Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/05/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3380/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela M. Carbonelli - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3380/2022, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PIZZICOLI GIUSEPPE, giusta procura in Parte_1
atti, elettivamente domiciliato in Apricena (FG) alla Via Primo Maggio n. 1
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. RUTIGLIANO RAFFAELE, Controparte_1
giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Apricena (FG) alla Piazza Andrea Costa
n. 5
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1
Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 14.06.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
deducendo: di aver contratto matrimonio con la resistente in Controparte_1
Apricena in data 23.09.1976 (atto n. 67, p. II, serie A, anno 1976); che dall'unione coniugale sono nate due figlie: AN (nata a [...] il [...]) e Persona_1
(nata a [...] il [...]), ormai ampiamente maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che con sentenza del Tribunale di Foggia n. 938/2021 pubblicata in data 19.04.2021, passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione personale tra i due coniugi, su ricorso depositato dalla moglie e, per quanto qui interessa, con la stessa venivano rigettate la domanda di addebito, di mantenimento e di assegnazione della casa coniugale formulate dalla che, da quel momento, non è mai ripresa la CP_1
convivenza e vi è la sussistenza dei presupposti di legge per poter chiedere il divorzio;
che entrambi i coniugi sono economicamente autonomi ed indipendenti.
Parte ricorrente, pertanto, ha concluso chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e confermarsi le condizioni della sentenza di separazione, disponendosi, appunto, l'inesistenza di reciproci obblighi di mantenimento.
Si costituiva in giudizio la quale, non opponendosi all'avversa Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha sottolineato come, in costanza di matrimonio, avesse contributo in maniera determinante alla formazione del patrimonio familiare e della controparte;
dapprima, dal 2003 al 2008 svolgendo quotidianamente lavori agricoli nei terreni che prendeva in affitto con il marito, anche svolgendo lavori per conto terzi e dopo, dal 2009 al 2012, con l'apertura di una sartoria dalla quale traeva un guadagno mensile di circa 800,00 euro. Inoltre, ha evidenziato come il marito, grazie al suo aiuto, avesse acquistato macchinari e mezzi agricoli, poi rivenduti senza nulla corrisponderle ed ha riportato l'insussistenza di propri mezzi economici, essendo ormai disoccupata da anni.
Pertanto, ha concluso chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del
2 matrimonio con la previsione di un assegno divorzile in suo favore e a carico del ricorrente di euro 200,00 ovvero, in subordine, una tantum ai sensi dell'art 5 - comma 8 della L.
898/70, previo accordo tra le parti.
Con ordinanza riservata dell'01.10.2022 il Presidente ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a continuare a vivere separati con il reciproco rispetto e rigettando la richiesta di assegno divorzile “in difetto di circostanze sopravvenute rispetto a quelle valutate in sede di separazione personale”; inoltre, ha nominato il Giudice istruttore per il prosieguo della causa.
Il subentrato Giudice, su istanza del ricorrente, all'udienza del 06.02.2023 ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia dello status senza termini, riservando all'esito la concessione dei richiesti termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Il Tribunale di Foggia, con sentenza non definitiva n. 542/2023 del 27.02.2023, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestualmente, con separata ordinanza, ha rimesso le parti dinanzi al Giudice Istruttore per il prosieguo della causa.
Nel corso della successiva fase del giudizio, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c., con ordinanza del 05.07.2023 il Giudice ha rigettato le richieste istruttorie formulate dalla resistente e rinviato la causa per le precisazioni delle conclusioni.
All'udienza del 17.02.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Sulla domanda di divorzio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata accolta con sentenza non definitiva n. 542/2023 pubblicata il 27.02.2023.
Sull'assegno divorzile.
La resistente ha chiesto di porre a carico del un assegno divorzile nella misura di € Pt_1
200,00 mensili, ovvero, in subordine, una tantum ai sensi dell'art 5 - comma 8 della L.
898/70, in ordine al quale vi è stata opposizione della controparte, che, dal canto suo, ha
3 evidenziato l'insussistenza dei presupposti, ai fini della percezione dell'assegno, in capo all'ex coniuge.
Occorre sottolineare che l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario quest'ultimo parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. sez. I, ord. n.5605/2020).
L'art. 5 L. 898/1970, nel testo modificato dalla L. n.74/87, prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa disporre l'obbligo di un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro coniuge un assegno, “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”, tenendo conto “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
L'assegno divorzile è stato oggetto di una profonda evoluzione giurisprudenziale, fino ad arrivare all'approdo delle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n.18287 del
2018.
Si possono ripercorrere brevemente le argomentazioni svolte dal Supremo Consesso partendo dalla nota sentenza n.11504/2017, che ha mutato il precedente orientamento secondo cui il carattere dell'assegno divorzile era esclusivamente assistenziale (Cass. civ.
Sez. Unite n. 11490/1990).
La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 11504 del 10/05/2017 ha affermato che il
Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del
1970, come sostituito dall'art. 10 della L. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi, deve: a) nella fase dell'“an debeatur”, verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con
4 riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) nella fase del “quantum debeatur”, tenere conto di tutti gli elementi indicati dalla norma
(«condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.
Quindi, con tale pronuncia si è valorizzato il principio di “autoresponsabilità” dell'ex coniuge richiedente.
Nel 2018, come detto, la Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta di nuovo sul tema dell'assegno divorzile con la sentenza n.18287/2018.
Con la citata pronuncia, la Suprema Corte, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e
29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, cioè una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo e compensativa.
5 Infatti, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, in considerazione del contribuito fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (Cass. civ. Sez. Unite sent. n.18287/2018).
Pertanto, in base a tale orientamento, il Tribunale può disporre l'obbligo di somministrare un assegno all'altro coniuge, all'esito di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, che metta in luce il contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale della famiglia. Infatti, uno dei coniugi, nella conduzione della vita familiare, ben può aver deciso di dedicarsi interamente alla famiglia, incidendo tale scelta sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine del matrimonio.
In ciò si sostanzia la funzione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile. Tale funzione, infatti, presuppone che “il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accetta e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impegno delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale”
(Cass. Sez. I ord. n.27945/2023).
Invece, per quanto riguarda la funzione assistenziale la già menzionata Cass. Sezioni Unite
18287 del 2018 ha affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo […] che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali
6 dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto, ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”.
Pertanto, alla luce di questi orientamenti si può affermare che la funzione dell'assegno divorzile non è tanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge, in base a scelte compiute e condivise dall'altro coniuge di dedicarsi interamente alla famiglia, sacrificando le proprie aspettative professionali ed economiche. Incidono, pertanto, la durata del vincolo coniugale e l'età del richiedente.
Nello specifico, la resistente ha avanzato richiesta di assegno divorzile dichiarandosi disoccupata da diversi anni e sostenendo come, con il suo lavoro prestato in costanza di matrimonio, avesse contribuito alla formazione del patrimonio familiare e della controparte.
Sul punto, ha dichiarato di aver lavorato dal 2003 al 2012, dapprima prestando lavori agricoli nei terreni con il marito e dopo con l'apertura di una propria sartoria e da questo, a suo dire, la controparte avrebbe tratto vantaggi economici.
Ricostruita l'evoluzione giurisprudenziale delle funzioni dell'assegno divorzile, non ricorrono però le condizioni per il riconoscimento di tale assegno a , Controparte_1
dovendosi confermare il rigetto già avvenuto con ordinanza presidenziale dell'01.10.2022.
Infatti, già in sede di separazione è emerso che la resistente lavori come sarta, senza regolarità come da sua stessa ammissione, e il ricorrente come bracciante agricolo a giornate e con un reddito esiguo.
Al riguardo, non vi è stata dimostrazione di uno squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale dei coniugi, tale da giustificare l'imposizione a carico del ricorrente di assegno divorzile, costituendone il pre-requisito fattuale;
squilibrio che di fatto, allo stato degli atti e delle dichiarazioni delle parti, risulta insussistente. Invero, il ricorrente ha documentato un reddito esiguo relativo al solo anno 2019 di euro 6.275,67 (cfr. certificazione unica 2020). Non ha depositato dichiarazioni dei redditi relative agli anni successivi e, dalle note di trattazione scritta per l'udienza del 03.07.2023, si evince come si
7 dichiari da ultimo privo di occupazione e reddito. Tale circostanza non è stata contestata dalla resistente, così come quella per la quale, a dire del ricorrente, la resistente svolgerebbe ancora lavoro di sarta “in nero”. Invece, la resistente ha percepito in passato il reddito di cittadinanza che gli ha garantito un reddito annuo relativo all'anno 2021 di 9.359,00 euro
(cfr. istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della resistente depositata in atti), del quale non ne ha fatto menzione negli atti processuali e, ad oggi, non si hanno notizie sull'eventuale percezione di misure di sostegno economico.
Al di là di questo, vi è l'effettiva probabilità che la stia svolgendo ancora attività CP_1
lavorativa come sarta, avendo 64 anni e non essendo affetta da alcuna patologia o problematica che glielo impedisca.
Inoltre, la resistente, a sostegno della propria domanda di assegno divorzile, non ha dedotto alcunché in relazione ad eventuali obiettivi lavorativi sacrificati in favore della famiglia, dichiarando lei stessa di aver lavorato per molti anni durante la vita matrimoniale.
Detto ciò, in mancanza dei presupposti, la domanda della resistente non può essere accolta, sia che si consideri la funzione perequativa-compensativa, sia che si consideri la natura assistenziale dell'assegno divorzile.
Da ultimo, è da evidenziare il comportamento processuale della resistente, che, dopo aver revocato il mandato dell'avv. Ferrandino, poco prima del rinvio della causa all'udienza di precisazione delle conclusioni, non ha inteso sostenere ulteriormente la propria richiesta di assegno divorzile.
Per tutte queste ragioni, la domanda riconvenzionale di assegno divorzile formulata da
è infondata e va, quindi, rigettata. Controparte_1
Sulle spese del giudizio.
Considerata la soccombenza della resistente sulla domanda riconvenzionale di assegno divorzile, le spese processuali devono porsi a carico di ex art. 91 Controparte_1
c.p.c., e si liquidano come da disposizione in base al D.M. n.55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (causa non inferiore a euro 26.000,00), con esclusione della fase istruttoria, non avendo il ricorrente avanzato istanze istruttorie.
P.Q.M.
8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dà atto che, con sentenza non definitiva n. 542/2023 pubblicata in data 27.02.2023, il
Tribunale di Foggia ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
- rigetta la domanda riconvenzionale di assegno divorzile proposta dalla resistente;
- condanna alla refusione delle spese di lite da corrispondere in Controparte_1
favore di , liquidate nell'ammontare di € 3.397,00 per compenso Parte_1
professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 16 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro
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