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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. TE Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. n. 8255/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensori: avv. Luca Capurro
Domicilio eletto: Genova, Piazza Invrea n. 8/12 presso lo studio del difensore, come da procura in atti
E
, Controparte_1
(c. f. C.F._2
Difensore: avv. Tiziana Tamagno
Domicilio eletto: Genova, Via di Brera n. 2/12, presso lo studio del difensore, come da procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 18.09.2024).
1 avente ad oggetto la causa di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 24.12.2024 e 29.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche il ricorrente o il marito) Parte_1 allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1
Genova il 26.10.1980, registrato presso il Comune di Genova Atto n. 1042 P. II S. A Vol. Anno 1980 Uff. 1;
- Che dall'unione coniugale sono nati a Genova i figli (il 09.09.1982) Per_1
e TE (il 25.06.1990) entrambi economicamente indipendenti;
- Che le parti sono addivenute a separazione personale consensuale omologata con sentenza n.2386/2023 del Tribunale di Genova nel giudizio R.G. N. 4901/2023;
- Di essere pensionato e percepire una somma mensile di euro 1.335,20 per dodici mensilità con condizioni economiche immutate rispetto al momento della separazione;
- Che la separazione fra i coniugi si era protratta ininterrottamente e non vi erano possibilità di riconciliazione.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia del divorzio
- La conferma delle condizioni omologate dal Tribunale di Genova con la sentenza n. 2386/2023 del 28/09/2023, ivi compresa quella riguardante il contributo da parte del signor alla Sig.ra della somma pari ad Pt_1 CP_1 euro 300,00= (trecento), soggetta a rivalutazione ISTAT su base annua, entro il giorno 5 di ogni mese.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche la resistente o la moglie) si costituiva mediante Controparte_1 memoria con la quale dava atto della pendenza tra le Parti di trattative volte alla definizione congiunta della vertenza.
Con successiva istanza le parti, dato atto della comune intenzione di trasformare il divorzio giudiziale in congiunto in virtù del raggiunto accordo, chiedevano congiuntamente che venisse disposta la trattazione scritta dell'udienza fissata al 7 gennaio 2025 e la concessione di termine per il deposito di note scritte in sostituzione
2 dell'udienza.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza del 07.01.2025, con le relative note scritte le parti dichiaravano di rinunciare a comparire personalmente all'udienza, di non volersi riconciliare e di voler ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova il 26.10.1980 alle condizioni ivi indicate.
Dato atto di quanto sopra, deve essere innanzi tutto disposta la conversione del rito.
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra le parti deve essere accolta.
Non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale, avuto riguardo al lasso di tempo decorso rispetto all'intervenuta separazione e atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro.
Le parti inoltre hanno espressamente escluso ogni possibilità di riconciliazione.
Deve essere, conseguentemente, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74.
Ritenuto inoltre che le condizioni concordate dalle parti con le note scritte depositate, condizioni che si riportano in dispositivo, possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, tenuto conto che i figli sono entrambi economicamente indipendenti
Viste le conclusioni del P.M.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in territorio comunale di Genova il 26.10.1980, registrato presso il Comune di Genova, Atto n. 1042 P. II S. A Anno 1980 da
(c. f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
, (c. f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
28.06.1960,
3 OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di mantenimento degli ex coniugi, concordate tra le parti:
1. Le parti continueranno a vivere separate portandosi reciproco rispetto
2. Il signor corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento, Pt_1 la somma di euro 302,00= (trecentodue) entro il giorno 5 di ogni mese soggetta a rivalutazione ISTAT annua.
3. Spese del presente procedimento compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Compensa integralmente tra le parti le spese della presente procedura.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 10.1.2025
Il Presidente Est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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