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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 26/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2379/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2379/2024 promossa con ricorso depositato il 04.06.2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]; cittadina: italiana, Cod. Fisc. ; C.F._1
residente in [...]; con l'Avv. Mariano Chiaravalli;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]; cittadino: italiano, Cod. Fisc. ; C.F._2
residente in [...]; con l'Avv. Mariano Chiaravalli;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 2 settembre 2017 in MA
(VA) (anno 2017 atto n. 12 parte II serie A); separati consensualmente nel corso del presente giudizio cumulativo, con sentenza a verbale n. 263/2024, pubblicata in data 13.08.2024,
pagina 1 di 4 passata in giudicato in data 01.10.2024 (cfr. attestazione di Cancelleria in atti); con i seguenti figli minorenni: , nata a [...] in data [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04/06/2024, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La pronuncia divorzile veniva richiesta alle seguenti condizioni:
“1) Affidare la figlia minore nata dalla relazione sentimentale tra i Persona_1
ricorrenti in Varese in data 19.04.2019, congiuntamente ad entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo, tenendo conto delle inclinazioni, delle aspirazioni e delle capacità della minore, ogni decisione di interesse per la stessa relativa all'istruzione, all'educazione, e alla salute. avrà collocazione prevalente e residenza anagrafica Per_1
presso la madre;
Parte_1
2) Statuire che il padre potrà visitare e tenere con sé ogni qualvolta Parte_2 Per_1
lo riterrà opportuno, previ accordi con la coniuge e tenuto conto degli impegni lavorativi della madre e scolastici della figlia.
In ogni caso stabilire che il padre avrà comunque facoltà di visitare e tenerla con sé Per_1
con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dalle ore 18.00 di venerdì fino alla domenica sera alle ore 19.00;
- un pomeriggio alla settimana, da concordare, dalle ore 18.00 fino alle ore 21.00;
- il padre avrà inoltre facoltà di trascorrere ogni anno 2 settimane anche non continuative con nel corso delle vacanze estive della minore, secondo accordi con la madre da Per_1
assumere entro il 30 giugno di ogni anno;
- fatti salvi diversi accordi tra i genitori, le vacanze natalizie verranno trascorse da Per_1
dal giorno 24 Dicembre al giorno 29 Dicembre, compresi, con un genitore, e dal 30 Dicembre al giorno 06 Gennaio, compresi, con l'altro genitore, con il criterio dell'alternanza annuale.
Nell'anno 2024 è stata con la madre dal 24 Dicembre al 29 Dicembre;
Per_1
- fatti diversi accordi tra i genitori, le vacanze pasquali verranno trascorse da quanto Per_1 al giorno di Pasqua con uno dei genitori e quanto al giorno di Lunedi dell'Angelo con l'altro genitore, con il criterio dell'alternanza annuale. Nell'anno 2025 starà con la madre Per_1
nel corso del giorno di Pasqua;
- fatti salvi diversi accordi tra i genitori trascorrerà le altre festività nazionali e i c.d. Per_1 ponti annuali con ciascuno dei genitori con il criterio dell'alternanza annuale;
pagina 2 di 4 3) Porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della Parte_2
figlia minore tramite il versamento in favore della madre, entro il giorno 5 di ogni Per_1 mese, a decorrere dal mese di Maggio 2024, dell'importo mensile di euro 200.00
(duecento/00), successivamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. I genitori sosterranno, pro quota al 50%, le spese straordinarie di cui necessiterà , sulla base dei Per_1
criteri e della disciplina previsti dal protocollo e dalle linee guida del Tribunale di Varese.
L'importo dell'assegno Unico Inps per i figli verrà integralmente percepito da Parte_1
, collocataria della figlia minore;
[...]
4) Dichiarare che nulla è reciprocamente dovuto tra i coniugi a titolo di contributo al mantenimento stante la loro indipendenza economica;
5) Gli esponenti esprimono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di identità e/o espatrio della minore.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c. per la fase di separazione personale, venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 12/09/2024 e 28/10/2024).
Pubblicata in data 13/08/2024 la sentenza di separazione personale delle parti con n.
263/2024, passata in giudicato, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio del giudicante al fine di procedere con la successiva fase divorzile;
regolarmente depositate le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. anche per detta fase, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
pagina 3 di 4
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_2
(ME) il 03.08.1993, contratto dai coniugi in data 02.09.2017 nel Comune di MA
(VA), trascritto nei registri di stato civile del Comune di MA (anno 2017, n. 12, parte II, serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2379/2024 promossa con ricorso depositato il 04.06.2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]; cittadina: italiana, Cod. Fisc. ; C.F._1
residente in [...]; con l'Avv. Mariano Chiaravalli;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]; cittadino: italiano, Cod. Fisc. ; C.F._2
residente in [...]; con l'Avv. Mariano Chiaravalli;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 2 settembre 2017 in MA
(VA) (anno 2017 atto n. 12 parte II serie A); separati consensualmente nel corso del presente giudizio cumulativo, con sentenza a verbale n. 263/2024, pubblicata in data 13.08.2024,
pagina 1 di 4 passata in giudicato in data 01.10.2024 (cfr. attestazione di Cancelleria in atti); con i seguenti figli minorenni: , nata a [...] in data [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04/06/2024, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La pronuncia divorzile veniva richiesta alle seguenti condizioni:
“1) Affidare la figlia minore nata dalla relazione sentimentale tra i Persona_1
ricorrenti in Varese in data 19.04.2019, congiuntamente ad entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo, tenendo conto delle inclinazioni, delle aspirazioni e delle capacità della minore, ogni decisione di interesse per la stessa relativa all'istruzione, all'educazione, e alla salute. avrà collocazione prevalente e residenza anagrafica Per_1
presso la madre;
Parte_1
2) Statuire che il padre potrà visitare e tenere con sé ogni qualvolta Parte_2 Per_1
lo riterrà opportuno, previ accordi con la coniuge e tenuto conto degli impegni lavorativi della madre e scolastici della figlia.
In ogni caso stabilire che il padre avrà comunque facoltà di visitare e tenerla con sé Per_1
con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dalle ore 18.00 di venerdì fino alla domenica sera alle ore 19.00;
- un pomeriggio alla settimana, da concordare, dalle ore 18.00 fino alle ore 21.00;
- il padre avrà inoltre facoltà di trascorrere ogni anno 2 settimane anche non continuative con nel corso delle vacanze estive della minore, secondo accordi con la madre da Per_1
assumere entro il 30 giugno di ogni anno;
- fatti salvi diversi accordi tra i genitori, le vacanze natalizie verranno trascorse da Per_1
dal giorno 24 Dicembre al giorno 29 Dicembre, compresi, con un genitore, e dal 30 Dicembre al giorno 06 Gennaio, compresi, con l'altro genitore, con il criterio dell'alternanza annuale.
Nell'anno 2024 è stata con la madre dal 24 Dicembre al 29 Dicembre;
Per_1
- fatti diversi accordi tra i genitori, le vacanze pasquali verranno trascorse da quanto Per_1 al giorno di Pasqua con uno dei genitori e quanto al giorno di Lunedi dell'Angelo con l'altro genitore, con il criterio dell'alternanza annuale. Nell'anno 2025 starà con la madre Per_1
nel corso del giorno di Pasqua;
- fatti salvi diversi accordi tra i genitori trascorrerà le altre festività nazionali e i c.d. Per_1 ponti annuali con ciascuno dei genitori con il criterio dell'alternanza annuale;
pagina 2 di 4 3) Porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della Parte_2
figlia minore tramite il versamento in favore della madre, entro il giorno 5 di ogni Per_1 mese, a decorrere dal mese di Maggio 2024, dell'importo mensile di euro 200.00
(duecento/00), successivamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. I genitori sosterranno, pro quota al 50%, le spese straordinarie di cui necessiterà , sulla base dei Per_1
criteri e della disciplina previsti dal protocollo e dalle linee guida del Tribunale di Varese.
L'importo dell'assegno Unico Inps per i figli verrà integralmente percepito da Parte_1
, collocataria della figlia minore;
[...]
4) Dichiarare che nulla è reciprocamente dovuto tra i coniugi a titolo di contributo al mantenimento stante la loro indipendenza economica;
5) Gli esponenti esprimono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di identità e/o espatrio della minore.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c. per la fase di separazione personale, venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 12/09/2024 e 28/10/2024).
Pubblicata in data 13/08/2024 la sentenza di separazione personale delle parti con n.
263/2024, passata in giudicato, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio del giudicante al fine di procedere con la successiva fase divorzile;
regolarmente depositate le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. anche per detta fase, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
pagina 3 di 4
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_2
(ME) il 03.08.1993, contratto dai coniugi in data 02.09.2017 nel Comune di MA
(VA), trascritto nei registri di stato civile del Comune di MA (anno 2017, n. 12, parte II, serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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