Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 1004
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica avviso di accertamento presupposto

    La Corte ritiene fondato il motivo di appello, poiché il Comune non ha prodotto la raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) dell'atto consegnato al portiere, come richiesto dalla normativa. Pertanto, la notifica dell'avviso di accertamento non può ritenersi perfezionata.

  • Accolto
    Erroneo assorbimento della censura sulla decadenza

    L'accoglimento del primo motivo di appello (omessa notifica) comporta l'accoglimento anche del secondo motivo, poiché la pretesa impositiva è venuta meno a causa della mancata notifica nei termini di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 1004
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1004
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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