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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 20/02/2026, n. 3021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3021 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3021/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9534/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 00000000000 BOLLO 2008
- AVVISO DI MORA n. 00000000000 BOLLO 2009
- AVVISO DI MORA n. 00000000000 BOLLO 2010
- AVVISO DI MORA n. 00000000000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2047/2026 depositato il
04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica cognome Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Napoli ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259002476309000, e le sottostanti cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2018 e ne chiede l'annullamento; sostiene il ricorrente che l'intimazione è nulla per omessa notifica degli atti presupposti e prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancata citazione dell'Ente Impositore, nel merito il rigetto.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, si osserva che infondata è l'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate in relazione all'art. 14 comma 6 bis DLvo 546/92.
Ed invero, ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis del DLvo 546/92, come modificato dal DLvo 220/23, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
In assenza di esplicito richiamo, non è applicabile il comma 2 dello stesso art. 14, che prevede l'integrazione del contraddittorio, non sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'Ente Impositore e l'Agenzia per la SI, in quanto la presenza di entrambi i soggetti non può dirsi necessaria affinché la sentenza possa dirsi produttiva di effetti e l'oggetto del ricorso non è inscindibile. L'Agenzia per la SI ha esplicitamente e preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione passiva e l'omessa notifica del ricorso alla Regione Campania.
Nel caso di specie, però, trattandosi di impugnazione avverso intimazione di pagamento, l'atto presupposto
è costituito dalle cartelle di pagamento e non dall'avviso di accertamento.
Passando alle eccezioni del ricorrente, dalla lettura degli atti prodotti dall'Ufficio risulta che le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate e sono stati notificati oltre all'atto impugnato altre 2 intimazioni di pagamento e un preavviso di fermo amministrativo.
Legittimamente, dunque, l'Agenzia per la riscossione ha emesso l'atto impugnato.
Una volta accertato che l'atto impugnato non costituisca nuova pretesa tributaria e che pertanto tale pretesa sia divenuta definitiva, occorre verificare se vi sia stata autonoma impugnazione dell'intimazione. Ed invero, il comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92 afferma il principio della autonoma impugnabilità per cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”: l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione e comunque unitamente a questi ultimi.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha impugnato l'intimazione per vizi propri ma esclusivamente per omessa notifica degli atti presupposti e prescrizione della pretesa tributaria.
Per quanto esposto, la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in 200,00 euro, oneri accessori come per legge
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9534/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 00000000000 BOLLO 2008
- AVVISO DI MORA n. 00000000000 BOLLO 2009
- AVVISO DI MORA n. 00000000000 BOLLO 2010
- AVVISO DI MORA n. 00000000000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2047/2026 depositato il
04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica cognome Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Napoli ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259002476309000, e le sottostanti cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2018 e ne chiede l'annullamento; sostiene il ricorrente che l'intimazione è nulla per omessa notifica degli atti presupposti e prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancata citazione dell'Ente Impositore, nel merito il rigetto.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, si osserva che infondata è l'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate in relazione all'art. 14 comma 6 bis DLvo 546/92.
Ed invero, ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis del DLvo 546/92, come modificato dal DLvo 220/23, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
In assenza di esplicito richiamo, non è applicabile il comma 2 dello stesso art. 14, che prevede l'integrazione del contraddittorio, non sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'Ente Impositore e l'Agenzia per la SI, in quanto la presenza di entrambi i soggetti non può dirsi necessaria affinché la sentenza possa dirsi produttiva di effetti e l'oggetto del ricorso non è inscindibile. L'Agenzia per la SI ha esplicitamente e preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione passiva e l'omessa notifica del ricorso alla Regione Campania.
Nel caso di specie, però, trattandosi di impugnazione avverso intimazione di pagamento, l'atto presupposto
è costituito dalle cartelle di pagamento e non dall'avviso di accertamento.
Passando alle eccezioni del ricorrente, dalla lettura degli atti prodotti dall'Ufficio risulta che le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate e sono stati notificati oltre all'atto impugnato altre 2 intimazioni di pagamento e un preavviso di fermo amministrativo.
Legittimamente, dunque, l'Agenzia per la riscossione ha emesso l'atto impugnato.
Una volta accertato che l'atto impugnato non costituisca nuova pretesa tributaria e che pertanto tale pretesa sia divenuta definitiva, occorre verificare se vi sia stata autonoma impugnazione dell'intimazione. Ed invero, il comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92 afferma il principio della autonoma impugnabilità per cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”: l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione e comunque unitamente a questi ultimi.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha impugnato l'intimazione per vizi propri ma esclusivamente per omessa notifica degli atti presupposti e prescrizione della pretesa tributaria.
Per quanto esposto, la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in 200,00 euro, oneri accessori come per legge