittoria di spese e compensi”;
- il convenuto : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: IN VIA PRINCIPALE: respingere, per i motivi CP_3 tutti dedotti, la domanda di manleva rivolta da ei confronti della PA IG.ra ed ogni altra domanda in ogni caso a lei rivolta a qualunque titolo o causa;
respingere, inoltre, per Controparte_3
i motivi sempre tutti dedotti, la domanda riconvenzionale proposta dalla IG.ra nei confronti della IG.ra Controparte_1
nonché la domanda di manleva formulata in via subordinata dalla IG.ra nei Controparte_3 Controparte_1 confronti della IG.ra IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi di riconoscimento di un danno Controparte_3 risarcibile e di accoglimento delle domande di manleva avanzate nei confronti della IG.ra previa Controparte_3 riquantificazione del danno eventualmente risarcibile in favore della IG.ra (ad oggi genericamente descritto e privo CP_1 di riscontro documentale), ridurre ulteriormente la misura del danno alla luce del contributo causale delle IG.re e CP_1
(anche in forza del combinato degli artt. 1227 e 2056 c.c.), alla luce dell'operatività dell'art. 1298, comma 2, CP_2
c.c. (per quanto attiene ai rapporti interni tra cointestatari di conto corrente), nonché alla luce del contributo causale per omessa vigilanza da parte dell'istituto di credito. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo. Cont Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito ha PA rappresentato in fatto di aver dovuto dare esecuzione, pur riservandosi di agire in sede giudiziaria per la restituzione (cfr. doc. 23 e 24 citazione), alla decisione n. 3373 del 1° febbraio 2021 resa dall'Arbitro per pagina4 di 11 Contr le Controversie Finanziarie (di seguito (cfr. doc. 5 citazione), con cui, in accoglimento del ricorso presentato dalla IG.ra , era stata condannata a corrispondere a quest'ultima a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno l'importo complessivo di €.497.200,00, oltre alla rivalutazione monetaria, contenuta in euro 2.800,00 in ragione del limite di competenza per valore dell'Arbitro (art. 4, comma 2, Contr Cont del Regolamento . In particolare, era stata ritenuta responsabile per la condotta della propria Cont promotrice, la IG.ra , nei confronti della IG.ra , cliente risultata “[…] Controparte_3 CP_1 gravemente contraria alle regole che presiedono al corretto esercizio dell'attività professionale connotandosi anzi per profili di illiceità penale, accertati irretrattabilmente dall'autorità giudiziaria – la consulente è stata condannata, seppure con applicazione di pena su richiesta, alla reclusione di un anno e mezzo per truffa – e che hanno condotto all'adozione nei Contr suoi confronti, da parte della CONSOB, del provvedimento della radiazione dall'Albo” (cfr. pag. 8 decisione .
Tali illeciti sarebbero consistiti, più precisamente, per la IG.ra nel vedersi “[…] il capitale in CP_1 giacenza sul conto individuale “stornato” verso un conto cointestato con altro soggetto, […] a sua insaputa, in quanto la consulente ha “occultato” tali spostamenti da un conto all'altro “vestendo” gli atti di disposizione nella forma di ordini di Contr investimento” (cfr. pag. 9 decisione;
pertanto, ad avviso del Collegio: “la ricorrente non solo (i) non aveva motivo di rifiutare la consegna degli assegni circolari – che sono oltretutto un ordinario e legittimo mezzo di pagamento – ma, proprio perché emessi dallo stesso intermediario con cui pensava di avere investito il proprio capitale (invece altrimenti utilizzato dalla consulente), (ii) non aveva motivo di sospettare che dietro la consegna si celasse una qualche altra operazione truffaldina. Il che vale allora ad escludere, oltre ovviamente la collusione della ricorrente con la consulente, anche Contr Contr semplicemente la sua negligenza” (cfr. pag. 12 decisione . A monte del convincimento dell vi era, infatti, l'aver ritenuto incontestato tra le parti il “[…] comportamento del Promotore che ha convinto altra cliente
( ), inducendola in errore, a emettere assegni circolari per 497.200,00 […], poi accreditati sul conto corrente Parte_4 della SI.ra che li ha girati all'incasso” (cfr. pag. 24 citazione); importo che successivamente la stessa CP_1
ha dovuto restituire alla legittima titolare, in forza della sentenza resa dal Tribunale di Biella in CP_1 data 31.7.2017 (cfr. doc. 12 citazione), in accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito, Contr proposta dalla ET . Ciò avrebbe, ad avviso dell' cagionato un danno alla IG.ra Parte_4
. CP_1
Cont Contr Ad avviso di la decisione resa dall' sarebbe, quindi, errata sotto molteplici profili, in particolare: “1) […] la SI.ra non ha subito alcun “danno” per aver dovuto restituire alla SI.ra CP_1 Pt_4 quanto da essa indebitamente percepito (Euro 497.200, portati n. 10 assegni circolari, portati all'incasso dalla Cliente)
(Par. 8); 2) in secondo luogo, non solo non v'era (e non v'è), dunque, prova di alcun “raggiro perpetrato ai danni della
SI.ra , ma, anzi, ricorre (in via assorbente) evidenza del fatto che sia stata la SI.ra (e non la CP_1 CP_1
Promotrice “in autonomia” o “a insaputa” della Cliente) a disporre gli accrediti dei disinvestimenti su di un conto cointestato a sé e a sua madre (Par. 9); 3) in terzo luogo, la Decisione è poi errata (anche) in punto di stretto diritto, non potendosi configurare alcuna “distrazione”, “storno” o “sottrazione” da una situazione di titolarità esclusiva a una situazione di contitolarità di conto (Par. 10); 4) infine manca la prova del ricorrere di una diminuzione patrimoniale della
pagina5 di 11 SI.ra che come tale richiederebbe la prova (i) della consumazione, da parte del cointestatario, delle disponibilità
CP_1 di provenienza individuale affluite sul conto cointestato e (ii) del mancato ripristino della disponibilità di detti importi, al momento della domanda (accertamenti, questi, che sono del tutto mancati nella Decisione) (Par. 11); 5) la responsabilità per l'asserita diminuzione del patrimonio della SI.ra ricadrebbe non già su quanto piuttosto
CP_1 PA sulla madre della SI.ra SI.ra ossia colei che si sarebbe, in thesi, resa responsabile degli atti di
CP_1 CP_2 disposizione del patrimonio della figlia (Par. 12)”. Ciò consentirebbe, quindi, in via principale, di escludere in Cont radice l'an di una responsabilità di fermo restando che, in via subordinata: “1) sarebbe venuto meno il nesso di occasionalità necessaria tra incombenze della Promotrice e fatto dannoso (Par. 14.1), 2) ricorrerebbe una ipotesi di esclusione della risarcibilità dei danni (o di parte di essi), per l'assorbente contributo causale della SI.ra nella
CP_1 relativa produzione (Par. 14.2), o, quantomeno 3) la misura del risarcimento dovrebbe essere drasticamente diminuita, in ragione dell'evidente concorso di colpa della medesima SI.ra (Par. 14.3), e, in ogni caso, 4) mancherebbe prova
CP_1 del danno (che non sarebbe certo equiparabile all'intero capitale disinvestito a valere sul conto cointestato) (Par. 14.4)”
(cfr. pag. 21-23 citazione).
Tempestivamente costituitasi in giudizio, la IG.ra ha richiesto, in via pregiudiziale, di Controparte_1 essere autorizzata alla chiamata in causa di previo differimento dell'udienza di prima PA comparizione delle parti, nonché, se del caso, della IG.ra , già NU, e nei cui Controparte_3 confronti ha svolto domanda riconvenzionale cd. trasversale. Nel merito, la IG.ra ha CP_1 puntualmente contestato la ricostruzione in fatto fornita dalla attrice, nonché le domande ed Pt_1 eccezioni proposte in quanto infondate anche in diritto. In particolare, ad avviso della ET NU, sussisterebbe la responsabilità solidale di e della promotrice, la IG.ra PA
, per gli asseriti danni patiti per aver la promotrice indotto fraudolentemente la stessa IG.ra CP_3
a sottoscrivere alcune disposizioni di vendita di titoli dal proprio portafoglio personale, CP_1 facendone accreditare il relativo importo sul conto cointestato con la madre. Ha, quindi, quantificato tale danno nel complessivo importo di €. 732.389,32, somme di cui la stessa avrebbe perso la disponibilità, in quanto da questa disinvestite, su indicazione della promotrice, e da quest'ultima accreditate sul conto corrente cointestato con la SI.ra che le avrebbe spese. CP_2
Altrettanto tempestivamente si è costituita in giudizio l'altra parte NU, la IG.ra , Controparte_3 che ha specificamente contestato la domanda di manleva svolta nei suoi confronti dalla società attrice
(in via subordinata) quanto la domanda riconvenzionale cd. trasversale, proposta dall'altra NU
, evidenziando, in particolare, la “[…] mancanza di prova sulla quantificazione del danno asseritamente CP_1 patito” da quest'ultima (cfr. pag. 3 comparsa ), nonché la circostanza per cui: “[…] ogni singola CP_3 operazione è stata firmata e autorizzata dalla stessa (seppur nella convinzione di successivi reinvestimenti e senza CP_1 mai tuttavia verificarne l'effettività) e che l'asserito danno (in maniera assai generica descritto e mai realmente documentato) risulta essere riconducibile non alla restituzione di somme in favore della IG.ra (atto dovuto, Pt_4 traducendosi altrimenti l'operazione in un indebito oggettivo), bensì agli atti di disposizione compiuti dalla IG.ra
pagina6 di 11 ; oltreché il fatto che la ET promotrice “[…] non abbia tratto per sé alcun vantaggio economico” CP_2
(cfr. pag. 4 comparsa ). CP_3
Tutto ciò premesso, ad avviso di chi scrive le domande svolte in via principale da PA sono fondate e, quindi, meritevoli di accoglimento.
[...]
Più precisamente, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione versata in atti emerge l'inconfigurabilità di qualsivoglia responsabilità in capo alla Banca attrice per le condotte realizzate dalla
(allora) propria promotrice, , nei confronti della correntista . Controparte_3 Controparte_1
Come anche sopra ricordato, ciò che viene in rilievo in punto di fatto – e che, in base alla ricostruzione prospettata dalla difesa della NU , integrerebbe una vera e propria truffa in suo danno – CP_1 sono gli ordini di disinvestimento dei titoli di cui al conto intestato alla sola , impartiti da costei CP_1 alla promotrice (cfr. doc. 10 comparsa ) su sollecitazione di quest'ultima, che le CP_3 CP_1 avrebbe prospettato l'impiego dei capitali così ottenuti in altri e diversi investimenti. Tuttavia, come emerge anche dall'esame delle ridette disposizioni di “[…] rimborso Quote/Azioni”, i fondi risultati dal rimborso dei titoli erano stati accreditati sul conto cointestato con la di lei madre, la IG.ra CP_2
Mentre la promotrice, per rappresentare alla l'effettività di altri millantati investimenti, ne aveva CP_1 simulato il rendimento consegnando a quest'ultima assegni per un importo complessivo di €. 497.200
(che, poi, sarebbero risultati essere stati emessi dalla IG.ra , vittima di altra truffa ordita dalla Pt_4 medesima promotrice).
Ad avviso di chi scrive, tale condotta della (allora) promotrice non solo non integra gli CP_3 estremi del reato di truffa, ma neppure è risultata produttiva di danno per l'odierna NU , CP_1 con conseguente inoperatività della responsabilità indiretta dell'odierna attrice in qualità di intermediario finanziario.
Come è noto, la responsabilità di rinverrebbe il proprio fondamento nella PA previsione normativa di cui all'art. 31, co. 3 TUF secondo cui: “il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”, a sua volta, applicazione del genus della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2049 c.c., non venendo, infatti, in rilievo condotte colpose o dolose proprie dell'intermediario finanziario preponente, tali da giustificare una pretesa risarcitoria contrattuale nei suoi confronti.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il fondamento di questa species responsabilità va ravvisato, per un verso, nel rilievo che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, in ossequio al principio ubi commoda ibi et incommoda; per altro verso, nell'eIGenza di offrire un'adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall'intermediario per il tramite del promotore, giacché appunto per le caratteristiche di questo genere di pagina7 di 11 offerte la buona fede dei clienti può più facilmente esserne sorpresa e aggirata (in tal senso, Cass. civ., sent. 04/03/2014, n. 5020; conf. Cass. Civ., ord. 27/03/2018, n. 7533). E, dunque, “presupposto della responsabilità dell'intermediario è la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore, che la giurisprudenza di questa Corte inquadra nell'ampio IGnificato del nesso di “occasionalità necessaria”, con ciò evidenziando la relazione di continuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti di cui all'art. 2049
c.c.” (in tal senso, Cass. civ., sent. 22/10/2004, n. 20588; conf. Cass. civ., sent. 13/12/2007, n. 26172;
Cass. civ., sent. 31/07/2017, n. 18928).
La norma esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno, ancorché tale comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità. Di conseguenza, perché sussista la responsabilità del preponente, è necessario (e sufficiente) che le attività svolte dal preposto abbiano determinato semplicemente una situazione tale da agevolare o comunque rendere possibile il comportamento produttivo di danno, restando irrilevante che il preposto abbia superato i limiti delle mansioni o incombenze affidategli od abbia agito con dolo o per finalità strettamente personali. Anche in questi casi, infatti, occorre accertare se l'esistenza del rapporto di preposizione abbia istituito quel nesso di occasionalità necessaria fra l'esercizio delle incombenze e il verificarsi del danno, su cui si fonda la responsabilità indiretta della preponente intermediaria (cfr. Cass. civ., sent. 04/03/2014, n. 5020; conf., da ultimo, Cass. civ. ord.
10/02/2025, n. 3425).
Dai principi di diritto sopra richiamati – certo senza pretesa di esaustività – si evince che è, in ogni caso, imprescindibile che il comportamento posto in essere dal preposto, lungi dal dover necessariamente integrare una fattispecie delittuosa, sia ancor prima e quantomeno produttivo di un danno.
Nella fattispecie per cui è causa è proprio il danno a difettare;
o, rectius, un danno che sia causalmente imputabile alla condotta addebitata alla promotrice e dalla stessa comunque riconosciuta. CP_3
Sotto tale ultimo profilo, infatti, è la stessa NU in questione a non sconfessare di essersi resa autrice dei suddetti comportamenti (oggetto, altresì, delle dichiarazioni dalla stessa rese nel corso dell'incontro tenutosi in data 11.3.2013 presso la sede di – cfr. doc. 8 citazione). Pt_1 PA
Pertanto, se, in tale sede, non vi è alcuna ragione di revocare in dubbio che effettivamente la CP_3 abbia, prima, fatto disinvestire alla dei titoli depositati sul conto a lei sola intestato e, quindi, CP_1 versato la relativa provvista sul conto intestato a quest'ultima e alla di lei madre, la con CP_2 altrettanta certezza si ritiene che un simile comportamento non sia stato fonte di alcun danno per la
. CP_1
A tale conclusione si giunge avendo riguardo alle norme di carattere generale applicabili alla fattispecie in questione;
più precisamente, vengono in rilievo, per un verso, l'art. 1854 c.c., che, a regolamentazione dei rapporti tra clienti e banca, così prevede: “Nel caso in cui sia intestato a più persone, con facoltà per le
pagina8 di 11 medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”; e, per altro verso, la previsione di carattere generale di cui all'art. 1298 c.c. a norma della quale:
“Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno di presumono uguali, se non risulta diversamente”.
Dal combinato disposto di tali norme può, quindi, trarsi, come condivisibilmente riconosciuto anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che: “La cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti […]”
(in tal senso, Cass. civ. ord. 14/09/2022, n. 27069).
Dunque, se sussiste ex lege tale condizione di contitolarità del saldo (presumibilmente in parti eguali, salvo prova contraria) in capo ai cointestatari del conto, il fatto che le somme rinvenienti dal disinvestimento di titoli, in precedenza acquistati unicamente dalla , siano confluite sul conto CP_1 corrente alla stessa cointestato unitamente alla di lei madre non ha in alcun modo diminuito il patrimonio della , concretizzandosi semplicemente nello spostamento del denaro rinveniente CP_1 dal rimborso dei titoli sul conto corrente cointestato, ma pur sempre della di lei titolarità (sia pure pro quota con la madre). Per converso, la deminutio giuridicamente rilevante – e denunciata dalla parte – si sarebbe piuttosto verificata a causa degli atti dispositivi di tale saldo realizzati dall'altra intestataria del conto.
In conclusione, quand'anche nel comportamento posto in essere dalla promotrice potesse ravvisarsi un'induzione in errore della correntista (elemento, questo, di cui, peraltro, la parte a ciò onerata non ha fornito né ha offerto di fornire alcuna prova), nel senso cioè di aver la convinto la a CP_3 CP_1 domandare il rimborso dei propri titoli al fine di impiegare le relative risorse in altri investimenti, ciononostante una pur falsa rappresentazione della realtà non ha, in concreto, cagionato alcun danno alla correntista medesima, giacché dei proventi risultanti dalle operazioni di rimborso non solo non si è certamente appropriata la promotrice, ma soprattutto gli stessi sono confluiti su di un conto corrente comunque riconducibile alla sua titolarità.
Tali rilievi consentono, a maggior ragione, di non ravvisare la ricorrenza nella fattispecie per cui è causa degli elementi costituitivi del delitto di truffa.
Ad abundantiam si osserva, infine, che, benché in sede di costituzione nel presente giudizio la NU
abbia allegato l'abusivo riempimento da parte della promotrice degli suddetti ordini di CP_1 rimborso (deducendo, cioè, che l'indicazione del conto corrente cointestato quale conto su cui accreditare tali somme fosse stata inserita di suo pugno dalla stessa , a sua insaputa), a tale CP_3 allegazione non può essere attribuita alcuna rilevanza ai fini del decidere;
ciò in quanto, come ritenuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, tale denunzia, ove si concretizzi – come sembrerebbe potersi inferire dalle difese della NU – in un riempimento “absque pactis”, e, cioè, in CP_1
pagina9 di 11 assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, postula la proposizione di una querela di falso (in tal senso, Cass. civ. sent. 10/03/2006, n. 5245 per cui, in tale caso “infatti, il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore”; conf. Cass. civ., ord. 22/08/2019, n. 21587; Cass. civ., ord. 26/06/2023, n. 18234), viceversa, mancante nel giudizio oggetto di decisione.
Esclusa la natura in senso lato “illecita” delle condotte poste in essere dalla e per cui è causa, CP_3 deve, quindi, escludersi anche la conseguente responsabilità indiretta di in qualità PA di intermediario finanziario preponente e di cui alle norme sopra richiamate.
Ciò, quindi, determina il venir meno della ragione giuridica che ha giustificato la pronuncia di condanna Contr Cont resa dall' in danno di ed in favore della (causa debendi), con consequenziale natura CP_1 indebita dell'attribuzione patrimoniale di cui quest'ultima ha beneficiato (come comprovato da Cont documentazione in atti) e che deve essere restituita a Deve, quindi, essere pronunciata la condanna della NU alla restituzione in favore di Controparte_1 PA dell'importo di €. 500.000,00, oltre interessi legali dal 4.3.2021 sino alla data di notifica dell'atto di
[...] citazione ed oltre interessi moratori ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo. Cont L'accoglimento delle domande proposte in via principale da determina l'assorbimento di quelle svolte in via gradata nei confronti delle altre parti.
Quanto alla domanda svolta in via riconvenzionale cd. trasversale dalla NU nei CP_1 confronti della NU , l'accertamento anzi svolto, e che ha condotto all'accoglimento CP_3 delle domande proposte in via principale dalla banca, consente di ritenere anche tale domanda infondata nel merito, non potendo, quindi, trovare accoglimento.
Pertanto, ed in applicazione del principio di soccombenza, la NU deve essere CP_1 condannata al pagamento delle spese processuali nei confronti tanto della banca attrice quanto della NU , nella misura che sarà liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di CP_3 cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda determinato secondo il criterio del cd. disputandum e secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione (essendo state depositate le memorie ex art. 183, co. 6
c.p.c., ma non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
Quanto, poi, alle spese di lite sostenute dall'altra NU , evocata in giudizio da CP_3 [...]
, si ritiene che il complessivo esito della lite (e, quindi, per un verso, la ritenuta PA fondatezza delle domande svolte in via principale dalla e, per altro verso, il mancato esame di Pt_1 quella di manleva) consenta di disporne la compensazione integrale tra le parti.
pagina10 di 11 Alcuna pronuncia di condanna alle spese può, invece, essere resa in favore della NU la CP_2 quale, non avendo spiegato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. ex multis Cass. civ., 19/08/2011, n. 17432)
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa MA Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da n persona del l.r.p.t., così provvede: PA
- in accoglimento delle domande proposte in via principale da parte attrice nei confronti di
, accerta e dichiara la natura indebita dell'attribuzione patrimoniale Controparte_1 effettuata in suo favore da parte attrice in esecuzione della decisione dell'Arbitro per le Controversie
Finanziarie n. 3373 del 1° febbraio 2021;
- per l'effetto, condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 PA in persona del l.r.p.t. dell'importo di €. 500.000,00, oltre interessi legali dal 4.3.2021 sino
[...] alla data di notifica dell'atto di citazione ed oltre interessi moratori ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;
- dichiara assorbite tutte le altre domande svolte in via subordinata da parte attrice nei confronti di e di;
Controparte_3 Controparte_2
- rigetta la domanda riconvenzionale cd. trasversale proposta da nei Controparte_1 confronti di;
Controparte_3
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquidano: Controparte_1
a) in favore di in persona del l.r.p.t. in complessivi €. PA
17.252,00 a titolo di compensi professionali (di cui €. 3.544,00 per la fase di studio;
€. 2.338,00 per la fase introduttiva;
€. 5.206,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed €. 6.164,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
b) in favore di in complessivi €. 17.252,00 a titolo di compensi Controparte_3 professionali (di cui €. 3.544,00 per la fase di studio;
€. 2.338,00 per la fase introduttiva;
€.
5.206,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed €. 6.164,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra in persona del PA
l.r.p.t. ed . Controparte_3
Biella, 19.9.2025 Il Giudice dott.ssa MA Donata Garambone
pagina11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa MA Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 179 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: Ripetizione indebito promossa
DA
(P. IVA in persona del l.r.p.t. IG. PA P.IVA_1
, con sede legale in Torino, Palazzo Bricherasio, via Lagrange n. 20, rappresentata e Parte_2 difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Eugenio Barcellona, Tommaso Ricolfi,
Marco Di Lorenzo e Stefano Piccoli del Foro di Torino e dall'avv. Caterina Sella del Foro di Milano, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nello studio dell'avv. in Biella, via Gramsci n. 25 Pt_1
ATTORE
CONTRO
(C.F. , residente in [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Andrea Perrone e Stefano
Boatto del Foro di Milano, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nello studio dell'avv. Perrone in Milano, via Nirone n. 2
CONVENUTO
(C.F. ), residente in [...] Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. ), residente in [...], Vicolo Controparte_3 C.F._3
Grossere II n. 22, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Gian
Eugenio Ferla del Foro di Biella e Laura Gagino del Foro di Vercelli, giusta delega apposta su foglio pagina1 di 11 separato del quale è estratta copia informatica per immagine, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nel loro studio, in Borgosesia (VC), via Sesone n. 26
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.2.2025, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'attore: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, - respinta ogni contraria difesa, eccezione, deduzione, istanza e/o domanda,
- previo ogni accertamento del caso, ivi incluso ogni accertamento in merito all'erroneità, in fatto e in diritto, delle decisioni dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie nn. 3373 e 3375 del 1° febbraio 2021 - tenuto conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, della mancata partecipazione, da parte delle convenute, al procedimento di mediazione Prot. n. 1257 del 31.05.2021 instaurato da con PA domanda del 25.03.2021, - I - NEI CONFRONTI DELLA in via principale - Parte_3 accertare e dichiarare che nulla deve alla IGnora per tutti i titoli e PA Controparte_1 le causali di cui alla Decisione e/o alla narrativa del presente atto di citazione, e - per l'effetto, condannare la IGnora alla restituzione in favore di dell'importo di Euro 500.000,00, Controparte_1 PA oltre interessi legali dal 4 marzo 2021 sino alla data di notifica della presente citazione e interessi moratori dalla data di notifica della presente domanda giudiziale ex art. 1284, comma 4, cod. civ. sino al saldo;
in via gradata, accertarsi e dichiararsi l'assorbente responsabilità della IGnora nella causazione del danno lamentato e, per l'effetto, Controparte_1 parimenti accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità, ad alcun titolo, di nei PA confronti della IGnora con la conseguente condanna della medesima a corrispondere in Controparte_1 Controparte_1 favore di l'importo di Euro 500.000,00, oltre interessi legali dal 4 marzo 2021 PA sino alla data di notifica della presente citazione e interessi moratori dalla data di notifica della presente domanda giudiziale ex art. 1284, comma 4, cod. civ. sino al saldo;
in via ulteriormente gradata, nell'ipotesi in cui si ravvisino profili di responsabilità in capo alla accertarsi e dichiararsi la concorrente di cui in PA atti, condannando la IGnora a corrispondere a la differenza tra Controparte_1 PA
Contr quanto percepito in esecuzione della Decisione dell' pari a Euro 500.000,00, e la quota parte di responsabilità ascrivibile alla IGnora così come determinata da codesto Ill.mo Tribunale. - II - PER IL Controparte_1
DENEGATO CASO DI MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA SVOLTA
DALL'ATTRICE IN VIA PRINCIPALE E/O DI QUELLA SVOLTA IN VIA GRADATA, E DI
RICONOSCIMENTO DI UNA QUALSIVOGLIA RESPONSABILITÀ DI
[...]
A) CON RIGUARDO ALLA - condannare la PA Controparte_5 IGnora a tenere mallevata e indenne di ogni da qualsiasi esborso Controparte_3 PA
(incluso ogni importo pagato a titolo di danno, di interessi e rivalutazione, di costi di lite avversari e di oneri della propria difesa) che la abbia corrisposto, e/o dovesse essere tenuta a corrispondere, alla IGnora condannando la Pt_1 CP_1 IGnora a corrispondere a l'importo di Euro 500.000,00 e/o ogni Controparte_3 PA
pagina2 di 11 importo che dovesse essere dichiarata tenuta a corrispondere alla IGnora PA CP_1
oltre interessi moratori dalla data di notifica della presente domanda giudiziale ex art. 1284, comma 4, cod. civ.
[...] sino al saldo;
B) CON RIGUARDO ALLA SIG.RA - condannare la IGnora Controparte_2
a tenere mallevata e indenne di ogni da qualsiasi esborso Controparte_2 PA
(incluso ogni importo pagato a titolo di danno, di interessi e rivalutazione, di costi di lite avversari e di oneri della propria difesa) che la abbia corrisposto, e/o dovesse essere tenuta a corrispondere, alla IGnora condannando la Pt_1 CP_1 IGnora a corrispondere a l'importo di Euro 500.000,00 e/o Controparte_2 PA ogni importo che dovesse essere dichiarata tenuta a corrispondere alla IGnora PA
oltre interessi moratori dalla data di notifica della presente domanda giudiziale ex art. 1284, comma Controparte_1
4, cod. civ. sino al saldo;
- in via gradata rispetto alla domanda di cui all'alinea precedente, condannare la IGnora
[...]
ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., a corrispondere a responsabilità, per quanto di rispettiva ragione, CP_2 Pt_1 della IGnora riducendo l'entità del danno risarcibile a carico della in misura corrispondente Controparte_1 Pt_1 all'incidenza causale delle sue condotte ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, cod. civ., per tutte le ragioni PA ogni importo che ovvero, la abbia corrisposto, e/o dovesse essere tenuta a corrispondere, alla IGnora
[...] Pt_1 condannando la IGnora a corrispondere a l'importo CP_1 Controparte_2 PA di Euro 500.000,00 e/o ogni importo che dovesse essere dichiarata tenuta a PA corrispondere alla IGnora - in via ulteriormente gradata rispetto alle domande di cui agli alinea Controparte_1 precedenti, accertare e dichiarare la quota predominante di responsabilità addebitabile alla stessa Controparte_2 nella causazione del danno alla IGnora condannando quest'ultima a rifondere a Controparte_1 PA tutte le somme che quest'ultima abbia corrisposto, e/o dovesse essere tenuta a corrispondere, alla IGnora
[...] in eccedenza alla quota interna di responsabilità della IGnora , oltre interessi moratori dalla CP_1 Controparte_3 data di notifica della presente domanda giudiziale ex art. 1284, comma 4, cod. civ. sino al saldo. Con il favore delle competenze del presente giudizio, oltre a rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. - III - IN VIA
ISTRUTTORIA Si insta per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulata dall'esponente nella propria memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., pagg. 18-20, e in particolare: a. l'istanza di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio contabile, dunque, percipiente, secondo quanto indicato all'art. 198 c.p.c., secondo il quesito formulato a pag. 19 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., pag. 19 (1) o similare;
e b. l'istanza di esibizione, alla
“IMMOBILIARE PRATO CALLIANO di RE MA SA & C. - S.a.s.” e alla SI.ra in CP_1 qualità di socia accomandataria della stessa, di copia dei libri obbligatori e delle scritture contabili di cui all'art. 2214 cod. civ. (libro giornale, libro degli inventari) relativi agli esercizi chiusi al 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021, nonché dei bilanci relativi ai medesimi esercizi”;
- il convenuto Caucino: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, in via preliminare, revocando l'ordinanza resa fuori udienza in data 14 giugno 2022 e comunicata in data 15 giugno 2022, autorizzare la IGnora a Controparte_1 integrare il contradditorio nei confronti di (c.f. ), con sede in 13900 Biella, p.zza PA P.IVA_2
Gaudenzio Sella n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché, occorrendo, nei confronti della IGnora
pagina3 di 11 , già NU nel presente giudizio da nel merito, in via principale, rigettare tutte le Controparte_3 PA domande formulate nei confronti della IGnora nel merito, sempre in via principale: - accertare, per le Controparte_1 ragioni indicate in narrativa, la responsabilità della IGnora e di per Controparte_3 PA il danno patito dalla IGnora e, per l'effetto, condannare in via riconvenzionale la IGnora Controparte_1 [...]
e in solido fra loro, a risarcire il danno quantificato in € 732.389,32 CP_3 PA oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data delle singole operazioni illecite al saldo, o in altra diversa somma che sarà determinata in corso di causa, dedotto l'importo già corrisposto da - PA accertare, per le ragioni indicate in narrativa, la responsabilità di per il danno patito dalla IGnora PA
e, per l'effetto, condannarla a risarcire il danno quantificato in € 732.389,32 oltre interessi legali e Controparte_1 rivalutazione monetaria dalla data delle singole operazioni illecite al saldo, o in altra diversa somma che sarà determinata in corso di causa, se del caso dedotto l'importo già corrisposto da nel merito, in via PA subordinata, condannare la IGnora e a manlevare e/o tenere indenne e/o rimborsare Controparte_3 PA
e/o rifondere la IGnora delle somme che questa dovesse eventualmente essere condannata a corrispondere Controparte_1 in caso di accoglimento delle domande formulate nei suoi confronti. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente argomentare, produrre e dedurre nei termini di legge. Con vittoria di spese e compensi”;
- il convenuto : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: IN VIA PRINCIPALE: respingere, per i motivi CP_3 tutti dedotti, la domanda di manleva rivolta da ei confronti della PA IG.ra ed ogni altra domanda in ogni caso a lei rivolta a qualunque titolo o causa;
respingere, inoltre, per Controparte_3
i motivi sempre tutti dedotti, la domanda riconvenzionale proposta dalla IG.ra nei confronti della IG.ra Controparte_1
nonché la domanda di manleva formulata in via subordinata dalla IG.ra nei Controparte_3 Controparte_1 confronti della IG.ra IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi di riconoscimento di un danno Controparte_3 risarcibile e di accoglimento delle domande di manleva avanzate nei confronti della IG.ra previa Controparte_3 riquantificazione del danno eventualmente risarcibile in favore della IG.ra (ad oggi genericamente descritto e privo CP_1 di riscontro documentale), ridurre ulteriormente la misura del danno alla luce del contributo causale delle IG.re e CP_1
(anche in forza del combinato degli artt. 1227 e 2056 c.c.), alla luce dell'operatività dell'art. 1298, comma 2, CP_2
c.c. (per quanto attiene ai rapporti interni tra cointestatari di conto corrente), nonché alla luce del contributo causale per omessa vigilanza da parte dell'istituto di credito. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo. Cont Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito ha PA rappresentato in fatto di aver dovuto dare esecuzione, pur riservandosi di agire in sede giudiziaria per la restituzione (cfr. doc. 23 e 24 citazione), alla decisione n. 3373 del 1° febbraio 2021 resa dall'Arbitro per pagina4 di 11 Contr le Controversie Finanziarie (di seguito (cfr. doc. 5 citazione), con cui, in accoglimento del ricorso presentato dalla IG.ra , era stata condannata a corrispondere a quest'ultima a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno l'importo complessivo di €.497.200,00, oltre alla rivalutazione monetaria, contenuta in euro 2.800,00 in ragione del limite di competenza per valore dell'Arbitro (art. 4, comma 2, Contr Cont del Regolamento . In particolare, era stata ritenuta responsabile per la condotta della propria Cont promotrice, la IG.ra , nei confronti della IG.ra , cliente risultata “[…] Controparte_3 CP_1 gravemente contraria alle regole che presiedono al corretto esercizio dell'attività professionale connotandosi anzi per profili di illiceità penale, accertati irretrattabilmente dall'autorità giudiziaria – la consulente è stata condannata, seppure con applicazione di pena su richiesta, alla reclusione di un anno e mezzo per truffa – e che hanno condotto all'adozione nei Contr suoi confronti, da parte della CONSOB, del provvedimento della radiazione dall'Albo” (cfr. pag. 8 decisione .
Tali illeciti sarebbero consistiti, più precisamente, per la IG.ra nel vedersi “[…] il capitale in CP_1 giacenza sul conto individuale “stornato” verso un conto cointestato con altro soggetto, […] a sua insaputa, in quanto la consulente ha “occultato” tali spostamenti da un conto all'altro “vestendo” gli atti di disposizione nella forma di ordini di Contr investimento” (cfr. pag. 9 decisione;
pertanto, ad avviso del Collegio: “la ricorrente non solo (i) non aveva motivo di rifiutare la consegna degli assegni circolari – che sono oltretutto un ordinario e legittimo mezzo di pagamento – ma, proprio perché emessi dallo stesso intermediario con cui pensava di avere investito il proprio capitale (invece altrimenti utilizzato dalla consulente), (ii) non aveva motivo di sospettare che dietro la consegna si celasse una qualche altra operazione truffaldina. Il che vale allora ad escludere, oltre ovviamente la collusione della ricorrente con la consulente, anche Contr Contr semplicemente la sua negligenza” (cfr. pag. 12 decisione . A monte del convincimento dell vi era, infatti, l'aver ritenuto incontestato tra le parti il “[…] comportamento del Promotore che ha convinto altra cliente
( ), inducendola in errore, a emettere assegni circolari per 497.200,00 […], poi accreditati sul conto corrente Parte_4 della SI.ra che li ha girati all'incasso” (cfr. pag. 24 citazione); importo che successivamente la stessa CP_1
ha dovuto restituire alla legittima titolare, in forza della sentenza resa dal Tribunale di Biella in CP_1 data 31.7.2017 (cfr. doc. 12 citazione), in accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito, Contr proposta dalla ET . Ciò avrebbe, ad avviso dell' cagionato un danno alla IG.ra Parte_4
. CP_1
Cont Contr Ad avviso di la decisione resa dall' sarebbe, quindi, errata sotto molteplici profili, in particolare: “1) […] la SI.ra non ha subito alcun “danno” per aver dovuto restituire alla SI.ra CP_1 Pt_4 quanto da essa indebitamente percepito (Euro 497.200, portati n. 10 assegni circolari, portati all'incasso dalla Cliente)
(Par. 8); 2) in secondo luogo, non solo non v'era (e non v'è), dunque, prova di alcun “raggiro perpetrato ai danni della
SI.ra , ma, anzi, ricorre (in via assorbente) evidenza del fatto che sia stata la SI.ra (e non la CP_1 CP_1
Promotrice “in autonomia” o “a insaputa” della Cliente) a disporre gli accrediti dei disinvestimenti su di un conto cointestato a sé e a sua madre (Par. 9); 3) in terzo luogo, la Decisione è poi errata (anche) in punto di stretto diritto, non potendosi configurare alcuna “distrazione”, “storno” o “sottrazione” da una situazione di titolarità esclusiva a una situazione di contitolarità di conto (Par. 10); 4) infine manca la prova del ricorrere di una diminuzione patrimoniale della
pagina5 di 11 SI.ra che come tale richiederebbe la prova (i) della consumazione, da parte del cointestatario, delle disponibilità
CP_1 di provenienza individuale affluite sul conto cointestato e (ii) del mancato ripristino della disponibilità di detti importi, al momento della domanda (accertamenti, questi, che sono del tutto mancati nella Decisione) (Par. 11); 5) la responsabilità per l'asserita diminuzione del patrimonio della SI.ra ricadrebbe non già su quanto piuttosto
CP_1 PA sulla madre della SI.ra SI.ra ossia colei che si sarebbe, in thesi, resa responsabile degli atti di
CP_1 CP_2 disposizione del patrimonio della figlia (Par. 12)”. Ciò consentirebbe, quindi, in via principale, di escludere in Cont radice l'an di una responsabilità di fermo restando che, in via subordinata: “1) sarebbe venuto meno il nesso di occasionalità necessaria tra incombenze della Promotrice e fatto dannoso (Par. 14.1), 2) ricorrerebbe una ipotesi di esclusione della risarcibilità dei danni (o di parte di essi), per l'assorbente contributo causale della SI.ra nella
CP_1 relativa produzione (Par. 14.2), o, quantomeno 3) la misura del risarcimento dovrebbe essere drasticamente diminuita, in ragione dell'evidente concorso di colpa della medesima SI.ra (Par. 14.3), e, in ogni caso, 4) mancherebbe prova
CP_1 del danno (che non sarebbe certo equiparabile all'intero capitale disinvestito a valere sul conto cointestato) (Par. 14.4)”
(cfr. pag. 21-23 citazione).
Tempestivamente costituitasi in giudizio, la IG.ra ha richiesto, in via pregiudiziale, di Controparte_1 essere autorizzata alla chiamata in causa di previo differimento dell'udienza di prima PA comparizione delle parti, nonché, se del caso, della IG.ra , già NU, e nei cui Controparte_3 confronti ha svolto domanda riconvenzionale cd. trasversale. Nel merito, la IG.ra ha CP_1 puntualmente contestato la ricostruzione in fatto fornita dalla attrice, nonché le domande ed Pt_1 eccezioni proposte in quanto infondate anche in diritto. In particolare, ad avviso della ET NU, sussisterebbe la responsabilità solidale di e della promotrice, la IG.ra PA
, per gli asseriti danni patiti per aver la promotrice indotto fraudolentemente la stessa IG.ra CP_3
a sottoscrivere alcune disposizioni di vendita di titoli dal proprio portafoglio personale, CP_1 facendone accreditare il relativo importo sul conto cointestato con la madre. Ha, quindi, quantificato tale danno nel complessivo importo di €. 732.389,32, somme di cui la stessa avrebbe perso la disponibilità, in quanto da questa disinvestite, su indicazione della promotrice, e da quest'ultima accreditate sul conto corrente cointestato con la SI.ra che le avrebbe spese. CP_2
Altrettanto tempestivamente si è costituita in giudizio l'altra parte NU, la IG.ra , Controparte_3 che ha specificamente contestato la domanda di manleva svolta nei suoi confronti dalla società attrice
(in via subordinata) quanto la domanda riconvenzionale cd. trasversale, proposta dall'altra NU
, evidenziando, in particolare, la “[…] mancanza di prova sulla quantificazione del danno asseritamente CP_1 patito” da quest'ultima (cfr. pag. 3 comparsa ), nonché la circostanza per cui: “[…] ogni singola CP_3 operazione è stata firmata e autorizzata dalla stessa (seppur nella convinzione di successivi reinvestimenti e senza CP_1 mai tuttavia verificarne l'effettività) e che l'asserito danno (in maniera assai generica descritto e mai realmente documentato) risulta essere riconducibile non alla restituzione di somme in favore della IG.ra (atto dovuto, Pt_4 traducendosi altrimenti l'operazione in un indebito oggettivo), bensì agli atti di disposizione compiuti dalla IG.ra
pagina6 di 11 ; oltreché il fatto che la ET promotrice “[…] non abbia tratto per sé alcun vantaggio economico” CP_2
(cfr. pag. 4 comparsa ). CP_3
Tutto ciò premesso, ad avviso di chi scrive le domande svolte in via principale da PA sono fondate e, quindi, meritevoli di accoglimento.
[...]
Più precisamente, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione versata in atti emerge l'inconfigurabilità di qualsivoglia responsabilità in capo alla Banca attrice per le condotte realizzate dalla
(allora) propria promotrice, , nei confronti della correntista . Controparte_3 Controparte_1
Come anche sopra ricordato, ciò che viene in rilievo in punto di fatto – e che, in base alla ricostruzione prospettata dalla difesa della NU , integrerebbe una vera e propria truffa in suo danno – CP_1 sono gli ordini di disinvestimento dei titoli di cui al conto intestato alla sola , impartiti da costei CP_1 alla promotrice (cfr. doc. 10 comparsa ) su sollecitazione di quest'ultima, che le CP_3 CP_1 avrebbe prospettato l'impiego dei capitali così ottenuti in altri e diversi investimenti. Tuttavia, come emerge anche dall'esame delle ridette disposizioni di “[…] rimborso Quote/Azioni”, i fondi risultati dal rimborso dei titoli erano stati accreditati sul conto cointestato con la di lei madre, la IG.ra CP_2
Mentre la promotrice, per rappresentare alla l'effettività di altri millantati investimenti, ne aveva CP_1 simulato il rendimento consegnando a quest'ultima assegni per un importo complessivo di €. 497.200
(che, poi, sarebbero risultati essere stati emessi dalla IG.ra , vittima di altra truffa ordita dalla Pt_4 medesima promotrice).
Ad avviso di chi scrive, tale condotta della (allora) promotrice non solo non integra gli CP_3 estremi del reato di truffa, ma neppure è risultata produttiva di danno per l'odierna NU , CP_1 con conseguente inoperatività della responsabilità indiretta dell'odierna attrice in qualità di intermediario finanziario.
Come è noto, la responsabilità di rinverrebbe il proprio fondamento nella PA previsione normativa di cui all'art. 31, co. 3 TUF secondo cui: “il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”, a sua volta, applicazione del genus della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2049 c.c., non venendo, infatti, in rilievo condotte colpose o dolose proprie dell'intermediario finanziario preponente, tali da giustificare una pretesa risarcitoria contrattuale nei suoi confronti.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il fondamento di questa species responsabilità va ravvisato, per un verso, nel rilievo che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, in ossequio al principio ubi commoda ibi et incommoda; per altro verso, nell'eIGenza di offrire un'adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall'intermediario per il tramite del promotore, giacché appunto per le caratteristiche di questo genere di pagina7 di 11 offerte la buona fede dei clienti può più facilmente esserne sorpresa e aggirata (in tal senso, Cass. civ., sent. 04/03/2014, n. 5020; conf. Cass. Civ., ord. 27/03/2018, n. 7533). E, dunque, “presupposto della responsabilità dell'intermediario è la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore, che la giurisprudenza di questa Corte inquadra nell'ampio IGnificato del nesso di “occasionalità necessaria”, con ciò evidenziando la relazione di continuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti di cui all'art. 2049
c.c.” (in tal senso, Cass. civ., sent. 22/10/2004, n. 20588; conf. Cass. civ., sent. 13/12/2007, n. 26172;
Cass. civ., sent. 31/07/2017, n. 18928).
La norma esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno, ancorché tale comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità. Di conseguenza, perché sussista la responsabilità del preponente, è necessario (e sufficiente) che le attività svolte dal preposto abbiano determinato semplicemente una situazione tale da agevolare o comunque rendere possibile il comportamento produttivo di danno, restando irrilevante che il preposto abbia superato i limiti delle mansioni o incombenze affidategli od abbia agito con dolo o per finalità strettamente personali. Anche in questi casi, infatti, occorre accertare se l'esistenza del rapporto di preposizione abbia istituito quel nesso di occasionalità necessaria fra l'esercizio delle incombenze e il verificarsi del danno, su cui si fonda la responsabilità indiretta della preponente intermediaria (cfr. Cass. civ., sent. 04/03/2014, n. 5020; conf., da ultimo, Cass. civ. ord.
10/02/2025, n. 3425).
Dai principi di diritto sopra richiamati – certo senza pretesa di esaustività – si evince che è, in ogni caso, imprescindibile che il comportamento posto in essere dal preposto, lungi dal dover necessariamente integrare una fattispecie delittuosa, sia ancor prima e quantomeno produttivo di un danno.
Nella fattispecie per cui è causa è proprio il danno a difettare;
o, rectius, un danno che sia causalmente imputabile alla condotta addebitata alla promotrice e dalla stessa comunque riconosciuta. CP_3
Sotto tale ultimo profilo, infatti, è la stessa NU in questione a non sconfessare di essersi resa autrice dei suddetti comportamenti (oggetto, altresì, delle dichiarazioni dalla stessa rese nel corso dell'incontro tenutosi in data 11.3.2013 presso la sede di – cfr. doc. 8 citazione). Pt_1 PA
Pertanto, se, in tale sede, non vi è alcuna ragione di revocare in dubbio che effettivamente la CP_3 abbia, prima, fatto disinvestire alla dei titoli depositati sul conto a lei sola intestato e, quindi, CP_1 versato la relativa provvista sul conto intestato a quest'ultima e alla di lei madre, la con CP_2 altrettanta certezza si ritiene che un simile comportamento non sia stato fonte di alcun danno per la
. CP_1
A tale conclusione si giunge avendo riguardo alle norme di carattere generale applicabili alla fattispecie in questione;
più precisamente, vengono in rilievo, per un verso, l'art. 1854 c.c., che, a regolamentazione dei rapporti tra clienti e banca, così prevede: “Nel caso in cui sia intestato a più persone, con facoltà per le
pagina8 di 11 medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”; e, per altro verso, la previsione di carattere generale di cui all'art. 1298 c.c. a norma della quale:
“Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno di presumono uguali, se non risulta diversamente”.
Dal combinato disposto di tali norme può, quindi, trarsi, come condivisibilmente riconosciuto anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che: “La cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti […]”
(in tal senso, Cass. civ. ord. 14/09/2022, n. 27069).
Dunque, se sussiste ex lege tale condizione di contitolarità del saldo (presumibilmente in parti eguali, salvo prova contraria) in capo ai cointestatari del conto, il fatto che le somme rinvenienti dal disinvestimento di titoli, in precedenza acquistati unicamente dalla , siano confluite sul conto CP_1 corrente alla stessa cointestato unitamente alla di lei madre non ha in alcun modo diminuito il patrimonio della , concretizzandosi semplicemente nello spostamento del denaro rinveniente CP_1 dal rimborso dei titoli sul conto corrente cointestato, ma pur sempre della di lei titolarità (sia pure pro quota con la madre). Per converso, la deminutio giuridicamente rilevante – e denunciata dalla parte – si sarebbe piuttosto verificata a causa degli atti dispositivi di tale saldo realizzati dall'altra intestataria del conto.
In conclusione, quand'anche nel comportamento posto in essere dalla promotrice potesse ravvisarsi un'induzione in errore della correntista (elemento, questo, di cui, peraltro, la parte a ciò onerata non ha fornito né ha offerto di fornire alcuna prova), nel senso cioè di aver la convinto la a CP_3 CP_1 domandare il rimborso dei propri titoli al fine di impiegare le relative risorse in altri investimenti, ciononostante una pur falsa rappresentazione della realtà non ha, in concreto, cagionato alcun danno alla correntista medesima, giacché dei proventi risultanti dalle operazioni di rimborso non solo non si è certamente appropriata la promotrice, ma soprattutto gli stessi sono confluiti su di un conto corrente comunque riconducibile alla sua titolarità.
Tali rilievi consentono, a maggior ragione, di non ravvisare la ricorrenza nella fattispecie per cui è causa degli elementi costituitivi del delitto di truffa.
Ad abundantiam si osserva, infine, che, benché in sede di costituzione nel presente giudizio la NU
abbia allegato l'abusivo riempimento da parte della promotrice degli suddetti ordini di CP_1 rimborso (deducendo, cioè, che l'indicazione del conto corrente cointestato quale conto su cui accreditare tali somme fosse stata inserita di suo pugno dalla stessa , a sua insaputa), a tale CP_3 allegazione non può essere attribuita alcuna rilevanza ai fini del decidere;
ciò in quanto, come ritenuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, tale denunzia, ove si concretizzi – come sembrerebbe potersi inferire dalle difese della NU – in un riempimento “absque pactis”, e, cioè, in CP_1
pagina9 di 11 assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, postula la proposizione di una querela di falso (in tal senso, Cass. civ. sent. 10/03/2006, n. 5245 per cui, in tale caso “infatti, il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore”; conf. Cass. civ., ord. 22/08/2019, n. 21587; Cass. civ., ord. 26/06/2023, n. 18234), viceversa, mancante nel giudizio oggetto di decisione.
Esclusa la natura in senso lato “illecita” delle condotte poste in essere dalla e per cui è causa, CP_3 deve, quindi, escludersi anche la conseguente responsabilità indiretta di in qualità PA di intermediario finanziario preponente e di cui alle norme sopra richiamate.
Ciò, quindi, determina il venir meno della ragione giuridica che ha giustificato la pronuncia di condanna Contr Cont resa dall' in danno di ed in favore della (causa debendi), con consequenziale natura CP_1 indebita dell'attribuzione patrimoniale di cui quest'ultima ha beneficiato (come comprovato da Cont documentazione in atti) e che deve essere restituita a Deve, quindi, essere pronunciata la condanna della NU alla restituzione in favore di Controparte_1 PA dell'importo di €. 500.000,00, oltre interessi legali dal 4.3.2021 sino alla data di notifica dell'atto di
[...] citazione ed oltre interessi moratori ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo. Cont L'accoglimento delle domande proposte in via principale da determina l'assorbimento di quelle svolte in via gradata nei confronti delle altre parti.
Quanto alla domanda svolta in via riconvenzionale cd. trasversale dalla NU nei CP_1 confronti della NU , l'accertamento anzi svolto, e che ha condotto all'accoglimento CP_3 delle domande proposte in via principale dalla banca, consente di ritenere anche tale domanda infondata nel merito, non potendo, quindi, trovare accoglimento.
Pertanto, ed in applicazione del principio di soccombenza, la NU deve essere CP_1 condannata al pagamento delle spese processuali nei confronti tanto della banca attrice quanto della NU , nella misura che sarà liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di CP_3 cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda determinato secondo il criterio del cd. disputandum e secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione (essendo state depositate le memorie ex art. 183, co. 6
c.p.c., ma non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
Quanto, poi, alle spese di lite sostenute dall'altra NU , evocata in giudizio da CP_3 [...]
, si ritiene che il complessivo esito della lite (e, quindi, per un verso, la ritenuta PA fondatezza delle domande svolte in via principale dalla e, per altro verso, il mancato esame di Pt_1 quella di manleva) consenta di disporne la compensazione integrale tra le parti.
pagina10 di 11 Alcuna pronuncia di condanna alle spese può, invece, essere resa in favore della NU la CP_2 quale, non avendo spiegato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. ex multis Cass. civ., 19/08/2011, n. 17432)
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa MA Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da n persona del l.r.p.t., così provvede: PA
- in accoglimento delle domande proposte in via principale da parte attrice nei confronti di
, accerta e dichiara la natura indebita dell'attribuzione patrimoniale Controparte_1 effettuata in suo favore da parte attrice in esecuzione della decisione dell'Arbitro per le Controversie
Finanziarie n. 3373 del 1° febbraio 2021;
- per l'effetto, condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 PA in persona del l.r.p.t. dell'importo di €. 500.000,00, oltre interessi legali dal 4.3.2021 sino
[...] alla data di notifica dell'atto di citazione ed oltre interessi moratori ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;
- dichiara assorbite tutte le altre domande svolte in via subordinata da parte attrice nei confronti di e di;
Controparte_3 Controparte_2
- rigetta la domanda riconvenzionale cd. trasversale proposta da nei Controparte_1 confronti di;
Controparte_3
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquidano: Controparte_1
a) in favore di in persona del l.r.p.t. in complessivi €. PA
17.252,00 a titolo di compensi professionali (di cui €. 3.544,00 per la fase di studio;
€. 2.338,00 per la fase introduttiva;
€. 5.206,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed €. 6.164,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
b) in favore di in complessivi €. 17.252,00 a titolo di compensi Controparte_3 professionali (di cui €. 3.544,00 per la fase di studio;
€. 2.338,00 per la fase introduttiva;
€.
5.206,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed €. 6.164,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra in persona del PA
l.r.p.t. ed . Controparte_3
Biella, 19.9.2025 Il Giudice dott.ssa MA Donata Garambone
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