Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2002, n. 8850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8850 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 08850/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU SSAZIONE Oggetto S Z ONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 16532/99 Consigliere Cron. 24110 Dott. Alberto SPANO' Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 06/02/02 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA97 sul ricorso proposto da: MA NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAMADORI, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO CATERINA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 presso rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO 572 -1- CORRERA, DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 6043/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 12/11/98 R.G.N. 1154/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato RAMADORI;
udito l'Avvocato CORETTI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Torino, in riforma della decisione di primo grado, confermava, rigettando l'opposizione proposta da MA AN, titolare della omonima ditta, il decreto ingiuntivo con il quale, su ricorso dell'INPS, era stato condannato al pagamento di oneri contributivi dovuti per il periodo 1992-1994. Riteneva il Tribunale che sussistevano le condizioni per l'emanazione del di decreto opposto costituite dalla attestazione credito del dirigente della sede INPS e che era documentalmente provato che si trattava di azienda artigiana svolgente attività affini a quella edilizia, come risultante dal codice CSC 41304, ad essa attribuito sin dal 1971; altrettanto provato doveva ritenersi che al MA per il periodo in attribuito il diverso questione (1992-1994) fu l'esonero dall'onere codice 3P significante contributivo relativo alla Cig, ma che tale codice fu soppresso dalle note di rettifica dei modelli DM 10/2-89 con le quali fu richiesto al MA il pagamento della differenza tra i contributi dallo stesso complessivamente dovuti, ivi compresi quelli per la Cig, e i contributi versati sulla base delle denunce mensili. Riteneva inoltre il Tribunale che 3 se tali modelli di rettifica non avevano valore di confessione stragiudiziale, tuttavia doveva ritenersi che l'INPS aveva provato il diritto alla differenza contributiva sia perché il MA non aveva contestato che la propria azienda svolgeva l'attività suddetta, sia perché per l'art. 8 della legge n.77 del 1963, come sostituito dall'art. 2 della legge n.14 del 1970, ai fini della dovuto dalle impresesalariale, è integrazione e artigiane, quale quella industriali dell'appellante, un contributo a carico di tali imprese. Precisava infine il Tribunale che, se pur era vero che il MA era stato indotto in errore dall'INPS, con l'inquadramento nella categoria 3P, ciò non escludeva il credito dell'Istituto, rilevando la circostanza semmai ai soli fini degli interessi legali. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione il MA censurandola con tre motivi per violazione di legge e vizio di motivazione. Si è costituito con controricorso l'Istituto intimato resistendo alle avversarie censure. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso deduce il ricorrente vizio di omessa insufficiente 4 motivazione della impugnata sentenza essendosi omesso di precisare il motivo per il quale è stata attribuita efficacia probatoria alle note di rettifica e non ai precedenti modelli di esonero ossia perché costituisca un errore la precedente classificazione in 3P che dava diritto all'esonero; d'altra parte, aggiunge il ricorrente, tale inquadramento della azienda era documentalmente provato e quindi era provato il diritto all'esonero dagli oneri contributivi;
con il secondo motivo deduce ancora il ricorrente violazione degli artt. 635 c.p.c., degli artt. 635 e 645 c.p.c.,633 e oltre a insufficiente motivazione, rilevando che le note di rettifica, sulle quali era basato il provvedimento dell'Istituto di revoca del beneficio contributivo, non erano sufficienti а provare il requisito necessario alla emanazione del decreto ingiuntivo e in particolare non valevano quali prova del credito, a ciò aggiungendosi che il Tribunale è incorso in violazione degli artt. 2697 e 2730 C.C., posto che, una volta provato dal MA il codice di esenzione, era 1'INPS che doveva dimostrare l'insussistenza del diritto all'esenzione. Ritiene la Corte che i motivi di ricorso devono 5 essere rigettati. In primo luogo mette conto rilevare che la denunciata omessa motivazione in ordine alle ragioni della precedente esenzione dal pagamento dei contributi per Cig è ininfluente atteso che il periodo cui si riferisce l'esenzione non riguarda il decreto ingiuntivo opposto e che comunque la questione si pretesa dell'INPS per il periodo in legge quale basa su espresse disposizioni di contestato, conseguenza dell'inquadramento, non nell'ambito delle imprese artigiane, operanti nel settore dell'edilizia. Inoltre si sottolinea che, nella specie, l'attestazione del direttore della sede provinciale Inps, circa l'inquadramento del ricorrente nel predetto settore, integra prova alla pronuncia del scritta idonea decreto ingiuntivo, secondo la previsione dell'art. 635 2° CO. c.p.c.; né l'INPS in sede di opposizione doveva provare altro, atteso che, come già rilevato, nel caso l'obbligazione contributiva nasce direttamente legge. Il precedente esonero, avvenuto dalla probabilmente per errore, non costituisce un diritto quesito per il futuro nel senso prospettato dal ricorrente, ossia nel senso che l'INPS doveva provare l'insussistenza daldell'esonero momento 6 che l'obbligazione di cui trattasi è di fonte legale e sull'applicabilità di tale fonte non vi è contestazione. Per i motivi che precedono la Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese che Si liquidano in euro.....T oltre a euro 1.600 per onorari. Così deciso in Roma il 6 febbra: 2002. il Presidente: Cons. estensore: IL CANCELLIERE forselle Cancelleria Depositr 48 610.2002 Oggi, IL CANCELLIERE 0Quene herselle