Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/1997, n. 3062
CASS
Sentenza 26 settembre 1997

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'espressione "esemplare di specie selvatica" -contenuta nell'art. 8-sexies, inserito nella l. 7 febbraio 1992, n. 150, dall'art. 10 del d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, convertito nella l. 13 marzo 1993, n. 59- ha il significato di "esemplare di origine selvatica o esemplare animale proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione" solo ai fini della legge indicata e non anche della legge n. 157 del 1992, che ha il diverso scopo della protezione della fauna selvatica e della disciplina del prelievo venatorio, cioè della caccia.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/1997, n. 3062
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3062
    Data del deposito : 26 settembre 1997

    Testo completo