Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1983, valutato in lire 141 miliardi, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
All'onere relativo agli anni successivi, valutato in lire 177,5 miliardi per l'anno 1984, in lire 215 miliardi per l'anno 1985 ed in lire 230 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1983, valutato in lire 141 miliardi, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
All'onere relativo agli anni successivi, valutato in lire 177,5 miliardi per l'anno 1984, in lire 215 miliardi per l'anno 1985 ed in lire 230 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.