Sentenza 20 luglio 2001
Massime • 1
L'errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 391 bis del codice di rito, presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, ciò che non è configurabile nella ipotesi di erronea individuazione, nella sentenza, della norma applicabile al caso concreto, integrandosi, in tal caso, un errore di diritto.( Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione nei confronti di una decisione delle Sezioni Unite in materia di giurisdizione, che aveva ritenuto che, in relazione all'art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804, secondo la quale, in materia contrattuale, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato davanti al giudice di un altro Stato contraente, che sia qualificabile quale giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta è sorta o deve essere eseguita, tale luogo va determinato in conformità con la legge applicabile al rapporto sulla base del diritto internazionale privato del giudice adito, e che la norma sulla cui base individuare la legge applicabile ad un contratto di vendita di macchinari concluso con una ditta fornitrice straniera, convenuta innanzi al giudice italiano per la risoluzione del contratto per inadempimento, fosse costituita, "ratione temporis", dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980,resa esecutiva in Italia con legge n. 975 del 1984,che aveva apportato deroghe all'art. 25 delle disposizioni sulla legge in generale, disponendo che, ove la legge che deve regolare il contratto non venga scelta dalle parti, le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla legge del Paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto, e non già di quello in cui il contratto è stato concluso, dichiarando, pertanto, la giurisdizione del giudice italiano senza affrontare il problema della individuazione del momento della conclusione del contratto. La S.C., investita del ricorso per revocazione della sentenza in quanto frutto di errore di fatto, ha escluso la configurabilità, nella specie, di detto errore, affermando che l'errore sarebbe consistito, se mai, nella erronea individuazione della norma di diritto internazionale privato da applicare nel caso concreto, e, quindi, sarebbe stato un errore di diritto, e, conseguentemente, ha dichiarato la inammissibilità del ricorso.)
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 22696 del 11https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 11/08/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 11/08/2021), n.22696 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente – Dott. PARISE Clotilde – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere – Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 30162-2019 proposto da: R.I., in proprio e quale socio e liquidatore e legale rappresentante della E-MICROSTINT SRL. In liquidazione, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/07/2001, n. 9882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9882 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
KRAUSS MAFFEI VERFAHRENSTECHNIK GMBH, in persona del legale rappresentante pro-tempore, MANNESMANN DEMAG KRAUSS MAFFEI SOCIETÀ INCORPORTANTE KRAUSS-MAFFEI AG, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell'avvocato MARIO TONUCCI, che le rappresenta e difende, giusta procure 133 speciale del Notaio Peter Anton, depositate in data 3 agosto 2000, in atti;
- ricorrenti -
contro
BRISTOL MYERS SQUIBB S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO COLLODEL, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ADOLFO DI MAJO, IGNAZIO BALSAMO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
per la revocazione della sentenza n. 58/00 della Corte suprema di cassazione, depositata il 10/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 15/03/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge.
Svolgimento del processo l. - La società Bristol Myers IB S.p.A. conveniva in giudizio le società KR EI AH GmbH e KR EI AG, con sede in Monaco di Baviera e, con la citazione a comparire davanti al tribunale di Latina, notificata il 12.12.1994, proponeva in loro confronto una domanda di risoluzione per inadempimento e risarcimento del danno.
Le convenute, costituitesi in giudizio, eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice italiano e con ricorso per regolamento chiedevano che la questione fosse risolta dalle sezioni unite della corte di cassazione.
2. - Le sezioni unite, con sentenza 10.3.2000 n. 58/S.U., hanno statuito sulla giurisdizione dichiarando che il giudice italiano è competente a conoscere della domanda.
La sentenza è stata notificata alle convenute, su istanza dell'attrice, il 31.5.2000.
3. - Le società KR EI AH MB e AN DE KR EI AG, questa seconda per aver incorporato la KR EI AG, con ricorso notificato il 28.7.2000, hanno chiesto la revocazione della sentenza.
La Bristol Myers IB S.p.A. ha resistito con controricorso notificato il 13.10.2000.
Il pubblico ministero ha presentato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Motivi della decisione
1. - Il ricorso contiene un motivo.
Le ricorrenti chiedono che la sentenza impugnata sia revocata, perché la decisione sulla giurisdizione è l'effetto di un errore di fatto risultante dai documenti della causa (art. 391/bis cod. proc. civ., in relazione all'art. 395, n. 4 dello stesso codice).
Pongono queste premesse.
Le sezioni unite hanno affermato di dover decidere la questione di giurisdizione sulla base di quanto disposto, per le controversie in materia contrattuale, dall'art. 5 n. 1) della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968.
Hanno poi considerato che la circostanza assunta dalla norma a criterio di collegamento - il luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita - va determinata in conformità della legge applicabile al rapporto, sulla base del diritto internazionale privato del giudice adito.
Secondo le ricorrenti, l'errore di fatto sta nel modo in cui le sezioni unite hanno compiuto l'operazione logica successiva, consistita nell'individuare la norma di diritto internazionale privato applicabile nel caso.
Le sezioni unite hanno considerato che questa norma era rappresentata dall'art.
4.1. della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, secondo la quale il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto - poi individuato nell'Italia. Se non che la Convenzione di Roma, all'art. 17, prevede che le sue disposizioni si applicano in ogni Stato contraente ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore nel medesimo Stato. Orbene, la Convenzione, in Italia, è entrata in vigore l'1 aprile 1991, mentre "i contratti sottesi al rapporto contrattuale dedotto in giudizio sono stati, per converso, conclusi tutti incontrovertibilmente nell'arco temporale 1988/1989". Se non fossero incorse nell'errore di fatto denunciato con il motivo, le sezioni unite non avrebbero potuto ritenere, come invece hanno fatto, che al contratto dovesse applicarsi la Convenzione di Roma, anziché l'art. 25 delle disposizioni preliminari, a norma del quale le obbligazioni nascenti dal contratto erano regolate dalla legge del luogo nel quale era stato concluso.
Così illustrato l'errore di fatto, le ricorrenti osservano che il fatto storico contrattuale da cui è dipesa la decisione non ha formato oggetto di giudizio ne' in sè, ossia sulla data di conclusione, ne' in relazione all'entrata in vigore della Convenzione in Italia.
Sul piano della diversa decisione che avrebbe dovuto essere adottata, le ricorrenti osservano poi che, se avessero applicato l'art. 25, le sezioni unite sarebbero dovute pervenire sulla questione di giurisdizione ad una diversa statuizione.
Siccome il luogo di conclusione del contratto avrebbe dovuto essere considerata la Germania, si sarebbe dovuta applicare la legge tedesca, secondo la quale il luogo di esecuzione delle obbligazioni dedotte in giudizio è la sede del venditore: di qui la giurisdizione del giudice tedesco. 2. - La Corte non può verificare il fondamento delle ragioni dell'impugnazione, perché la sentenza di cui è stata domandata la revocazione non presenta un errore riconducibile al tipo indicato dal n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ. 3. - Il punto della decisione, che le società ricorrenti hanno sostenuto essere viziato da errore di fatto, è quello dove è stato detto, che la norma di diritto internazionale privato, sulla cui base individuare la legge applicabile al contratto, era costituita dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 anziché dall'art. 25 delle disposizioni sulla legge in generale.
La sentenza, sul punto, è così motivata: - "4.2 Il luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita - appunto in conformità alla legge applicabile al rapporto, secondo il diritto internazionale privato del giudice adito - si determina tenendo conto del fatto che la violazione delle obbligazioni, corrispondenti al diritto sul quale l'azione proposta si impernia. si è verificata quando l'art. 25 delle disposizioni sulla legge in generale (per cui le obbligazioni che nascono dal contratto sono regolate dalla legge del luogo in cui il contratto è concluso) era ormai derogato dalla Convenzione di Roma 19 giugno 1980, resa esecutiva in Italia con legge 18 dicembre 1984, n. 975. Stando all'art. 4 n. 1 di questa Convenzione, se la legge che regola il contratto non viene scelta dalle parti, le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla legge del paese col quale il contratto presenta il collegamento più stretto (Cass., Sez. Un., 5 agosto 1998, n. 7714; Cass., Sez. Un., 28 luglio 1998, n. 7398)". Il passo della motivazione appena riprodotto - per come è formulato - convince del fatto che la norma di diritto internazionale privato pertinente al caso è stata individuata prescindendo affatto dal tempo di conclusione dei contratti.
Nella sentenza è stato invece considerato che, quando il comportamento mantenuto dalle società venditrici s'era palesato come inadempimento tale da consentire alla compratrice di domandare la risoluzione del contratto, la norma di diritto internazionale pertinente al caso e sulla cui base individuare la legge applicabile al contratto ed il luogo della sua esecuzione non era più l'art. 25 delle disposizioni sulla legge in generale, perché questa era stata abrogata dall'art.
4.1. della Convenzione di Roma.
Sicché, se vizio vi fosse in questa decisione, esso si atteggerebbe come errore di diritto nella applicazione della norme contenute nella Convenzione.
3.1. - Conferma di ciò che si è detto si trae da una ulteriore osservazione.
Le parti, nel giudizio di regolamento, discutendo la questione della legge applicabile al contratto, ovverosia della sua individuazione sulla base della pertinente norma di diritto internazionale privato, sono ambedue partite dal presupposto che questa norma fosse l'art. 25 delle disposizioni sulla legge in generale, approdando però al diverso risultato di ritenere le convenute che il contratto si fosse concluso in Germania, l'attrice che si fosse concluso in Italia. Più specificamente, le società convenute, nel primo motivo del ricorso per regolamento preventivo, dopo aver spiegato perché si doveva applicare l'art. 25 e non la Convenzione di Roma (ed averlo spiegato nei termini che si sono già veduti), hanno poi considerato che i contratti dovevano ritenersi conclusi in Germania, in quanto l'ordinativo 16.12.1988 della Bristol Myers IB era da considerare accettazione di una precedente offerta.
Al contrario, l'attrice, discutendo nel controricorso questa aspetto del motivo, aveva sostenuto che il contratto s'era concluso in Italia, dove era ad essa pervenuta la nota 28.7.1989 della KR EI AH, speditale a conferma dell'ordine ricevuto. Orbene, le sezioni unite, quando riferiscono i motivi del ricorso, indicano che - secondo le ricorrenti - la pertinente norma di diritto internazionale privato assume il luogo di conclusione del contratto a criterio di individuazione della legge applicabile, che il contratto si è concluso quando e dove esse hanno ricevuto la lettera 16.12.1998 della società acquirente, che per il diritto tedesco luogo di esecuzione dell'obbligazione è quello dove il debitore ha la sua residenza al momento in cui l'obbligazione è sorta. Ma scartano l'art. 25 come pertinente norma di diritto internazionale privato considerandola non più applicabile.
E ciò si spiega con la considerazione che le sezioni unite hanno ritenuto di individuare la pertinente norma di diritto internazionale sulla base non del tempo di conclusione del contratto, di cui hanno mostrato d'avere esatta rappresentazione, ma del tempo in cui - secondo le allegazioni della società attrice - le macchine installate avevano rivelato i difetti che le rendevano inidonee all'uso, e dunque s'era verificata la violazione delle obbligazioni corrispondenti al diritto sul quale era imperniata l'azione. Aspetto sul quale le sezioni unite tornano subito dopo nella motivazione, quando osservano che le obbligazioni delle società venditrici non si esaurivano nella consegna allo spedizioniere o vettore, ma contemplavano anche il montaggio, presso lo stabilimento dell'acquirente, delle macchine oggetto del contratto, macchine di cui era stato anche garantito il buon funzionamento. 4. - Le considerazioni svolte dalle ricorrenti nell'ultimo paragrafo del loro ricorso non hanno voluto costituire motivo di impugnazione e perciò non possono essere esaminate.
5. - Il ricorso è dichiarato inammissibile.
6. - Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione, 15 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2001