Sentenza 26 settembre 1997
Massime • 1
L'espressione "esemplare di specie selvatica" -contenuta nell'art. 8-sexies, inserito nella l. 7 febbraio 1992, n. 150, dall'art. 10 del d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, convertito nella l. 13 marzo 1993, n. 59- ha il significato di "esemplare di origine selvatica o esemplare animale proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione" solo ai fini della legge indicata e non anche della legge n. 157 del 1992, che ha il diverso scopo della protezione della fauna selvatica e della disciplina del prelievo venatorio, cioè della caccia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/1997, n. 3062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3062 |
| Data del deposito : | 26 settembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Paolo Fattori Presidente del 26/09/1997
1. Dott. Carmelo Sciuto Consigliere SENTENZA
2. " Mariano Battisti " est. N. 1790
3. " Vincenzo Colarusso " REGISTRO GENERALE
4. " IO NI " N. 5859/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LI EL
avverso la sentenza del pretore di Firenze in data 17 settembre 1996;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mariano Battisti
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Fulvio Uccella che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il pretore di Firenze, sezione distaccata di Empoli, con sentenza del 19 gennaio 1995, assolveva EL LI dalla imputazione di commercio di uccelli appartenenti alla fauna selvatica - articoli 21, lettera B), e 30, lettera L), della L. 11 febbraio 1992, n. 157 - e dalla distinta imputazione di detenzione per la vendita di uccelli appartenenti alla stessa fauna - articoli 21, lettere B) ed E), e 30 della L. 11 febbraio 1992, n. 157 - perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Il pretore riteneva che nelle condotte, commercio e detenzione per la vendita di uccelli appartenenti alla stessa fauna - articoli 21, lettera B) ed E), e 30 della L. 11 febbraio 1992, n. 157 - perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Il pretore riteneva che nelle condotte, commercio e detenzione per la vendita, attribuite all'imputato - titolare, in Montelupo Fiorentino, di un'azienda agricola e di un allevamento di uccelli vivi da richiamo e autorizzato alla detenzione di tali animali a scopo amatoriale - non fossero ravvisabili i reati contestati perché il divieto di commercio e di detenzione per il commercio non riguardava l'avifauna da allevamento, ma solo l'avifauna allo stato libero e non era stata fornita alcuna prova di detenzione di uccelli provenienti dallo stato di libertà.
2 - Il procuratore della Repubblica presso la pretura di Firenze proponeva ricorso per cassazione denunciando la violazione degli articoli 21, lettera B), 21, lettera E), in relazione all'articolo 30, lettera L), della legge n. 157 del 1992, sul presupposto che queste norme vietano anche il commercio dell'avifauna da allevamento a scopo ornamentale ed amatoriale.
3 - La corte di cassazione, sezione III, con sentenza dell'8 novembre 1995, annullava la sentenza impugnata rinviando al pretore di Firenze.
La corte rilevava che "l'articolo 2, primo comma, della legge n.157/1992 include nella fauna selvatica, con riferimento alla categoria dei colatili, gli uccelli 'dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale liberta' nel territorio nazionalè, dal che la naturale conseguenza che anche i volatili nati o allevati, a seguito di cattura, in stato di cattività non per questo perdono la loro naturale qualità di 'fauna selvatica' ove risultino appartenenti a specie viventi in stato di naturale libertà nel territorio nazionale".
La corte precisava, poi, dopo essersi soffermata ad analizzare le norme della legge n. 157 e le corrispondenti norme delle leggi regionali della Toscana - sottolineando che l'articolo 30 della legge n. 157 stabilisce sanzioni penali "per le violazioni della presente legge e delle leggi regionali" - che "queste disposizioni, lungi dall'escludere dalla fauna selvatica le specie nate in cattività o da allevamento, prevedono, per queste, particolari discipline, che confermano il divieto generalizzato di compiere attività di commercio, tranne ce seguendo prescrizioni, adempimenti, modalità, obblighi e procedure, i quali assicurino il commercio o la detenzione per la vendita in casi eccezionalmente ammessi e solo da parte di soggetti predeterminati e autorizzati.
"Ed, invero - aggiungeva - la legge regionale toscana n. 59 del 1989 e quella precedente del 1980, n. 17, nonché la successiva legge n. 3 del 1994, attuativa della legge quadro n. 157 del 1992, ma non applicabile alla fattispecie in esame perché il fatto è stato commesso in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, riproducono espressioni legislative della normativa statale quali produzione di selvaggina anche allo stato naturale, disciplinano il commercio di selvaggina con riferimento pure a quella proveniente dagli allevamenti e vietano, fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina la cattura degli uccelli a scopo amatoriale, ogni forma di cattura a tale scopo".
"Con specifico riferimento agli allevamenti di fauna selvatica a fini ornamentali ed amatoriali e per l'utilizzazione di richiami vivi - proseguiva la corte - non solo è richiesta un'autorizzazione provinciale, ma anche il rispetto di un regolamento regionale, che non rende generalmente libero il commercio dei volatili, ma prevede tutta una serie di adempimenti per poter controllare l'eventuale elusione delle finalità cui gli allevamenti si intendono realizzati e per evitare la confondibilità tra le specie di allevamento e quelle selvatiche".
"E poiché la normativa in tema di allevamenti a fini amatoriali o ornamentali - articolo 17 L - n. 157 del 1992 - postula, per essere efficace, il completamento con una disciplina regionale di dettaglio, in assenza di detta disciplina, pur ricavabile da quella pregressa, non sarebbe per nulla possibile la commercializzazione". "Tuttavia, la legislazione regionale toscana, sia pure con una normativa anteriore alla nuova legge - quadro statale, applicabile alla fattispecie in virtù della norma transitoria contemplata dall'articolo 63 della L. regionale n. 3 del 1994, prevede detto tipo di allevamento sottoponendolo ad autorizzazioni ed a regolamentazione in relazione alle specie e alle quantità catturabili per singola specie, ai mezzi, agli impianti, ai tempi ed ai metodi di cattura, ai limiti di commercializzazione ed agli adempimenti da porre in essere per consentire i necessari controlli, sicché alla stessa occorre fare riferimento per determinare l'eventuale conformità dell'azione posta dall'imputato alla predetta normazione".
"Pertanto - concludeva - poiché non è dato conoscere dalla sentenza le modalità di vendita e gli adempimenti seguiti per la detenzione, ad essi dovrà fare riferimento il giudice di rinvio avendo presente la legislazione precedente alla commissione del fatto e non quella successiva certamente non applicabile perché in nessun caso più favorevole, in quanto la detta autorizzazione ex articolo 40 della legge regionale n. 3 del 1994 doveva essere rilasciata nel rispetto del regolamento regionale, emanato successivamente, nel dicembre 1994, onde occorre considerare il settimo comma dell'articolo 63 della stessa legge regionale, che, nel dettare la normativa transitoria stabilisce che "per le attività la cui disciplina è demandata all'approvazione di appositi regolamenti fino alla loro emanazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti", cioè quelle precedentemente stabilite in attuazione della pregressa legislazione (articolo 24 l. r. n. 17 del 1980, come modificato dall'articolo 23 della l. r. n. 59 del 1989).
4 - Il pretore di Firenze, con sentenza del 17 settembre 1996, giudicando in sede di rinvio, dichiarava il IA colpevole dei reati ascrittigli e lo condannava alle pene di legge. Il pretore, premesso che, secondo la sentenza di annullamento, appartengono alla fauna selvatica anche le specie nate in cattività o le specie da allevamento, osservava che "non poteva trovare accoglimento l'argomento della difesa secondo cui, nella definizione del concetto di fauna selvatica, occorre riferirsi a quanto stabilito dall'articolo 10 della L. 13 marzo 1993 n. 59 - recante modificazioni e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione - a norma del quale costituisce esemplare di specie selvatica l'esemplare di origine selvatica o proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione".
Il pretore, poi, posto in evidenza che "l'istruttoria dibattimentale - gli accertamenti bancari e le disposizioni degli acquirenti - aveva dimostrato che il LI aveva posto in essere nel corso del tempo. Anche in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 157 del 1992, un'attività commerciale di vendita di numerosi volatili, in assenza si qualsivoglia normativa regolamentare che, disciplinando l'allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale, regolamentasse il commercio dei relativi esemplari, e messo in risalto che l'attività commerciale, sviluppata a partire almeno dal 1990, faceva dedurre che la detenzione dei volatili rinvenuti presso l'abitazione del LI il 10 giugno 1993 era finalizzata alla vendita, concludeva per l'affermazione della penale responsabilità.
5 - Il difensore ricorre per cassazione denunciando
"inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla legge 11 febbraio 1992 n. 157 e alla legge 13 marzo 1993 n. 59". Deduce che "la corte di cassazione ha completamente ignorato il disposto di cui all'articolo 10 D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, - convertito con la L. 13 marzo 1993, n. 59 - che ha introdotto, nella L. 7 febbraio 1992, n. 150, l'articolo 8-sexies, il quale, diversamente dalla legge sulla caccia, che contiene soltanto la nozione di specie selvatica, ha introdotto la distinzione tra "specie selvatica" ed esemplare di specie selvatica, il quale è "l'esemplare di origine selvatica o esemplare animale proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione".
Ne discende che "non può considerarsi sic et simpliciter selvatico, come ha ritenuto la corte di cassazione nella sentenza di annullamento, un uccello per il solo fatto che appartenga ad una popolazione vivente stabilmente o temporaneamente nel territorio nazionale, ma è necessario che sia accertata l'origine selvatica o la nascita in cattività limitata alla prima generazione". Consegue che, provenendo tutta l'avifauna detenuta e ceduta dal LI, come ha riconosciuto lo stesso pretore, dall'allevamento ben oltre la prima generazione, l'imputato non deteneva "fauna selvatica", bensì esemplari allevati e, quindi, domestici di specie appartenenti alla fauna selvatica, il che importa che non debba rispondere dei reati contestatigli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo è infondato.
a - La corte di cassazione ha trascurato a ragione l'articolo 8- sexies del D.L. 12 gennaio 1993, n. 2 convertito nella L. 13 marzo 1993, n. 59.
Se è vero, come esattamente sottolinea lo stesso ricorrente, che l'articolo 8-sexies, inserito nella L. 7 febbraio 1992, n. 150 dall'articolo 10 del D.L. n. 2 del 1993, definisce l'esemplare di specie selvatica come esemplare di origine selvatica o esemplare animale proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione, è anche vero che la norma - l'articolo 8/sexies - inizia affermando che "le espressioni sotto indicate - tra le quali l'espressione esemplare di specie selvatica - hanno il "seguente significato" ai fini dell'applicazione della "presente legge", salvo diversa specificazione.
b - Il legislatore, dunque, ha disposto, in termini inequivoci, che l'espressione esemplare di specie selvatica avrebbe avuto un determinato significato, dettato nell'articolo 8-sexies, soltanto ai fini dell'applicazione della "presente" legge, cioè ai fini dell'applicazione della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che, come è noto, ha posto la "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica".
In altri termini, la formulazione della norma è di tale chiarezza da non consentire dubbi circa l'ambito di applicazione della stessa, ambito che non comprende la L. 11 febbraio 1992, n.157, nella quale sono state scritte "le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". c - Del resto, se la L. n. 150/1992 è anteriore alla L. n.157/1992, il D.L. n. 2 del 1993 le è innegabilmente posteriore, il che vuol dire che il legislatore ha limitato il significato dell'espressione esemplare di specie selvatica alla legge n. 150/1992 contenente norme per la protezione della fauna selvatica, legge, quest'ultima, nella quale l'espressione esemplare di specie selvatica non compare e, in ogni caso, non compare nella norma - la cui violazione è stata contestata al LI - dell'articolo 30, la quale, elencando le sanzioni penali, prevede, nella lettera L), una determinata pena per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica "in violazione della presente legge".
d - Le due leggi - la L. n. 150 del 1992 e la successiva L. n.157 del 1992 - si muovono su piani diversi, regolando, come si è
visto, la prima, il commercio e la detenzione di esemplari di fauna e di flora selvatica minacciati di estinzione e, la seconda, la protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio, cioè al caccia, e la diversità degli oggetti e, conseguentemente, degli scopi delle due leggi fa sì, a ben vedere, che sia del tutto ragionevole che il significato dell'espressione esemplare di specie selvatica valga soltanto "ai fini dell'applicazione della presente legge", della L. n. 150/1992. 2 - Ciò puntualizzato in diritto, in linea di fatto va detto che non possono esservi dubbi, alla luce delle risultanze della istruttoria dibattimentale, - delle quali il giudice di merito ha dato pienamente atto nella sentenza impugnata, - sia sul commercio e sulla detenzione per il commercio, da parte del LI, di determinati uccelli, sia sulla inesistenza di disposizioni regionali che disciplinassero l'attività di vendita di uccelli da allevamento, donde la legittimità delle conseguenze tratte dal pretore sulle premesse in diritto formulate dalla sentenza di annullamento.
3 - Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
La corte di cassazione rigetta
il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 26 settembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 1998