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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/06/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N . 2 2 7 4 / 2 0 2 4 R . G . V . G .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati:
dott. Rini Giuseppe Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2274 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promosso
DA
, nato a [...] il [...], C.F. , ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in via P.pe di Villafranca n. 44, presso lo studio dell'avv. Maria Lauria, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. , ed elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata a Bagheria (PA) in via G. Boccaccio n. 17, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa
D'Amico, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: divorzio (scioglimento del matrimonio) su ricorso congiunto;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del
17.04.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Ed infatti:
a) la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge;
b) la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese con decreto depositato in atti;
c) i coniugi non risultano essersi riconciliati “medio tempore”, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le condizioni contenute nel ricorso introduttivo, confermate dalle parti con le note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 17.04.2025, non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di scioglimento del matrimonio.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Termini Imerese, in composizione collegiale,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da , nato a [...] il Parte_1
28.09.1988 e , nata a Palermo il [...] a Santa Flavia (PA) in [...] CP_1
11.10.2013, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 21, parte II, serie
C;
- omologa le condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.06.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati:
dott. Rini Giuseppe Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2274 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promosso
DA
, nato a [...] il [...], C.F. , ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in via P.pe di Villafranca n. 44, presso lo studio dell'avv. Maria Lauria, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. , ed elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata a Bagheria (PA) in via G. Boccaccio n. 17, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa
D'Amico, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: divorzio (scioglimento del matrimonio) su ricorso congiunto;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del
17.04.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Ed infatti:
a) la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge;
b) la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese con decreto depositato in atti;
c) i coniugi non risultano essersi riconciliati “medio tempore”, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le condizioni contenute nel ricorso introduttivo, confermate dalle parti con le note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 17.04.2025, non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di scioglimento del matrimonio.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Termini Imerese, in composizione collegiale,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da , nato a [...] il Parte_1
28.09.1988 e , nata a Palermo il [...] a Santa Flavia (PA) in [...] CP_1
11.10.2013, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 21, parte II, serie
C;
- omologa le condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.06.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle