Art. 2.
I maestri ed insegnanti diversi, in servizio alla data del 1 ottobre 1977, sono inquadrati a domanda - purche' in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , ad eccezione dei limiti di eta' - nelle qualifiche iniziali delle carriere di concetto ed esecutive ovvero nella categoria degli operai qualificati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in relazione al titolo di studio o di qualificazione professionale posseduto.
La domanda di cui al comma precedente dovra' essere presentata improrogabilmente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'inquadramento e' disposto - occorrendo anche in soprannumero - con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti di coloro che, pur avendo cessato di appartenere alla categoria dei maestri ed insegnanti diversi anteriormente alla data del 1 ottobre 1977, prestino comunque attualmente servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.
I maestri ed insegnanti diversi, in servizio alla data del 1 ottobre 1977, sono inquadrati a domanda - purche' in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , ad eccezione dei limiti di eta' - nelle qualifiche iniziali delle carriere di concetto ed esecutive ovvero nella categoria degli operai qualificati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in relazione al titolo di studio o di qualificazione professionale posseduto.
La domanda di cui al comma precedente dovra' essere presentata improrogabilmente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'inquadramento e' disposto - occorrendo anche in soprannumero - con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti di coloro che, pur avendo cessato di appartenere alla categoria dei maestri ed insegnanti diversi anteriormente alla data del 1 ottobre 1977, prestino comunque attualmente servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.