Sentenza 20 settembre 2017
Massime • 1
In tema di falso documentale, costituisce falso innocuo la contraffazione di un'autorizzazione amministrativa non più richiesta ai fini dell'espletamento di una determinata attività in seguito all'abrogazione della norma che la prevedeva. (Nella specie, la Corte ha ritenuto innocua la contraffazione di un'autorizzazione sanitaria per l'idoneità di un veicolo ad essere adibito al trasporto alimenti).
Commentario • 1
- 1. Il reato di falso materiale commesso dal privato ex art. 482 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 giugno 2022
Indice: 1. Che cos'è e come è punito? 2. Quando si configura il reato di falsità materiale commessa dal privato? 3. Il falso innocuo e grossolano 4. Reato impossibile 5.I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e come è punito? Il reato di falso materiale commesso dal privato è un delitto previsto dall'art. 482 del codice penale e punisce il privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, che commette uno dei gatti previsti dagli articoli 476 (Falsità materiale) 477 (Falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 478 (Falsità in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti). Si applicano …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2017, n. 52742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52742 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2017 |
Testo completo
52742-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 20/09/2017 Maurizio Fumo Presidente - Sent. n. sez. 2006/2017 Grazia Lapalorcia REGISTRO GENERALE N.2536/2017 Francesca Morelli Eduardo De Gregorio Giuseppe Riccardi Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AB AN nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 15/11/2016 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Antonio Mura, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO 1. AB FR ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 15/11/2016 che, confermando la sentenza di primo grado, lo condannava per il reato di cui all'art. 477-482 cod. pen., per avere, quale legale rappresentante della ditta SNT Group soc. coop., contraffatto о concorso nella contraffazione della certificazione sanitaria n. 450 del 31/03/2009 apparentemente rilasciata dal Dipartimento di prevenzione, Ufficio di Sanità Pubblica Veterinaria di Mazara del Vallo. Deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis, 477 e 482 cod. pen., lamentando che non sarebbe emersa la prova della falsità della certificazione sanitaria esibita, poiché il responsabile del servizio veterinario non ha dichiarato che la firma era falsa, ma che non era stata rinvenuta alcuna istanza per il rilascio della certificazione;
peraltro, l'imputato era un mero autista, che si è limitato ad esibire i documenti che si trovavano nell'automezzo, e versava dunque in buona fede;
il fatto integrerebbe poi un falso innocuo, non essendo più richiesta dalla legge la certificazione sanitaria;
infine, il diniego delle attenuanti generiche sarebbe stato motivato senza considerare i rilievi della difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Il fatto accertato concerne la falsificazione dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'ASL (o da altre autorità sanitarie competenti) in relazione all'idoneità di un veicolo adibito al trasporto di alimenti, prevista dall'art. 44 d.P.R. 327 del 1980. Come rilevato anche nelle sentenze di merito, tuttavia, il regime autorizzatorio è venuto meno con l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 852 del 2004, in seguito al quale è stato previsto il regime semplificato della denuncia di inizio di attività. Ne consegue che l'autorizzazione sanitaria esibita dall'imputato, ed oggetto di falsificazione, era, al momento del fatto, priva del valore probatorio riconosciuto in precedenza dall'ordinamento (art. 44 d.P.R. 327 del 1980); sicchè ricorre un'ipotesi di c.d. falso "innocuo", privo della concreta attitudine offensiva per la inidoneità ad aggredire gli interessi tutelati, avendo ad oggetto un documento irrilevante o ininfluente in relazione alla situazione giuridica oggetto di disciplina (il controllo dell'igiene degli alimenti) (Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lamberti, Rv. 261812: "Sussiste il "falso innocuo" quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica"). La sentenza impugnata - che, nell'escludere l'innocuità del falso, ha in realtà confuso la relativa nozione con quella del falso "grossolano", avendo calibrato la ск motivazione sulla necessità di svolgere accertamenti sulla falsità del documento - va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma il 20/09/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Maurizio Fumo самурай Giusepe Riccared DEPORTATACE addi 20 NOV 2017 AIL FUNZION Cum 3