Sentenza 13 ottobre 2005
Massime • 1
Poichè, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, si deve ritenere che il reato di usura sia annoverabile tra i delitti a "condotta frazionata" o a "consumazione prolungata", concorre nel reato previsto dall'art. 644 cod. pen. solo colui il quale, ricevuto l'incarico di recuperare il credito usurario, sia riuscito a ottenerne il pagamento; negli altri casi, l'incaricato risponde del reato di favoreggiamento personale o, nell'ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, di estorsione, posto che il momento consumativo del reato di usura rimane quello originario della pattuizione.
Commentario • 1
- 1. Esame Avvocato 2015: possibile soluzione 2° traccia del parere di penaleRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 16 dicembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/10/2005, n. 41045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41045 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 13/10/2005
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 1500
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 26054/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
avverso l'ordinanza resa del Tribunale di Napoli, in data 1 giugno 2005;
nel procedimento
contro
:
CA GI, CA CI, LI PP e RA CI. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Gialanella, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 18 maggio 2005, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli dispose la custodia cautelare in carcere di CA GI, CA CI, LI PP e RA CI, indagati per i reati di usura, tentata estorsione aggravata e lesioni volontarie.
Avverso tale provvedimento gli indagati proposero istanza di riesame, e il tribunale di Napoli, con ordinanza del 1 giugno 2005, in parziale accoglimento del gravame annullò l'ordinanza cautelare in relazione al delitto di usura nei confronti dei primi tre indagati, confermando nel resto e mantenendo ferma la custodia preventiva per tutti.
Ricorre per Cassazione il Pubblico Ministero deducendo contraddittorietà e illogicità della motivazione nonché erronea applicazione e violazione dell'articolo 644 C.P. o, in alternativa, dell'articolo 379 c.p.. Il ricorrente sostiene che gli indagati CA, CA e LI sarebbero intervenuti per il recupero del credito non come meri "esattori camorristi", ma come "nuovi creditori", avendo acquistato dall'originario usuraio parte del credito;
così che risponderebbero del reato di usura. Secondo il ricorrente, poi, ove non si ritenesse raggiunta la prova della cessione del credito, gli indagati dovrebbero comunque rispondere anche del delitto di favoreggiamento reale giacché, con il loro comportamento, avrebbero aiutato l'originario usuraio a conseguire il profitto del delitto punito dall'articolo 644 C.P.. Il ricorso è da respingere per le ragioni che saranno tra breve chiarite, ma pone una serie di interessanti problemi giuridici. Il fatto è stato ricostruito dai giudici del Tribunale di Napoli nel modo seguente: RA CI, approfittando dello stato di bisogno di TT UM, si era fatto promettere in corrispettivo di una prestazione di denaro interessi usurari e aveva, in epoca successiva, incaricato il CA, il CA e il LI di recuperare il credito;
questi ultimi - ben consci della natura usuraria del credito in questione - avevano tentato, con violenza e minacce e addirittura cagionando lesioni al debitore, di ottenerne il pagamento, senza però riuscirvi per la denuncia presentata dalla persona offesa agli organi di polizia.
Così che per i giudici del riesame l'ordinanza impugnata andava integralmente confermata nei confronti del RA, mentre andava annullata nei confronti degli altri tre indagati solo in relazione al delitto di usura, trattandosi di "reato istantaneo con effetti permanenti" e quindi attribuibile esclusivamente al RA, che aveva stipulato il patto usurario con il TT. Quanto sopra premesso, si osserva anzitutto che il ricorso del Pubblico Ministero non può trovare accoglimento nella parte in cui afferma che il CA, il CA e il LI sarebbero "nuovi creditori" e non "meri esattori camorristi", atteso che la censura propone una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. Tuttavia, resta il problema se l'attività estorsiva svolta dai suddetti indagati e volta a ottenere il pagamento del credito e degli interessi usurari da parte del debitore integri il delitto di usura ovvero quello di favoreggiamento reale, prospettato in alternativa dal Pubblico Ministero ricorrente.
Per risolvere tale problema è necessario partire dalla natura giuridica del delitto di usura, che i giudici del riesame definiscono "reato istantaneo ad effetti permanenti", rifacendosi a quell'orientamento giurisprudenziale e dottrinario risalente ai primi anni del codice Rocco, secondo cui i pagamenti successivi alla pattuizione di interessi usurari costituivano post facta non punibili, in quanto semplici effetti di un reato istantaneo consumatosi già con la pattuizione (cfr.: Cass. pen., sez. 2^, 27 febbraio 1935, Belfiore, in Ann. dir. Proc. pen., 1936, 805; Cass. peri., sez. 2^, 23 dicembre 1935, Asteriti, in Ann. dir. proc. pen.,
1936, 732).
Per il vero, tale qualificazione è stata anche successivamente e per lungo tempo adottata dalla giurisprudenza prevalente (cfr. tra le più recenti sentenze: Cass. pen., sez. 2^, 25 ottobre 1984, Perna, RV 167798, in Riv. pen. 1985, 1040; Cass. pen., sez. 2^, 18 febbraio 1988, Mascioli, RV 178350, in Riv. pen. econ., 1991, 25; Cass. pen., sez. 2^, 24 aprile 1990, Di Rocco, RV 186750, in Riv. pen., 1991, 817); ma come tra breve si vedrà, essa non è più attuale ed è stata superata da più recenti decisioni, oltre che ripudiata dalla quasi generalità della dottrina.
L'occasione per il mutamento di indirizzo è stata offerta dalla riforma del reato di usura del 1996, che ha introdotto una speciale regola in tema di decorrenza della prescrizione, l'articolo 644 ter C.P., il quale stabilisce che "la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale".
Tale statuizione, infatti, non è allineata con l'orientamento che attribuiva all'usura la natura di reato istantaneo, sia pure con effetti permanenti, e rappresenta - ad avviso di questo Collegio - un segnale forte di superamento di quella visione del delitto tutta incentrata sul momento della pattuizione. Così che, anche questa Corte, in una recente decisione ha affermato che "in tema di usura, qualora alla promessa segua - mediante la rateizzazione degli interessi convenuti - la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un post factum penalmente non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell'originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo "sostanziale" del reato, realizzandosi, così, una situazione non necessariamente assimilabile alla categoria del reato eventualmente permanente, ma configurabile secondo il duplice e alternativo schema della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti cosiddetti a condotta frazionata o a consumazione prolungata. (Principio enunciato con riferimento a una fattispecie relativa all'incasso degli interessi usurari da parte di soggetti diversi da quelli partecipanti alla stipula del patto, dei quali la Suprema corte ha ritenuto la responsabilità a titolo di concorso nel reato)" (Cass. pen., sez. 1, 19 ottobre 1998, D'Agata e altri, RV 211610). Aderendo allo schema giuridico dell'usura intesa appunto quale delitto a consumazione prolungata o - come sostiene autorevole dottrina - a condotta frazionata, ne deriva che effettivamente colui il quale riceve l'incarico di recuperare il credito usurario e riesce ad ottenerne il pagamento concorre nel reato punito dall'articolo 644 C.P., in quanto con la sua azione volontaria fornisce un contributo causale alla verificazione dell'elemento oggettivo di quel delitto. Tuttavia, ad avviso di questo Collegio, ben diversa è la situazione nell'ipotesi che colui il quale ha ricevuto l'incarico da parte dell'usuraio di recuperare il credito non riesca a ottenerne il pagamento.
In tal caso, infatti, il momento consumativo del reato di usura resta quello originario della pattuizione, anteriore alla data dell'incarico: e dunque a tale delitto non può concorrere il "mero esattore" scelto in epoca successiva.
Nè può parlarsi di tentata usura, con riferimento alla condotta volta a ottenere il pagamento del credito, considerata la natura unitaria del reato punito dall'articolo 644 C.P., di cui si è fatto cenno, la quale preclude in ogni caso che al suo autore possano essere contestati a titolo di episodi autonomi di usura i singoli pagamenti del credito.
Per le ragioni su esposte, la soluzione adottata dai giudici del riesame - anche se non è più attuale il principio secondo cui l'usura è un reato istantaneo con effetti permanenti - appare nella sostanza corretta. Si osserva, infine, con riferimento all'ipotesi alternativa prospettata dal pubblico ministero ricorrente, che l'azione posta in essere da coloro che aiutano il creditore a recuperare un credito usurario realizza gli estremi del delitto di favoreggiamento solo se soggetto agente non usa violenza o minaccia nei confronti del debitore;
se invece - come nella fattispecie - viene posta in essere anche una violenza o minaccia, il reato attribuibile all'agente è quello di estorsione, nel caso concreto correttamente contestata a tutti gli indagati, ivi compresa la persona accusata di usura.
Ciò posto, si osserva che la contestazione del delitto di estorsione esclude che possa venire attribuito agli agenti anche il delitto punito dall'articolo 379 C.P.. Quest'ultimo ha, infatti, come presupposto negativo la mancata compartecipazione del suo autore nel precedente reato, stabilendo la norma del codice penale da ultimo menzionata che risponde di favoreggiamento reale "chiunque fuori dei casi di concorso nel reato......... aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato".
Ebbene, nella fattispecie, i due delitti attribuiti a RA CI, l'usura e l'estorsione, tendono entrambi a conseguire un profitto, che è poi quello di ottenere il pagamento del credito e degli interessi usurari;
e gli indagati, CA GI, CA CI e LI PP, concorrono nell'estorsione, e cioè in uno dei due reati volto a fare conseguire all'altro autore proprio quel vantaggio;
così che è ad essi applicabile la causa di esclusione del delitto di favoreggiamento, essendo a tal fine del tutto indifferente a quale dei due reati presupposto essi abbiano partecipato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2005