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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G 5306/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 16/4/2025
Per la parte opponente sono comparsi l'avv. DAVIDE CUOMO e l'avv. CONCETTA
VALERIA CALÌ;
Per la parte opposta è comparso l'avv. DAVIDE TRIPODI per delega dell'avv. SERAFINO
COLAIUDA e dell'avv. ALFONSO CORSI;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e verbali di causa ed insistono nelle rispettive difese.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5306 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati DAVIDE CUOMO e CONCETTA VALERIA CALÌ per procura in atti opponente
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e dagli Avvocati SERAFINO COLAIUDA e
ALFONSO VINCENZO CORSI per procura in atti opposta
Oggetto: Assicurazione.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 12.4.2022 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 872/2022, emesso da questo Tribunale il 21.2.2022, notificato in data 03.03.2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 13.131,47,
pagina 2 di 7 oltre interessi e spese della procedura, in favore di quale residuo Controparte_1 credito derivante dal contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, ai sensi del
D.P.R. 05 gennaio 1950 n. 180, intercorso con e assistito dalla garanzia Controparte_2 assicurativa contro i rischi di impiego stipulata con Controparte_1
A sostegno dell'opposizione formulava i seguenti motivi: 1) Parte_1 inadempimento degli obblighi contrattuali da parte di la quale, ai sensi Controparte_2 dell'art 1.4. del contratto di assicurazione, nel caso di fallimento o procedure concorsuali della terza ceduta, era obbligata a presentare domanda di insinuazione al passivo, attività non espletata nel caso di specie;
2) errata quantificazione delle somme liquidate dalla compagnia assicurativa.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, chiedeva la rideterminazione del quantum.
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione, di cui chiedeva Controparte_1 il rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 21.10.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e veniva assegnato all'opposta il termine per l'avvio del procedimento di mediazione.
Con ordinanza del 11.09.2024, la prima resa dallo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, veniva rigettata l'eccezione di improcedibilità e la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., all'udienza del 16.04.2025, alla quale viene decisa.
*****
L'opposizione è infondata per i motivi di seguito illustrati.
Occorre innanzitutto affermare la titolarità attiva del rapporto controverso in capo alla
Controparte_1
Al riguardo l'opposta ha depositato: 1) il contratto concluso da con Parte_1 [...]
(all.1 fasc. monitorio); 2) la polizza contratta nell'interesse della delegataria- P_ cedente (all. 2 fasc. monitorio); 3) la comunicazione di attivazione della Controparte_2
pagina 3 di 7 copertura assicurativa da parte di trasmessa alla in Controparte_2 Controparte_1 seguito alla cessazione del rapporto di lavoro in data 01.2.2020 (all. 5 fasc. monitorio); 4) la liquidazione del sinistro con la corresponsione della somma di € 13.131,47 in data 21.7.2020, come da quietanza in atti (all. 6 fasc. monitorio); 5) la richiesta formulata da
[...] nei confronti di con la successiva costituzione in mora, Controparte_1 Parte_1 ricevuta dall'opponente in data 10.8.2021 (all. 7 fasc. monitorio).
Il contratto concluso tra e prevede espressamente, all'art. 8, la Parte_1 P_ copertura assicurativa ex art. 54 DPR 180/50, in virtù della quale la compagnia assicurativa Contro per il caso di “rischi diversi di impiego” del cliente, indennizza la beneficiaria del contratto di polizza - - e, con il pagamento dell'indennizzo in seguito alla Controparte_2
Contro perdita dell'impiego, la i surroga nei diritti del finanziatore verso il cliente (art. 8.3.). Con DU che ha versato a la somma di € 13.131,47, come da Controparte_1 quietanza in atti, si è surrogata ai sensi degli artt. 1201 e 1916 c.c. in tutti i diritti e le azioni spettanti alla finanziaria, nei confronti del debitore ceduto.
Sul punto la Suprema Corte, con una pronuncia resa in relazione ad un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, ha chiarito che […] La qualificazione dell'operazione negoziale in termini di contratto a favore di terzo appare corretta. A favore della tesi per cui l'assicurazione è stata stipulata nell'interesse del finanziatore depongono le clausole contrattuali, sia quelle del contratto di mutuo che quelle delle condizioni contrattuali preliminari a tale contratto. […] l'assicurazione è stata stipulata nell'interesse del finanziatore, ma soprattutto ha correttamente dedotto che era stato pattuito un diritto di surroga dell'assicuratore verso il finanziato per il caso di inadempimento di quest'ultimo: è di tutta evidenza che questo diritto di surroga non può ritenersi nullo per difetto di causa se si riconosce, come ha fatto la Corte
d'appello, che esso ha fonte in una assicurazione che è nell'interesse del finanziatore piuttosto che nell'interesse del finanziato: sarebbe priva di causa una surroga ai danni del finanziato qualora l'assicurazione fosse invece nell'interesse di costui, ma così non è. Né incompatibile con questa qualificazione è la circostanza che il premio
è stato corrisposto dal ricorrente, ossia dal debitore finanziato, in quanto costui era contrattualmente obbligato a farlo, e questa previsione contrattuale non può nemmeno dirsi incompatibile con lo schema contrattuale, poiché
pagina 4 di 7 ben può rispondere all'interesse delle parti che il finanziato riconosca al finanziatore un diritto alla assicurazione per il rischio in cui il debito non venga restituito.
[…] Deve pertanto ritenersi corretta la qualificazione di questa operazione negoziale come di una assicurazione stipulata nell'interesse del finanziatore anziché nell'interesse del finanziato, ma soprattutto, come conseguenza di tale qualificazione, deve ritenersi valida la previsione, in tale pattuizione contrattuale, del diritto di surroga, che pure è espressamente previsto a favore dell'assicuratore ed ai danni del finanziato: diritto di surroga che ha la sua causa nella circostanza che l'assicurazione era per l'appunto non già a beneficio del finanziato questo bensì a beneficio del finanziatore (C. Cass., ord. n. 9866/2022).
Considerato, quindi, che le pattuizioni contenute nel contratto di finanziamento e le pattuizioni contenute nella polizza di assicurazione vanno intese a vantaggio della società finanziaria risulta fondato il diritto di credito di Controparte_2 Controparte_1
Non è fatto contestato, ed è documentalmente provato, che a seguito della cessazione del Con rapporto di lavoro dell'opponente, è cessato il mandato di pagamento in favore di per l'estinzione del proprio debito, e la società assicuratrice opposta ha pagato alla P_ il debito residuo, versando la somma di € 13.131,47.
[...]
L'opponente ha lamentato l'inadempimento del contratto da parte della finanziaria, che avrebbe asseritamente omesso di rivolgere le sue pretese nei confronti del datore di lavoro, come previsto dall'art.
1.4 del contratto di assicurazione, preferendo azionare direttamente la polizza.
Ebbene, il predetto art.
1.4 testualmente recita: “Il contraente /assicurato si obbliga a presentare, nel caso in cui l'amministrazione sia dichiarata fallita o versi in altre procedure concorsuali, istanza di ammissione al passivo, invocando la posizione di creditore in virtù di un contratto di cessione delle quote di retribuzione e delle altre indennità, ivi comprese quelle conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro. […]”.
L'opposta ha depositato comunicazione della inviata a Controparte_2 Parte_1 in data 26.5.2020, con la quale ha dato atto che il terzo datore di lavoro, Papino
Elettrodomestici S.p.A., aveva dichiarato la cessazione del rapporto di lavoro e che il saldo
TFR era pari a zero, pertanto, in caso di mancato pagamento avrebbe attivato la polizza. Tale comunicazione conteneva l'espressa messa in mora del debitore.
pagina 5 di 7 Non avendo ricevuto alcuna risposta, l'ente finanziatore, in applicazione del contratto sopra riportato, ha attivato la polizza, essendosi verificata la cessazione del rapporto di lavoro, ovvero proprio il rischio contemplato dalla stessa.
La compagnia assicurativa è soggetto terzo rispetto alle obbligazioni tra la finanziaria e il debitore.
L'opponente si è solo limitato ad eccepire il fallimento del proprio datore di lavoro quale giusta causa per il mancato pagamento delle quote di cessione dello stipendio in favore del cessionario, ma ciò non determina nei suoi confronti alcun effetto liberatorio, dal momento che la finanziaria ha attivato la polizza per il rischio impiego.
La mancata insinuazione al passivo dell'ente finanziatore non spiega alcun effetto nei confronti dell'assicurazione, la quale ha versato l'indennizzo richiesto e in questa sede ha agito nei confronti del cliente, surrogandosi, si ribadisce, ai sensi delle disposizioni richiamate.
Non è neppure ravvisabile alcun errore nella liquidazione dell'importo dovuto.
L'art.
8.2 del contratto di finanziamento prevede: “Le rate scadute e non pagate precedenti alla data dell'evento di sinistro, non sono oggetto di copertura assicurativa…”.
L'evento coperto dal rischio assicurativo, ovvero la perdita dell'impiego da parte di PT
, si è verificato nel febbraio 2020, precisamente in data 01.2.2020, per le sue
[...] dimissioni volontarie;
da tale momento è scattato l'obbligo assicurativo, non essendo stata effettuata la trattenuta del quinto dello stipendio.
In data 18.06.2020, dopo aver diffidato e messo in mora il debitore cedente, P_ ha provveduto all'apertura del sinistro e in sede di liquidazione dell'indennizzo
[...] correttamente sono state escluse le rate scadute al momento della cessazione del rapporto di Con lavoro: al riguardo si evidenzia che la ha attestato un debito residuo nel maggio 2020 di €
14.935,43, ma ha richiesto la liquidazione della somma di € 13.230,70, ottenendo dall'assicurazione l'importo di € 13.131,47, come da quietanza in atti (cfr. documentazione allegata al fascicolo monitorio).
Le rate insolute, pari ad € 1.250,00, relative al periodo antecedente il sinistro, non corrisposte dal datore di lavoro, non sono state erogate;
infatti, nel conteggio estintivo queste pagina 6 di 7 vengono riportate con la dicitura “Dettaglio importi del cliente”, ovvero somme dovute dall'opponente e non dalla assicurazione.
In sede monitoria la in surroga ha agito per la minor somma € Controparte_1
13.131,47 come da atto di quietanza del 21.7.2020 (all. 6 fascicolo monitorio), poiché tale somma è quella effettivamente corrisposta a titolo di indennizzo assicurativo alla P_
[...]
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, al rigetto dell'opposizione e alla conferma del decreto ingiuntivo, già esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, conseguentemente l'opponente è condannato al pagamento di dette spese, liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M.
55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia
(scaglione fino a € 26.000,00) nel seguente modo: € 700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase di trattazione (cfr. C. Cass., n. 8561/2023), € 1.200,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 3.250,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 5306/2022, vertente tra
(opponente) e in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore (opposta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 872/2022, emesso da questo Tribunale il 21.2.2022;
2. Condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese processuali che liquida in € 3.250,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 16/04/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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