Cass. pen., sez. V, sentenza 01/03/1999, n. 1003
CASS
Sentenza 1 marzo 1999

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In tema di motivazione del decreto di sequestro probatorio, nel caso in cui il provvedimento, nonostante il vizio di motivazione, venga eseguito proprio sulle cose pertinenti al reato, la eventuale incertezza sul fatto e la difettosa indicazione delle cose da sequestrare ben possono essere eliminate dal giudice del riesame, in base al suo riconosciuto potere di integrazione motivazionale. Pertanto, qualora tale giudice abbia, in modo completo e congruo, colmato le eventuali lacune del decreto di sequestro, l'indagato non può, in sede di legittimità, dolersi di carenze relative alla motivazione del PM.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 01/03/1999, n. 1003
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1003
    Data del deposito : 1 marzo 1999

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