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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/03/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3572/2020
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 3572/2020 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data
16-23/06/2020 da
(c.f. ), residente a [...] C.F._1
Roigo n. 8/A
(c.f. ), residente a [...] CP_1 C.F._2
Entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Oscar UGO, del Foro di Padova, con domicilio eletto all'indirizzo PEC giusta procura alle liti apposta su foglio separato Email_1 depositato nel fascicolo telematico. attrici contro
(c.f. , residente a [...], CP_2 C.F._3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto BIANCHIN ed Elena GIACOMETTI, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Bassano del Grappa (VI) - Via C. Colombo n. 64, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta. convenuta
In punto: divisione di beni non caduti in successione.
All'udienza del 20.02.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:
1 CONCLUSIONI ATTRICI:
Con la presente nota si dimette foglio di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 20 febbraio
2024 ore 10.15. In particolare, parti attrici e chiedono congiuntamente: Parte_1 CP_1
In via principale
Accertata e dichiarata la comproprietà delle parti comuni del compendio immobiliare sito in Mussolente
(VI) via Col Roigo, 8, pronunciare sentenza di divisione per assegnare le porzioni di rispettiva spettanza salvi conguagli ovvero pronunciare sentenza parziale e rimettere la causa in istruttoria per la redazione di piani divisionali o per il calcolo dei conguagli.
In subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di accertata esistenza di un condominio, pronunciare sentenza di divisione per comodità d'uso e in ogni caso per comune volontà delle parti tutte ovvero pronunciare sentenza parziale e rimettere la causa in istruttoria per la redazione di piani divisionali o calcolo dei conguagli.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
CONCLUSIONI CONVENUTA:
Il procuratore della convenuta, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o modificate dell'attrice, precisa le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, contrariis reiectis,
NEL MERITO
Accertato e dichiarato che le parti comuni al complesso immobiliare sito in Mussolente (VI), via Col
Roigo, n. 8, così come identificate in narrativa, di cui si chiede la divisione, devono essere classificate come condominiali, ai sensi degli artt. 1117 e 1117 bis c.c., accertata e dichiarata l'indivisibilità dei beni condominiali di cui è causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1119 c.c., mancando totalmente i presupposti che la stessa norma richiede per procedere con la divisione, accertato e dichiarato che l'indivisibilità delle parti condominiali comuni de quibus è circostanza pacifica, in quanto espressamente ammessa anche dalle stesse attrici in atto di citazione, respingere in toto le domande ex adverso proposte, sia in via principale, che in via subordinata, perché inammissibili e, comunque, perché infondate sia in fatto, che in diritto, per i motivi di cui in narrativa.
2 Disporre l'espunzione dal fascicolo di causa del documento relativo alla mediazione, allegato da parte attrice in copia cartacea al verbale di udienza di prima comparizione del 4.12.2020 e depositato telematicamente in data 12.01.2021, in quanto inammissibile per i motivi esposti nella memoria ex art.183, IV comma, n°1 c.p.c. 05/02/2021
IN OGNI CASO
Spese e competenze di lite, compreso il rimborso spese generali ed accessori fiscali e previdenziali, integralmente rifuse.
Si chiede infine la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 16-23/06/2020, le sigg.re e Parte_1 CP_1 evocavano in giudizio avanti questo Tribunale la sig.ra chiedendo, accertata
[...] CP_2
l'indivisibilità delle parti comuni del compendio immobiliare sito in Mussolente (VI) via Col Roigo 8,
l'assegnazione alle attrici dell'intera porzione dei beni in questione, salvo il conguaglio da corrispondere alla convenuta sulla base della stima del bene;
in via di subordine, accertata la comoda divisibilità, anche solo parziale, delle parti comuni di detto compendio, chiedevano l'assegnazione alle medesime delle porzioni di rispettiva spettanza, salvo sempre il conguaglio di giustizia alla convenuta.
Esponevano al riguardo che:
- le parti erano comproprietarie, ciascuna per la quota di un terzo (1/3), di compendio immobiliare sito in
Mussolente (VI) via Col Roigo 8, composto da villa e relative aree scoperte di pertinenza;
- con atto di divisione e compravendita 5 luglio 2006 le parti avevano ripartito detta villa in tre unità abitative distinte: in capo all'attrice , il corpo centrale del fabbricato sviluppantesi su tre Parte_1 piani fuori terra;
in capo all'attrice , l'ala est del fabbricato sviluppantesi su due piani fuori CP_1 terra;
in capo alla convenuta , l'ala ovest del fabbricato;
CP_2
- contestualmente le parti avevano costituito e trascritto per destinazione di padre di famiglia la servitù di passaggio con qualsiasi mezzo a carico del terreno di cui al mapp. 481 (attuale 625 e 637) di proprietà della convenuta in favore del terreno di cui al mapp. 482 di proprietà dell'attrice ; Parte_1
- le parti, tuttavia, non avevano mai diviso le aree comuni di cui erano comproprietarie, ovvero l'area scoperta (corte comune, viabilità di accesso e laghetto) nonché la centrale termica (sita nell'ala est del fabbricato), aree così catastalmente censite:
Catasto fabbricati
3 Comune di Mussolente (VI), Foglio 1
Quota proporzionale sulle parti comuni che compete alle rispettive unità residenziali -beni comuni non censibili- così identificati:
• m.n. 357 sub. 8, Via Col Roigo, 8, p.T.,
B.C.N.C. – Centrale Termica comune ai sub. 7-9-17;
• m.n. 357 sub. 12, Via Col Roigo, 8, p.T,
B.C.N.C. – corte comune ai sub. 7-9-17 (area prospiciente il fabbricato e in continuità con vialetto nord di accesso alle proprietà).
Totali 50mq
Catasto terreni
Comune di Mussolente (VI), Foglio 1, per la quota di 1/3 ciascuna
• m.n. 486 di mq 193 (area esterna al cancello)
• m.n. 485 di mq 209 (viabilità interna di accesso alle distinte proprietà)
• m.n. 487 di mq 54 (vialetto di accesso alle proprietà di e ) CP_1 Parte_1
• m.n. 477 di mq 291 (vialetto di accesso alle proprietà di e ) CP_1 Parte_1
• m.n. 476 di mq 502 (laghetto)
• m.n. 483 di mq 637 (laghetto).
Totali 1886 mq.
Le attrici rappresentavano che era stato promosso procedimento di mediazione obbligatoria in vista della possibile divisione dei beni comuni, il quale peraltro si era concluso con esito negativo, cosicché non restava altro che esperire la via giudiziaria in vista della divisione delle parti comuni.
Rappresentavano altresì che le medesime avevano conferito incarico ad un tecnico, l'ing.
[...]
di svolgere una perizia avente ad oggetto le possibili modalità di divisione degli immobili, che Per_1 aveva evidenziato due possibili soluzioni.
La prima alternativa di divisione (sul presupposto che la divisione degli immobili in parti distinte ed autonome non risultava agevole e praticabile) prevedeva l'acquisizione da parte delle attrici, che sarebbero così divenute proprietarie per 1/2 ciascuna, della quota di proprietà, su tutte le parti comuni, della sig.ra , con contestuale costituzione di una servitù di passaggio con ogni mezzo a CP_2
4 carico dei mappali n. 486 e n. 485 a favore del mapp. n. 625 (ex 481) per garantire la completa accessibilità agli immobili in proprietà esclusiva, e con conguaglio da riconoscere a favore della convenuta (quota di 1/3 del valore lotto unico beni comuni, calcolato in € 14.900,00).
La seconda alternativa di divisione comprendeva una diversa attribuzione dei lotti (lotto 1 e lotto 2), come meglio dettagliato in perizia, con valore da compensare a conguaglio della divisione alternativa calcolato in (€ 1.800,00 + € 2.000,00) € 3.8000,00.
Le attrici assumevano altresì che la perizia tecnica dell'ing. aveva concluso per l'impossibilità Per_1 di frazionare (stante la loro non comoda divisibilità in natura) i mappali comuni, posto che: (i) l'area scoperta, posta a nord all'esterno della recinzione e prospiciente al cancello carraio e pedonale, era parzialmente occupata dalla strada e pertanto non offriva possibilità di divisioni in porzioni distinte ed indipendenti, al pari del tratto di strada pavimentata che costituiva la viabilità interna di accesso alle diverse proprietà; (ii) il laghetto artificiale, occupante un'area di 1139 mq., comprendeva percorsi pedonali, fontane, ponti e sistemazioni arboree, l'acqua del laghetto era alimentata dal fosso di scolo che si estendeva verso est all'interno della proprietà esclusiva di , e l'attuale conformazione CP_1 dello stesso non consentiva una possibile divisione che potesse garantire la sua integrità funzionale e la risoluzione delle promiscuità, con particolare riferimento alle attività di manutenzione;
(iii) il locale centrale termica, sito all'interno dell'ala est del fabbricato in proprietà di , dotato di una CP_1 porta di accesso e di una finestra, comprendeva l'impianto termico funzionale esclusivamente alle abitazioni di (unità centrale) e di (unità est), mentre l'unità immobiliare Parte_1 CP_1 ovest della convenuta era dotata di impianto termico autonomo, non ubicato all'interno del CP_2 locale centrale termica.
Su tali premesse le attrici, anche valorizzando la loro qualità di maggior quotista (2/3 dell'intero), formulavano le conclusioni, principali e subordinate, sopra riportate.
Ricevuto l'atto di citazione, si costituiva la convenuta con comparsa di costituzione e CP_2 risposta in data 12.11.2020, concludendo, previo accertamento del carattere condominiale ai sensi degli artt. 1117 e 1117 bis c.c. dei beni di cui al compendio immobiliare, e della loro conseguente indivisibilità ex art. 1119 c.c., per il rigetto delle domande attoree, siccome inammissibili e comunque infondate ai sensi degli artt. 1117 c.c..
In sintesi deduceva che:
- le parti comuni assegnate in comproprietà indivisa per 1/3 ciascuna, ossia (come risultava pure dall'allegata perizia tecnica svolta dal geom. la zona di accesso all'intera proprietà, il viale di Per_2
5 accesso che adduceva alle tre unità immobiliari ed ai piazzali di parcheggio, la vasta area verde di pregio, limitrofa al viale di accesso, ove risultava collocato il laghetto artificiale, con relativi canali per la circolazione dell'acqua, abbellito da un ponticello di legno a percorrenza pedonale, il locale adibito a centrale termica, erano da classificare quali “parti di pertinenza condominiale”;
- tali aree risultavano essenziali ad ogni singola unità abitativa, e quindi irrinunciabili ed indivisibili;
- la zona comune ove era stato realizzato il laghetto, oltre a costituire elemento condominiale estetico e di pregio, risultava inserita quale componente essenziale del complesso sistema di raccolta e smaltimento delle acque naturali e meteoriche provenienti dalla villa e dai terreni circostanti (acque provenienti dal tetto della villa;
acque piovane provenienti dai terreni della villa posti a monte;
acque di raccolta del viale di accesso comune;
acque piovane provenienti da nord);
- le domande di divisione articolate da parte attrice erano dunque inammissibili, ai sensi dell'art. 1119
c.c., per mancanza dei presupposti legali per poter dividere (come rilevato dalla perizia tecnica del geom. tutte le aree rimaste in utilizzo risultavano indispensabili ad ognuna Per_2 CP_3 delle tre proprietà, in quanto, oltre a consentire l'accesso alle proprietà esclusive, rappresentavano un valore aggiunto, dal punto di vista estetico/funzionale, per l'intero compendio immobiliare);
- non ricorrevano le condizioni per la divisione ai sensi dell'art. 1119 c.c., posto che: non solo la divisione avrebbe reso certamente più incomodo l'uso della cosa comune a ciascun condomino, ma le aree condominiali di cui si chiedeva la divisione sono indivisibili (come dichiarato e così riconosciuto dalle stesse attrici); mancava in ogni caso il consenso di tutti i partecipanti al . Parte_2
L'attrice poi affermava che le proposte divisionali formulate da parte attrice erano infondate ed inaccettabili sia nell'an che nel quantum:
- la prima addirittura prevedeva la necessità di costituire una servitù di passaggio in favore della proprietà della convenuta, una volta privata quest'ultima dell'area di accesso, di cui attualmente era comproprietaria;
- la seconda, con separazione dei beni comuni in due lotti, era in toto inaccoglibile ed impraticabile, in quanto la convenuta non solo non potrebbe più godere dell'area di accesso alla propria abitazione e della centrale termica comune, ma anche di gran parte dell'area verde ospitante il laghetto, con grave danno alla sua proprietà esclusiva in materia di smaltimento e di deflusso delle acque piovane.
La convenuta da ultimo contestava anche per il profilo del quantum i conguagli calcolati dal tecnico di parte attrice.
6 Così essenzialmente integrato il contraddittorio, assegnati alle parti termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., previa declaratoria d'inammissibilità, e conseguente inutilizzabilità, della memoria 26 maggio 2021 di parte convenuta e del documento allegato, nonché del documento di cui al deposito telematico di parte attrice perfezionatosi il 27.05.2021, veniva disposta C.T.U., affidata all'ing. _3
, volta ad accertare e descrivere lo stato dei luoghi, e segnatamente i beni immobili in proprietà
[...] comune oggetto di domanda (ingresso con accesso pedonale e carraio;
viale; area ospitante laghetto;
locale adibito a centrale termica), verificando la loro funzione in riferimento sia al compendio immobiliare comune alle parti che ai beni immobili in proprietà esclusiva delle stesse.
Depositata la relazione peritale, il CTU veniva chiamato a chiarimenti, su richiesta di parte attrice (alla quale si opponeva parte convenuta), incombente istruttorio che si svolgeva all'udienza del 5 maggio
2023 ed a cui procedeva GOP, delegato per impedimento del giudice titolare del procedimento.
All'esito, rigettata l'istanza di parte attrice di rinnovazione della CTU con sostituzione del consulente d'ufficio ovvero di procedere ad un supplemento istruttorio, veniva fissata udienza per precisazione delle conclusioni.
La causa veniva pertanto rimessa in decisione sulle conclusioni precisate, come trascritto in epigrafe, dai procuratori delle parti all'udienza del 20 febbraio 2024, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di conclusionali e repliche.
***********
Le domande delle attrici – di divisione dei beni comuni con assegnazione alle medesime (conclusione principale) dei beni in natura, per la quota di 1/2 pro capite, con stralcio in conguaglio monetario per equivalente alla convenuta, ovvero (conclusione subordinata) di divisione per lotti distinti previa redazione di piani divisionali e determinazione di conguagli – non paiono meritevoli di accoglimento e vanno così respinte.
Va invece dichiarata la natura condominiale dei beni comuni oggetto di causa e la conseguente loro indivisibilità funzionale, trattandosi di beni destinati all'uso comune ed alla conseguente maggiore comodità (se non proprio possibilità di utilizzo dei beni in proprietà esclusiva) dei comproprietari.
Parte convenuta invoca, condivisibilmente, la previsione di cui all'art. 1117 bis c.c., a mente del quale
“Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'art. 1117”, in combinato disposto con la previsione dell'art. 1119 c.c., secondo cui “Le parti comuni
7 dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio”.
Orbene, sono le stesse attrici che premettono (e comunque la circostanza risulta documentale) che con atto di divisione e compravendita 5 luglio 2006 le parti avevano ripartito la villa di cui si discute in tre unità abitative distinte (in capo alla sig.ra , il corpo centrale del fabbricato;
in capo alla Parte_1 sig.ra , l'ala est del fabbricato;
in capo alla sig.ra , l'ala ovest del fabbricato). CP_1 CP_2
Poi aggiungendo che erano rimaste comuni aree di cui le stesse parti del presente giudizio erano comproprietarie, catastalmente censite come riportato in dettaglio in narrativa, ovvero l'area scoperta
(corte comune, viabilità di accesso e laghetto) nonché la centrale termica (sita nell'ala est del fabbricato).
Le suddette tre unità abitative distinte venivano pertanto a costituire singole unità immobiliari alle quali per volontà delle parti (nello stipulare l'atto di divisione e compravendita, doc. 1 attrici), ma anche per un intrinseco vincolo di destinazione all'uso comune, sussumibile nelle tipologie classificatorie di cui ai numeri 2) e 3) dell'art. 1117 c.c., le aree comuni di cui si discute (e che adesso parte attrice vorrebbe dividere, stralciando con conguaglio la quota di compartecipazione della convenuta CP_2 venivano asservite, per la ritenuta sussistenza di un evidente vincolo di servizio e funzionale.
Il vincolo di destinazione all'uso comune dei beni in proprietà esclusiva delle parti (derivanti dal frazionamento della villa) risulta del resto manifesto ed inequivoco alla luce della CTU dell'ing. _3
(cfr. in particolare pagg. 11 e segg. relazione finale), confermando quanto dedotto ed allegato da
[...] parte convenuta sin dagli atti introduttivi.
Giova in proposito riepilogare le principali risultanze peritali.
In ordine all'area di ingresso con accesso pedonale e carraio, l'ing. tra l'altro scrive: _3
“È composto da due aree, per chi entra nella proprietà trova un'area prima del cancello d'ingresso e confinante con la strada comunale, coincidente con il mappale 486 di 193 mq, l'altra dopo il cancello
d'ingresso, coincidente con il mappale 485 di 209 mq. Trattasi di un ingresso con cancello motorizzato con comando a distanza e fotocellule di segnalazione passaggio veicoli o persone.
È al servizio di tutte e tre le proprietà esclusive ed ha la funzione di far accedere ad esse.”.
In ordine poi al viale, l'ing. rileva che l'area coincide con i mappali 487 (di 54 mq) e 477 (di 291 _3 mq), che comprende anche il ponticello carraio, aggiungendo che detta area “è al servizio di tutte e tre le proprietà esclusive ed ha la funzione di far accedere ai rispettivi parcheggi e ingressi”.
8 Anche per quanto attiene all'area ospitante il laghetto, il CTU viene a confermare i rilievi ed argomenti di parte convenuta. Scrive in primo luogo che questa area:
“Coincide con i mappali n. 483 di 637 mq e 476 di 502 mq. Questa area comune è parte integrante di un sistema artificiale di circolazione delle acque, che si estende nella proprietà esclusiva di
[...]
inizia - nel verso di circolazione delle acque - dal ponticello carraio sino a comprendere CP_4 tutto il bacino d'invaso e le aree limitrofe che lo circondano e confina per circa metà del suo perimetro con il viale di cui sopra...Al centro di questo bacino vi è una fontana con getto verticale diretto verso
l'alto, posta al centro dell'invaso. Sulle sponde di questo bacino si notano alcune bocche di efflusso, che servono a scaricare le acque piovane delle zone pavimentate, quali tetti, marciapiedi e strade che circondano il bacino…”.
Come osserva parte convenuta in conclusionale, il perito d'ufficio viene inoltre a confermare, sempre quanto all'area ospitante il laghetto, la funzione estetica, la funzione di raccolta e di smaltimento delle acque naturali e meteoriche provenienti dalla villa e terreni circostanti, la funzione di raccolta di acque piovane destinate ad essere utilizzate per l'impianto di irrigazione, la funzione di mitigazione del microclima, la funzione di convogliamento acque piovane quale parte integrante del sistema fognario acque bianche (cfr. pagg. 13/17 relazione finale CTU).
Analoghe considerazioni il consulente d'ufficio esprime quanto al locale centrale termica.
Scrive infatti a pag. 19 e seg. della sua relazione finale:
“Il locale denominato “centrale termica”…coincide con il sub 8 del mappale n. 357, di 9 mq: essa contiene elementi relativi all'impianto idro-termo-sanitario, ed all'impianto aspira polvere centralizzato.
Per meglio comprendere quanto di seguito, si richiama che le odierne tre distinte unità immobiliari (u.i.) in origine erano un'unica abitazione, per cui tutti gli impianti erano comuni alle attuali tre u.i.
Successivamente alla divisione, parte convenuta si è dotata di un proprio impianto idro-termo-sanitario e di conseguenza si è staccata da quello comune. Da quanto potuto verificare l'impianto originario non è stato modificato, nel senso che se oggi parte convenuta volesse allacciarsi al precedente impianto comune, potrebbe farlo con interventi limitati all'interno della propria abitazione….
Nel complesso nella c.t. non vi è evidenza di lavori finalizzati alla suddivisione degli impianti rispetto alle singole u.i., né i CTP hanno segnalato nulla in tal senso, per cui posso dire che gli impianti originari non sono stati modificati dopo la suddivisione.
Considerato che
la proprietà di (convenuta) viene CP_2 alimentata da altra c.t., considerato che l'impianto di aspirazione della polvere non viene utilizzato, in
9 questo momento gli impianti della c.t. sono utilizzati dalle sole u.i. delle attrici, ma dal punto di vista tecnico potrebbero essere utilizzati anche da parte convenuta.”.
La relazione peritale (pagg. 22 e segg.) si completa con la descrizione di altri manufatti ed impianti accessori, quale la rete di fognatura delle acque bianche e delle acque nere, l'impianto di irrigazione prato, l'impianto aspira polvere centralizzato.
La CTU risulta rigorosa, completa, minuziosa, oltre che esente da vizi logici e/o tecnici.
Il consulente ha inoltre replicato diffusamente e puntualmente (cfr. pagg. 30 e segg. elaborato finale) alle osservazioni di parte attrice (e del consulente tecnico della parte) ed è stato sentito a chiarimenti nel contraddittorio delle parti, confermando gli approdi valutativi sottesi al proprio accertamento peritale.
Per esempio, in ordine all'osservazione concernente il rilievo che l'unità immobiliare della convenuta al momento del distacco aveva di fatto dismesso il ramo d'impianto unifamiliare preesistente, il consulente replica rilevando che la stessa, pur avendo distaccato i suoi radiatori dall'impianto comune, potrebbe riattaccarli in qualunque momento senza alcun problema di carattere tecnico (pag. 36 elaborato finale).
Neppure sussistono, né si ravvisano, validi elementi e ragioni in grado di giustificare una rinnovazione della CTU (con sostituzione del consulente d'ufficio) ovvero un qualche ulteriore supplemento istruttorio
(tra l'altro le prove per testi articolate da parte attrice con la memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c. risultano riferite a circostanze superflue e/o del tutto irrilevanti e/o comunque non dirimenti, ossia all'asserito originario intendimento della convenuta di dividere il compendio comune, peraltro mai formalizzato per iscritto, laddove la forma scritta, trattandosi di immobili, sarebbe stata necessaria ad substantiam).
Del resto, la stessa perizia tecnica svolta dal consulente di parte attrice aveva concluso per l'impossibilità di frazionare i mappali comuni (ovvero per la non comoda divisibilità in natura degli stessi),
e così per la loro indivisibilità, e non aveva mancato di sottolineare l'esigenza comunque di costituire, contestualmente all'eventuale divisione, una servitù di passaggio con ogni mezzo al fine di garantire la completa accessibilità agli immobili in proprietà esclusiva.
E non si vede il criterio di ragionevolezza che potrebbe ispirare (risultando non decisivo il semplice fatto che lo chiedano due quotiste su tre, il criterio puramente maggioritario rimanendo in parte qua non decisivo) la determinazione di sciogliere coattivamente, con decisione giudiziaria, una comunione su beni di carattere funzionalmente condominiale, creando per di più al contempo una diversa (parziale) promiscuità mediante la costituzione di una servitù di passaggio diversamente indispensabile all'utilizzo di beni in proprietà esclusiva.
10 Né potrebbe rilevare nel presente giudizio il precedente costituito dal provvedimento (n. 4219/2021 V.G., giudice relatore Cuogo e presidente lo scrivente), allegato da parte attrice alla conclusionale di replica, trattandosi di decreto di volontaria giurisdizione (ricorso per la nomina di amministratore della comunione), laddove il Collegio appunto rilevava come la questione della natura condominiale o meno delle aree comuni fosse sub iudice e riservata alla sede contenziosa propria.
La domanda principale delle attrici va dunque rigettata stante il ravvisato carattere condominiale e la contraria volontà (peraltro di intento non puramente emulativo) di una delle comproprietarie (irrilevante l'eventualmente diversa opinione della stessa presumibile dall'attivazione del procedimento di mediazione ovvero dalle posizioni ivi assunte).
Ma deve essere rigettata pure la domanda subordinata, incentrata su una divisione per due distinti lotti dei beni comuni del compendio immobiliare, parimenti non improntata a criteri di particolare ragionevolezza nella gestione ed utilizzo di detti beni e, per quel che più conta, egualmente non condivisa (ed anzi decisamente avversata) dalla terza comproprietaria.
Va da ultimo incidentalmente rilevato che l'istanza di parte convenuta, di espunzione dal fascicolo di causa del documento relativo alla mediazione, allegato da parte attrice in copia cartacea al verbale di udienza di prima comparizione del 4.12.2020 e depositato telematicamente in data 12.01.2021, rimane priva di rilevanza ai fini del presente contenzioso e del suo approdo decisorio, di modo che alcuna pronunzia risulta al riguardo da adottare con la sentenza di merito.
Così definite le questioni oggetto di lite, le spese processuali (liquidate come da dispositivo, modulandole sui parametri ex D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornati ex D.M. n. 147/2022, scaglione di valore indeterminato di complessità media, importi tariffari medi, con lieve arrotondamento in aumento) seguono, secondo gli ordinari criteri, la soccombenza delle attrici in solido, le quali inoltre sopporteranno in via definitiva e per l'intero gli oneri della CTU dell'ing. . _3
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) previa declaratoria che le parti comuni al complesso immobiliare sito in Mussolente (VI), via Col Roigo
n. 8, così come identificate in atto di citazione, di cui le attrici e Parte_1 CP_1 chiedono la divisione, devono essere classificate (nei sensi di cui in motivazione) come condominiali, ai sensi degli artt. 1117 e 1117 bis c.c., nonché da ritenersi allo stato indivisibili,
11 Rigetta le domande, principale e subordinata, delle attrici stesse;
II) condanna le attrici in solido a rifondere alla convenuta le spese processuali, liquidate in € CP_2
11.000,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, IVA e C.P.A. come per legge sull'imponibile;
III) pone in via definitiva e per l'intero le spese di CTU a carico delle attrici.
Così deciso in Vicenza, il 27 marzo 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
12
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 3572/2020 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data
16-23/06/2020 da
(c.f. ), residente a [...] C.F._1
Roigo n. 8/A
(c.f. ), residente a [...] CP_1 C.F._2
Entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Oscar UGO, del Foro di Padova, con domicilio eletto all'indirizzo PEC giusta procura alle liti apposta su foglio separato Email_1 depositato nel fascicolo telematico. attrici contro
(c.f. , residente a [...], CP_2 C.F._3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto BIANCHIN ed Elena GIACOMETTI, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Bassano del Grappa (VI) - Via C. Colombo n. 64, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta. convenuta
In punto: divisione di beni non caduti in successione.
All'udienza del 20.02.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:
1 CONCLUSIONI ATTRICI:
Con la presente nota si dimette foglio di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 20 febbraio
2024 ore 10.15. In particolare, parti attrici e chiedono congiuntamente: Parte_1 CP_1
In via principale
Accertata e dichiarata la comproprietà delle parti comuni del compendio immobiliare sito in Mussolente
(VI) via Col Roigo, 8, pronunciare sentenza di divisione per assegnare le porzioni di rispettiva spettanza salvi conguagli ovvero pronunciare sentenza parziale e rimettere la causa in istruttoria per la redazione di piani divisionali o per il calcolo dei conguagli.
In subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di accertata esistenza di un condominio, pronunciare sentenza di divisione per comodità d'uso e in ogni caso per comune volontà delle parti tutte ovvero pronunciare sentenza parziale e rimettere la causa in istruttoria per la redazione di piani divisionali o calcolo dei conguagli.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
CONCLUSIONI CONVENUTA:
Il procuratore della convenuta, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o modificate dell'attrice, precisa le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, contrariis reiectis,
NEL MERITO
Accertato e dichiarato che le parti comuni al complesso immobiliare sito in Mussolente (VI), via Col
Roigo, n. 8, così come identificate in narrativa, di cui si chiede la divisione, devono essere classificate come condominiali, ai sensi degli artt. 1117 e 1117 bis c.c., accertata e dichiarata l'indivisibilità dei beni condominiali di cui è causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1119 c.c., mancando totalmente i presupposti che la stessa norma richiede per procedere con la divisione, accertato e dichiarato che l'indivisibilità delle parti condominiali comuni de quibus è circostanza pacifica, in quanto espressamente ammessa anche dalle stesse attrici in atto di citazione, respingere in toto le domande ex adverso proposte, sia in via principale, che in via subordinata, perché inammissibili e, comunque, perché infondate sia in fatto, che in diritto, per i motivi di cui in narrativa.
2 Disporre l'espunzione dal fascicolo di causa del documento relativo alla mediazione, allegato da parte attrice in copia cartacea al verbale di udienza di prima comparizione del 4.12.2020 e depositato telematicamente in data 12.01.2021, in quanto inammissibile per i motivi esposti nella memoria ex art.183, IV comma, n°1 c.p.c. 05/02/2021
IN OGNI CASO
Spese e competenze di lite, compreso il rimborso spese generali ed accessori fiscali e previdenziali, integralmente rifuse.
Si chiede infine la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 16-23/06/2020, le sigg.re e Parte_1 CP_1 evocavano in giudizio avanti questo Tribunale la sig.ra chiedendo, accertata
[...] CP_2
l'indivisibilità delle parti comuni del compendio immobiliare sito in Mussolente (VI) via Col Roigo 8,
l'assegnazione alle attrici dell'intera porzione dei beni in questione, salvo il conguaglio da corrispondere alla convenuta sulla base della stima del bene;
in via di subordine, accertata la comoda divisibilità, anche solo parziale, delle parti comuni di detto compendio, chiedevano l'assegnazione alle medesime delle porzioni di rispettiva spettanza, salvo sempre il conguaglio di giustizia alla convenuta.
Esponevano al riguardo che:
- le parti erano comproprietarie, ciascuna per la quota di un terzo (1/3), di compendio immobiliare sito in
Mussolente (VI) via Col Roigo 8, composto da villa e relative aree scoperte di pertinenza;
- con atto di divisione e compravendita 5 luglio 2006 le parti avevano ripartito detta villa in tre unità abitative distinte: in capo all'attrice , il corpo centrale del fabbricato sviluppantesi su tre Parte_1 piani fuori terra;
in capo all'attrice , l'ala est del fabbricato sviluppantesi su due piani fuori CP_1 terra;
in capo alla convenuta , l'ala ovest del fabbricato;
CP_2
- contestualmente le parti avevano costituito e trascritto per destinazione di padre di famiglia la servitù di passaggio con qualsiasi mezzo a carico del terreno di cui al mapp. 481 (attuale 625 e 637) di proprietà della convenuta in favore del terreno di cui al mapp. 482 di proprietà dell'attrice ; Parte_1
- le parti, tuttavia, non avevano mai diviso le aree comuni di cui erano comproprietarie, ovvero l'area scoperta (corte comune, viabilità di accesso e laghetto) nonché la centrale termica (sita nell'ala est del fabbricato), aree così catastalmente censite:
Catasto fabbricati
3 Comune di Mussolente (VI), Foglio 1
Quota proporzionale sulle parti comuni che compete alle rispettive unità residenziali -beni comuni non censibili- così identificati:
• m.n. 357 sub. 8, Via Col Roigo, 8, p.T.,
B.C.N.C. – Centrale Termica comune ai sub. 7-9-17;
• m.n. 357 sub. 12, Via Col Roigo, 8, p.T,
B.C.N.C. – corte comune ai sub. 7-9-17 (area prospiciente il fabbricato e in continuità con vialetto nord di accesso alle proprietà).
Totali 50mq
Catasto terreni
Comune di Mussolente (VI), Foglio 1, per la quota di 1/3 ciascuna
• m.n. 486 di mq 193 (area esterna al cancello)
• m.n. 485 di mq 209 (viabilità interna di accesso alle distinte proprietà)
• m.n. 487 di mq 54 (vialetto di accesso alle proprietà di e ) CP_1 Parte_1
• m.n. 477 di mq 291 (vialetto di accesso alle proprietà di e ) CP_1 Parte_1
• m.n. 476 di mq 502 (laghetto)
• m.n. 483 di mq 637 (laghetto).
Totali 1886 mq.
Le attrici rappresentavano che era stato promosso procedimento di mediazione obbligatoria in vista della possibile divisione dei beni comuni, il quale peraltro si era concluso con esito negativo, cosicché non restava altro che esperire la via giudiziaria in vista della divisione delle parti comuni.
Rappresentavano altresì che le medesime avevano conferito incarico ad un tecnico, l'ing.
[...]
di svolgere una perizia avente ad oggetto le possibili modalità di divisione degli immobili, che Per_1 aveva evidenziato due possibili soluzioni.
La prima alternativa di divisione (sul presupposto che la divisione degli immobili in parti distinte ed autonome non risultava agevole e praticabile) prevedeva l'acquisizione da parte delle attrici, che sarebbero così divenute proprietarie per 1/2 ciascuna, della quota di proprietà, su tutte le parti comuni, della sig.ra , con contestuale costituzione di una servitù di passaggio con ogni mezzo a CP_2
4 carico dei mappali n. 486 e n. 485 a favore del mapp. n. 625 (ex 481) per garantire la completa accessibilità agli immobili in proprietà esclusiva, e con conguaglio da riconoscere a favore della convenuta (quota di 1/3 del valore lotto unico beni comuni, calcolato in € 14.900,00).
La seconda alternativa di divisione comprendeva una diversa attribuzione dei lotti (lotto 1 e lotto 2), come meglio dettagliato in perizia, con valore da compensare a conguaglio della divisione alternativa calcolato in (€ 1.800,00 + € 2.000,00) € 3.8000,00.
Le attrici assumevano altresì che la perizia tecnica dell'ing. aveva concluso per l'impossibilità Per_1 di frazionare (stante la loro non comoda divisibilità in natura) i mappali comuni, posto che: (i) l'area scoperta, posta a nord all'esterno della recinzione e prospiciente al cancello carraio e pedonale, era parzialmente occupata dalla strada e pertanto non offriva possibilità di divisioni in porzioni distinte ed indipendenti, al pari del tratto di strada pavimentata che costituiva la viabilità interna di accesso alle diverse proprietà; (ii) il laghetto artificiale, occupante un'area di 1139 mq., comprendeva percorsi pedonali, fontane, ponti e sistemazioni arboree, l'acqua del laghetto era alimentata dal fosso di scolo che si estendeva verso est all'interno della proprietà esclusiva di , e l'attuale conformazione CP_1 dello stesso non consentiva una possibile divisione che potesse garantire la sua integrità funzionale e la risoluzione delle promiscuità, con particolare riferimento alle attività di manutenzione;
(iii) il locale centrale termica, sito all'interno dell'ala est del fabbricato in proprietà di , dotato di una CP_1 porta di accesso e di una finestra, comprendeva l'impianto termico funzionale esclusivamente alle abitazioni di (unità centrale) e di (unità est), mentre l'unità immobiliare Parte_1 CP_1 ovest della convenuta era dotata di impianto termico autonomo, non ubicato all'interno del CP_2 locale centrale termica.
Su tali premesse le attrici, anche valorizzando la loro qualità di maggior quotista (2/3 dell'intero), formulavano le conclusioni, principali e subordinate, sopra riportate.
Ricevuto l'atto di citazione, si costituiva la convenuta con comparsa di costituzione e CP_2 risposta in data 12.11.2020, concludendo, previo accertamento del carattere condominiale ai sensi degli artt. 1117 e 1117 bis c.c. dei beni di cui al compendio immobiliare, e della loro conseguente indivisibilità ex art. 1119 c.c., per il rigetto delle domande attoree, siccome inammissibili e comunque infondate ai sensi degli artt. 1117 c.c..
In sintesi deduceva che:
- le parti comuni assegnate in comproprietà indivisa per 1/3 ciascuna, ossia (come risultava pure dall'allegata perizia tecnica svolta dal geom. la zona di accesso all'intera proprietà, il viale di Per_2
5 accesso che adduceva alle tre unità immobiliari ed ai piazzali di parcheggio, la vasta area verde di pregio, limitrofa al viale di accesso, ove risultava collocato il laghetto artificiale, con relativi canali per la circolazione dell'acqua, abbellito da un ponticello di legno a percorrenza pedonale, il locale adibito a centrale termica, erano da classificare quali “parti di pertinenza condominiale”;
- tali aree risultavano essenziali ad ogni singola unità abitativa, e quindi irrinunciabili ed indivisibili;
- la zona comune ove era stato realizzato il laghetto, oltre a costituire elemento condominiale estetico e di pregio, risultava inserita quale componente essenziale del complesso sistema di raccolta e smaltimento delle acque naturali e meteoriche provenienti dalla villa e dai terreni circostanti (acque provenienti dal tetto della villa;
acque piovane provenienti dai terreni della villa posti a monte;
acque di raccolta del viale di accesso comune;
acque piovane provenienti da nord);
- le domande di divisione articolate da parte attrice erano dunque inammissibili, ai sensi dell'art. 1119
c.c., per mancanza dei presupposti legali per poter dividere (come rilevato dalla perizia tecnica del geom. tutte le aree rimaste in utilizzo risultavano indispensabili ad ognuna Per_2 CP_3 delle tre proprietà, in quanto, oltre a consentire l'accesso alle proprietà esclusive, rappresentavano un valore aggiunto, dal punto di vista estetico/funzionale, per l'intero compendio immobiliare);
- non ricorrevano le condizioni per la divisione ai sensi dell'art. 1119 c.c., posto che: non solo la divisione avrebbe reso certamente più incomodo l'uso della cosa comune a ciascun condomino, ma le aree condominiali di cui si chiedeva la divisione sono indivisibili (come dichiarato e così riconosciuto dalle stesse attrici); mancava in ogni caso il consenso di tutti i partecipanti al . Parte_2
L'attrice poi affermava che le proposte divisionali formulate da parte attrice erano infondate ed inaccettabili sia nell'an che nel quantum:
- la prima addirittura prevedeva la necessità di costituire una servitù di passaggio in favore della proprietà della convenuta, una volta privata quest'ultima dell'area di accesso, di cui attualmente era comproprietaria;
- la seconda, con separazione dei beni comuni in due lotti, era in toto inaccoglibile ed impraticabile, in quanto la convenuta non solo non potrebbe più godere dell'area di accesso alla propria abitazione e della centrale termica comune, ma anche di gran parte dell'area verde ospitante il laghetto, con grave danno alla sua proprietà esclusiva in materia di smaltimento e di deflusso delle acque piovane.
La convenuta da ultimo contestava anche per il profilo del quantum i conguagli calcolati dal tecnico di parte attrice.
6 Così essenzialmente integrato il contraddittorio, assegnati alle parti termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., previa declaratoria d'inammissibilità, e conseguente inutilizzabilità, della memoria 26 maggio 2021 di parte convenuta e del documento allegato, nonché del documento di cui al deposito telematico di parte attrice perfezionatosi il 27.05.2021, veniva disposta C.T.U., affidata all'ing. _3
, volta ad accertare e descrivere lo stato dei luoghi, e segnatamente i beni immobili in proprietà
[...] comune oggetto di domanda (ingresso con accesso pedonale e carraio;
viale; area ospitante laghetto;
locale adibito a centrale termica), verificando la loro funzione in riferimento sia al compendio immobiliare comune alle parti che ai beni immobili in proprietà esclusiva delle stesse.
Depositata la relazione peritale, il CTU veniva chiamato a chiarimenti, su richiesta di parte attrice (alla quale si opponeva parte convenuta), incombente istruttorio che si svolgeva all'udienza del 5 maggio
2023 ed a cui procedeva GOP, delegato per impedimento del giudice titolare del procedimento.
All'esito, rigettata l'istanza di parte attrice di rinnovazione della CTU con sostituzione del consulente d'ufficio ovvero di procedere ad un supplemento istruttorio, veniva fissata udienza per precisazione delle conclusioni.
La causa veniva pertanto rimessa in decisione sulle conclusioni precisate, come trascritto in epigrafe, dai procuratori delle parti all'udienza del 20 febbraio 2024, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di conclusionali e repliche.
***********
Le domande delle attrici – di divisione dei beni comuni con assegnazione alle medesime (conclusione principale) dei beni in natura, per la quota di 1/2 pro capite, con stralcio in conguaglio monetario per equivalente alla convenuta, ovvero (conclusione subordinata) di divisione per lotti distinti previa redazione di piani divisionali e determinazione di conguagli – non paiono meritevoli di accoglimento e vanno così respinte.
Va invece dichiarata la natura condominiale dei beni comuni oggetto di causa e la conseguente loro indivisibilità funzionale, trattandosi di beni destinati all'uso comune ed alla conseguente maggiore comodità (se non proprio possibilità di utilizzo dei beni in proprietà esclusiva) dei comproprietari.
Parte convenuta invoca, condivisibilmente, la previsione di cui all'art. 1117 bis c.c., a mente del quale
“Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'art. 1117”, in combinato disposto con la previsione dell'art. 1119 c.c., secondo cui “Le parti comuni
7 dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio”.
Orbene, sono le stesse attrici che premettono (e comunque la circostanza risulta documentale) che con atto di divisione e compravendita 5 luglio 2006 le parti avevano ripartito la villa di cui si discute in tre unità abitative distinte (in capo alla sig.ra , il corpo centrale del fabbricato;
in capo alla Parte_1 sig.ra , l'ala est del fabbricato;
in capo alla sig.ra , l'ala ovest del fabbricato). CP_1 CP_2
Poi aggiungendo che erano rimaste comuni aree di cui le stesse parti del presente giudizio erano comproprietarie, catastalmente censite come riportato in dettaglio in narrativa, ovvero l'area scoperta
(corte comune, viabilità di accesso e laghetto) nonché la centrale termica (sita nell'ala est del fabbricato).
Le suddette tre unità abitative distinte venivano pertanto a costituire singole unità immobiliari alle quali per volontà delle parti (nello stipulare l'atto di divisione e compravendita, doc. 1 attrici), ma anche per un intrinseco vincolo di destinazione all'uso comune, sussumibile nelle tipologie classificatorie di cui ai numeri 2) e 3) dell'art. 1117 c.c., le aree comuni di cui si discute (e che adesso parte attrice vorrebbe dividere, stralciando con conguaglio la quota di compartecipazione della convenuta CP_2 venivano asservite, per la ritenuta sussistenza di un evidente vincolo di servizio e funzionale.
Il vincolo di destinazione all'uso comune dei beni in proprietà esclusiva delle parti (derivanti dal frazionamento della villa) risulta del resto manifesto ed inequivoco alla luce della CTU dell'ing. _3
(cfr. in particolare pagg. 11 e segg. relazione finale), confermando quanto dedotto ed allegato da
[...] parte convenuta sin dagli atti introduttivi.
Giova in proposito riepilogare le principali risultanze peritali.
In ordine all'area di ingresso con accesso pedonale e carraio, l'ing. tra l'altro scrive: _3
“È composto da due aree, per chi entra nella proprietà trova un'area prima del cancello d'ingresso e confinante con la strada comunale, coincidente con il mappale 486 di 193 mq, l'altra dopo il cancello
d'ingresso, coincidente con il mappale 485 di 209 mq. Trattasi di un ingresso con cancello motorizzato con comando a distanza e fotocellule di segnalazione passaggio veicoli o persone.
È al servizio di tutte e tre le proprietà esclusive ed ha la funzione di far accedere ad esse.”.
In ordine poi al viale, l'ing. rileva che l'area coincide con i mappali 487 (di 54 mq) e 477 (di 291 _3 mq), che comprende anche il ponticello carraio, aggiungendo che detta area “è al servizio di tutte e tre le proprietà esclusive ed ha la funzione di far accedere ai rispettivi parcheggi e ingressi”.
8 Anche per quanto attiene all'area ospitante il laghetto, il CTU viene a confermare i rilievi ed argomenti di parte convenuta. Scrive in primo luogo che questa area:
“Coincide con i mappali n. 483 di 637 mq e 476 di 502 mq. Questa area comune è parte integrante di un sistema artificiale di circolazione delle acque, che si estende nella proprietà esclusiva di
[...]
inizia - nel verso di circolazione delle acque - dal ponticello carraio sino a comprendere CP_4 tutto il bacino d'invaso e le aree limitrofe che lo circondano e confina per circa metà del suo perimetro con il viale di cui sopra...Al centro di questo bacino vi è una fontana con getto verticale diretto verso
l'alto, posta al centro dell'invaso. Sulle sponde di questo bacino si notano alcune bocche di efflusso, che servono a scaricare le acque piovane delle zone pavimentate, quali tetti, marciapiedi e strade che circondano il bacino…”.
Come osserva parte convenuta in conclusionale, il perito d'ufficio viene inoltre a confermare, sempre quanto all'area ospitante il laghetto, la funzione estetica, la funzione di raccolta e di smaltimento delle acque naturali e meteoriche provenienti dalla villa e terreni circostanti, la funzione di raccolta di acque piovane destinate ad essere utilizzate per l'impianto di irrigazione, la funzione di mitigazione del microclima, la funzione di convogliamento acque piovane quale parte integrante del sistema fognario acque bianche (cfr. pagg. 13/17 relazione finale CTU).
Analoghe considerazioni il consulente d'ufficio esprime quanto al locale centrale termica.
Scrive infatti a pag. 19 e seg. della sua relazione finale:
“Il locale denominato “centrale termica”…coincide con il sub 8 del mappale n. 357, di 9 mq: essa contiene elementi relativi all'impianto idro-termo-sanitario, ed all'impianto aspira polvere centralizzato.
Per meglio comprendere quanto di seguito, si richiama che le odierne tre distinte unità immobiliari (u.i.) in origine erano un'unica abitazione, per cui tutti gli impianti erano comuni alle attuali tre u.i.
Successivamente alla divisione, parte convenuta si è dotata di un proprio impianto idro-termo-sanitario e di conseguenza si è staccata da quello comune. Da quanto potuto verificare l'impianto originario non è stato modificato, nel senso che se oggi parte convenuta volesse allacciarsi al precedente impianto comune, potrebbe farlo con interventi limitati all'interno della propria abitazione….
Nel complesso nella c.t. non vi è evidenza di lavori finalizzati alla suddivisione degli impianti rispetto alle singole u.i., né i CTP hanno segnalato nulla in tal senso, per cui posso dire che gli impianti originari non sono stati modificati dopo la suddivisione.
Considerato che
la proprietà di (convenuta) viene CP_2 alimentata da altra c.t., considerato che l'impianto di aspirazione della polvere non viene utilizzato, in
9 questo momento gli impianti della c.t. sono utilizzati dalle sole u.i. delle attrici, ma dal punto di vista tecnico potrebbero essere utilizzati anche da parte convenuta.”.
La relazione peritale (pagg. 22 e segg.) si completa con la descrizione di altri manufatti ed impianti accessori, quale la rete di fognatura delle acque bianche e delle acque nere, l'impianto di irrigazione prato, l'impianto aspira polvere centralizzato.
La CTU risulta rigorosa, completa, minuziosa, oltre che esente da vizi logici e/o tecnici.
Il consulente ha inoltre replicato diffusamente e puntualmente (cfr. pagg. 30 e segg. elaborato finale) alle osservazioni di parte attrice (e del consulente tecnico della parte) ed è stato sentito a chiarimenti nel contraddittorio delle parti, confermando gli approdi valutativi sottesi al proprio accertamento peritale.
Per esempio, in ordine all'osservazione concernente il rilievo che l'unità immobiliare della convenuta al momento del distacco aveva di fatto dismesso il ramo d'impianto unifamiliare preesistente, il consulente replica rilevando che la stessa, pur avendo distaccato i suoi radiatori dall'impianto comune, potrebbe riattaccarli in qualunque momento senza alcun problema di carattere tecnico (pag. 36 elaborato finale).
Neppure sussistono, né si ravvisano, validi elementi e ragioni in grado di giustificare una rinnovazione della CTU (con sostituzione del consulente d'ufficio) ovvero un qualche ulteriore supplemento istruttorio
(tra l'altro le prove per testi articolate da parte attrice con la memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c. risultano riferite a circostanze superflue e/o del tutto irrilevanti e/o comunque non dirimenti, ossia all'asserito originario intendimento della convenuta di dividere il compendio comune, peraltro mai formalizzato per iscritto, laddove la forma scritta, trattandosi di immobili, sarebbe stata necessaria ad substantiam).
Del resto, la stessa perizia tecnica svolta dal consulente di parte attrice aveva concluso per l'impossibilità di frazionare i mappali comuni (ovvero per la non comoda divisibilità in natura degli stessi),
e così per la loro indivisibilità, e non aveva mancato di sottolineare l'esigenza comunque di costituire, contestualmente all'eventuale divisione, una servitù di passaggio con ogni mezzo al fine di garantire la completa accessibilità agli immobili in proprietà esclusiva.
E non si vede il criterio di ragionevolezza che potrebbe ispirare (risultando non decisivo il semplice fatto che lo chiedano due quotiste su tre, il criterio puramente maggioritario rimanendo in parte qua non decisivo) la determinazione di sciogliere coattivamente, con decisione giudiziaria, una comunione su beni di carattere funzionalmente condominiale, creando per di più al contempo una diversa (parziale) promiscuità mediante la costituzione di una servitù di passaggio diversamente indispensabile all'utilizzo di beni in proprietà esclusiva.
10 Né potrebbe rilevare nel presente giudizio il precedente costituito dal provvedimento (n. 4219/2021 V.G., giudice relatore Cuogo e presidente lo scrivente), allegato da parte attrice alla conclusionale di replica, trattandosi di decreto di volontaria giurisdizione (ricorso per la nomina di amministratore della comunione), laddove il Collegio appunto rilevava come la questione della natura condominiale o meno delle aree comuni fosse sub iudice e riservata alla sede contenziosa propria.
La domanda principale delle attrici va dunque rigettata stante il ravvisato carattere condominiale e la contraria volontà (peraltro di intento non puramente emulativo) di una delle comproprietarie (irrilevante l'eventualmente diversa opinione della stessa presumibile dall'attivazione del procedimento di mediazione ovvero dalle posizioni ivi assunte).
Ma deve essere rigettata pure la domanda subordinata, incentrata su una divisione per due distinti lotti dei beni comuni del compendio immobiliare, parimenti non improntata a criteri di particolare ragionevolezza nella gestione ed utilizzo di detti beni e, per quel che più conta, egualmente non condivisa (ed anzi decisamente avversata) dalla terza comproprietaria.
Va da ultimo incidentalmente rilevato che l'istanza di parte convenuta, di espunzione dal fascicolo di causa del documento relativo alla mediazione, allegato da parte attrice in copia cartacea al verbale di udienza di prima comparizione del 4.12.2020 e depositato telematicamente in data 12.01.2021, rimane priva di rilevanza ai fini del presente contenzioso e del suo approdo decisorio, di modo che alcuna pronunzia risulta al riguardo da adottare con la sentenza di merito.
Così definite le questioni oggetto di lite, le spese processuali (liquidate come da dispositivo, modulandole sui parametri ex D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornati ex D.M. n. 147/2022, scaglione di valore indeterminato di complessità media, importi tariffari medi, con lieve arrotondamento in aumento) seguono, secondo gli ordinari criteri, la soccombenza delle attrici in solido, le quali inoltre sopporteranno in via definitiva e per l'intero gli oneri della CTU dell'ing. . _3
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) previa declaratoria che le parti comuni al complesso immobiliare sito in Mussolente (VI), via Col Roigo
n. 8, così come identificate in atto di citazione, di cui le attrici e Parte_1 CP_1 chiedono la divisione, devono essere classificate (nei sensi di cui in motivazione) come condominiali, ai sensi degli artt. 1117 e 1117 bis c.c., nonché da ritenersi allo stato indivisibili,
11 Rigetta le domande, principale e subordinata, delle attrici stesse;
II) condanna le attrici in solido a rifondere alla convenuta le spese processuali, liquidate in € CP_2
11.000,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, IVA e C.P.A. come per legge sull'imponibile;
III) pone in via definitiva e per l'intero le spese di CTU a carico delle attrici.
Così deciso in Vicenza, il 27 marzo 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
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