Sentenza 1 marzo 1999
Massime • 1
In tema di motivazione del decreto di sequestro probatorio, nel caso in cui il provvedimento, nonostante il vizio di motivazione, venga eseguito proprio sulle cose pertinenti al reato, la eventuale incertezza sul fatto e la difettosa indicazione delle cose da sequestrare ben possono essere eliminate dal giudice del riesame, in base al suo riconosciuto potere di integrazione motivazionale. Pertanto, qualora tale giudice abbia, in modo completo e congruo, colmato le eventuali lacune del decreto di sequestro, l'indagato non può, in sede di legittimità, dolersi di carenze relative alla motivazione del PM.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/03/1999, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 1 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Vincenzo G. Pandolfo Presidente del 1.3.1999
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Francesco Calbi Consigliere N. 1003
3. Dott. Lucio Toth Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N. 38943/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BO IG, nato il [...] a [...] e da ER NO, nata il [...] a [...] avverso l'ordinanza 4.8.98 del Tribunale di Modena - sezione riesame Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del dott. Mario Fraticelli che ha chiesto il rigetto del ricorso.
IL PROCEDIMENTO
A seguito di segnalazione della GdF, che aveva accertato, nel corso di una verifica fiscale presso la società Esperia Pellami, amministrata da BO IG, l'esistenza di una documentazione extracontabile, nonché la vendita di prodotti e l'acquisto di materiale tramite un società di comodo da lui gestita, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano emise, il 22 luglio 1998, provvedimento di perquisizione, nei confronti del predetto, "in quanto indagato per i reati previsti dagli artt. 1, comma 2 lett. a) e b) e comma 6 Legge 516/82 e 2621 C.C", e presso l'abitazione della familiare ER NO, "con conseguente sequestro di quanto rinvenuto - corpo di reato, cose pertinenti al reato - utile al fine delle indagini "
La richiesta di riesame, con la quale si denunziava l'illegittimità del provvedimento per carenza assoluta di motivazione - indicazione del solo titolo del reato, senza alcun riferimento, neppure temporale, alla fattispecie concreta - è stata respinta dal Tribunale che, peraltro, ha integrato il provvedimento impugnato. La difesa ricorre in cassazione e denunzia, ex artt. 606, lett.b), 247, 252 e 253 cpp, l'illegittimità del decreto di sequestro, mezzo di ricerca della prova e non della notitia criminis, per la mancata indicazione della fattispecie concreta, indispensabile ai fini della individuazione del thema probandum e, quindi, delle esigenze probatorie, delle cose da ricercare e del rapporto di pertinenzialità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova e non della notitia criminis ed è diretto, in via strumentale, all'accertamento del fatto con l'acquisizione del corpo di reato e delle cose ad esso pertinenti. In conseguenza, il decreto del P.M. deve essere giustificato e motivato, non solo con la mera indicazione delle norme incriminatrici, ma anche e soprattutto con la specificazione, sia pure in forma rudimentale ed embrionale, della fattispecie concreta, nei suoi elementi essenziali di tempo, luogo, azione. Questa esigenza di specificazione ha una duplice ratio. Da una parte serve a giustificare l'asportazione dei beni oggetto di facoltà insite in diritti soggettivi, protetti anche in via costituzionale, e ad assicurare in concreto il diritto di difesa dell'indagato, il quale può farsi assistere, infatti, da un difensore nel delicato momento di apprensione delle singole cose e di imposizione del vincolo di temporanea indisponibilità. Dall'altra parte, ha lo scopo di individuare, almeno nelle linee generali, soprattutto nelle ipotesi di sequestro delegato agli ufficiali di polizia giudiziaria, il collegamento diretto o pertinenziale esistente tra res ed illecito, affinché il delegato possa utilmente e correttamente ricercare e sequestrare proprio e soltanto quelle cose destinate a provare il reato ipotizzato.
Se è vero ciò, in via generale, è anche vero che il principio va adeguato alle singole fattispecie e va precisato nel senso che il sequestro non può essere mantenuto soltanto in quanto sia impossibile accertare il rapporto tra res sequestranda e reato ipotizzato. La motivazione del decreto, infatti, come per tutti i provvedimenti giudiziari e giurisdizionali, può essere implicita, nel senso che il rapporto diretto e pertinenziale tra reato e cose da sequestrare è frequentemente insito, sul piano razionale, nel contesto e nella tipicità o atipicità delle condotte previste dalle norme incriminatrici. La contestazione di determinate norme comporta, automaticamente, senza necessità di ulteriori indicazioni, la specificazione delle cose da sequestrare. Così, la mera indicazione, nel decreto, dei reati previsti dagli artt.575 c.p. e 2 Legge 2 ottobre 1967 n.895 comporta la necessaria individuazione del corpo di reato nell'arma da fuoco;
ugualmente, nella fattispecie, la contestazione dei reati finanziari e societari - artt. 2621 c.c. e 1, comma 2 lett. a) e b) e comma 6 Legge 516/82 - è indicazione specifica, anche se implicita, dei bilanci e degli altri documenti contabili quali cose sequestrande. Il discrimine tra l'una fattispecie, astratta e generica, che non rende individuabile il rapporto pertinenziale, e l'altra che lo riproduce plasticamente. anche se implicitamente, è costituito dall'esecuzione del sequestro. È vero, infatti, che, in genere, la valutazione del rapporto tra cosa e reato va fatta ex ante e non ex post. È anche vero, però, che, sulla base dell'esecuzione del sequestro, che costituisce la riprova della esatta individuazione del rapporto pertinenziale, il giudice del riesame ha pienezza di cognizione, anche nel merito, della legittimità validità ed opportunità del sequestro, con il potere di rimediare alla mancanza o all'insufficienza della motivazione e di imporre il suo potere demolitorio nel caso di difformità tra fattispecie astratta e fattispecie concreta e di sequestro di cose del tutto svincolate dal reato ipotizzato. Il principio va correlato a quello generale, vigente in materia di impugnazioni, in forza del quale ogni gravame deve essere sorretto da un interesse attuale e concreto, ravvisabile, nella specie, nella possibilità del dissequestro, e che la concretezza e l'attualità vanno escluse quando, nonostante l'esistenza del vizio - difetto di motivazione relativo ad un motivo di gravame - viene data corretta soluzione alla questione dedotta. L'interesse ad impugnare ricorre non per la mera esistenza del vizio ne' per l'astratta pretesa alla correttezza formale del provvedimento, ma per la errata soluzione del problema prospettato. Qualora, infatti, il sequestro venga eseguito, nonostante il vizio di motivazione, proprio sulle cose pertinenziali, il soggetto non ha interesse concreto ad impugnare il provvedimento e non può efficacemente dolersi del vizio di motivazione. In sostanza, in materia di reati societari e tributari, la fattispecie concreta è implicitamente e sufficientemente indicata attraverso il nomen iuris, per la tipicità delle fattispecie legali e l'indicazione dei documenti da sequestrare è legittimamente espressa con locuzioni sintetiche, salvo il limite del rapporto pertinenziale che non può essere accertato a priori, ma soltanto al momento dell'esecuzione del provvedimento. L'eventuale incertezza della fatto e di indicazione delle cose sequestrande può essere eliminata dal giudice che, per il riconosciuto potere di integrazione e surrogazione, può esporre, modificare o completare la precedente carente motivazione al fine di rendere più chiare all'interessato le ragioni per le quali si è proceduto a ricercare le prove del reato ipotizzato nei suoi confronti, ed al contempo per consentire alla Cassazione la verifica di legittimità del provvedimento. Qualora, pertanto, il Tribunale abbia congruamente ed in modo completo eliminato le eventuali lacune della motivazione del decreto, l'indagato non può dolersi, in sede di legittimità, di carenze riferibili a quella prima motivazione in quanto esse- integrandosi i due provvedimenti e costituendo un complesso unitario - non sono più esistenti. (Cass. 14.12.95, Corsaro;
Cass. 4/11/97 Tazzini, Mass. 209633, conformi 203208, 190421, 203208, 206639).
In definitiva, il ricorso, in siffatta ipotesi, per i principi dell'interesse ad impugnare, dell'ordinata progressione delle impugnazioni e dei provvedimenti impugnabili, deve aggredire, non il decreto, bensì l'ordinanza del giudice che motivatamente lo conferma.
Ebbene, nella specie, l'ordinanza impugnata integra la fattispecie concreta, richiamando anche la "corposa e analitica informativa" della polizia giudiziaria, e ritiene sussistente il rapporto pertinenziale per la natura dei documenti sequestrati. Il ricorrente, invece, non aggredisce il provvedimento impugnato, ma il decreto del pubblico ministero, denunziandone, senza un interesse concreto, il vizio di motivazione, pur se con la surrettizia prospettazione della violazione degli artt. 606, lett. b) 247, 252 e 253 c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio, il 1 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999