Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 20/02/2026, n. 3021
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    Dalla lettura degli atti prodotti dall'Ufficio risulta che le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa tributaria

    Non viene specificato nel testo, ma implicitamente rigettato dato l'esito finale.

  • Rigettato
    Mancata citazione dell'Ente Impositore

    La Corte ha ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso intimazione di pagamento, l'atto presupposto è costituito dalle cartelle di pagamento e non dall'avviso di accertamento. Inoltre, non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'Ente Impositore e l'Agenzia per la SI.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 20/02/2026, n. 3021
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3021
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo