Sentenza 4 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2003, n. 3197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3197 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
- Aula 'B' 0 3 1 97 /03 DEL OPO TA HANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto -------- - SEZIONE LAVORO Lavoro indennità di Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: buonuscita Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 15718/00 Consigliere Cron. 7313 Dott. Michele DE LUCA Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere C.Cud. 13/11/02 Dott. Saverio TOFFOLI - Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente S ENTE NZA sul ricorso proposto da: F.F.S.S. S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO - SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 7 CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AD DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato SIMONA NAPOLITANI, che lo rappresenta e difende 2002 4559 unitamente all'avvocato FERDINANDO SALMERI, giusta -1- delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 16185/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 06/09/99 R.G.N. 7525/96; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13/11/02 dal consigliere Dott. Federico ROSELLI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCO PIVETTI che ha concluso chiedendo che la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE voglia, provvedendo accogliere il ricorso per in camera di consiglio, manifesta fondatezza. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con sentenza del 6 settembre 1999 il Tribunale di Roma confermava la decisione precorile di accoglimento della domanda, proposta da NI AD contro la datrice di lavoro s.p.a. Ferrovie dello Stato ed intesa ad ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita, comprendendo nella base di calcolo tutti gli incrementi retributivi previsti dal contratto collettivo per il triennio 1990 1992, e ciò ancorché il rapporto di lavoro fosse cessato nel corso di quel triennio e perciò non tutti quegli incrementi fossero stati effettivamente percepiti;
che il Tribunale fondava la propria sentenza sull'art. 96 del detto contratto, secondo cui gli incrementi spettavano per intero а tutto il personale cessato dal servizio nel triennio;
che contro questa decisione ricorre per cassazione la s.p.a. Ferrovie dello Stato, mentre il AD resiste con controricorso;
che il Pubblico ministero chiedeva l'accoglimento del ricorso, manifestamente fondato.
Considerato che
con l'unico motivo la ricorrente lamenta violazione degli articoli 14 1. n. 829 del 1973 е 1362 cod. civ. in relazione 3 agli artt. 96 e 38 c.c.n.l. dei ferrovieri per il triennio 1990 - 1992, osservando che queste norme contrattuali attribuivano gli incrementi economici gradualmente entro i detti tre anni, con la conseguenza che gli stessi spettavano solo in parte ai lavoratori che fossero cessati dal servizio nel corso del periodo, onde non tutti gli incrementi potevano entrare > a favore di costoro, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita;
che il motivo è manifestamente fondato;
che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nell'interpretazione dei contratti collettivi per il personale delle Ferrovie dello Stato relativi ad un triennio e particolarmente per quanto riguarda l'attribuzione di aumenti retributivi scaglionati nel tempo, deve ritenersi che al personale cessato dal servizio nel corso del triennio 1'indennità di buonuscita dev'essere calcolata comprendendo nella base di calcolo solo gli aumenti già maturati al momento della cessazione del servizio, sui quali sono stati versati effettivamente contributi previdenziali (Cass. n. 7173 del 2001, 8558 del 2000); che, accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, la non necessità di nuovi accertamenti 4 di fatto permette di decidere la causa nel merito ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ. attraverso il rigetto dalla domanda;
che le spese possono essere compensate per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda;
spese compensate per l'intero processo. Così deciso in camera di consiglio, Roma il 13 novembre 2002. 3 3 N 5 . 7 1 1 8 - 3 G L - G E D A E L L E I . ' N A D T 0 R T L L R I I T E D 1 S S E I A O O O R N E S E S A A , I S P S A I , E G G T R D S O T A il Presidente: E N S T A D M B P T D O S E L L O O E , D I I A . Il Cons. estensore: Jenis Pullin IL CANCELLIERE Vilius Brun Depositar Cancelleria Oggi 4 MAR. 2003 IL ERE H Brun 5