Cass. pen., sez. II, sentenza 13/10/2005, n. 41045
CASS
Sentenza 13 ottobre 2005

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Poichè, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, si deve ritenere che il reato di usura sia annoverabile tra i delitti a "condotta frazionata" o a "consumazione prolungata", concorre nel reato previsto dall'art. 644 cod. pen. solo colui il quale, ricevuto l'incarico di recuperare il credito usurario, sia riuscito a ottenerne il pagamento; negli altri casi, l'incaricato risponde del reato di favoreggiamento personale o, nell'ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, di estorsione, posto che il momento consumativo del reato di usura rimane quello originario della pattuizione.

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    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 16 dicembre 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/10/2005, n. 41045
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41045
Data del deposito : 13 ottobre 2005

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