Articolo 2 della Legge 29 gennaio 1992, n. 58
Articolo 1Articolo 3
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20 febbraio 1992
Art. 2. Tariffe dei servizi di telecomunicazioni 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Comitato interministeriale prezzi (CIP), sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali, un piano di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni da realizzarsi entro il 1992, volto a stabilire, contestualmente, una stretta correlazione tra le tariffe dei singoli servizi ed il costo delle relative prestazioni, nonche' una armonizzazione con le tariffe in vigore nei Paesi della Comunita' economica europea paragonabili all'Italia per sviluppo del servizio ed estensione territoriale.
2. Dalla data di approvazione da parte del CIP del piano di ristrutturazione di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 1992, le tariffe dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico sono determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; non si applica il disposto di cui all' articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 .
Sono abrogati l'articolo 304 e il primo comma dell'articolo 306 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , con effetto dalla data di approvazione del piano di ristrutturazione di cui al comma 1 ovvero dal 31 dicembre 1992.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1992