CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20462 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA, nel procedimento a carico di: AG AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/02/2026 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale OL AN RI OR, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dal difensore dell’indagato, Avv. Gaetano Marino, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, emessa il 23 gennaio 2026, che aveva applicato ad ND RE la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori ed a due reati di autoriciclaggio (capi 1, 2 e 3 della imputazione provvisoria). Il Tribunale non ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20462 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 08/05/2026 Deduce: 1) violazione di legge per avere il Tribunale adottato e richiesto uno standard probatorio proprio del giudizio di merito e non della fase cautelare. 2) violazione di legge in ordine alla ritenuta insussistenza del dolo specifico del reato di trasferimento fraudolento di valori. 3) vizio della motivazione per contraddittorietà, per le ragioni prima esplicitate a proposito delle violazioni di legge nella applicazione concreta dei principi di diritto che lo stesso Tribunale ha fatto propri a proposito del reato di trasferimento fraudolento di valori;
4) vizio di motivazione per non avere il Tribunale valutato elementi indiziari decisivi a carico del ricorrente, quali quelli già enumerati nel primo motivo di ricorso, finendo per adottare una motivazione apparente;
5) vizio della motivazione per avere il Tribunale parcellizzato le risultanze investigative, valorizzandone soltanto alcune e pretermettendone altre, nei termini già precisati;
6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di autoriciclaggio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
1. In punto di diritto, il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, [...], Rv. 282355- 01; Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, [...], Rv. 281010-01).
2. Nel caso in esame - che esula dalla eccezione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - il ricorrente non indica alcuna esigenza cautelare da salvaguardare e neanche la necessità di imporre una misura cautelare al ricorrente, limitandosi a richiedere una diversa valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. Nel che, l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 08/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 2
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale OL AN RI OR, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dal difensore dell’indagato, Avv. Gaetano Marino, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, emessa il 23 gennaio 2026, che aveva applicato ad ND RE la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori ed a due reati di autoriciclaggio (capi 1, 2 e 3 della imputazione provvisoria). Il Tribunale non ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20462 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 08/05/2026 Deduce: 1) violazione di legge per avere il Tribunale adottato e richiesto uno standard probatorio proprio del giudizio di merito e non della fase cautelare. 2) violazione di legge in ordine alla ritenuta insussistenza del dolo specifico del reato di trasferimento fraudolento di valori. 3) vizio della motivazione per contraddittorietà, per le ragioni prima esplicitate a proposito delle violazioni di legge nella applicazione concreta dei principi di diritto che lo stesso Tribunale ha fatto propri a proposito del reato di trasferimento fraudolento di valori;
4) vizio di motivazione per non avere il Tribunale valutato elementi indiziari decisivi a carico del ricorrente, quali quelli già enumerati nel primo motivo di ricorso, finendo per adottare una motivazione apparente;
5) vizio della motivazione per avere il Tribunale parcellizzato le risultanze investigative, valorizzandone soltanto alcune e pretermettendone altre, nei termini già precisati;
6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di autoriciclaggio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
1. In punto di diritto, il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, [...], Rv. 282355- 01; Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, [...], Rv. 281010-01).
2. Nel caso in esame - che esula dalla eccezione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - il ricorrente non indica alcuna esigenza cautelare da salvaguardare e neanche la necessità di imporre una misura cautelare al ricorrente, limitandosi a richiedere una diversa valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. Nel che, l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 08/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 2