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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/12/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6459/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ON RR Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51, ultimo comma c.p.c., con ricorso congiunto di modifica depositato il 08/10/2025, da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14/03/1976,
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
10/10/1975, entrambi con il proc. dom. avv. CORNELLI LUCA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica condizioni relative al mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita accoglimento la domanda di modifica delle condizioni inerenti al mantenimento della figlia (n. il 22/12/2010), nata dalla convivenza Persona_1 more uxorio delle parti.
Preliminarmente, si osserva che i rapporti tra le parti sono regolamentati dalle condizioni stabilite del decreto emesso da questo Tribunale n. 7080/2020 del
22/12/2020 (emesso nell'ambito del procedimento civile RG n. 3186/2020) e che il presente ricorso congiunto si fonda su circostanze sopravvenute alla suddetta pronuncia.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti non si pongono in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Collegio ritiene di poterli recepire integralmente nella presente sede.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, ultimo comma c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 04/12/2025.
Il Presidente estensore
ON RR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ON RR Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51, ultimo comma c.p.c., con ricorso congiunto di modifica depositato il 08/10/2025, da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14/03/1976,
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
10/10/1975, entrambi con il proc. dom. avv. CORNELLI LUCA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica condizioni relative al mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita accoglimento la domanda di modifica delle condizioni inerenti al mantenimento della figlia (n. il 22/12/2010), nata dalla convivenza Persona_1 more uxorio delle parti.
Preliminarmente, si osserva che i rapporti tra le parti sono regolamentati dalle condizioni stabilite del decreto emesso da questo Tribunale n. 7080/2020 del
22/12/2020 (emesso nell'ambito del procedimento civile RG n. 3186/2020) e che il presente ricorso congiunto si fonda su circostanze sopravvenute alla suddetta pronuncia.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti non si pongono in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Collegio ritiene di poterli recepire integralmente nella presente sede.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, ultimo comma c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 04/12/2025.
Il Presidente estensore
ON RR
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