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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/11/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 444/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
14/11/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. di RG 444/2022, avente ad oggetto opposizione ad avviso di addebito promossa
tra
, con l'avv. J. Tassone;
Parte_1
-ricorrente–
contro
l' in persona del legale rappresentante pro tempore con l'avv. C. Lo Scalzo CP_1
-resistente-
conclusioni dalle parti: come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/02/2022, parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di contestare l'avviso di addebito –meglio indicato in atti-, comunicato in data 09/12/2021, con cui l , previa iscrizione d'ufficio alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, I. n. CP_1
335/1995, ha richiesto il pagamento dei contributi per l'importo complessivo di € 1.849,99,
di cui € 1.039,50 a titolo contributivo per l'anno 2014, ed € 623,70 a titolo di sanzione applicata, sul presupposto che il ricorrente ha dichiarato redditi da lavoro autonomo per l'anno 2014, stante l'assenza del versamento dei contributo soggettivo pensionistico e dunque, l'insorgenza dell'obbligo della relativa iscrizione alla gestione separata.
Parte ricorrente eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria e comunque concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato per l'intervenuta prescrizione il tutto con vittoria di spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l che chiedeva dichiararsi inammissibile / improponibile / improcedibile, CP_1
nonché infondato in fatto oltre che in diritto.
Innanzitutto, il Tribunale ritiene che per il consolidato “principio della ragione più liquida” -
secondo cui è possibile decidere direttamente la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (più liquida, appunto) anche se logicamente subordinata, senza dover previamente esaminare le altre questioni, anche preliminari (Cass. Civ., SS.UU., n.
9936/2014 e nn. 26242-3/2014; n. 23531/2016; nn. 2853/2017; 2909/2017; 5804 e
5805/2017; n. 987/2018) – ritiene il ricorso fondato e pertanto va accolto.
La questione che si propone riguarda la corretta individuazione del dies a quo ai fini del computo della prescrizione in materia contributiva, in particolare, in relazione alla contribuzione dovuta dai professionisti, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria,
alla Gestione Separata.
Orbene la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (Cass. Sez. Lav. n. 27950 del
31.10.2018- Cass. civ., sez. lav., 3 aprile 2019, n. 9270) che ” In materia previdenziale, la
prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre (ndr ai sensi della L. n. 335
del 1195, art. 3) dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti
contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del
titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale
esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”. Peraltro, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui “in cui i singoli contributi dovevano essere versati” (R.D.L.
n. 1827 del 1935, art. 5);
Ed ancora la stessa Corte in una recentissima sentenza ha affermato che “…tra il momento
di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei
redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella
che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti
contributivi; né può ritenersi che il diritto dell'ente previdenziale sorgerebbe solo nel
momento in cui il professionista si iscriva alla Gestione Separata, in quanto l'obbligo di
iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato,
ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi (…) vale, dunque, la consolidata regola
secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce
rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da
cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti
soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo
specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n.
8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del
suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla
necessità del suo accertamento" (cfr. Cass. civ., sez. lav., 10 maggio 2019, n. 12532).
Ciò posto, si osserva che il termine prescrizionale per il versamento dei contributi da CP_1
gestione separata è di 5 anni dal momento in cui in cui i singoli contributi dovevano essere versati.
Nel caso di specie tale scadenza (redditi 2014) era il 07/07/2015. Ciò per come specificamente riportato dalla prima richiesta di pagamento, prodromica all'atto impugnato
(come da alligazione di parte resistente), val e a dire la comunicazione di iscrizione alla gestione separata avvenuta 21/09/2020 e dunque ben oltre (seppur di due mesi) al maturare del termine di prescrizione.
Deve pertanto accogliersi la domanda dichiarandosi l'annullamento dell'atto impugnato e la prescrizione dei crediti in esso vantati. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e visto il DM 55/2014
e considerato il valore tenue della causa, l'assenza di questioni giuridiche e di fatto affrontate, sono liquidate come da dispositivo.
P Q M
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la nullità dell'avviso di addebito impugnato e l'intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente vantati dall e dallo stesso portati;
CP_1
- condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.100,00 CP_1
oltre rimb. forf. ed accessori come per legge con distrazione al procuratore anticipatario e richiedente.
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato
telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato” in data 15/11/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
14/11/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. di RG 444/2022, avente ad oggetto opposizione ad avviso di addebito promossa
tra
, con l'avv. J. Tassone;
Parte_1
-ricorrente–
contro
l' in persona del legale rappresentante pro tempore con l'avv. C. Lo Scalzo CP_1
-resistente-
conclusioni dalle parti: come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/02/2022, parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di contestare l'avviso di addebito –meglio indicato in atti-, comunicato in data 09/12/2021, con cui l , previa iscrizione d'ufficio alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, I. n. CP_1
335/1995, ha richiesto il pagamento dei contributi per l'importo complessivo di € 1.849,99,
di cui € 1.039,50 a titolo contributivo per l'anno 2014, ed € 623,70 a titolo di sanzione applicata, sul presupposto che il ricorrente ha dichiarato redditi da lavoro autonomo per l'anno 2014, stante l'assenza del versamento dei contributo soggettivo pensionistico e dunque, l'insorgenza dell'obbligo della relativa iscrizione alla gestione separata.
Parte ricorrente eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria e comunque concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato per l'intervenuta prescrizione il tutto con vittoria di spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l che chiedeva dichiararsi inammissibile / improponibile / improcedibile, CP_1
nonché infondato in fatto oltre che in diritto.
Innanzitutto, il Tribunale ritiene che per il consolidato “principio della ragione più liquida” -
secondo cui è possibile decidere direttamente la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (più liquida, appunto) anche se logicamente subordinata, senza dover previamente esaminare le altre questioni, anche preliminari (Cass. Civ., SS.UU., n.
9936/2014 e nn. 26242-3/2014; n. 23531/2016; nn. 2853/2017; 2909/2017; 5804 e
5805/2017; n. 987/2018) – ritiene il ricorso fondato e pertanto va accolto.
La questione che si propone riguarda la corretta individuazione del dies a quo ai fini del computo della prescrizione in materia contributiva, in particolare, in relazione alla contribuzione dovuta dai professionisti, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria,
alla Gestione Separata.
Orbene la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (Cass. Sez. Lav. n. 27950 del
31.10.2018- Cass. civ., sez. lav., 3 aprile 2019, n. 9270) che ” In materia previdenziale, la
prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre (ndr ai sensi della L. n. 335
del 1195, art. 3) dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti
contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del
titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale
esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”. Peraltro, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui “in cui i singoli contributi dovevano essere versati” (R.D.L.
n. 1827 del 1935, art. 5);
Ed ancora la stessa Corte in una recentissima sentenza ha affermato che “…tra il momento
di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei
redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella
che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti
contributivi; né può ritenersi che il diritto dell'ente previdenziale sorgerebbe solo nel
momento in cui il professionista si iscriva alla Gestione Separata, in quanto l'obbligo di
iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato,
ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi (…) vale, dunque, la consolidata regola
secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce
rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da
cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti
soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo
specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n.
8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del
suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla
necessità del suo accertamento" (cfr. Cass. civ., sez. lav., 10 maggio 2019, n. 12532).
Ciò posto, si osserva che il termine prescrizionale per il versamento dei contributi da CP_1
gestione separata è di 5 anni dal momento in cui in cui i singoli contributi dovevano essere versati.
Nel caso di specie tale scadenza (redditi 2014) era il 07/07/2015. Ciò per come specificamente riportato dalla prima richiesta di pagamento, prodromica all'atto impugnato
(come da alligazione di parte resistente), val e a dire la comunicazione di iscrizione alla gestione separata avvenuta 21/09/2020 e dunque ben oltre (seppur di due mesi) al maturare del termine di prescrizione.
Deve pertanto accogliersi la domanda dichiarandosi l'annullamento dell'atto impugnato e la prescrizione dei crediti in esso vantati. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e visto il DM 55/2014
e considerato il valore tenue della causa, l'assenza di questioni giuridiche e di fatto affrontate, sono liquidate come da dispositivo.
P Q M
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la nullità dell'avviso di addebito impugnato e l'intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente vantati dall e dallo stesso portati;
CP_1
- condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.100,00 CP_1
oltre rimb. forf. ed accessori come per legge con distrazione al procuratore anticipatario e richiedente.
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato
telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato” in data 15/11/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo