Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/07/2001, n. 9882
CASS
Sentenza 20 luglio 2001

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L'errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 391 bis del codice di rito, presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, ciò che non è configurabile nella ipotesi di erronea individuazione, nella sentenza, della norma applicabile al caso concreto, integrandosi, in tal caso, un errore di diritto.( Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione nei confronti di una decisione delle Sezioni Unite in materia di giurisdizione, che aveva ritenuto che, in relazione all'art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804, secondo la quale, in materia contrattuale, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato davanti al giudice di un altro Stato contraente, che sia qualificabile quale giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta è sorta o deve essere eseguita, tale luogo va determinato in conformità con la legge applicabile al rapporto sulla base del diritto internazionale privato del giudice adito, e che la norma sulla cui base individuare la legge applicabile ad un contratto di vendita di macchinari concluso con una ditta fornitrice straniera, convenuta innanzi al giudice italiano per la risoluzione del contratto per inadempimento, fosse costituita, "ratione temporis", dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980,resa esecutiva in Italia con legge n. 975 del 1984,che aveva apportato deroghe all'art. 25 delle disposizioni sulla legge in generale, disponendo che, ove la legge che deve regolare il contratto non venga scelta dalle parti, le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla legge del Paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto, e non già di quello in cui il contratto è stato concluso, dichiarando, pertanto, la giurisdizione del giudice italiano senza affrontare il problema della individuazione del momento della conclusione del contratto. La S.C., investita del ricorso per revocazione della sentenza in quanto frutto di errore di fatto, ha escluso la configurabilità, nella specie, di detto errore, affermando che l'errore sarebbe consistito, se mai, nella erronea individuazione della norma di diritto internazionale privato da applicare nel caso concreto, e, quindi, sarebbe stato un errore di diritto, e, conseguentemente, ha dichiarato la inammissibilità del ricorso.)

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    https://www.laleggepertutti.it/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/07/2001, n. 9882
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9882
Data del deposito : 20 luglio 2001

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