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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUNTOLI GIULIO LINO RI, Presidente
GIAMBASTIANI AN, AT
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 282/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.l.u. Legale Rappr. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - DINIEGO TACITO IRES-ALTRO 2020
- DINIEGO TACITO IVA-ALTRO 2020
- DINIEGO TACITO IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso n. 282/2025
Fatto e motivi della decisione
Ricorre Ricorrente_1 SLU avverso il silenzio/rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso, notificata in data 24.11.2024, ed avente ad oggetto la restituzione delle somme versate sulle cartelle di pagamento n. 06220240006741352000 e n. 06220240007864935000, anno di imposta 2020. Il ricorso viene proposto avverso l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Lucca -, nonché avverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione della Provincia di Lucca. Eccepisce la ricorrente:
· Inesistenza dei titoli pagati e chiesti a rimborso, con riferimento a IVA/2020, Redditi 2020, Irap
2020.
La ricorrente, avendo maturato, nell'anno di imposta 2020, crediti di imposta IVA, IRES ed Irap, ha avanzato, in data 22.11.2024, richiesta di rimborso, su cui si è formato tacito diniego. Chiede annullare/ revocare il tacito diniego, formatosi il 20.02.2024, avente ad oggetto tutto quanto versato a titolo di IVA,
IRES, Irap, sanzioni ed interessi, portati ad esecuzione con le cartelle citate. Con vittoria di spese del giudizio.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Lucca, che chiede, preliminarmente, dichiarare inammissibile il ricorso, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, essendo il domicilio fiscale in Roma.
Chiede la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità dl ricorso, per carenza di legittimazione passiva, ex-art. 31, DP.R. n. 600/73.Chiede le spese di lite, per l'attività processuale espletata da errata convocazione in causa.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione di Lucca non è costituita in causa.
La società ricorrente deposita memoria, datata 21.01.2026, nella quale controdeduce in ordine alla sollevata carenza di legittimazione ad agire, in quanto competente sarebbe l'Agenzia Riscossione di
Roma 4. L'Agenzia delle Entrate riscossione di Lucca è competente, perché la richiesta di rimborso investe, anche, le cartelle in base alle quali sono stati effettuati i pagamenti qui richiesti a rimborso. In ogni caso, il ricorso non può essere dichiarato inammissibile, ove notificato ad un Ufficio territorialmente non competente. Tutti gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate hanno capacità in giudizio in via corrente ed alternativa. Osserva, poi, che parte resistente non ha mosso alcuna contestazione ai motivi del ricorso. Per il principio di non contestazione i fatti non contestati si intendono provati. Si riporta alle rassegnate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preliminarmente, osserva che il domicilio fiscale della contribuente, nel momento in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi, era Roma. Anche i ruoli e avvisi bonari sono stati prodotti dalla DP
Roma 4. La ricorrente ha trasferito la residenza a Lucca solo nel 2023, come documentato in atti (all.
2-3-4 e 6). Da interrogazione effettuata (all. 5) risulta, poi, che l'Ufficio di Roma 4 ha preso in carico l'istanza di rimborso. L'Agenzia di Lucca non è l'ufficio competente, né legittimato a replicare alla ricorrente società.
La Corte dichiara la propria incompetenza territoriale a decidere in quanto competente è la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in ragione del domicilio fiscale della contribuente. La parte interessata dovrà provvedere a riassumere il giudizio nei termini di legge avanti alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma che disporrà anche riguardo alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'incompetenza per territorio, competente essendo la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, davanti alla quale la parte interessata dovrà riassumere il giudizio nei termini di legge, come da parte motiva.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUNTOLI GIULIO LINO RI, Presidente
GIAMBASTIANI AN, AT
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 282/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.l.u. Legale Rappr. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - DINIEGO TACITO IRES-ALTRO 2020
- DINIEGO TACITO IVA-ALTRO 2020
- DINIEGO TACITO IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso n. 282/2025
Fatto e motivi della decisione
Ricorre Ricorrente_1 SLU avverso il silenzio/rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso, notificata in data 24.11.2024, ed avente ad oggetto la restituzione delle somme versate sulle cartelle di pagamento n. 06220240006741352000 e n. 06220240007864935000, anno di imposta 2020. Il ricorso viene proposto avverso l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Lucca -, nonché avverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione della Provincia di Lucca. Eccepisce la ricorrente:
· Inesistenza dei titoli pagati e chiesti a rimborso, con riferimento a IVA/2020, Redditi 2020, Irap
2020.
La ricorrente, avendo maturato, nell'anno di imposta 2020, crediti di imposta IVA, IRES ed Irap, ha avanzato, in data 22.11.2024, richiesta di rimborso, su cui si è formato tacito diniego. Chiede annullare/ revocare il tacito diniego, formatosi il 20.02.2024, avente ad oggetto tutto quanto versato a titolo di IVA,
IRES, Irap, sanzioni ed interessi, portati ad esecuzione con le cartelle citate. Con vittoria di spese del giudizio.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Lucca, che chiede, preliminarmente, dichiarare inammissibile il ricorso, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, essendo il domicilio fiscale in Roma.
Chiede la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità dl ricorso, per carenza di legittimazione passiva, ex-art. 31, DP.R. n. 600/73.Chiede le spese di lite, per l'attività processuale espletata da errata convocazione in causa.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione di Lucca non è costituita in causa.
La società ricorrente deposita memoria, datata 21.01.2026, nella quale controdeduce in ordine alla sollevata carenza di legittimazione ad agire, in quanto competente sarebbe l'Agenzia Riscossione di
Roma 4. L'Agenzia delle Entrate riscossione di Lucca è competente, perché la richiesta di rimborso investe, anche, le cartelle in base alle quali sono stati effettuati i pagamenti qui richiesti a rimborso. In ogni caso, il ricorso non può essere dichiarato inammissibile, ove notificato ad un Ufficio territorialmente non competente. Tutti gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate hanno capacità in giudizio in via corrente ed alternativa. Osserva, poi, che parte resistente non ha mosso alcuna contestazione ai motivi del ricorso. Per il principio di non contestazione i fatti non contestati si intendono provati. Si riporta alle rassegnate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preliminarmente, osserva che il domicilio fiscale della contribuente, nel momento in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi, era Roma. Anche i ruoli e avvisi bonari sono stati prodotti dalla DP
Roma 4. La ricorrente ha trasferito la residenza a Lucca solo nel 2023, come documentato in atti (all.
2-3-4 e 6). Da interrogazione effettuata (all. 5) risulta, poi, che l'Ufficio di Roma 4 ha preso in carico l'istanza di rimborso. L'Agenzia di Lucca non è l'ufficio competente, né legittimato a replicare alla ricorrente società.
La Corte dichiara la propria incompetenza territoriale a decidere in quanto competente è la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in ragione del domicilio fiscale della contribuente. La parte interessata dovrà provvedere a riassumere il giudizio nei termini di legge avanti alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma che disporrà anche riguardo alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'incompetenza per territorio, competente essendo la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, davanti alla quale la parte interessata dovrà riassumere il giudizio nei termini di legge, come da parte motiva.