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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15077 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20996/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20996/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COSSA GIUSEPPE Parte_1 C.F._1 SALVATORE, elettivamente domiciliato in VIA GREGORIO VII N. 466 ROMApresso il difensore avv. COSSA GIUSEPPE SALVATORE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DURANTINI DARIA CP_1 C.F._2 e dell'avv. ERMINI MAURO ( ) VIA ALDO GATTANELLI N. 6 00041 C.F._3 ALBANO LAZIALE;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DURANTINI DARIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DURANTINI DARIA e Parte_2 C.F._4 dell'avv. ERMINI MAURO ( ) VIA ALDO GATTANELLI N. 6 00041 C.F._3 ALBANO LAZIALE;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DURANTINI DARIA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto nei confronti dei convenuti la domanda risarcitoria, ai sensi dell'art. 2051 Parte_1 c.c., avente ad oggetto il risarcimento del danno nella misura di euro 7500,00 oltre iva.
I convenuti si sono costituiti in giudizio e hanno chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di terzi, ex art. 269 c.p.c., e nel merito il rigetto delle avverse domande.
Con decreto del 18.7.2025, emesso ai sensi dell'art 171 bis c.p.c., il giudice rigettava l'istanza di integrazione del contraddittorio e sollevava di ufficio la questione della incompetenza per valore del Tribunale adito, sulla quale invitava le parti a prendere posizione nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Alla prima udienza le parti aderivano all'eccezione di incompetenza. Il giudice decideva nelle forme pagina 1 di 2 dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^
Dispone l'art. 10 c.p.c. che il valore della causa si determina dalla domanda e che gli interessi scaduti si sommano al capitale, mentre l'art. 8 c.p.c. prevede la competenza per valore del Giudice di pace per le cause di valore non superiore a 10000,00 euro.
Alla luce di quanto evidenziato, deve essere dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di pace, avendo la domanda ad oggetto il danno nella misura di euro 7500,00, oltre iva per un totale di euro 9150,00 che, quand'anche maggiorato degli interessi legali decorrenti dal 1.11.2023, epoca dell'evento, al 17.4.2025, data della instaurazione della lite, ammonta a complessive euro 9508,24 e, dunque, non superiore ad euro 10000,00 che circoscrive la competenza del Tribunale.
La riassunzione va disposta entro mesi tre dalla comunicazione della sentenza.
Le spese di lite devono essere compensate, avuto riguardo all'esito della lite ed alla circostanza che l'eccezione è stata sollevata di ufficio e che entrambe le parti vi hanno aderito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale adito per essere competente il Giudice di pace e concede il termine di mesi tre per la riassunzione davanti al giudice dichiarato competente;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20996/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COSSA GIUSEPPE Parte_1 C.F._1 SALVATORE, elettivamente domiciliato in VIA GREGORIO VII N. 466 ROMApresso il difensore avv. COSSA GIUSEPPE SALVATORE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DURANTINI DARIA CP_1 C.F._2 e dell'avv. ERMINI MAURO ( ) VIA ALDO GATTANELLI N. 6 00041 C.F._3 ALBANO LAZIALE;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DURANTINI DARIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DURANTINI DARIA e Parte_2 C.F._4 dell'avv. ERMINI MAURO ( ) VIA ALDO GATTANELLI N. 6 00041 C.F._3 ALBANO LAZIALE;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DURANTINI DARIA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto nei confronti dei convenuti la domanda risarcitoria, ai sensi dell'art. 2051 Parte_1 c.c., avente ad oggetto il risarcimento del danno nella misura di euro 7500,00 oltre iva.
I convenuti si sono costituiti in giudizio e hanno chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di terzi, ex art. 269 c.p.c., e nel merito il rigetto delle avverse domande.
Con decreto del 18.7.2025, emesso ai sensi dell'art 171 bis c.p.c., il giudice rigettava l'istanza di integrazione del contraddittorio e sollevava di ufficio la questione della incompetenza per valore del Tribunale adito, sulla quale invitava le parti a prendere posizione nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Alla prima udienza le parti aderivano all'eccezione di incompetenza. Il giudice decideva nelle forme pagina 1 di 2 dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^
Dispone l'art. 10 c.p.c. che il valore della causa si determina dalla domanda e che gli interessi scaduti si sommano al capitale, mentre l'art. 8 c.p.c. prevede la competenza per valore del Giudice di pace per le cause di valore non superiore a 10000,00 euro.
Alla luce di quanto evidenziato, deve essere dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di pace, avendo la domanda ad oggetto il danno nella misura di euro 7500,00, oltre iva per un totale di euro 9150,00 che, quand'anche maggiorato degli interessi legali decorrenti dal 1.11.2023, epoca dell'evento, al 17.4.2025, data della instaurazione della lite, ammonta a complessive euro 9508,24 e, dunque, non superiore ad euro 10000,00 che circoscrive la competenza del Tribunale.
La riassunzione va disposta entro mesi tre dalla comunicazione della sentenza.
Le spese di lite devono essere compensate, avuto riguardo all'esito della lite ed alla circostanza che l'eccezione è stata sollevata di ufficio e che entrambe le parti vi hanno aderito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale adito per essere competente il Giudice di pace e concede il termine di mesi tre per la riassunzione davanti al giudice dichiarato competente;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 2 di 2