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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 05/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI CO, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore CASTIELLO CO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4192/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Consorzio_1 Romito - 80206630586
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 568/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18 e pubblicata il 15/01/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220142666504000 Consorzio_1
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3870/2025 depositato il 12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso/reclamo dinanzi la C.G.T. di primo grado di ROMA avverso la cartella di pagamento n. 09720200139490786000 di Euro 923,88, notificata il 14/11/2022, con la quale l'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE richiedeva il contributo consortile relativo al Consorzio_1 di Colle Romito per terreni siti in
Indirizzo_1 per l'anno 2022, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, deducendo l'infondatezza della pretesa in quanto “tali terreni hanno quale destinazione urbanistica quella di verde pubblico e sono gravati da usi civici a favore dei cittadini di Ardea, pertanto alla cura
e manutenzione degli stessi non è chiamato il proprietario ma il Comune”.
Si costituiva in giudizio in primo grado l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, controdeducendo, ribadendo la legittimità del proprio operato, eccependo -fra l'altro- la mancata chiamata dell'ente creditore e la propria carenza di legittimazione passiva così concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Consorzio_1Si costituiva altresì in primo grado l'ente impositore ribadendo la legittimità del proprio operato poiché i terreni di che trattasi sono di proprietà della contribuente e rientrano nel perimetro di competenza consortile, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La C.G.T. di primo grado di ROMA respingeva il ricorso e compensava le spese del grado e, pur riconoscendo che i terreni della ricorrente erano destinati a verde pubblico, riteneva sussistente l'obbligo contributivo argomentando che "vi è una presunzione circa il beneficio ricevuto dagli stessi grazie alle opere effettuate dal Consorzio" e che "il fatto che i terreni siano destinati a verde pubblico non esclude che essa ne sia proprietaria e che pertanto tragga vantaggio dalle opere di manutenzione effettuate dal Consorzio".
Ricorrente_1La sig.ra , quindi, impugna la detta sentenza con atto di appello del quale sollecita l'accoglimento con vittoria di spese, deducendo l' “Illegittimità della pronuncia per omessa ed insufficiente motivazione in ordine all'assoggettabilità del “verde pubblico” ai contributi consortili”.
Non si sono costituite in questo grado gli appellati AGENZIA DELLE ENTRATE –
Consorzio_1RISCOSSIONE e benchè ritualmente evocati in questa fase.
All'udienza del giorno 10 dicembre 2025, il Collegio, udita la relazione del Giudice Dott.
BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato e va accolto.
2. La questione sottoposta al vaglio di questa Corte concerne l'assoggettabilità a contribuzione consortile di terreni destinati a verde pubblico, per i quali l'appellante sostiene l'assenza di qualsiasi beneficio derivante dall'attività del Consorzio.
2.1 La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito in modo inequivocabile che il presupposto impositivo dei contributi consortili è costituito dal beneficio che gli immobili traggono dall'attività di bonifica svolta dal Consorzio.
2.1.1 Come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza 19/10/2018, n. 188), "il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria".
2.1.2 La Consulta ha inoltre precisato che "Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica".
2.1.3 E', poi, consolidato orientamento di legittimità quello in base al quale l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica comporta una presunzione iuris tantum di vantaggiosità dell'attività di bonifica per i fondi ricompresi nell'area di intervento;
infatti qualora il piano di classifica non venga specificamente impugnato dal consorziato, tale presunzione deve essere superata con onere della prova a carico del medesimo, il quale deve dimostrare l'assenza di benefici fondiari diretti e specifici derivanti dalle opere di bonifica (Cass. civ., sez. V, 01/06/2025, n. 14751).
2.1.4 Tuttavia, qualora il consorziato assolva tale onere probatorio dimostrando l'assenza di beneficio diretto e specifico, spetta al Consorzio fornire la prova che le opere di propria pertinenza costituiscano comunque un beneficio per gli immobili in questione (Cass. civ., sez.
V, 25/06/2025, n. 17120).
2.2 Nel caso di specie, emerge chiaramente che i terreni dell'appellante, pur essendo di sua proprietà, sono vincolati dal Comune di Ardea per l'utilizzo a "verde pubblico" in sede di concessione di permesso a costruire.
2.2.1 Tale destinazione comporta conseguenze giuridiche rilevanti ai fini dell'assoggettamento a contribuzione consortile;
infatti, come risulta dalla documentazione prodotta e dalle argomentazioni dell'appellante, il verde pubblico:
- è gestito direttamente dal Comune di Ardea secondo le linee guida del Ministero dell'Ambiente;
- costituisce patrimonio vincolato ad utilizzo e cura esclusiva da parte del Comune;
- non può essere oggetto di interventi da parte del Consorzio, essendo vietato ai dipendenti consortili eseguire opere o prestazioni su terreni destinati a verde pubblico;
- non usufruisce di alcun servizio del Consorzio, in quanto la manutenzione è sempre stata curata dal Comune di Ardea.
2.2.2 La peculiare destinazione urbanistica del terreno a verde pubblico esclude qualsiasi possibilità di beneficio concreto dall'attività consortile;
infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il beneficio deve essere "diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica", non essendo sufficiente un beneficio meramente generico o derivante per riflesso dall'inclusione nel comprensorio.
2.2.3 Nel caso in esame, la proprietaria non può trarre alcun vantaggio dalle opere di manutenzione del Consorzio, poiché:
- il terreno è vincolato all'uso pubblico;
- la gestione e manutenzione spetta esclusivamente al Comune;
- è preclusa qualsiasi attività consortile sul bene;
- non sussiste alcuna fruibilità, nemmeno potenziale, dei servizi consortili.
2.2.4 La Suprema Corte (sez. VI, 24/02/2023, n. 5750), infatti, ha affermato che non è sufficiente, ai fini dell'assoggettamento a contribuzione consortile, il solo dato spaziale dell'essere l'immobile ricompreso nel comprensorio di bonifica, essendo necessario che il consorzio dimostri il concreto vantaggio derivante al fondo dall'attività di bonifica svolta, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore dell'immobile.
2.2.5 L'art. 860 del Codice Civile stabilisce che "I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica": la norma subordina espressamente l'obbligo contributivo al beneficio tratto dalla bonifica, principio che nel caso di specie risulta completamente assente.
3. Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma degli artt. 112 c.p.c./53 ss. D.
Lgs. n. 546/1992 e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
4. Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e Ricorrente_1vengono liquidate come da dispositivo a favore della ed a carico solidale dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e del Consorzio_1 , tenuto conto dello scaglione di riferimento sulla base dell'effettivo valore della controversia e natura della pratica, dell'importanza, difficoltà, complessità della pratica, delle condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico, dei risultati e vantaggi ottenuti, anche non economici, dell'impegno profuso e pregio dell'opera prestata, anche in considerazione del tempo impiegato (art. 1 D.M. n. 55/2014 e s.m.i.).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – XIV sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- Ricorrente_1accoglie l'appello di e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, annulla il ruolo portato dall'impugnata cartella di pagamento;
- condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ed il Consorzio_1, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di Ricorrente_1 che liquida in Euro 900,00 (di cui Euro 450,00 per il primo grado) oltre spese forfetarie 15% ed accessori.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Antonio BRIGANTE Dott. Francesco ODDI
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI CO, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore CASTIELLO CO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4192/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Consorzio_1 Romito - 80206630586
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 568/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18 e pubblicata il 15/01/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220142666504000 Consorzio_1
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3870/2025 depositato il 12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso/reclamo dinanzi la C.G.T. di primo grado di ROMA avverso la cartella di pagamento n. 09720200139490786000 di Euro 923,88, notificata il 14/11/2022, con la quale l'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE richiedeva il contributo consortile relativo al Consorzio_1 di Colle Romito per terreni siti in
Indirizzo_1 per l'anno 2022, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, deducendo l'infondatezza della pretesa in quanto “tali terreni hanno quale destinazione urbanistica quella di verde pubblico e sono gravati da usi civici a favore dei cittadini di Ardea, pertanto alla cura
e manutenzione degli stessi non è chiamato il proprietario ma il Comune”.
Si costituiva in giudizio in primo grado l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, controdeducendo, ribadendo la legittimità del proprio operato, eccependo -fra l'altro- la mancata chiamata dell'ente creditore e la propria carenza di legittimazione passiva così concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Consorzio_1Si costituiva altresì in primo grado l'ente impositore ribadendo la legittimità del proprio operato poiché i terreni di che trattasi sono di proprietà della contribuente e rientrano nel perimetro di competenza consortile, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La C.G.T. di primo grado di ROMA respingeva il ricorso e compensava le spese del grado e, pur riconoscendo che i terreni della ricorrente erano destinati a verde pubblico, riteneva sussistente l'obbligo contributivo argomentando che "vi è una presunzione circa il beneficio ricevuto dagli stessi grazie alle opere effettuate dal Consorzio" e che "il fatto che i terreni siano destinati a verde pubblico non esclude che essa ne sia proprietaria e che pertanto tragga vantaggio dalle opere di manutenzione effettuate dal Consorzio".
Ricorrente_1La sig.ra , quindi, impugna la detta sentenza con atto di appello del quale sollecita l'accoglimento con vittoria di spese, deducendo l' “Illegittimità della pronuncia per omessa ed insufficiente motivazione in ordine all'assoggettabilità del “verde pubblico” ai contributi consortili”.
Non si sono costituite in questo grado gli appellati AGENZIA DELLE ENTRATE –
Consorzio_1RISCOSSIONE e benchè ritualmente evocati in questa fase.
All'udienza del giorno 10 dicembre 2025, il Collegio, udita la relazione del Giudice Dott.
BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato e va accolto.
2. La questione sottoposta al vaglio di questa Corte concerne l'assoggettabilità a contribuzione consortile di terreni destinati a verde pubblico, per i quali l'appellante sostiene l'assenza di qualsiasi beneficio derivante dall'attività del Consorzio.
2.1 La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito in modo inequivocabile che il presupposto impositivo dei contributi consortili è costituito dal beneficio che gli immobili traggono dall'attività di bonifica svolta dal Consorzio.
2.1.1 Come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza 19/10/2018, n. 188), "il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria".
2.1.2 La Consulta ha inoltre precisato che "Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica".
2.1.3 E', poi, consolidato orientamento di legittimità quello in base al quale l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica comporta una presunzione iuris tantum di vantaggiosità dell'attività di bonifica per i fondi ricompresi nell'area di intervento;
infatti qualora il piano di classifica non venga specificamente impugnato dal consorziato, tale presunzione deve essere superata con onere della prova a carico del medesimo, il quale deve dimostrare l'assenza di benefici fondiari diretti e specifici derivanti dalle opere di bonifica (Cass. civ., sez. V, 01/06/2025, n. 14751).
2.1.4 Tuttavia, qualora il consorziato assolva tale onere probatorio dimostrando l'assenza di beneficio diretto e specifico, spetta al Consorzio fornire la prova che le opere di propria pertinenza costituiscano comunque un beneficio per gli immobili in questione (Cass. civ., sez.
V, 25/06/2025, n. 17120).
2.2 Nel caso di specie, emerge chiaramente che i terreni dell'appellante, pur essendo di sua proprietà, sono vincolati dal Comune di Ardea per l'utilizzo a "verde pubblico" in sede di concessione di permesso a costruire.
2.2.1 Tale destinazione comporta conseguenze giuridiche rilevanti ai fini dell'assoggettamento a contribuzione consortile;
infatti, come risulta dalla documentazione prodotta e dalle argomentazioni dell'appellante, il verde pubblico:
- è gestito direttamente dal Comune di Ardea secondo le linee guida del Ministero dell'Ambiente;
- costituisce patrimonio vincolato ad utilizzo e cura esclusiva da parte del Comune;
- non può essere oggetto di interventi da parte del Consorzio, essendo vietato ai dipendenti consortili eseguire opere o prestazioni su terreni destinati a verde pubblico;
- non usufruisce di alcun servizio del Consorzio, in quanto la manutenzione è sempre stata curata dal Comune di Ardea.
2.2.2 La peculiare destinazione urbanistica del terreno a verde pubblico esclude qualsiasi possibilità di beneficio concreto dall'attività consortile;
infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il beneficio deve essere "diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica", non essendo sufficiente un beneficio meramente generico o derivante per riflesso dall'inclusione nel comprensorio.
2.2.3 Nel caso in esame, la proprietaria non può trarre alcun vantaggio dalle opere di manutenzione del Consorzio, poiché:
- il terreno è vincolato all'uso pubblico;
- la gestione e manutenzione spetta esclusivamente al Comune;
- è preclusa qualsiasi attività consortile sul bene;
- non sussiste alcuna fruibilità, nemmeno potenziale, dei servizi consortili.
2.2.4 La Suprema Corte (sez. VI, 24/02/2023, n. 5750), infatti, ha affermato che non è sufficiente, ai fini dell'assoggettamento a contribuzione consortile, il solo dato spaziale dell'essere l'immobile ricompreso nel comprensorio di bonifica, essendo necessario che il consorzio dimostri il concreto vantaggio derivante al fondo dall'attività di bonifica svolta, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore dell'immobile.
2.2.5 L'art. 860 del Codice Civile stabilisce che "I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica": la norma subordina espressamente l'obbligo contributivo al beneficio tratto dalla bonifica, principio che nel caso di specie risulta completamente assente.
3. Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma degli artt. 112 c.p.c./53 ss. D.
Lgs. n. 546/1992 e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
4. Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e Ricorrente_1vengono liquidate come da dispositivo a favore della ed a carico solidale dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e del Consorzio_1 , tenuto conto dello scaglione di riferimento sulla base dell'effettivo valore della controversia e natura della pratica, dell'importanza, difficoltà, complessità della pratica, delle condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico, dei risultati e vantaggi ottenuti, anche non economici, dell'impegno profuso e pregio dell'opera prestata, anche in considerazione del tempo impiegato (art. 1 D.M. n. 55/2014 e s.m.i.).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – XIV sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- Ricorrente_1accoglie l'appello di e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, annulla il ruolo portato dall'impugnata cartella di pagamento;
- condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ed il Consorzio_1, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di Ricorrente_1 che liquida in Euro 900,00 (di cui Euro 450,00 per il primo grado) oltre spese forfetarie 15% ed accessori.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Antonio BRIGANTE Dott. Francesco ODDI