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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 10444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10444 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. IE AE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21754 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2 C.F._2
(Avvocati Ferdinando Maria De Matteis ed Elena Valenza)
ATTORI
E con sede in Roma, Via di Saponara n. 711, codice fiscale CP_1 P.IVA_1
con sede in Roma, Via di Saponara n. 711, c.f. Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTE CONTUMACI
E
N. 547/2024 DI c.f. Controparte_3 CP_1
, dichiarata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 624/2024 resa il 21.10.2024, in P.IVA_1
persona del curatore, Dott. Controparte_4
(Avv. Marco Resta) INTERVENIENTE
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 17.6.2025 svolta in forma scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
Per e Pt_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, con ogni necessaria e più opportuna declaratoria preventiva di rito e di merito, ogni diversa istanza ed eccezione disattese e respinte:
1) preso atto dell'intervento spiegato dalla Curatela della Liquidazione giudiziale n. 547/24 della estromettere parte attrice dal presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse CP_1
ad agire;
2) in subordine, per il solo caso di non creduta inammissibilità del suddetto intervento, revocare e dichiarare comunque inefficace nei confronti dei signori e l'atto a rogito Parte_1 Parte_2
Notaio di Roma del 23 novembre 2020, Rep. 17812 – Racc. 10587, trascritto in data 25 Persona_1 2
novembre 2020 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Roma 1, Registro generale n.
122387, registro particolare n. 83294, con cui la ha ceduto alla i CP_1 Controparte_2
seguenti cespiti siti nel Comune di Roma, Località Infernetto – Castel Fusano, aventi accesso dall'area destinata a strada dipartentesi da Via Aldino, 22 (catastalmente snc) e precisamente:
a) appartamento in villino tri familiare, articolantesi su piani terra e primo, collegati tra loro da scala interna, con la lettera “G”, composto da 3,5 (tre virgola cinque) vani catastali, con annessa piccola corte esclusiva pertinenziale, distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 1118,
Particella 1400, subalterno 23 e subalterno 24, graffati tra loro, Via Aldino n. SC, paiano T-1, interno G, zona censuaria 6, categoria A/7, classe 7, vani 3,5, superficie catastale totale mq. 57,
Rendita Catastale euro 849,57;
b) box auto posto al piano terra, distinto con la lettera “G”, della superficie catastale di metri quadrati 18 (diciotto), distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 1118,
Particella 1400, subalterno 25, Via Aldino n. SC, piano T, interno G, zona censuaria 6, categoria
C/6, classe 16, consistenza mq. 15, superficie catastale mq.18, Rendita Catastale euro 112,33;
c) quota di comproprietà pari a 1/3 (un terzo) indiviso dall'intero della piccola area annessa pertinenziale destinata a strada dipartentesi da Via Aldino, 22, a servizio delle porzioni immobiliari sopra descritte, distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 1118, particella
1400, subalterno 2, Via Aldino n. SC, piano T, bene comune non censibile;
3) per l'effetto dell'accoglimento della domanda subordinata sub 2), ordinare al competente
Conservatore dei Registri immobiliari la trascrizione della emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità per i dovuti adempimenti;
4) In ogni caso con vittoria di spese (anche di trascrizione e annotazione della domanda), competenze ed onorari di lite come per legge.”
Per la curatela della liquidazione giudiziale n. 547/2024 di CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Adito, in accoglimento della domanda spiegata dalla curatela intervenuta:
1) In via preliminare, ammettere il presente intervento e conseguentemente dichiarare improcedibile la domanda avanzata dai sigg.ri e per sopravvenuta mancanza Parte_1 Parte_2 dell'interesse e della legittimazione ad agire;
2) Nel merito e in accoglimento della domanda spiegata dalla curatela intervenuta, revocare e dichiarare inefficace nei confronti della Liquidazione Giudiziale n. 547/2024 della e CP_1 quindi della massa dei creditori di quest'ultima, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e 165 CCII, l'atto di compravendita a rogito Notaio di Roma in data 23 novembre 2020, Rep. 17812 – Racc. Persona_1
10587, trascritto in data 25 novembre 2020 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di 3
Roma 1, Registro generale n. 122387, registro particolare n. 83294, con il quale la ha CP_1
venduto alla le seguenti porzioni immobiliari facenti parte del Complesso Controparte_2
Immobiliare sito in Comune di Roma, Località Infernetto – Castel Fusano, avente accesso dall'area destinata a strada dipartentesi da Via Aldino, 22 (catastalmente snc) e precisamente:
a) appartamento in villino tri familiare, articolantesi su piani terra e primo, collegati tra loro da scala interna, con la lettera “G”, composto da 3,5 (tre virgola cinque) vani catastali, con annessa piccola corte esclusiva pertinenziale, distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 1118,
Particella 1400, subalterno 23 e subalterno 24, zona censuaria 6, categoria A/7, classe 7, vani 3,5, superficie catastale totale mq.57, Rendita Catastale euro 849,57;
b) box auto posto al piano terra, distinto con la lettera “G”, della superficie catastale di metri quadrati 18 (diciotto), distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 1118,
Particella 1400, subalterno 25, Via Aldino n. SC, piano T, zona censuaria 6, categoria C/6, classe
16, consistenza mq. 15, superficie catastale mq.18, Rendita Catastale euro 112,33;
c) quota di comproprietà pari a 1/3 (un terzo) indiviso dall'intero della piccola area annessa pertinenziale destinata a strada dipartentesi da Via Aldino, 22, a servizio delle porzioni immobiliari sopra descritte, distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 1118, particella
1400, subalterno 2, Via Aldino n. SC, piano T;
3) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di effettuare la annotazione/trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero dello stesso da ogni responsabilità.
4) Condannare le parti convenute al pagamento delle spese del presente giudizio.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 11.4.2023, e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio dinanzi al Tribunale di Roma ed e proponevano la CP_1 Controparte_2
domanda:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, con ogni necessaria e più opportuna declaratoria preventiva di rito e di merito, ogni diversa istanza ed eccezione disattese e respinte, in accoglimento della presente azione revocatoria:
1) revocare e dichiarare comunque inefficace nei confronti dei signori e Parte_1 Parte_2
l'atto a rogito Notaio di Roma del 23 novembre 2020, Rep. 17812 – Racc. 10587, Persona_1 trascritto in data 25 novembre 2020 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Roma 1,
Registro generale n. 122387, registro particolare n. 83294, con cui la ha ceduto alla CP_1
i seguenti cespiti siti nel Comune di Roma, Località Infernetto – Castel Controparte_2
Fusano, aventi accesso dall'area destinata a strada dipartentesi da Via Aldino, 22 (catastalmente snc) e precisamente: 4
a) appartamento in villino tri familiare, articolantesi su piani terra e primo, collegati tra loro da scala interna, con la lettera “G”, composto da 3,5 (tre virgola cinque) vani catastali, con annessa piccola corte esclusiva pertinenziale, distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al
Foglio 1118, Particella 1400, subalterno 23 e subalterno 24, graffati tra loro, Via Aldino n. SC, paiano T-1, interno G, zona censuaria 6, categoria A/7, classe 7, vani 3,5, superficie catastale totale mq. 57, Rendita Catastale euro 849,57;
b) box auto posto al piano terra, distinto con la lettera “G”, della superficie catastale di metri quadrati 18 (diciotto), distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 1118,
Particella 1400, subalterno 25, Via Aldino n. SC, piano T, interno G, zona censuaria 6, categoria
C/6, classe 16, consistenza mq. 15, superficie catastale mq.18, Rendita Catastale euro 112,33;
c) quota di comproprietà pari a 1/3 (un terzo) indiviso dall'intero della piccola area annessa pertinenziale destinata a strada dipartentesi da Via Aldino, 22, a servizio delle porzioni immobiliari sopra descritte, distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 1118, particella
1400, subalterno 2, Via Aldino n. SC, piano T, bene comune non censibile;
2) ordinare al competente Conservatore dei Registri immobiliari la trascrizione della emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità per i dovuti adempimenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite come per legge.”
A sostegno della domanda, e esponevano che avevano conseguito la pronuncia Pt_1 Parte_2
del decreto ingiuntivo n. 9361/2022, emesso il 27.5.2022, con cui il Tribunale di Roma aveva intimato a di pagare loro la somma di € 60.300,00, oltre interessi e spese processuali, CP_1
a titolo di corrispettivo dovuto per gli anni dal 2017 fino all'1.4.2022 del diritto di usufrutto di quote sociali, di cui al contratto stipulato il 28.3.2014, decreto non opposto, di cui era stata dichiarata l'esecutorietà il 22.11.2022 a norma dell'art. 647 c.p.c. (documenti n. 3, 3 bis e 4); che, sorto il credito, aveva venduto a la proprietà dei beni CP_1 Controparte_2
immobili di cui alle precitate conclusioni, con il contratto rogato il 23.11.2020 dal notaio Dott.
(repertorio n. 17812, raccolta n. 10587 – documento n. 1) e non aveva pagato il prezzo, Persona_2 avendo pattuito l'accollo del mutuo residuo gravante sul villino dell'importo di € 109.217,22, notevolmente inferiore al valore di mercato dei beni venduti, pari a € 180.000 limitatamente al villino;
che le società contraenti la compravendita erano state consapevoli del danno arrecato al credito dell'esponente, come risultava dalle seguenti circostanze: entrambe avevano sede a Roma, Via di
Saponara n. 711, era titolare del 90% delle quote sociali di il cui Controparte_2 CP_1
restante 10% apparteneva ad , legale rappresentante di entrambe le società e unica Parte_3
socia di (visure camerali: documenti n. 6 e 7). Controparte_2 5
Con decreto reso ai sensi dell'art. 171 bis, comma 3°, c.p.c., la prima udienza era fissata per il
21.11.2023 e, con ordinanza in pari data era dichiarata la contumacia delle società convenute.
In data 3.4.2025, si costituiva la curatela di posta in liquidazione giudiziale dal CP_1
Tribunale di Roma con sentenza n. 624/2024 resa il 21.10.2024, che, ai sensi dell'art. 165 D.L.vo
12.1.2019, n. 14 (CCII), già art. 66 R.D. 16.3.1942, n. 267 (LF), dichiarava di subentrare nell'azione ex art. 2901 c.c. e riportava il contenuto dell'atto di citazione, esponendo che il suindicato credito era stato ammesso al passivo (documento n. 10) e che la compravendita aveva depauperato l'alienante dell'intero patrimonio immobiliare.
La curatela della liquidazione giudiziale di proponeva la domanda: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Adito, in accoglimento della domanda spiegata dalla curatela intervenuta:
1) In via preliminare, ammettere il presente intervento e conseguentemente dichiarare improcedibile la domanda avanzata dai sigg.ri e per sopravvenuta Parte_1 Parte_2 mancanza dell'interesse e della legittimazione ad agire;
2) Nel merito e in accoglimento della domanda spiegata dalla curatela intervenuta, revocare e dichiarare inefficace nei confronti della Liquidazione Giudiziale n. 547/2024 della e CP_1 quindi della della massa dei creditori di quest'ultima, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e 165 CCII, l'atto di compravendita a rogito Notaio di Roma in data 23 novembre 2020, Rep. 17812 – Persona_1
Racc. 10587, trascritto in data 25 novembre 2020 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio
Provinciale di Roma 1, Registro generale n. 122387, registro particolare n. 83294, con il quale la ha venduto alla le seguenti porzioni immobiliari facenti parte CP_1 Controparte_2
del Complesso Immobiliare sito in Comune di Roma, Località Infernetto – Castel Fusano, avente accesso dall'area destinata a strada dipartentesi da Via Aldino, 22 (catastalmente snc) e precisamente:
a) appartamento in villino tri familiare, articolantesi su piani terra e primo, collegati tra loro da scala interna, con la lettera “G”, composto da 3,5 (tre virgola cinque) vani catastali, con annessa piccola corte esclusiva pertinenziale, distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al
Foglio 1118, Particella 1400, subalterno 23 e subalterno 24, zona censuaria 6, categoria A/7, classe 7, vani 3,5, superficie catastale totale mq.57, Rendita Catastale euro 849,57;
b) box auto posto al piano terra, distinto con la lettera “G”, della superficie catastale di metri quadrati 18 (diciotto), distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 1118,
Particella 1400, subalterno 25, Via Aldino n. SC, piano T, zona censuaria 6, categoria C/6, classe
16, consistenza mq. 15, superficie catastale mq.18, Rendita Catastale euro 112,33; 6
c) quota di comproprietà pari a 1/3 (un terzo) indiviso dall'intero della piccola area annessa pertinenziale destinata a strada dipartentesi da Via Aldino, 22, a servizio delle porzioni immobiliari sopra descritte, distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 1118, particella
1400, subalterno 2, Via Aldino n. SC, piano T;
3) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di effettuare la annotazione/trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero dello stesso da ogni responsabilità.
4) Condannare le parti convenute al pagamento delle spese del presente giudizio.”
Prodotta documentazione, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 17.6.2025, a norma dell'art. 281, comma 1°, quinquies c.p.c.
La domanda proposta dalla curatela della liquidazione giudiziale di è fondata e va CP_1
accolta.
Si reputa opportuno richiamare alcuni principi generali affermati dalla Corte di Cassazione in tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c.:
- “Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. […]” (Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 13172 del
25.5.207, ivi, Rv. 644304-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 27718 del 16.12.2005);
- “L'art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore
(nella specie, atto di concessione di ipoteca volontaria).” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1893 del
9.2.2012, ivi, Rv. 621220-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 5619 del 22.3.2016; Cass., Sez.
Un. Civ., ordinanza n. 9440 del 18.5.2004);
- il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato in riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non rispetto al momento della sua scadenza (Cass., Sez. 3 civ., 18.8.2011 n. 17356; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 10824 del
18.4.2019); 7
- la funzione dell'actio pauliana è la ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (sicché la relativa sentenza ha efficacia retroattiva, in quanto l'atto dispositivo è viziato sin dall'origine: Cass.,
Sez. 3 civ., sentenza n. 19131 del 23.9.2004), e inoltre: “Poichè l'azione revocatoria ordinaria tutela non solo l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche all'assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia, il riconoscimento dell'esistenza dell'"NT AM" non presuppone una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 5105 del 9.3.2006, ivi, Rv. 588696-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 26310 del 29.9.2021);
- a integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (NT AM), è sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (Cass., Sez. 3 civ., sentenze n.
5972 del 18.3.2005 e n. 20813 del 27.10.2004; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 26310 del 29.9.2021)
e anche la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 7262 del 1.6.2000 e n.
14489 del 29.7.2004); secondo i principi generali, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'NT AM (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 7767 del
29.3.2007; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 1902 del 3.2.2005; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1896 del
9.2.2012; Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 16221 del 18.6.2019);
- quanto al requisito soggettivo, quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia AM), e cioè la semplice conoscenza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - da parte del debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo) di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 7262 del 1.6.2000); 8
- la prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (e del terzo) ben può essere fornita, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, anche tramite presunzioni (Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 23205 del 15.11.2016; Cass., Sez. 1 civ., ordinanza n. 13265 del 14.5.2024).
In considerazione di questi principi, considerate le acquisite risultanze e i fatti non contestati, deve ritenersi provata la sussistenza del credito da ritenere sussistente, stante la natura istituzionale della liquidazione giudiziale, che consiste in una procedura concorsuale con finalità liquidatoria volta a consentire ai creditori del soggetto sottoposto alla stessa di essere soddisfatti rivalendosi sul patrimonio dell'imprenditore o della società assoggettata alla procedura concorsuale in parola. La documentazione depositata in atti indica un'esposizione debitoria di alla data dell'atto CP_1
dispositivo (23.11.2020) di cui è stata invocata la revocatoria: in particolare, non è controversa la sussistenza del credito ammesso al passivo de quo della procedura di liquidazione giudiziale di che, subentrata nella situazione processuale della parte attrice ha fatto valere il CP_1
credito maturato nei confronti di questa società e risultante dal titolo giudiziale indicato in citazione e nell'espositiva che precede (documenti n. 3, 3 bis e 4).
Sussistono gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 2901 c.c., essendo stato prodotto il contratto di compravendita rogato il 23.11.2020 dal notaio Dott. (repertorio n. 17812, raccolta n. Persona_2
10587 – documento n. 1 di parte attrice), con cui ha venduto a i CP_1 Controparte_2
beni immobili ivi indicati, costituenti il suo intero patrimonio immobiliare, senza dimostrato di aver pagato il relativo prezzo, oggetto di accolto di un mutuo, ed entrambe le società sono state rappresentante nella compravendita da , legale rappresentante di entrambe e unica Parte_3
socia di come risulta dalle visure camerali prodotte dalla parte attrice Controparte_2
(documenti n. 6 e 7 di parte attrice); sussiste la consapevolezza di quest'ultima società del pregiudizio al ceto creditorio causato dalla vendita e va considerato che “In tema di azione revocatoria ordinaria, qualora l'alienante sia una società il requisito della 'scientia AM' va accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico della (o delle) persone fisiche che la rappresentano, ai sensi del principio stabilito dall'art. 1391 cod. civ., applicabile all'attività delle persone giuridiche.” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 8735 del 9.4.2009, ivi, Rv. 607689-01; conf.
Cass., Sez.1 civ., sentenze n. 5106 del 29.3.2012 e n. 23891 del 22.10.2023).
E' in re ipsa la prova della consapevolezza in capo a rappresentata da Controparte_2
, al pari di consapevole di compiere un atto che avrebbe diminuito, se Parte_3 CP_5
non azzerato, la capacità patrimoniale di in virtù del ruolo dalla medesima svolto CP_5 all'interno della società in bonis e della condotta dalla stessa tenuta.
In conclusione, può ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi dell'azione revocatoria esercitata dalla curatela della liquidazione giudiziale di in base alle suindicate significative CP_1 9
circostanze, lette in un'ottica unitaria e non parcellizzata, da valutari nel loro insieme, che impongono di ritenere che l'atto dispositivo in parola sia stato posto in essere in pregiudizio alle ragioni creditorie della società venditrice;
pertanto, sussistendo i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 2901 c.c., va accolta la domanda in parola e va dichiarata la inefficacia, nei confronti della curatela dell'atto indicato in dispositivo.
Per tutto quanto precede, la domanda ex art. 2901 c.c. deve essere accolta, con la declaratoria d'inopponibilità alla curatela della liquidazione giudiziale di del contratto di CP_1
compravendita di concluso tra questa società in bonis ed Controparte_2
Va disposta l'estromissione dal giudizio di e essendo sopravvenuta la carenza Pt_1 Parte_2
d'intere ad agire a causa della liquidazione giudiziale di e, al riguardo, si richiama il CP_1 principio secondo cui: “Nel caso di accoglimento di un'azione di revocatoria ordinaria promossa dal singolo creditore nei confronti del debitore poi fallito, al quale in corso di causa sia subentrato il curatore ex art. 66 l. fall., la refusione delle spese processuali spetta anche al creditore che sia rimasto in giudizio sino alla sentenza definitiva emessa nei confronti del fallimento, atteso che non costituisce forma di soccombenza né la sopravvenuta improcedibilità della sua domanda in ragione del subentro del curatore - in quanto non attribuibile all'originario attore, il quale aveva fondatamente incardinato il giudizio - né la sua mancata estromissione da parte del giudice (che avrebbe comunque dovuto comportare una refusione delle spese fino ad allora sostenute); in tale caso, tuttavia, la liquidazione delle spese in favore del singolo creditore deve essere correlata al periodo antecedente alla sopravvenuta improcedibilità della domanda che era stata da lui proposta.”
(Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 21013 del 23.8.2019, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 650185-01).
Le spese processuali seguono la soccombenza di e si liquidano come in Controparte_2
dispositivo in base al D.M. 47/2022, secondo i valori medi dello scaglione del credito di cui al suindicato decreto ingiuntivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
L'annotazione della sentenza è a cura della parte (art. 2655 c.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione;
- dispone l'estromissione dal processo di e Pt_1 Parte_2
- accoglie la domanda ex art. 2901 c.c. a favore della curatela della liquidazione giudiziale di e dichiara inopponibile nei suoi confronti il contratto di compravendita stipulato da CP_1
ed rogato il 23.11.2020 dal notaio Dott. (repertorio CP_1 Controparte_2 Persona_2
n. 17812, raccolta n. 10587), avente a oggetto i seguenti beni immobili siti nel Comune di Roma, 10
Località Infernetto – Castel Fusano, aventi accesso dall'area destinata a strada dipartentesi da Via
Aldino, 22 (catastalmente snc):
a) appartamento in villino tri familiare, articolantesi su piani terra e primo, collegati tra loro da scala interna, con la lettera “G”, composto da 3,5 (tre virgola cinque) vani catastali, con annessa piccola corte esclusiva pertinenziale, distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 1118,
Particella 1400, subalterno 23 e subalterno 24, graffati tra loro, Via Aldino n. SC, paiano T-1, interno G, zona censuaria 6, categoria A/7, classe 7, vani 3,5, superficie catastale totale mq. 57,
Rendita Catastale euro 849,57;
b) box auto posto al piano terra, distinto con la lettera “G”, della superficie catastale di metri quadrati 18 (diciotto), distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 1118,
Particella 1400, subalterno 25, Via Aldino n. SC, piano T, interno G, zona censuaria 6, categoria
C/6, classe 16, consistenza mq. 15, superficie catastale mq.18, Rendita Catastale euro 112,33;
c) quota di comproprietà pari a 1/3 (un terzo) indiviso dall'intero della piccola area annessa pertinenziale destinata a strada dipartentesi da Via Aldino, 22, a servizio delle porzioni immobiliari sopra descritte, distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 1118, particella
1400, subalterno 2, Via Aldino n. SC, piano T, bene comune non censibile;
condanna in persona del legale rappresentante, a rifondere alla curatela della Controparte_2 liquidazione giudiziale di le spese processuali, che liquida in € 4.253,00 per compenso CP_1
relativo alla fase decisionale, oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
condanna in persona del legale rappresentante, a rifondere a e a Controparte_2 Parte_1 le spese processuali, che liquida nel complessivo importo di € 4.698,00 (518 Parte_2
anticipazioni, 2.552 fase di studio, 1.628 fase introduttiva), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 5.7.2025
Il Giudice
IE AE
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. IE AE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21754 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2 C.F._2
(Avvocati Ferdinando Maria De Matteis ed Elena Valenza)
ATTORI
E con sede in Roma, Via di Saponara n. 711, codice fiscale CP_1 P.IVA_1
con sede in Roma, Via di Saponara n. 711, c.f. Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTE CONTUMACI
E
N. 547/2024 DI c.f. Controparte_3 CP_1
, dichiarata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 624/2024 resa il 21.10.2024, in P.IVA_1
persona del curatore, Dott. Controparte_4
(Avv. Marco Resta) INTERVENIENTE
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 17.6.2025 svolta in forma scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
Per e Pt_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, con ogni necessaria e più opportuna declaratoria preventiva di rito e di merito, ogni diversa istanza ed eccezione disattese e respinte:
1) preso atto dell'intervento spiegato dalla Curatela della Liquidazione giudiziale n. 547/24 della estromettere parte attrice dal presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse CP_1
ad agire;
2) in subordine, per il solo caso di non creduta inammissibilità del suddetto intervento, revocare e dichiarare comunque inefficace nei confronti dei signori e l'atto a rogito Parte_1 Parte_2
Notaio di Roma del 23 novembre 2020, Rep. 17812 – Racc. 10587, trascritto in data 25 Persona_1 2
novembre 2020 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Roma 1, Registro generale n.
122387, registro particolare n. 83294, con cui la ha ceduto alla i CP_1 Controparte_2
seguenti cespiti siti nel Comune di Roma, Località Infernetto – Castel Fusano, aventi accesso dall'area destinata a strada dipartentesi da Via Aldino, 22 (catastalmente snc) e precisamente:
a) appartamento in villino tri familiare, articolantesi su piani terra e primo, collegati tra loro da scala interna, con la lettera “G”, composto da 3,5 (tre virgola cinque) vani catastali, con annessa piccola corte esclusiva pertinenziale, distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 1118,
Particella 1400, subalterno 23 e subalterno 24, graffati tra loro, Via Aldino n. SC, paiano T-1, interno G, zona censuaria 6, categoria A/7, classe 7, vani 3,5, superficie catastale totale mq. 57,
Rendita Catastale euro 849,57;
b) box auto posto al piano terra, distinto con la lettera “G”, della superficie catastale di metri quadrati 18 (diciotto), distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 1118,
Particella 1400, subalterno 25, Via Aldino n. SC, piano T, interno G, zona censuaria 6, categoria
C/6, classe 16, consistenza mq. 15, superficie catastale mq.18, Rendita Catastale euro 112,33;
c) quota di comproprietà pari a 1/3 (un terzo) indiviso dall'intero della piccola area annessa pertinenziale destinata a strada dipartentesi da Via Aldino, 22, a servizio delle porzioni immobiliari sopra descritte, distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 1118, particella
1400, subalterno 2, Via Aldino n. SC, piano T, bene comune non censibile;
3) per l'effetto dell'accoglimento della domanda subordinata sub 2), ordinare al competente
Conservatore dei Registri immobiliari la trascrizione della emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità per i dovuti adempimenti;
4) In ogni caso con vittoria di spese (anche di trascrizione e annotazione della domanda), competenze ed onorari di lite come per legge.”
Per la curatela della liquidazione giudiziale n. 547/2024 di CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Adito, in accoglimento della domanda spiegata dalla curatela intervenuta:
1) In via preliminare, ammettere il presente intervento e conseguentemente dichiarare improcedibile la domanda avanzata dai sigg.ri e per sopravvenuta mancanza Parte_1 Parte_2 dell'interesse e della legittimazione ad agire;
2) Nel merito e in accoglimento della domanda spiegata dalla curatela intervenuta, revocare e dichiarare inefficace nei confronti della Liquidazione Giudiziale n. 547/2024 della e CP_1 quindi della massa dei creditori di quest'ultima, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e 165 CCII, l'atto di compravendita a rogito Notaio di Roma in data 23 novembre 2020, Rep. 17812 – Racc. Persona_1
10587, trascritto in data 25 novembre 2020 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di 3
Roma 1, Registro generale n. 122387, registro particolare n. 83294, con il quale la ha CP_1
venduto alla le seguenti porzioni immobiliari facenti parte del Complesso Controparte_2
Immobiliare sito in Comune di Roma, Località Infernetto – Castel Fusano, avente accesso dall'area destinata a strada dipartentesi da Via Aldino, 22 (catastalmente snc) e precisamente:
a) appartamento in villino tri familiare, articolantesi su piani terra e primo, collegati tra loro da scala interna, con la lettera “G”, composto da 3,5 (tre virgola cinque) vani catastali, con annessa piccola corte esclusiva pertinenziale, distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 1118,
Particella 1400, subalterno 23 e subalterno 24, zona censuaria 6, categoria A/7, classe 7, vani 3,5, superficie catastale totale mq.57, Rendita Catastale euro 849,57;
b) box auto posto al piano terra, distinto con la lettera “G”, della superficie catastale di metri quadrati 18 (diciotto), distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 1118,
Particella 1400, subalterno 25, Via Aldino n. SC, piano T, zona censuaria 6, categoria C/6, classe
16, consistenza mq. 15, superficie catastale mq.18, Rendita Catastale euro 112,33;
c) quota di comproprietà pari a 1/3 (un terzo) indiviso dall'intero della piccola area annessa pertinenziale destinata a strada dipartentesi da Via Aldino, 22, a servizio delle porzioni immobiliari sopra descritte, distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 1118, particella
1400, subalterno 2, Via Aldino n. SC, piano T;
3) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di effettuare la annotazione/trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero dello stesso da ogni responsabilità.
4) Condannare le parti convenute al pagamento delle spese del presente giudizio.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 11.4.2023, e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio dinanzi al Tribunale di Roma ed e proponevano la CP_1 Controparte_2
domanda:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, con ogni necessaria e più opportuna declaratoria preventiva di rito e di merito, ogni diversa istanza ed eccezione disattese e respinte, in accoglimento della presente azione revocatoria:
1) revocare e dichiarare comunque inefficace nei confronti dei signori e Parte_1 Parte_2
l'atto a rogito Notaio di Roma del 23 novembre 2020, Rep. 17812 – Racc. 10587, Persona_1 trascritto in data 25 novembre 2020 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Roma 1,
Registro generale n. 122387, registro particolare n. 83294, con cui la ha ceduto alla CP_1
i seguenti cespiti siti nel Comune di Roma, Località Infernetto – Castel Controparte_2
Fusano, aventi accesso dall'area destinata a strada dipartentesi da Via Aldino, 22 (catastalmente snc) e precisamente: 4
a) appartamento in villino tri familiare, articolantesi su piani terra e primo, collegati tra loro da scala interna, con la lettera “G”, composto da 3,5 (tre virgola cinque) vani catastali, con annessa piccola corte esclusiva pertinenziale, distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al
Foglio 1118, Particella 1400, subalterno 23 e subalterno 24, graffati tra loro, Via Aldino n. SC, paiano T-1, interno G, zona censuaria 6, categoria A/7, classe 7, vani 3,5, superficie catastale totale mq. 57, Rendita Catastale euro 849,57;
b) box auto posto al piano terra, distinto con la lettera “G”, della superficie catastale di metri quadrati 18 (diciotto), distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 1118,
Particella 1400, subalterno 25, Via Aldino n. SC, piano T, interno G, zona censuaria 6, categoria
C/6, classe 16, consistenza mq. 15, superficie catastale mq.18, Rendita Catastale euro 112,33;
c) quota di comproprietà pari a 1/3 (un terzo) indiviso dall'intero della piccola area annessa pertinenziale destinata a strada dipartentesi da Via Aldino, 22, a servizio delle porzioni immobiliari sopra descritte, distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 1118, particella
1400, subalterno 2, Via Aldino n. SC, piano T, bene comune non censibile;
2) ordinare al competente Conservatore dei Registri immobiliari la trascrizione della emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità per i dovuti adempimenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite come per legge.”
A sostegno della domanda, e esponevano che avevano conseguito la pronuncia Pt_1 Parte_2
del decreto ingiuntivo n. 9361/2022, emesso il 27.5.2022, con cui il Tribunale di Roma aveva intimato a di pagare loro la somma di € 60.300,00, oltre interessi e spese processuali, CP_1
a titolo di corrispettivo dovuto per gli anni dal 2017 fino all'1.4.2022 del diritto di usufrutto di quote sociali, di cui al contratto stipulato il 28.3.2014, decreto non opposto, di cui era stata dichiarata l'esecutorietà il 22.11.2022 a norma dell'art. 647 c.p.c. (documenti n. 3, 3 bis e 4); che, sorto il credito, aveva venduto a la proprietà dei beni CP_1 Controparte_2
immobili di cui alle precitate conclusioni, con il contratto rogato il 23.11.2020 dal notaio Dott.
(repertorio n. 17812, raccolta n. 10587 – documento n. 1) e non aveva pagato il prezzo, Persona_2 avendo pattuito l'accollo del mutuo residuo gravante sul villino dell'importo di € 109.217,22, notevolmente inferiore al valore di mercato dei beni venduti, pari a € 180.000 limitatamente al villino;
che le società contraenti la compravendita erano state consapevoli del danno arrecato al credito dell'esponente, come risultava dalle seguenti circostanze: entrambe avevano sede a Roma, Via di
Saponara n. 711, era titolare del 90% delle quote sociali di il cui Controparte_2 CP_1
restante 10% apparteneva ad , legale rappresentante di entrambe le società e unica Parte_3
socia di (visure camerali: documenti n. 6 e 7). Controparte_2 5
Con decreto reso ai sensi dell'art. 171 bis, comma 3°, c.p.c., la prima udienza era fissata per il
21.11.2023 e, con ordinanza in pari data era dichiarata la contumacia delle società convenute.
In data 3.4.2025, si costituiva la curatela di posta in liquidazione giudiziale dal CP_1
Tribunale di Roma con sentenza n. 624/2024 resa il 21.10.2024, che, ai sensi dell'art. 165 D.L.vo
12.1.2019, n. 14 (CCII), già art. 66 R.D. 16.3.1942, n. 267 (LF), dichiarava di subentrare nell'azione ex art. 2901 c.c. e riportava il contenuto dell'atto di citazione, esponendo che il suindicato credito era stato ammesso al passivo (documento n. 10) e che la compravendita aveva depauperato l'alienante dell'intero patrimonio immobiliare.
La curatela della liquidazione giudiziale di proponeva la domanda: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Adito, in accoglimento della domanda spiegata dalla curatela intervenuta:
1) In via preliminare, ammettere il presente intervento e conseguentemente dichiarare improcedibile la domanda avanzata dai sigg.ri e per sopravvenuta Parte_1 Parte_2 mancanza dell'interesse e della legittimazione ad agire;
2) Nel merito e in accoglimento della domanda spiegata dalla curatela intervenuta, revocare e dichiarare inefficace nei confronti della Liquidazione Giudiziale n. 547/2024 della e CP_1 quindi della della massa dei creditori di quest'ultima, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e 165 CCII, l'atto di compravendita a rogito Notaio di Roma in data 23 novembre 2020, Rep. 17812 – Persona_1
Racc. 10587, trascritto in data 25 novembre 2020 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio
Provinciale di Roma 1, Registro generale n. 122387, registro particolare n. 83294, con il quale la ha venduto alla le seguenti porzioni immobiliari facenti parte CP_1 Controparte_2
del Complesso Immobiliare sito in Comune di Roma, Località Infernetto – Castel Fusano, avente accesso dall'area destinata a strada dipartentesi da Via Aldino, 22 (catastalmente snc) e precisamente:
a) appartamento in villino tri familiare, articolantesi su piani terra e primo, collegati tra loro da scala interna, con la lettera “G”, composto da 3,5 (tre virgola cinque) vani catastali, con annessa piccola corte esclusiva pertinenziale, distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al
Foglio 1118, Particella 1400, subalterno 23 e subalterno 24, zona censuaria 6, categoria A/7, classe 7, vani 3,5, superficie catastale totale mq.57, Rendita Catastale euro 849,57;
b) box auto posto al piano terra, distinto con la lettera “G”, della superficie catastale di metri quadrati 18 (diciotto), distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 1118,
Particella 1400, subalterno 25, Via Aldino n. SC, piano T, zona censuaria 6, categoria C/6, classe
16, consistenza mq. 15, superficie catastale mq.18, Rendita Catastale euro 112,33; 6
c) quota di comproprietà pari a 1/3 (un terzo) indiviso dall'intero della piccola area annessa pertinenziale destinata a strada dipartentesi da Via Aldino, 22, a servizio delle porzioni immobiliari sopra descritte, distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 1118, particella
1400, subalterno 2, Via Aldino n. SC, piano T;
3) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di effettuare la annotazione/trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero dello stesso da ogni responsabilità.
4) Condannare le parti convenute al pagamento delle spese del presente giudizio.”
Prodotta documentazione, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 17.6.2025, a norma dell'art. 281, comma 1°, quinquies c.p.c.
La domanda proposta dalla curatela della liquidazione giudiziale di è fondata e va CP_1
accolta.
Si reputa opportuno richiamare alcuni principi generali affermati dalla Corte di Cassazione in tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c.:
- “Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. […]” (Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 13172 del
25.5.207, ivi, Rv. 644304-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 27718 del 16.12.2005);
- “L'art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore
(nella specie, atto di concessione di ipoteca volontaria).” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1893 del
9.2.2012, ivi, Rv. 621220-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 5619 del 22.3.2016; Cass., Sez.
Un. Civ., ordinanza n. 9440 del 18.5.2004);
- il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato in riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non rispetto al momento della sua scadenza (Cass., Sez. 3 civ., 18.8.2011 n. 17356; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 10824 del
18.4.2019); 7
- la funzione dell'actio pauliana è la ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (sicché la relativa sentenza ha efficacia retroattiva, in quanto l'atto dispositivo è viziato sin dall'origine: Cass.,
Sez. 3 civ., sentenza n. 19131 del 23.9.2004), e inoltre: “Poichè l'azione revocatoria ordinaria tutela non solo l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche all'assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia, il riconoscimento dell'esistenza dell'"NT AM" non presuppone una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 5105 del 9.3.2006, ivi, Rv. 588696-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 26310 del 29.9.2021);
- a integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (NT AM), è sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (Cass., Sez. 3 civ., sentenze n.
5972 del 18.3.2005 e n. 20813 del 27.10.2004; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 26310 del 29.9.2021)
e anche la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 7262 del 1.6.2000 e n.
14489 del 29.7.2004); secondo i principi generali, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'NT AM (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 7767 del
29.3.2007; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 1902 del 3.2.2005; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1896 del
9.2.2012; Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 16221 del 18.6.2019);
- quanto al requisito soggettivo, quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia AM), e cioè la semplice conoscenza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - da parte del debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo) di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 7262 del 1.6.2000); 8
- la prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (e del terzo) ben può essere fornita, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, anche tramite presunzioni (Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 23205 del 15.11.2016; Cass., Sez. 1 civ., ordinanza n. 13265 del 14.5.2024).
In considerazione di questi principi, considerate le acquisite risultanze e i fatti non contestati, deve ritenersi provata la sussistenza del credito da ritenere sussistente, stante la natura istituzionale della liquidazione giudiziale, che consiste in una procedura concorsuale con finalità liquidatoria volta a consentire ai creditori del soggetto sottoposto alla stessa di essere soddisfatti rivalendosi sul patrimonio dell'imprenditore o della società assoggettata alla procedura concorsuale in parola. La documentazione depositata in atti indica un'esposizione debitoria di alla data dell'atto CP_1
dispositivo (23.11.2020) di cui è stata invocata la revocatoria: in particolare, non è controversa la sussistenza del credito ammesso al passivo de quo della procedura di liquidazione giudiziale di che, subentrata nella situazione processuale della parte attrice ha fatto valere il CP_1
credito maturato nei confronti di questa società e risultante dal titolo giudiziale indicato in citazione e nell'espositiva che precede (documenti n. 3, 3 bis e 4).
Sussistono gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 2901 c.c., essendo stato prodotto il contratto di compravendita rogato il 23.11.2020 dal notaio Dott. (repertorio n. 17812, raccolta n. Persona_2
10587 – documento n. 1 di parte attrice), con cui ha venduto a i CP_1 Controparte_2
beni immobili ivi indicati, costituenti il suo intero patrimonio immobiliare, senza dimostrato di aver pagato il relativo prezzo, oggetto di accolto di un mutuo, ed entrambe le società sono state rappresentante nella compravendita da , legale rappresentante di entrambe e unica Parte_3
socia di come risulta dalle visure camerali prodotte dalla parte attrice Controparte_2
(documenti n. 6 e 7 di parte attrice); sussiste la consapevolezza di quest'ultima società del pregiudizio al ceto creditorio causato dalla vendita e va considerato che “In tema di azione revocatoria ordinaria, qualora l'alienante sia una società il requisito della 'scientia AM' va accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico della (o delle) persone fisiche che la rappresentano, ai sensi del principio stabilito dall'art. 1391 cod. civ., applicabile all'attività delle persone giuridiche.” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 8735 del 9.4.2009, ivi, Rv. 607689-01; conf.
Cass., Sez.1 civ., sentenze n. 5106 del 29.3.2012 e n. 23891 del 22.10.2023).
E' in re ipsa la prova della consapevolezza in capo a rappresentata da Controparte_2
, al pari di consapevole di compiere un atto che avrebbe diminuito, se Parte_3 CP_5
non azzerato, la capacità patrimoniale di in virtù del ruolo dalla medesima svolto CP_5 all'interno della società in bonis e della condotta dalla stessa tenuta.
In conclusione, può ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi dell'azione revocatoria esercitata dalla curatela della liquidazione giudiziale di in base alle suindicate significative CP_1 9
circostanze, lette in un'ottica unitaria e non parcellizzata, da valutari nel loro insieme, che impongono di ritenere che l'atto dispositivo in parola sia stato posto in essere in pregiudizio alle ragioni creditorie della società venditrice;
pertanto, sussistendo i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 2901 c.c., va accolta la domanda in parola e va dichiarata la inefficacia, nei confronti della curatela dell'atto indicato in dispositivo.
Per tutto quanto precede, la domanda ex art. 2901 c.c. deve essere accolta, con la declaratoria d'inopponibilità alla curatela della liquidazione giudiziale di del contratto di CP_1
compravendita di concluso tra questa società in bonis ed Controparte_2
Va disposta l'estromissione dal giudizio di e essendo sopravvenuta la carenza Pt_1 Parte_2
d'intere ad agire a causa della liquidazione giudiziale di e, al riguardo, si richiama il CP_1 principio secondo cui: “Nel caso di accoglimento di un'azione di revocatoria ordinaria promossa dal singolo creditore nei confronti del debitore poi fallito, al quale in corso di causa sia subentrato il curatore ex art. 66 l. fall., la refusione delle spese processuali spetta anche al creditore che sia rimasto in giudizio sino alla sentenza definitiva emessa nei confronti del fallimento, atteso che non costituisce forma di soccombenza né la sopravvenuta improcedibilità della sua domanda in ragione del subentro del curatore - in quanto non attribuibile all'originario attore, il quale aveva fondatamente incardinato il giudizio - né la sua mancata estromissione da parte del giudice (che avrebbe comunque dovuto comportare una refusione delle spese fino ad allora sostenute); in tale caso, tuttavia, la liquidazione delle spese in favore del singolo creditore deve essere correlata al periodo antecedente alla sopravvenuta improcedibilità della domanda che era stata da lui proposta.”
(Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 21013 del 23.8.2019, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 650185-01).
Le spese processuali seguono la soccombenza di e si liquidano come in Controparte_2
dispositivo in base al D.M. 47/2022, secondo i valori medi dello scaglione del credito di cui al suindicato decreto ingiuntivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
L'annotazione della sentenza è a cura della parte (art. 2655 c.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione;
- dispone l'estromissione dal processo di e Pt_1 Parte_2
- accoglie la domanda ex art. 2901 c.c. a favore della curatela della liquidazione giudiziale di e dichiara inopponibile nei suoi confronti il contratto di compravendita stipulato da CP_1
ed rogato il 23.11.2020 dal notaio Dott. (repertorio CP_1 Controparte_2 Persona_2
n. 17812, raccolta n. 10587), avente a oggetto i seguenti beni immobili siti nel Comune di Roma, 10
Località Infernetto – Castel Fusano, aventi accesso dall'area destinata a strada dipartentesi da Via
Aldino, 22 (catastalmente snc):
a) appartamento in villino tri familiare, articolantesi su piani terra e primo, collegati tra loro da scala interna, con la lettera “G”, composto da 3,5 (tre virgola cinque) vani catastali, con annessa piccola corte esclusiva pertinenziale, distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 1118,
Particella 1400, subalterno 23 e subalterno 24, graffati tra loro, Via Aldino n. SC, paiano T-1, interno G, zona censuaria 6, categoria A/7, classe 7, vani 3,5, superficie catastale totale mq. 57,
Rendita Catastale euro 849,57;
b) box auto posto al piano terra, distinto con la lettera “G”, della superficie catastale di metri quadrati 18 (diciotto), distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 1118,
Particella 1400, subalterno 25, Via Aldino n. SC, piano T, interno G, zona censuaria 6, categoria
C/6, classe 16, consistenza mq. 15, superficie catastale mq.18, Rendita Catastale euro 112,33;
c) quota di comproprietà pari a 1/3 (un terzo) indiviso dall'intero della piccola area annessa pertinenziale destinata a strada dipartentesi da Via Aldino, 22, a servizio delle porzioni immobiliari sopra descritte, distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 1118, particella
1400, subalterno 2, Via Aldino n. SC, piano T, bene comune non censibile;
condanna in persona del legale rappresentante, a rifondere alla curatela della Controparte_2 liquidazione giudiziale di le spese processuali, che liquida in € 4.253,00 per compenso CP_1
relativo alla fase decisionale, oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
condanna in persona del legale rappresentante, a rifondere a e a Controparte_2 Parte_1 le spese processuali, che liquida nel complessivo importo di € 4.698,00 (518 Parte_2
anticipazioni, 2.552 fase di studio, 1.628 fase introduttiva), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 5.7.2025
Il Giudice
IE AE