Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 28/05/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00972/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01846/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1846 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di SA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di SA, domiciliataria ex lege in SA, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento
serbato dall’amministrazione intimata in relazione all’istanza presentata da parte ricorrente ed avente ad oggetto la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, nonché dell’obbligo di tale amministrazione di provvedere sull’istanza predetta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio per Ministero dell'Interno – Questura di SA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso il ricorrente, premesso di aver presentato in data 28.2.2024 istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 286/1998 alla Questura di SA e di aver eseguito il fotosegnalamento in data 24.7.2024, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura predetta;
Ha quindi chiesto la declaratoria dell’obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
Il ricorso è stato affidato ad un unico motivo di diritto concernente la violazione degli artt. 2, 24 e 97 della Costituzione e degli artt. 1 e 2 L. 241/1990.
2. Si è costituito il Ministero dell’Interno – Questura di SA e con nota depositata in data 21.11.2024 ha dedotto che il permesso di soggiorno richiesto (con scadenza 15.11.2026) si trova in produzione presso l’IPZ, con conseguente cessazione della materia del contendere.
3. Alla camera di consiglio del 27.5.2025 il difensore del ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere e la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, questo Collegio deve pronunciare l’avvenuta cessazione della materia del contendere alla luce di quanto dichiarato dal ricorrente.
5. Le spese possono essere compensate in ragione delle limitate difese spiegate e della ristrettezza (complessiva) dei tempi entro cui si è svolta la vicenda, fatto salvo il contributo unificato che va posto a carico dell’amministrazione soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di SA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Pone il contributo unificato a carico del soccombente Ministero dell’Interno – Questura di SA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.