Sentenza 10 marzo 1999
Massime • 1
Nella procedura esecutiva iniziata nei confronti di un Comune precedentemente alla dichiarazione del relativo stato di dissesto (D.L. n. 8 del 1993), è inammissibile l'intervento di altri creditori, ex art. 499 cod. proc. civ., per il pagamento di interessi su crediti vantati nei confronti dell'ente locale scaduti dopo la dichiarazione di dissesto, giusta disposto dell'art. 81, quarto comma del D.Lgs. 77/95, come modificato dal D.Lgs. 336/96 (in forza del quale, in pendenza della procedura di dissesto, i debiti insoluti non producono interessi ne' sono rivalutabili), alla luce dell'interpretazione data alla norma "de qua" dalla Corte costituzionale (sentenza 17 luglio 1998, n. 269), secondo cui la norma ha stabilito soltanto una inesigibilità temporanea di interessi e rivalutazione, collegata al dissesto, fino al rientro "in bonis" dell'ente (che avviene, alla luce della nuova normativa, con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'organo straordinario di liquidazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 77/95).
Commentari • 2
- 1. Giudizio di ottemperanza nei confronti di comune in stato di dissestoVinicio Brigante · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Giudizio di ottemperanza nei confronti di comune in stato di dissesto (nota a T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 13 novembre 2024, n. 3777) di Vinicio Brigante Sommario: 1. Il dissesto degli enti locali. Un osservatorio privilegiato di studio. - 2. Il caso di studio. Poste debitorie degli enti locali e giudizio di ottemperanza. - 3. Cause ed effetti del dissesto degli enti locali. Effettività dei diritti e risanamento dell'ente locale. - 3.1 I costi della gestione del governo del territorio per le casse degli enti locali. L'incidenza dei procedimenti espropriativi. - 3.2 Profili di ammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di un ente locale in dissesto. - 4. Riflessioni …
Leggi di più… - 2. Giudizio di ottemperanza nei confronti di comune in stato di dissestoVinicio Brigante · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Giudizio di ottemperanza nei confronti di comune in stato di dissesto (nota a T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 13 novembre 2024, n. 3777) di Vinicio Brigante Sommario: 1. Il dissesto degli enti locali. Un osservatorio privilegiato di studio. - 2. Il caso di studio. Poste debitorie degli enti locali e giudizio di ottemperanza. - 3. Cause ed effetti del dissesto degli enti locali. Effettività dei diritti e risanamento dell'ente locale. - 3.1 I costi della gestione del governo del territorio per le casse degli enti locali. L'incidenza dei procedimenti espropriativi. - 3.2 Profili di ammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di un ente locale in dissesto. - 4. Riflessioni …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/03/1999, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 10 marzo 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dr. Renato Sgroi Presidente
dr. Giovanni Olla Consigliere
dr. MA Rosario Morelli Consigliere
dr. Giuseppe Maria Berruti Consigliere
dr. Fabrizio Forte Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n^ 8036 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1997 proposto:
DA
DI PO UC, NT CI, NT LI, NT RI, RI IL s.a.s. di MASSIIL e ES IL e COOPERATIVA LA AN UG s.r.l. , in persona dei rispettivi legali rappresentanti, tutti elettivamente domiciliati in Roma alla V.Cavalier d'Arpino n.19, presso l'avv. Massimo Finoia, unitamente all'avv. Gaetano Montefusco, che li rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTI
contro
COMUNE DI PO, in persona del sindaco p.t., domiciliato elettivamente in Roma alla Via Catalani n. 26, unitamente all'avv. Edoardo Barone dell'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e delibera di G.M. n. 4116 del 5 settembre 1997 e per proc. not. APONTE di PO n.4298 di repert.
- CONTRORICORRENTE -
e
contro
SE e AN Spa
- INTIMATA -
avverso la sentenza del Pretore di PO n. 6477 del 18 aprile 1997.Udita, nella pubblica udienza del 2 dicembre 1998, la relazione del Consigliere dr. Fabrizio Forte. Udito l'avv. Edoardo Barone per il controricorrente. Udito il P.M. in persona del dr. Dario Cafiero, Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Nell'esecuzione iniziata dalla s.p.a. BO e PI contro il comune di PO con pignoramento di somme presso il Banco di PO, si dichiarava inammissibile l'intervento ex art.499 c.p.c. di LU Di PO, IO, TU e MA PI, della s.a.s.MA MI e della s.coop. a r.l. La Canneto Giuglianese, per il pagamento di interessi su crediti verso l'ente locale, scaduti dopo la dichiarazione di dissesto del 3 maggio 1993; avverso tale ordinanza era proposta opposizione agli atti esecutivi, rigettata dal Pretore di PO con sentenza n. 6477 del 18 aprile 1997. Gli interessi erano ritenuti inesigibili per l'art. 81, 4^ co. D.Lgs. 25 febbraio 1995 n.77, novellato dal D.Lgs. Il giugno 1996 n.336, fino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 89, essendo irrilevante la questione di legittimità costituzionale di tale norma relativa ai soli interessi successivi a quelli per cui si agiva ed essendo comunque giustificata l'inesigibilità temporanea di tali crediti dal dissesto, a garanzia della par condicio dei creditori e per impedire il peggioramento delle condizioni economiche del comune. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione ex art.111 Cost. gli opponenti con unico motivo, sollevando nuovamente l'eccezione d'illegittimità costituzionale degli artt. 21, 44 e 45 del D.Lgs.n. 336/96; ha presentato controricorso il comune di PO, chiedendo di rigettare l'impugnativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti censurano la decisione del Pretore per violazione dell'art.81 del D.Lgs. n.77 del 25 febbraio 1995 modificato dall'art.21 del D.Lgs. 11 giugno 1996 n. 336, per aver ritenuto quello dell'approvazione del rendiconto dell'art. 89 di detto D.Lgs. il momento del ritorno in bonis dell'ente locale, che, per l'art. 21 del D.L. 18 gennaio 1993 n.8 coincideva con l'approvazione del risanamento e la chiusura di ogni procedura concorsuale, concorsuale delle azioni esecutive individuali, mentre per l'art. 81 D.Lgs. 77/95 non ancora modificato, era costituito dall'approvazione, dal Ministro dell'Interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 91 del Decreto. La modifica dell'art. 81, con l'art. 21 del D.Lgs. 336/96 vigente dal 13 luglio 1996, limitando il divieto di azioni esecutive individuali per i soli debiti di competenza dell'organo straordinario di liquidazione, implicitamente consentiva per i debiti successivi al dissesto o non rientranti nella cognizione di detta commissione, come quelli per interessi, procedure individuali, formando due masse passive, una suscettibile d'esecuzione immediata e l'altra per cui erano sospese le procedure esecutive. L'ultimo comma dell'art. 81, per cui "dalla data di deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 89 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa erogate non producono più interessi ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria" (4^ co. dell'art.81 del D.Lgs.77/95 modificato nel 1996), per l'ultrattività della legge, era applicabile ai soli crediti maturati dopo tale norma e determinava la cristallizzazione degli interessi, illegittima costituzionalmente per cui doveva ritenersi che il 4^ comma dell'art. 81 D. Lgs. 77/95 novellato nel 1996, violasse gli artt.2, 3, 23, 24, 24, 1^ comma, 53 e 113 Cost. e si riproponeva la questione. Con il controricorso il comune di PO insisteva per l'inammissibilità e infondatezza dell'impugnazione.
2. Con sentenza del 17 luglio 1998 n. 269, la Corte Costuzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.81, 4^co. del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77, come modificato dal D.Lgs. 11 giugno 1996 n.336, nella parte in cui prevede che, in pendenza della procedura di dissesto i debiti insoluti non producono interessi ne' sono rivalutabili in relazione agli artt. 2, 3, 2, 24, 41, 53, 97 e 113 Cost.; il giudice delle leggi ha chiarito che la norma stabilisce solo un'inesigibilità temporanea degli interessi e della rivalutazione, per l'inopponibilità dei crediti cui accedono alla procedura di gestione straordinaria del patrimonio comunale collegata al dissesto fino al rientro in bonis dell'ente locale che, per la nuova legge., avviene con "l'approvazione del rendiconto"della gestione dell'organo straordinario di liquidazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 77/95. Sia o meno rilevante, la questione di legittimità
costituzionale riproposta con il ricorso è superata dalla citata sentenza della Corte Costituzionale.
3. L'art.121 del D.Lgs. 77/95, prima della novella del 1996, al comma 2, sanciva: "In deroga a quanto disposto dall'art. 123" abrogativo delle disposizioni contenute o richiamate dall'art. 21 del D.L. 18 gennaio 1993 n.8 convertito in L.19 marzo 1993 n.63, quest'ultima norma continua" . . . ad applicarsi agli enti locali dissestati per i quali, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del piano di risanamento". L'art.45 del D.Lgs. n. 336/1996 ha confermato per tale profilo la norma ed è
incontestato che alla data della sua entrata in vigore (16 luglio 1996), era già intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il comune di PO, cui era applicabile l'art. 21 del D.L. 18 febbraio 1993 n. 8, per cui dalla data della dichiarazione di dissesto fino a quella della sentenza impugnata, gli interessi e la rivalutazione monetaria di crediti insoluti erano sospesi e non cristallizzati o eliminati, in base alla lettura della norma della Corte Costituzionale, di cui alle sentenze 21 aprile 1994 n. ri 144 e 155 e 16 giugno 1994 n. 242, richiamate anche dal Pretore. Gli interessi sono stati sempre disciplinati allo stesso modo per l'art. 121 sopra citato, come risulta chiaro dal D.Lgs. 336 del 1996, entrato in vigore quando vi era già stata l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato per il comune di PO;
essi erano sospesi, pur se il comune di PO non avesse già approvato l'ipotesi di bilancio di cui sopra, anche se maturati dopo la data di entrata in vigore dell'"Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali" di cui al D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77 prima della novella del 1996., che al 3^ co. dell'art. 81, così sanciva: "Dalla data della deliberazione di dissesto, i debiti insoluti e le somme dovute per anticipazioni di cassa non producono più interessi ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria", senza indicare un termine finale di tale situazione e riproducendo la norma dell'art. 21 del D.L.8/93. L'entrata in vigore del D. Lgs. 336/96, ha solo precisato il termine finale della sospensiva fissato nell'"approvazione del rendiconto di cui all'art. 89" (cfr.la citata sentenza C.Cost. 269/98), così chiarendo che, se gli interessi e la rivalutazione dei crediti scaduti di enti già dissestati non continuano ad essere regolati dalla legge del 1993 per non essere ancora approvata l'ipotesi di bilancio di cui sopra. essi sono in ogni caso inesigibili, se maturati dopo il D.Lgs. n. 77/95, ferma restando l'inammissibilità dell'azione esecutiva, fino alla data dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui al 1^ co. dell'art. 81. Senza soluzione di continuità, la legge, dal 1993 ad oggi, ha sempre vietato ogni azione esecutiva, riaffermando che gli interessi e la rivalutazione dei debiti insoluti dei comuni dissestati sono inesigibili e fissando per il solo divieto processuale di azione esecutiva il termine dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio nel 1995; gli interessi anche, per la novella del D.Lgs.336 del 1996, sono inopponibili alla procedura concorsuale fino all'approvazione del rendiconto ex art. 89 anche in base dell'art. 121, che ha chiarito che tale sospensione si fonda sull'art. 21 del D.L. n. 8/93, quando, nei casi come quello del comune di PO, al 16 luglio 1996, era stata già approvata l'ipotesi di bilancio riequilibrato. La riforma del 1996, per cui è preclusa ogni azione esecutiva individuale per i debiti di competenza dell'organo straordinario di liquidazione dalla data del dissesto fino all'approvazione del rendiconto, debiti tra i quali non rientrano quelli per interessi e rivalutazione, può far leggere l'art. 81 del D.Lgs. n. 77/1995 novellato nel senso indicato in ricorso, per il quale, entrando in vigore tale normativa che limita ai soli debiti sopra citati il divieto di azioni esecutive individuali fino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, a decorrere dal 16 luglio 1996, era possibile l'esecuzione per la rivalutazione e gli interessi dei crediti scaduti, maturati prima dell'entrata in vigore del 3^comma dell'art.81 D. Lgs. 77/95 non novellato, comportante la sospensione di tali crediti solo per il futuro, senza alcun termine finale, così come fino ad allora era accaduto per l'art. 21 del D.L. n. 8 del 1993 per interessi e rivalutazione precedentemente maturati a decorrere dalla dichiarazione di dissesto. Peraltro. continuando ad essere inammissibile o improseguibile ogni azione esecutiva individuale per gli interessi precedentemente maturati, in base al 1^ comma dell'art. 81, fino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio indicata, le procedure individuali Per gli interessi già maturati comunque erano vietate.
3.1. in effetti, sin dall'entrata in vigore del D.L.n. 8 del 1993 si è stabilito all'art. 21, 3^co. il divieto di promuovere azioni esecutive e l'estinzione delle azioni esecutive pendenti e si è sancita l'inopponibilità alla procedura concorsuale degli interessi e della rivalutazione dei crediti insoluti;
con il D.Lgs.n. 77 del 1995, si riaffermò che: "A seguito della dichiarazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 92.. non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente." Per tale parte della norma di natura processuale, l'inammissibilità di procedure esecutive anche per i debiti per interessi e rivalutazioni verso i comuni dissestati, è perdurata fino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, finche non è entrato in vigore il D.Lgs. 336/96, mentre per gli altri comuni in cui tale approvazione vi era stata, l'art. 121 non novellato comunque prevedeva la continuazione dell'applicabilità dell'art. 21 del D.L. 8 del 1993 e la conseguente inesigibilità dei crediti. La modifica apportata all'art. 81 dal D.Lgs. 366/96 ha limitato il divieto di procedure individuali solo a "debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione" e ha fissato il termine finale nel divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e di sospensione della produzione di interessi e rivalutazione dei debiti scaduti nella data di "approvazione del rendiconto di cui all'art. 89". In sostanza, pure a voler ritenere che i crediti per interessi e rivalutazione dopo il dissesto, non sono sempre stati senza soluzione di continuità inesigibili, perché tra l'entrata in vigore del D.Lgs. 77/95 e quella del D.Lgs. 336/96, per l'ultrattività della legge gli interessi anteriori davano titolo all'esecuzione individuale, è evidente comunque che, anche per tali crediti, l'azione esecutiva era inammissibile fino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio citata. Con l'art. 121 sostituito dall'art. 45 del D.Lgs. 336/96, gli interessi dei crediti dei comuni dissestati con ipotesi di bilancio già approvato come quello di PO, hanno continuato ad essere sospesi in base al D.L. 8/1993 a decorrere dal dissesto, per cui correttamente il Pretore ha respinto l'opposizione agli atti esecutivi degli odierni ricorrenti avverso l'inammissibilità del loro intervento nell'esecuzione, essendo inesigibili i crediti a base dell'azione esecutiva, in contrasto, con l'art. 525, 1^ co. c.p.c. , per il quale è ammissibile l'intervento in sede d'esecuzione mobiliare solo per i titolari di crediti certi, liquidi ed esigibili, e quindi non per i ricorrenti i cui crediti erano sospesi. L'opposizione fu esattamente rigettata per l'art. 121 del D.Lgs. n.77/595 modificato dall'art.45 del D.Lgs. 336/96 e per l'art. 21 del D.L. 8/93, che dal dissesto alla sentenza impugnata ha regolato la materia sul piano sostanziale. Il dissesto dei comuni ha comportato dal 1993 fino al D.Lgs. 77/95, senza soluzione di continuità, il divieto di azioni esecutive con norme processuali sempre applicabili (tempus regit actum) inesigibilità sostanziale di interessi e rivalutazione dei crediti insoluti, dal dissesto al rendiconto, almeno per i comuni come quello di che ha approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al 16 luglio 1996, è per legge da ritenersi continua. Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 336/96, poteva iniziarsi o proseguirsi l'azione esecutiva per crediti per interessi non rientranti tra quelli gestiti dalla commissione di cui al 1^ comma dell'art. 81, ma la stessa era comunque da rigettare alla data della decisione impugnata, perché detti crediti erano inesigibili;
esattamente l'intervento fu quindi dichiarato inammissibile e il ricorso deve rigettarsi.
4. Equa è la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti, per la complessità del quadro normativo di riferimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, 1^ sezione civile, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio il 2 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 10 marzo 1999