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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1004/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: SESSA SABATO, Presidente
IL FAUSTO, EL
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2636/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore _1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14072/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1
e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210128798302 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 353/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza n. 14072/2023 con la quale la CGT di primo grado di Roma ha rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento IMU 2013 per € 16.796,84, notificata il 15.07.2022, emessa in base all'avviso di accertamento n. 4092/2018 presuntivamente notificato l'11/7/2018.
Con il ricorso introduttivo, la società contribuente deduceva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto ed eccepiva la decadenza della pretesa impositiva per mancata preventiva notifica dell'avviso di accertamento e, comunque, per violazione dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.
La sentenza di primo grado ha ritenuto che Roma Capitale avesse dimostrato di aver correttamente e ritualmente notificato alla ricorrente tramite il Servizio postale l'avviso di accertamento presupposto, ha conseguentemente dichiarato inammissibile la censura relativa alla decadenza della pretesa impositiva e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
L'impugnazione è affidata a due motivi.
Con il primo, la società appellante ribadisce l'invalidità della notifica del presupposto avviso di accertamento in mancanza della prova dell'invio della raccomandata informativa richiesta dall'art. 139 c.p.c.
Con il secondo ha dedotto l'erroneità dell'assorbimento della censura sulla decadenza.
Si è costituto in giudizio Roma Capitale che ha contestato la fondatezza dell'eccezione di mancata notifica sostenendo che l'avviso di accertamento era stato spedito tramite raccomandata A/R n. 78714536946-3 in data 09/07/2018, indirizzata alla sede legale della società, il 11/07/2018, stante l'assenza del destinatario, il plico è stato consegnato al portiere dello stabile e contestualmente era stata inviata la raccomandata informativa n. 668252083140, notificando alla società l'avvenuta consegna.
Il ricorso è stato posto in discussione alla pubblica udienza del 21.01.2026 e la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello, relativo all'omessa notifica dell'atto presupposto, è fondato. Non avendo il Comune di Roma Capitale prodotto in giudizio la lettera raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) dell'atto consegnato al portiere dello stabile, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 90 del 1992.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la notificazione a mezzo posta dell'avviso di accertamento IMU - atto presupposto della cartella impugnata - non può ritenersi perfezionata.
Nella fattispecie, infatti, manca la prova dell'inoltro della lettera raccomandata contenente la CAN al destinatario presso il suo indirizzo, non essendo a tal fine sufficiente la relata di notificazione dell'atto consegnato al portiere dello stabile attestante unicamente l'invio di una raccomandata informativa. Al riguardo, va infatti, va richiamato e applicato il principio di diritto recentemente affermato sul punto dal giudice di legittimità nell'ordinanza n. 23653/2024, la quale, in relazione alla prova dell'invio della raccomandata informativa in base alla sola dichiarazione dell'agente notificatore riportata nella relata di notifica, ha affermato quanto segue: "va data continuità all'orientamento di questa Corte secondo cui in tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell'avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l'attestazione di invio di siffatta raccomandata con l'indicazione del solo numero (e non anche del nome e dell'indirizzo del destinatario) copre con fede privilegiata soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero (così Cass. 12/07/2018, n. 18472; Cass. 22/05/2015, n. 10554).
Si spiega. L'efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta ai «fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti»: l'attestazione dell'ufficiale giudiziario o dell'agente notificatore di aver inviato una raccomandata (di cui, se del caso, menzioni anche il numero) copre, sino a querela di falso, soltanto la circostanza dell'avvenuto inoltro di una raccomandata (ovvero quella contrassegnata dai riferimenti identificativi numerici, ove specificati) ma non somministra alcuna indicazione circa l'indirizzo di spedizione, né in ordine al destinatario della missiva (così, oltre alle pronunce sopra citate, Cass. 08/05/2015, n. 9358; Cass. 04/04/1998, n. 3497).
Mancando detti indispensabili elementi, normalmente desumibili dalla ricevuta di spedizione che, ad essa allegata, facesse corpo con la relata, risulta precluso il riscontro del giudice sulla complessiva validità del procedimento notificatorio, il quale postula la verifica del regolare invio al destinatario presso luogo a lui riferibile della comunicazione di avvenuta notifica, adempimento cui la legge riconnette un effetto legale tipico di conoscenza dell'atto notificato da parte del suo destinatario.
Ne consegue che, qualora nella relata di notificazione sia attestato unicamente l'invio di una raccomandata informativa (ancorché con la menzione del numero della stessa), tanto, in difetto di altri elementi che con essa facciano corpo, non consente di ritenere perfezionata la modalità notificatoria di cui all'art. 60, primo comma, lett. b-bis) del d.P.R. n. 600 del 1973.
Occorre invece, a tal fine, che la parte interessata a far valere la ritualità della notifica dia prova dell'inoltro della lettera raccomandata contenente la C.A.N. al destinatario presso il suo indirizzo, producendo la ricevuta di spedizione del plico o altro documento avente valenza equipollente, quale l'elenco delle raccomandate (c.d. distinta) rilasciato dall'ufficio postale recante la data ed il timbro di presentazione per la spedizione (sul tema, Cass. 19/07/2019, n. 19547; Cass. 08/01/2019, n. 232; Cass. 04/06/2018, n. 14163).
Traspare palese allora il vizio inficiante il ragionamento svolto nella sentenza impugnata, consistente nell'aver desunto dall'attestazione di spedizione apposta sulla relata dall'agente notificatore (oltremodo priva della menzione del numero identificativo della missiva e di alcun altro elemento da cui desumere i visti, indispensabili, dati identificativi) l'avvenuto inoltro al destinatario dell'atto della raccomandata informativa e nell'aver ritenuto, in difetto di tale indefettibile adempimento, provata la notifica della cartella di pagamento".
L'accoglimento del primo motivo di impugnazione comporta inevitabilmente l'accoglimento del secondo, essendo venuta meno la pretesa impositiva a seguito della mancata preventiva notifica dell'avviso di accertamento e dalla cartella di pagamento nei termini di legge.
In conclusione, l'appello merita accoglimento con conseguente riforma della sentenza gravata e annullamento dell'atto impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello annullando l'impugnato atto. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: SESSA SABATO, Presidente
IL FAUSTO, EL
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2636/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore _1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14072/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1
e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210128798302 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 353/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza n. 14072/2023 con la quale la CGT di primo grado di Roma ha rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento IMU 2013 per € 16.796,84, notificata il 15.07.2022, emessa in base all'avviso di accertamento n. 4092/2018 presuntivamente notificato l'11/7/2018.
Con il ricorso introduttivo, la società contribuente deduceva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto ed eccepiva la decadenza della pretesa impositiva per mancata preventiva notifica dell'avviso di accertamento e, comunque, per violazione dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.
La sentenza di primo grado ha ritenuto che Roma Capitale avesse dimostrato di aver correttamente e ritualmente notificato alla ricorrente tramite il Servizio postale l'avviso di accertamento presupposto, ha conseguentemente dichiarato inammissibile la censura relativa alla decadenza della pretesa impositiva e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
L'impugnazione è affidata a due motivi.
Con il primo, la società appellante ribadisce l'invalidità della notifica del presupposto avviso di accertamento in mancanza della prova dell'invio della raccomandata informativa richiesta dall'art. 139 c.p.c.
Con il secondo ha dedotto l'erroneità dell'assorbimento della censura sulla decadenza.
Si è costituto in giudizio Roma Capitale che ha contestato la fondatezza dell'eccezione di mancata notifica sostenendo che l'avviso di accertamento era stato spedito tramite raccomandata A/R n. 78714536946-3 in data 09/07/2018, indirizzata alla sede legale della società, il 11/07/2018, stante l'assenza del destinatario, il plico è stato consegnato al portiere dello stabile e contestualmente era stata inviata la raccomandata informativa n. 668252083140, notificando alla società l'avvenuta consegna.
Il ricorso è stato posto in discussione alla pubblica udienza del 21.01.2026 e la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello, relativo all'omessa notifica dell'atto presupposto, è fondato. Non avendo il Comune di Roma Capitale prodotto in giudizio la lettera raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) dell'atto consegnato al portiere dello stabile, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 90 del 1992.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la notificazione a mezzo posta dell'avviso di accertamento IMU - atto presupposto della cartella impugnata - non può ritenersi perfezionata.
Nella fattispecie, infatti, manca la prova dell'inoltro della lettera raccomandata contenente la CAN al destinatario presso il suo indirizzo, non essendo a tal fine sufficiente la relata di notificazione dell'atto consegnato al portiere dello stabile attestante unicamente l'invio di una raccomandata informativa. Al riguardo, va infatti, va richiamato e applicato il principio di diritto recentemente affermato sul punto dal giudice di legittimità nell'ordinanza n. 23653/2024, la quale, in relazione alla prova dell'invio della raccomandata informativa in base alla sola dichiarazione dell'agente notificatore riportata nella relata di notifica, ha affermato quanto segue: "va data continuità all'orientamento di questa Corte secondo cui in tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell'avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l'attestazione di invio di siffatta raccomandata con l'indicazione del solo numero (e non anche del nome e dell'indirizzo del destinatario) copre con fede privilegiata soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero (così Cass. 12/07/2018, n. 18472; Cass. 22/05/2015, n. 10554).
Si spiega. L'efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta ai «fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti»: l'attestazione dell'ufficiale giudiziario o dell'agente notificatore di aver inviato una raccomandata (di cui, se del caso, menzioni anche il numero) copre, sino a querela di falso, soltanto la circostanza dell'avvenuto inoltro di una raccomandata (ovvero quella contrassegnata dai riferimenti identificativi numerici, ove specificati) ma non somministra alcuna indicazione circa l'indirizzo di spedizione, né in ordine al destinatario della missiva (così, oltre alle pronunce sopra citate, Cass. 08/05/2015, n. 9358; Cass. 04/04/1998, n. 3497).
Mancando detti indispensabili elementi, normalmente desumibili dalla ricevuta di spedizione che, ad essa allegata, facesse corpo con la relata, risulta precluso il riscontro del giudice sulla complessiva validità del procedimento notificatorio, il quale postula la verifica del regolare invio al destinatario presso luogo a lui riferibile della comunicazione di avvenuta notifica, adempimento cui la legge riconnette un effetto legale tipico di conoscenza dell'atto notificato da parte del suo destinatario.
Ne consegue che, qualora nella relata di notificazione sia attestato unicamente l'invio di una raccomandata informativa (ancorché con la menzione del numero della stessa), tanto, in difetto di altri elementi che con essa facciano corpo, non consente di ritenere perfezionata la modalità notificatoria di cui all'art. 60, primo comma, lett. b-bis) del d.P.R. n. 600 del 1973.
Occorre invece, a tal fine, che la parte interessata a far valere la ritualità della notifica dia prova dell'inoltro della lettera raccomandata contenente la C.A.N. al destinatario presso il suo indirizzo, producendo la ricevuta di spedizione del plico o altro documento avente valenza equipollente, quale l'elenco delle raccomandate (c.d. distinta) rilasciato dall'ufficio postale recante la data ed il timbro di presentazione per la spedizione (sul tema, Cass. 19/07/2019, n. 19547; Cass. 08/01/2019, n. 232; Cass. 04/06/2018, n. 14163).
Traspare palese allora il vizio inficiante il ragionamento svolto nella sentenza impugnata, consistente nell'aver desunto dall'attestazione di spedizione apposta sulla relata dall'agente notificatore (oltremodo priva della menzione del numero identificativo della missiva e di alcun altro elemento da cui desumere i visti, indispensabili, dati identificativi) l'avvenuto inoltro al destinatario dell'atto della raccomandata informativa e nell'aver ritenuto, in difetto di tale indefettibile adempimento, provata la notifica della cartella di pagamento".
L'accoglimento del primo motivo di impugnazione comporta inevitabilmente l'accoglimento del secondo, essendo venuta meno la pretesa impositiva a seguito della mancata preventiva notifica dell'avviso di accertamento e dalla cartella di pagamento nei termini di legge.
In conclusione, l'appello merita accoglimento con conseguente riforma della sentenza gravata e annullamento dell'atto impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello annullando l'impugnato atto. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.