Sentenza 18 settembre 2008
Massime • 1
La persona offesa dal reato non può sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione neppure qualora eserciti la professione di avvocato, in quanto l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 86 cod. proc. civ. non può essere ammesso al di fuori dell'ambito del processo civile.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2008, n. 37629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37629 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 18/09/2008
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Franco - Consigliere - N. 1958
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 41624/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
persona offesa, IA DO;
avverso il decreto in data 26.6.2007 del Giudice per le Indagini Preliminari di Foggia;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, con le quali si chiede dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.-. Con decreto in data 26-6-07 il Giudice per le Indagini Preliminari di Foggia ha disposto la archiviazione del procedimento n. 624/07 RG GIP.
2.-. Ricorre per Cassazione la persona offesa, IA DO, chiedendo l'annullamento del citato decreto di archiviazione per violazione dell'art. 606 c.p.p., lettere b) e c), per "la ingiusta motivazione utilizzata dal GIP", sostenendo che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, nella opposizione a suo tempo presentata sarebbero state indicate le richieste investigazioni suppletive.
3.-. Il ricorso, in quanto proposto personalmente dalla persona offesa, è inammissibile, atteso che per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall'art. 613 c.p.p., secondo cui, fatta eccezione per le parti processuali in senso tecnico, l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo (v., ex plurimis, sez. un. c.c. 16 dicembre 1998, Messina).
D'altra parte la persona offesa dal reato non può sottoscrivere personalmente il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di archiviazione neppure se eserciti la professione di avvocato. Ciò in quanto la facoltà di stare in giudizio personalmente e senza il ministero di difensore di chi abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito, non può essere ammessa al di fuori dell'ambito del processo civile per il quale la norma dell'art. 86 c.p.c. è dettata. Ne di tale disposizione può essere consentita un'applicazione analogica nel processo penale a causa della diversa natura degli interessi che in tale processo vengono considerati, (sez. 6, sentenza n. 2064 del 02/05/2000, rv. 217023). 4.-. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in relazione, alla peculiarità del caso, si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 (mille), non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2008