TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 21/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato ex art. 281 sexies,
3° c., c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 110/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PREVITE Parte_1 C.F._1
ROBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO Controparte_2
TEMPORE ( ) e per essa, quale mandataria, P.IVA_2 Controparte_3 ( ) rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI MARCO, presso il cui studio è elettivamente P.IVA_3 domiciliata, giusta procura in atti
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione in opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., si è opposto al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 95/2022, emesso in data 31.01.2022 dall'intestato Tribunale in favore della
[...]
allegando: Controparte_3
- che il predetto decreto ingiuntivo non veniva opposto e pertanto, previa notifica di atto di precetto, la iscriveva a ruolo procedimento di pignoramento presso terzi recante R.G. es. mob. 227/2023; CP_1
- che in seno a tale procedura esecutiva veniva depositata istanza di verifica al G.E. con la quale si pagina 1 di 6 chiedeva di “invitare il creditore procedente a depositare in originale il contratto fonte del credito e i documenti depositati in via monitoria e, conseguentemente, in applicazione del principio nomofilattico esposto in premessa, di procedere al controllo sulla presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità dei crediti azionati esecutivamente con decreto ingiuntivo non opposto, il tutto nelle forme del processo esecutivo”;
- che nell'ambito del citato giudizio, a scioglimento di riserva assunta all'udienza del 20.11.2023, il
Giudice dott.ssa Lopilato dava termine all'opponente per introdurre giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., rilevando che “sulla base di un accertamento sommario proprio della fase in corso, che
l'opponente può qualificarsi come consumatore […] e che il contratto in oggetto, concluso in data
26.07.07 mediante accettazione dell'offerta di apertura di credito revolving, appare in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo”.
Tanto premesso, parte opponente ha dedotto:
- la nullità per violazione degli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo, per incompletezza del contratto che conterrebbe solo alcune “condizioni contrattuali” in buona parte illeggibili, con conseguente impossibilità di evincere quali siano le effettive condizioni contrattuali applicabili;
- la nullità del contratto per mancanza della forma scritta ex art. 117 comma 3 TUB;
- la presenza di molteplici clausole abusive con particolare riferimento a: - rinuncia da parte del soggetto finanziato a proporre azioni
contro
Findomestic sulla validità del “documento” e relative operazioni;
- clausola che attribuisce la facoltà per la Banca di variare i tassi applicati;
- clausola che prevede il pagamento di una penale dell'8% in caso di decadenza dal beneficio del termine;
- la mancata consegna di copia integrale del contratto e la mancata previsione nel contratto di clausole che concedono al consumatore la facoltà di adempiere alla propria obbligazione in via anticipata e la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e che competono unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario;
- la prescrizione del credito azionato.
Ha rassegnato, dunque, le seguenti conclusioni: “Accogliere la presente opposizione e conseguentemente dichiarare nullo e privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 95/2022 emesso in data
31/01/2022 (Sez. Civile Ruolo Generale n. 2231/2021 Giudice dott. Antonio Albenzio) per le ragioni tutte esposte nel presente atto, e per l'effetto, previo rigetto di ogni domanda e richiesta ex adverso formulata, revocare il decreto Ingiuntivo opposto per le ragioni di cui in narrativa oltre che per
pagina 2 di 6 intervenuta prescrizione del credito ivi sotteso, con ogni conseguenza di legge e, nel contempo, statuire che l'opponente non è tenuto al pagamento delle spese della procedura di ingiunzione e quelle successive e conseguenti, ivi comprese le spese di registrazione del decreto. Con ogni ulteriore riserva, come per legge. Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA ed il CPA come per legge, queste ultime (competenze) con attribuzione diretta al procuratore costituito, quale antistatario.”
1).1 Ritualmente si è costituita la quale mandataria della Controparte_2 [...]
quale successore a titolo particolare dei crediti azionati nei confronti dell'opponente ex Controparte_3
art. 111 c.p.c.
In particolare, la parte opposta ha allegato e dedotto:
- che l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., come statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (v.
Cass. Sez. U., Sentenza n. 9479 del 06/04/2023), può essere azionata esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione;
ne consegue che le doglianze che non vertono sull'eventuale abusività delle clausole del contratto sono inammissibili in quanto coperte da giudicato;
- in relazione alla clausola che prevede il pagamento di una penale dell'8% in caso di decadenza dal beneficio del termine, che questa era stata specificamente approvata per iscritto dal cliente e, in ogni caso, che parte opponente non ha individuato i parametri di riferimento per dedurre la vessatorietà e l'inefficacia della clausola nel caso concreto;
- che, contrariamente a quanto asserito da controparte, il contratto riconosceva espressamente al consumatore sia la facoltà di adempiere alla propria obbligazione in via anticipata;
sia la facoltà di recedere dal contratto senza penalità;
- che la doglianza relativa alla mancanza di prova scritta è smentita documentalmente (v. doc. 3 fasc. monitorio);
- che risulta essere stata consegnata una copia del contratto al cliente, come si evince dalla sezione
“Informativa precontrattuale” sottoscritta dalla parte opponente;
- che il credito non è prescritto e che la doglianza, per come formulata, è del tutto generica.
Chiedeva, pertanto, il rigetto integrale delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del giudizio di opposizione.
pagina 3 di 6 1).2 All'udienza del 23.07.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 16.01.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 16.01.2025 il Giudice, dopo breve discussione orale, riservava il deposito della sentenza nel termine ex art. 281 sexies, 3° c., c.p.c.
2) Le domande di parte opponente sono solo parzialmente fondate.
2).1 Deve preliminarmente rilevarsi che è corretta l'osservazione dalla parte opposta in merito alla natura dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. a decreti ingiuntivi (non opposti) nei confronti dei debitori consumatori. Ed infatti, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità,
l'opposizione in questione ha ad oggetto esclusivamente “l'accertamento del carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione” (v. Cass., Sez. U., Sentenza n. 9479 del
06/04/2023). Ne consegue che l'opposizione deve essere ritenuta inammissibile e rigettata in relazione a tutte quelle eccezioni che esulano dalla verifica circa la presenza di eventuali clausole abusive.
Applicando tali principi al caso di specie, devono essere rigettate tanto la eccezione di prescrizione del credito, tanto quella di nullità per la mancanza di forma scritta e per mancata consegna di una copia del contratto al cliente. Ad abudantiam, è comunque agevole rilevare che è stato allegato in atti da parte opposta (v. doc. 3 fasc. monitorio) copia del contratto di finanziamento, con sottoscrizione autografa e non contestata di parte opponente. É poi smentita documentalmente la contestazione dell'opponente secondo cui il contratto farebbe riferimento “ad un finanziamento di € 363,00 contratto per l'acquisto di un condizionatore”, e ciò in quanto il testo contrattuale contiene espresso riferimento al rapporto contrattuale per cui è causa (“linea di credito revolving, utilizzabile con carta magnetizzata a mio nome
…” - v. doc. 3 fasc. monitorio).
2).2 Tanto premesso, si rileva in primo luogo come la più parte delle doglianze relative all'abusività delle clausole contenute nel contratto risultano estremamente generiche;
inoltre, parte opponente non prova (né tantomeno allega) che le singole clausole abbiano avuto un'incidenza concreta nell'ambito del rapporto contrattuale per cui è causa. È bene rammentare, infatti, che il giudice deve esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che siano rilevanti rispetto all'oggetto della domanda (v. sempre Cass., Sez. U., Sentenza n. 9479 del 06/04/2023) e, dunque, che abbiano una qualche incidenza sul credito oggetto del ricorso monitorio, pena la carenza di interesse ad agire.
Applicando i suesposti principi al caso in esame, deve ritenersi che dall'istruttoria svolta è emerso che tra le clausole di cui si contesta l'abusività solo la penale per decadenza dal beneficio del termine è
pagina 4 di 6 stata applicata nel rapporto concreto, essendo le relative somme parte del credito oggetto del ricorso monitorio.
Tale circostanza non è contestata dalla parte opposta, che ha espressamente affermato che “la penale per DBT di € 237,60 (pari all'8% del capitale anticipato a contenzioso) non può davvero essere considerata manifestamente eccessiva, a fronte di un tasso soglia di usura del periodo (III trimestre
2007) … pari al 25,23%” (v. p. 3 comparsa di costituzione).
Ebbene, deve rilevarsi che la medesima clausola prevede, altresì, interessi moratori pari ad € 0.040 al giorno (applicati a seguito di decadenza dal beneficio del termine su quanto dovuto per obbligazioni scadute od impagate per capitale residuo risultante dovuto maggiorato di una penale del 8%).
Il complesso delle somme addebitate a diverso titolo al cliente in caso di inadempimento appare invero sproporzionato nel relativo insieme, ma soprattutto il danno derivante dalla ritardata o mancata restituzione del capitale prestato deve ritenersi già risarcito dalla previsione di interessi moratori (che hanno natura di clausola penale, in quanto consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento), con la conseguenza che la previsione di una ulteriore penale comporta una duplicazione di costi per la medesima causa.
Quanto all'argomentazione della parte opposta, secondo cui la clausola è stata specificamente approvata per iscritto dal cliente ed è quindi da escludere la sua natura abusiva, è agevole replicare che secondo quanto previsto dal Codice del Consumo (v. art. 34, d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206) la clausola non è abusiva se è stata “oggetto di trattativa individuale” – prova che incombe sul professionista e che non può ritenersi raggiunta dalla mera circostanza che risulti apposta la firma del cliente in prossimità della specifica clausola, trattandosi di contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari –.
Per tutte le ragioni esposte, la “penale per decadenza del beneficio del termine” è da considerarsi nulla, in ragione della sproporzione che essa integra rispetto al fine perseguito e perché determina una duplicazione di costi per la medesima causa sottostante alla previsione degli interessi di mora.
3) Conseguentemente il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo n. 95/2022 emesso dal Tribunale di
Crotone in data 31.01.2022 e ridetermina il credito complessivo dovuto in € 6.637,88, oltre interessi come richiesti in decreto ingiuntivo.
Le ulteriori questioni sollevate dalle parti devono ritenersi assorbite.
pagina 5 di 6 4) L'esito complessivo del giudizio e la parziale fondatezza della opposizione comporta la compensazione integrale delle spese di lite sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 95/2022, R.G. n. 2231/2021, emesso dal Tribunale di Crotone in data
31.01.2022;
2. accerta e dichiara che l'ammontare complessivo del credito vantato dalla Controparte_2
nei confronti di è pari ad € 6.637,88, oltre interessi come richiesti in decreto
[...] Parte_1
ingiuntivo;
3. respinge ogni altra domanda formulata dalle parti;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, 3° c., c.p.c..
Crotone, 21 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato ex art. 281 sexies,
3° c., c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 110/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PREVITE Parte_1 C.F._1
ROBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO Controparte_2
TEMPORE ( ) e per essa, quale mandataria, P.IVA_2 Controparte_3 ( ) rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI MARCO, presso il cui studio è elettivamente P.IVA_3 domiciliata, giusta procura in atti
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione in opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., si è opposto al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 95/2022, emesso in data 31.01.2022 dall'intestato Tribunale in favore della
[...]
allegando: Controparte_3
- che il predetto decreto ingiuntivo non veniva opposto e pertanto, previa notifica di atto di precetto, la iscriveva a ruolo procedimento di pignoramento presso terzi recante R.G. es. mob. 227/2023; CP_1
- che in seno a tale procedura esecutiva veniva depositata istanza di verifica al G.E. con la quale si pagina 1 di 6 chiedeva di “invitare il creditore procedente a depositare in originale il contratto fonte del credito e i documenti depositati in via monitoria e, conseguentemente, in applicazione del principio nomofilattico esposto in premessa, di procedere al controllo sulla presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità dei crediti azionati esecutivamente con decreto ingiuntivo non opposto, il tutto nelle forme del processo esecutivo”;
- che nell'ambito del citato giudizio, a scioglimento di riserva assunta all'udienza del 20.11.2023, il
Giudice dott.ssa Lopilato dava termine all'opponente per introdurre giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., rilevando che “sulla base di un accertamento sommario proprio della fase in corso, che
l'opponente può qualificarsi come consumatore […] e che il contratto in oggetto, concluso in data
26.07.07 mediante accettazione dell'offerta di apertura di credito revolving, appare in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo”.
Tanto premesso, parte opponente ha dedotto:
- la nullità per violazione degli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo, per incompletezza del contratto che conterrebbe solo alcune “condizioni contrattuali” in buona parte illeggibili, con conseguente impossibilità di evincere quali siano le effettive condizioni contrattuali applicabili;
- la nullità del contratto per mancanza della forma scritta ex art. 117 comma 3 TUB;
- la presenza di molteplici clausole abusive con particolare riferimento a: - rinuncia da parte del soggetto finanziato a proporre azioni
contro
Findomestic sulla validità del “documento” e relative operazioni;
- clausola che attribuisce la facoltà per la Banca di variare i tassi applicati;
- clausola che prevede il pagamento di una penale dell'8% in caso di decadenza dal beneficio del termine;
- la mancata consegna di copia integrale del contratto e la mancata previsione nel contratto di clausole che concedono al consumatore la facoltà di adempiere alla propria obbligazione in via anticipata e la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e che competono unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario;
- la prescrizione del credito azionato.
Ha rassegnato, dunque, le seguenti conclusioni: “Accogliere la presente opposizione e conseguentemente dichiarare nullo e privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 95/2022 emesso in data
31/01/2022 (Sez. Civile Ruolo Generale n. 2231/2021 Giudice dott. Antonio Albenzio) per le ragioni tutte esposte nel presente atto, e per l'effetto, previo rigetto di ogni domanda e richiesta ex adverso formulata, revocare il decreto Ingiuntivo opposto per le ragioni di cui in narrativa oltre che per
pagina 2 di 6 intervenuta prescrizione del credito ivi sotteso, con ogni conseguenza di legge e, nel contempo, statuire che l'opponente non è tenuto al pagamento delle spese della procedura di ingiunzione e quelle successive e conseguenti, ivi comprese le spese di registrazione del decreto. Con ogni ulteriore riserva, come per legge. Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA ed il CPA come per legge, queste ultime (competenze) con attribuzione diretta al procuratore costituito, quale antistatario.”
1).1 Ritualmente si è costituita la quale mandataria della Controparte_2 [...]
quale successore a titolo particolare dei crediti azionati nei confronti dell'opponente ex Controparte_3
art. 111 c.p.c.
In particolare, la parte opposta ha allegato e dedotto:
- che l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., come statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (v.
Cass. Sez. U., Sentenza n. 9479 del 06/04/2023), può essere azionata esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione;
ne consegue che le doglianze che non vertono sull'eventuale abusività delle clausole del contratto sono inammissibili in quanto coperte da giudicato;
- in relazione alla clausola che prevede il pagamento di una penale dell'8% in caso di decadenza dal beneficio del termine, che questa era stata specificamente approvata per iscritto dal cliente e, in ogni caso, che parte opponente non ha individuato i parametri di riferimento per dedurre la vessatorietà e l'inefficacia della clausola nel caso concreto;
- che, contrariamente a quanto asserito da controparte, il contratto riconosceva espressamente al consumatore sia la facoltà di adempiere alla propria obbligazione in via anticipata;
sia la facoltà di recedere dal contratto senza penalità;
- che la doglianza relativa alla mancanza di prova scritta è smentita documentalmente (v. doc. 3 fasc. monitorio);
- che risulta essere stata consegnata una copia del contratto al cliente, come si evince dalla sezione
“Informativa precontrattuale” sottoscritta dalla parte opponente;
- che il credito non è prescritto e che la doglianza, per come formulata, è del tutto generica.
Chiedeva, pertanto, il rigetto integrale delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del giudizio di opposizione.
pagina 3 di 6 1).2 All'udienza del 23.07.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 16.01.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 16.01.2025 il Giudice, dopo breve discussione orale, riservava il deposito della sentenza nel termine ex art. 281 sexies, 3° c., c.p.c.
2) Le domande di parte opponente sono solo parzialmente fondate.
2).1 Deve preliminarmente rilevarsi che è corretta l'osservazione dalla parte opposta in merito alla natura dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. a decreti ingiuntivi (non opposti) nei confronti dei debitori consumatori. Ed infatti, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità,
l'opposizione in questione ha ad oggetto esclusivamente “l'accertamento del carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione” (v. Cass., Sez. U., Sentenza n. 9479 del
06/04/2023). Ne consegue che l'opposizione deve essere ritenuta inammissibile e rigettata in relazione a tutte quelle eccezioni che esulano dalla verifica circa la presenza di eventuali clausole abusive.
Applicando tali principi al caso di specie, devono essere rigettate tanto la eccezione di prescrizione del credito, tanto quella di nullità per la mancanza di forma scritta e per mancata consegna di una copia del contratto al cliente. Ad abudantiam, è comunque agevole rilevare che è stato allegato in atti da parte opposta (v. doc. 3 fasc. monitorio) copia del contratto di finanziamento, con sottoscrizione autografa e non contestata di parte opponente. É poi smentita documentalmente la contestazione dell'opponente secondo cui il contratto farebbe riferimento “ad un finanziamento di € 363,00 contratto per l'acquisto di un condizionatore”, e ciò in quanto il testo contrattuale contiene espresso riferimento al rapporto contrattuale per cui è causa (“linea di credito revolving, utilizzabile con carta magnetizzata a mio nome
…” - v. doc. 3 fasc. monitorio).
2).2 Tanto premesso, si rileva in primo luogo come la più parte delle doglianze relative all'abusività delle clausole contenute nel contratto risultano estremamente generiche;
inoltre, parte opponente non prova (né tantomeno allega) che le singole clausole abbiano avuto un'incidenza concreta nell'ambito del rapporto contrattuale per cui è causa. È bene rammentare, infatti, che il giudice deve esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che siano rilevanti rispetto all'oggetto della domanda (v. sempre Cass., Sez. U., Sentenza n. 9479 del 06/04/2023) e, dunque, che abbiano una qualche incidenza sul credito oggetto del ricorso monitorio, pena la carenza di interesse ad agire.
Applicando i suesposti principi al caso in esame, deve ritenersi che dall'istruttoria svolta è emerso che tra le clausole di cui si contesta l'abusività solo la penale per decadenza dal beneficio del termine è
pagina 4 di 6 stata applicata nel rapporto concreto, essendo le relative somme parte del credito oggetto del ricorso monitorio.
Tale circostanza non è contestata dalla parte opposta, che ha espressamente affermato che “la penale per DBT di € 237,60 (pari all'8% del capitale anticipato a contenzioso) non può davvero essere considerata manifestamente eccessiva, a fronte di un tasso soglia di usura del periodo (III trimestre
2007) … pari al 25,23%” (v. p. 3 comparsa di costituzione).
Ebbene, deve rilevarsi che la medesima clausola prevede, altresì, interessi moratori pari ad € 0.040 al giorno (applicati a seguito di decadenza dal beneficio del termine su quanto dovuto per obbligazioni scadute od impagate per capitale residuo risultante dovuto maggiorato di una penale del 8%).
Il complesso delle somme addebitate a diverso titolo al cliente in caso di inadempimento appare invero sproporzionato nel relativo insieme, ma soprattutto il danno derivante dalla ritardata o mancata restituzione del capitale prestato deve ritenersi già risarcito dalla previsione di interessi moratori (che hanno natura di clausola penale, in quanto consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento), con la conseguenza che la previsione di una ulteriore penale comporta una duplicazione di costi per la medesima causa.
Quanto all'argomentazione della parte opposta, secondo cui la clausola è stata specificamente approvata per iscritto dal cliente ed è quindi da escludere la sua natura abusiva, è agevole replicare che secondo quanto previsto dal Codice del Consumo (v. art. 34, d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206) la clausola non è abusiva se è stata “oggetto di trattativa individuale” – prova che incombe sul professionista e che non può ritenersi raggiunta dalla mera circostanza che risulti apposta la firma del cliente in prossimità della specifica clausola, trattandosi di contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari –.
Per tutte le ragioni esposte, la “penale per decadenza del beneficio del termine” è da considerarsi nulla, in ragione della sproporzione che essa integra rispetto al fine perseguito e perché determina una duplicazione di costi per la medesima causa sottostante alla previsione degli interessi di mora.
3) Conseguentemente il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo n. 95/2022 emesso dal Tribunale di
Crotone in data 31.01.2022 e ridetermina il credito complessivo dovuto in € 6.637,88, oltre interessi come richiesti in decreto ingiuntivo.
Le ulteriori questioni sollevate dalle parti devono ritenersi assorbite.
pagina 5 di 6 4) L'esito complessivo del giudizio e la parziale fondatezza della opposizione comporta la compensazione integrale delle spese di lite sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 95/2022, R.G. n. 2231/2021, emesso dal Tribunale di Crotone in data
31.01.2022;
2. accerta e dichiara che l'ammontare complessivo del credito vantato dalla Controparte_2
nei confronti di è pari ad € 6.637,88, oltre interessi come richiesti in decreto
[...] Parte_1
ingiuntivo;
3. respinge ogni altra domanda formulata dalle parti;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, 3° c., c.p.c..
Crotone, 21 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 6 di 6