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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/03/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3102 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15260/2020 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Domenico Romito Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec C.F._2
ATTRICE
Contro
C.F. e P.IVA ) già Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. GENNARO ARCUCCI (C.F.
[...] C.F._3
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec
[...]
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 16 Con atto di citazione dell'1.12.2020, unitamente ad altri investitori, premesso che: in Parte_1
virtù dei rapporti intrattenuti con Banca Popolare di Bari s.p.a., era socia della suddetta banca, nonché
investitrice dei titoli emessi da quest'ultima; in particolare, l'attrice era titolare del conto corrente n.
024/01023697 e del conto deposito titoli n. 00024/0000022497412- nello specifico, nell'anno 2014
acquistava n° 4.725 azioni per un controvalore di euro 42.288,75 e nell'anno 2015 n° 4193 azioni per un controvalore di euro 37.527,35; l'attrice asseriva che l'istituto di credito aveva indotto i clienti all'acquisto dei titoli, facendo prevalere i propri interessi in violazione dell'art.23 T.U.F., omettendo la consegna di copia dei contratti e della modulistica, nonché aveva violato gli obblighi previsti dall'art.21
T.U.F. e i Regolamenti Consob di diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente;
la non aveva fornito elementi di prova in ordine ad una adeguata informativa CP_1
relativamente al rischio di perdita di capitale delle operazioni, nonché, all'adeguatezza delle operazioni al profilo aggiornato del cliente;
la aveva omesso altresì di verificare sia l'adeguatezza oggettiva CP_1
che soggettiva del portafogli titoli dei finanziatori e sia l'adeguatezza degli stessi in ordine alla concentrazione rischio Emittente e compatibilità del profilo rispetto al titolo;
gli attori evidenziavano dunque che, se correttamente informati, non avrebbero concluso le operazioni contestate;
- conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, già Banca Popolare di Bari s.p.a., Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: A) in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o assenza
del contratto quadro in violazione dell'art. 23 del TUF, e per l'effetto condannare la società convenuta
alla ripetizione di quanto addebitato pari a: 6) per la sig.ra € 79.816,10, oltre interessi e Pt_1
danno da svalutazione monetaria come per legge […] B) in subordine, accertare e dichiarare il grave
inadempimento degli obblighi contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela
del risparmiatore in sede di vendita dei titoli e per l'effetto condannare la convenuta al CP_1
risarcimento pari alla somma addebitata pari a:6) per la sig.ra € 79.816,10 oltre interessi e Pt_1
danno da svalutazione monetaria come per legge […]C) in ogni caso condannare la al CP_1
pagina 2 di 16 pagamento di spese, diritti ed onorari della presente procedura, in favore del sottoscritto Avvocato
antistatario nel rispetto dei parametri forensi vigenti.
Costituitasi con comparsa dell' 11.02.2021, la contestava integralmente la domanda attorea, che CP_1
chiedeva rigettarsi, con vittoria di spese, deducendo che, diversamente da quanto sostenuto dalla controparte, tutti i clienti avevano sottoscritto contratti quadro di intermediazione finanziaria aventi ad oggetto i servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e di deposito a custodia e/o amministrazione dei titoli e strumenti finanziari, contenenti esaustiva informazione sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari ed al rischio di liquidità di quelli non quotati in mercati regolamentati.
Sosteneva altresì la convenuta che tutti gli investitori avevano reso, in sede di profilatura nel corso degli anni, dichiarazioni perfettamente compatibili con gli acquisti effettuati;
inoltre, tutti gli investitori aderivano - sulla base di appositi prospetti informativi e schede prodotto (cfr. docc. 69 - 78) di cui dichiaravano di aver preso visione ed analizzato i relativi fattori di rischio ivi indicati - alle operazioni di aumento di capitale deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Banca nel periodo 2001-2015.
Con particolare riguardo all'investitrice , la convenuta contestava il petitum della domanda Pt_1
attrice, precisando che la stessa, a seguito dei vari acquisti finanziari, era divenuta titolare di n. 38.660
azioni BPB (comprese le azioni a titolo gratuito), per un controvalore complessivo di € 78.816,00.
La tenuto conto che gli investimenti rientravano in un arco temporale compreso tra il 2014 e il CP_1
2015 e che la notifica dell'atto di citazione risaliva all'1.12.2020, eccepiva altresì la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno, la prescrizione delle domande di nullità e delle consequenziali domande restitutorie, nonché dei diritti risarcitori azionati dagli attori di natura precontrattuale e contrattuale;
in via autonoma eccepiva anche la prescrizione della domanda di restituzione delle somme investite con riferimento alle operazioni di investimento poste in essere dagli attori in data anteriore all' 1.12.2010.
pagina 3 di 16 Nel merito, la convenuta assumeva di aver fornito tutte le informazioni in ordine alla natura illiquida dei titoli ed alla sussistenza di conflitto d'interessi sin dalla fase di conclusione dei contratti quadro,
fornendo ai clienti l'informativa riguardante in particolare la natura, le caratteristiche ed i profili di rischio concernenti specificamente l'acquisto di azioni BPB, con un ampio corredo informativo offerto agli attori, costituito da vari prospetti informativi (Prospetti informativi del 2014, 2015 e dalle relative schede prodotto).
La Banca sosteneva, inoltre, di aver fornito una adeguata informativa anche ex post, informando gli attori i) del prezzo delle azioni BPB e dei costi dell'operazione (cfr. doc. da 146 a 155 fasc. convenuta);
ii) del valore di smobilizzo dei predetti titoli azionari, iii) delle difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento del mercato di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione iv) delle modalità di smobilizzo delle azioni BPB, mediante ampia documentazione informativa, peraltro pubblicata anche sul sito web di BPB, circa l'implementazione del mercato interno denominato “Sistema di negoziazione interno” (cfr. doc. 164 fasc. convenuta), e successivamente del sistema Hi-MTF (cfr. doc. 165 – fasc. convenuta).
Aggiungeva la convenuta che l'intermediario, conformemente al Reg n. 16190/2007, aveva CP_3
provveduto a raccogliere le informazioni relative al profilo finanziario degli attori e agli obiettivi di investimento di questi ultimi, relativamente all'attrice, evidenziava la compilazione di un questionario di profilatura (doc.47).
In ultimo, la affermava di non aver mai offerto ai propri clienti alcuna garanzia, né in ordine al CP_1
mantenimento del valore del titolo azionario, né in merito alle tempistiche di smobilizzo del titolo medesimo, allertando di contro gli investitori ex ante sui rischi connessi all'investimento oggetto di contestazione, ivi incluso il rischio di liquidità e di possibile perdita del capitale investito.
In subordine, la chiedeva, in caso di accoglimento della domanda di nullità, inesistenza, CP_1
inefficacia, annullamento e/o risoluzione, di accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate dalla controparte per l'acquisto dei titoli BPB oggetto di giudizio, disponendo la restituzione di pagina 4 di 16 questi ultimi, ovvero, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento, la quantificazione delle somme in ipotesi dovute in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni BPB per cui è causa al momento dell'acquisto delle stesse e quello dei predetti titoli azionari al momento di proposizione dell'odierno giudizio, per i motivi illustrati in atti, e ridurre in ogni caso il risarcimento in ipotesi riconosciuto alla parte attrice in ragione (i) del grave concorso colposo di controparte, ai sensi dell'art. 1227, I c., c.c., nonché in ragione (ii) delle somme percepite a titolo di frutti civili degli investimenti.
Con ordinanza del 05.3.2021 veniva disposta la separazione dei giudizi in relazione alle distinte posizioni contrattuali azionate, con attribuzione al presente procedimento del n. r.g. 15260/2021.
In sede di precisazione della domanda, avvenuta con note di trattazione scritta del 20.11.2024, l'attrice non reiterava la domanda di nullità delle operazioni per difetto di contratto quadro ex art. 23 T.U.F.,
dovendosi ritenere perciò la stessa rinunciata, residuando la sola domanda di risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento da parte della
[...]
il libero interrogatorio dell'attrice, all'esito del vano tentativo di bonario componimento della CP_4
lite, la causa, istruita in via documentale e con ctu contabile, è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.11.2024, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del D.L.18/2020, conv. nella L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
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Preliminarmente, preso atto della mancata reiterazione da parte dell'attrice della domanda di nullità
delle operazioni per difetto di contratto quadro ex art. 23 T.U.F., deve ritenersi assorbita l'eccezione di prescrizione ed ogni altra questione relativa all'azione di nullità.
Ciò chiarito, va in primo luogo dato atto che l'attrice ha riconosciuto in giudizio di aver effettuato nel corso degli anni gli investimenti esposti nel prospetto di parte convenuta, di seguito riportato,
dovendosi in merito precisare, che non trova riscontro l'asserita erroneità del petitum dedotta dalla pagina 5 di 16 banca, stante l'identità del quantum conteggiato in atto di citazione dall'attrice (p.9) con quello riportato nel presente prospetto reso dalla stessa convenuta in comparsa, risultando pertanto un mero errore materiale l'importo di euro 78.816,00 indicato all'interno dello stesso atto (p.13).
Quanto alla domanda di risarcimento danni, va disattesa l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla in relazione al termine quinquennale, non applicabile alla responsabilità contrattuale, per la CP_1
quale opera il termine decennale, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass n. 8997/2021;
Cass. n. 12937/2017).
Va osservato infatti al riguardo che, secondo orientamento di legittimità ormai consolidato “in tema di
diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il
danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto
che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se
contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale” ( Cfr. Cass.
Sez. III, n.29328/2024).
Quanto agli oneri di allegazione e prova degli elementi costitutivi di tale eccezione, l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del pagina 6 di 16 termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (Cass. 14135/2019; Cass. Sez. II, n.15991/2018).
Ed ancora, “In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di
dimostrare il "dies a quo" della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale si sono
manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa prova una
"quaestio facti", incensurabile in sede di legittimità” (Cfr. Cass. Sez. III, n.14662/2016).
Sul punto va rilevato che la convenuta ha sostenuto nella comparsa di costituzione la decorrenza del termine dalla data di perfezionamento dei singoli ordini, riferendo la prescrizione contrattuale ordinaria decennale agli acquisti effettuati prima del decennio antecedente la notifica della citazione,
perfezionatasi il 1.12.2020, nella specie non decorso, atteso che gli investimenti oggetto di causa risalgono al 2014.
Ad ogni buon conto va rilevato che , in tema di intermediazione finanziaria, “il termine di prescrizione
decennale per l'esercizio da parte del cliente/investitore, dell'azione di risarcimento danni nei
confronti dell'intermediario, per responsabilità contrattuale dello stesso derivante da inadempimento
agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento
compiute in esecuzione di un "contratto quadro" stipulato con il primo, inizia a decorrere solo quando
si manifesta in concreto, per il cliente/investitore medesimo, il pregiudizio patrimoniale, e cioè la
conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e
rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, questo essendo il momento in cui il diritto al
risarcimento può esser fatto valere rispetto ad un danno effettivamente determinatosi” (Cfr. Cass. n.
1823/2022 e Cass. n. 2066/2023, Cass. n. 32226/2024).
Ed invero, “Opinare, invece, nel senso che il dies a quo della prescrizione sia quello della
sottoscrizione dell'ordine (come oggi preteso dalla ricorrente) equivale, in sostanza, ad affermare che
l'investitore dovrebbe procedere alla tutela risarcitoria del proprio diritto in un momento in cui la
perdita e, quindi, il danno, non si è ancora prodotto (e potrebbe addirittura non prodursi): in un
pagina 7 di 16 momento, cioè, in cui nemmeno sussiste(rebbe), in capo all'investitore, lo specifico interesse ad agire,
condizione necessaria, ex art. 100 cod. proc. civ., per poter proporre la corrispondente azione in
ambito giudiziario”. (cfr. Cass. 32226/2024).
In forza dei principi di diritto innanzi esposti, tuttavia, non avendo la allegato e provato la CP_1
conoscenza o conoscibilità da parte dell'azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente al
1.12.2010, la stessa, sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla la CP_3
quale ha accertato la violazione da parte dell'Istituto di Credito, tra le altre, di carenze procedurali e di irregolarità comportamentali che hanno riguardato le procedure per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti,
alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti ( Cfr. docc. 10 -13 di parte attrice).
Per tali ragioni l'eccezione di prescrizione va rigettata, non risultando decorso il termine decennale,
decorrente dall'indicata conoscenza o conoscibilità del danno alla data di introduzione del presente giudizio.
Ciò premesso, deve rilevarsi che la domanda di risarcimento del danno, avanzata dall'attrice per inadempimento della è fondata e, pertanto, va accolta. CP_1
La domanda di risarcimento del danno deve invero ritenersi autonoma rispetto a quella di adempimento e di risoluzione, con la conseguenza che la stessa può essere accolta, in ragione della non scarsa importanza dell'inadempimento, anche nell'ipotesi in cui la risoluzione non venga pronunciata.
In particolare, la domanda risarcitoria può essere esaminata anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto, nel caso di specie per difetto di domanda sul punto,
con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17498/2020).
pagina 8 di 16 Ed invero, “In tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il
danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in
violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione
del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché,
in applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno", dalla liquidazione va
decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al
momento della decisione-, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse” (Cass., n.
17498/2020).
In ordine agli specifici obblighi informativi della Banca, va innanzitutto osservato che l'intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d'investimento (art. 39 del Reg. del 16190/2007). CP_3
Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione,
in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi d'investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. Consob del 16190/2007).
Al riguardo va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui “in tema di
intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21
del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998,
sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il
documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le
informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari,
la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo
la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le
implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzioni operazioni inadeguate e di
quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al
pagina 9 di 16 rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza,
correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei
singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro
originariamente stipulato dall'investitore” (Cass. n. 20617/2017).
In ordine agli investimenti oggetto di lite, deve darsi atto che la banca ha prodotto gli estratti conto relativi al periodo contestato dall'attrice, relativi sia al conto corrente n. 24/1023697 che al conto deposito n. 24/22497412 (cfr. doc. 129-141 fasc. convenuta), attestanti le operazioni effettuate nel corso del rapporto dall'attrice, provando, dunque, la pretesa avanzata dalla sig.ra . Pt_1
In particolare, dall'analisi del conto corrente n. 24/1023697 si evince un addebito di euro 42.288,75 per acquisto azioni BPB in data 30.12.2014 (cfr. p.1 doc.141 fasc. convenuta), nonché due addebiti per acquisto azioni BPB rispettivamente di euro 36.587,6 ed euro 939,75 in data 18.6.2015 (cfr.p.7
doc.141- fasc. convenuta).
Va dunque effettuata una breve ricostruzione degli investimenti dell'attrice, al fine della valutazione globale dei rischi relativi al singolo ordine di investimento in esame e del profilo di rischio dell'investitrice.
Nell'ambito del rapporto intercorso con la Banca Popolare di Bari, l'attrice ha dunque acquistato in data 30.12.2014 n.
4.725 azioni BPB per un controvalore di euro 42.288,75, in data 18.6.2015 n.4.088
azioni BPB per un controvalore di euro 36.587,60 ed euro 393,75.
Le azioni in esame rientrano, per pacifica ammissione di entrambe le parti, nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione, ossia, ancor più
chiaramente, titoli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative, tali da garantire buona pluralità di interessi in acquisto e vendita.
pagina 10 di 16 Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.
Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex
post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore.
Nel caso di specie, l'adempimento degli obblighi informativi relativi alla fase antecedente la conclusione del contratto quadro, ovvero il dovere della di consegnare al cliente il documento CP_1
informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitrice, trova parziale riscontro nella produzione documentale della CP_1
Nella specie, deve rilevarsi che nel contratto di “Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari”, sottoscritto da e dai cointestatari e Parte_1 CP_5
in data 20.10.2014, l'attrice ha dichiarato di aver ricevuto copia del contratto Controparte_6
(“Copia per il Cliente”) nonché di essere stata preventivamente informata del diritto di ricevere, prima della conclusione del contratto, copia del testo contrattuale, del relativo documento di sintesi e di eventuali allegati.
Invero, relativamente alla scheda di adesione all'operazione di A.C.S. 2014 sottoscritta in data
11.12.2014 (Cfr. doc 100 fasc. convenuta), deve rilevarsi che la non ha fornito una adeguata CP_1
informativa rispetto ai rischi connessi all'operazione finanziaria in questione, essendo unicamente presente un generico riferimento alla conoscenza da parte dell'investitrice dello Statuto Sociale di BPB.
Diversamente, nella scheda di adesione per azionisti, sottoscritta dall'attrice in data 25.5.2015,
quest'ultima ha dichiarato di essere a conoscenza della pubblicazione del prospetto predisposto ai fini dell'offerta, di aver esaminato i fattori di rischio relativi all'Emittente e all'investimento nelle azioni o obbligazioni riportati nel suddetto prospetto, nonché di aver preso visione e compreso le Schede pagina 11 di 16 Prodotto prima della sottoscrizione degli strumenti finanziari descritti.
Ed invero, dall'esame del prospetto informativo innanzi citato, emerge che “Alla Data del presente
Prospetto, le azioni ordinarie della non sono quotate in alcun mercato regolamentato italiano o CP_1
estero e l' non intende o prevede di richiedere l'ammissione alla negoziazione ad alcuno di Parte_2
tali mercati. La sottoscrizione delle azioni implica, pertanto, l'assunzione dei rischi tipici connessi ad
un investimento in azioni non negoziate su un mercato regolamentato” e che “Gli azionisti potrebbero
incontrare difficoltà in futuro, ove vogliano vendere, in tutto o anche solo in parte, le proprie Azioni”
(cfr. doc. 75 pag. 39 – 40 del prospetto informativo 2015- fasc. convenuta).
Deve inoltre rilevarsi che, la collocazione delle azioni BPB è avvenuta in situazione di conflitto di interessi, rivestendo la convenuta il duplice ruolo di emittente ed intermediaria, situazione ad ogni modo debitamente segnalata al cliente nel prospetto informativo del 2015 consegnato alla cliente (come risulta dalla relativa scheda di adesione).
La convenuta ha altresì prodotto un questionario MIFID sottoscritto dall'attrice in data 24.10.2014
contestualmente alla sottoscrizione del contratto quadro, dal quale emerge che il principale obiettivo dell'investitrice è la crescita del capitale nel breve- medio periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte, dichiarandosi disposta ad investire una parte media del capitale, nonché di possedere un reddito complessivo “da € 200.000,00 fino ad € 500.000,00”, ovvero un reddito annuo pari ad €
50.000,00.
Quanto alle esperienze e alle conoscenze maturate, l'attrice dichiara in entrambi i questionari di conoscere gli strumenti finanziari, compresi fondi comuni, SICAV, ETF, ETC, polizze Index
Linked/Unit linked, gestioni patrimoniali, azioni, obbligazioni convertibili, warrant, covered warrant,
certificates, ad eccezione dei derivati.
L'attrice, inoltre, afferma di aver investito solo in azioni o fondi azionari, con un importo medio delle operazioni tra 50.000,00 e 100.000,00 euro, effettuando meno di un'operazione a trimestre. pagina 12 di 16 Orbene, sulla scorta delle risposte fornite dall'investitrice, la ha assegnato un profilo di rischio CP_1
“medio”.
Ne consegue che gli investimenti azionari e obbligazionari, in ragione della natura illiquida dei titoli e della elevata rischiosità, non possono ritenersi compatibili con l'obiettivo dichiarato dall'attrice, di voler proteggere nel tempo il capitale, rischiandone solo una parte.
In tal senso, il ctu ha evidenziato che dalla lettura e dall'analisi delle operazioni transitate sul dossier titoli intestato alla Sig.ra emerge l'operatività in soli titoli emessi dalla Banca Parte_1
Popolare di Bari, con concentrazione pari al 100% del capitale investito (p.42 CTU).
Va osservato al riguardo che, secondo le norme dettate dalla c.d. Direttiva MIFID, la direttiva Markets
in financial instruments directive (2004/39/EC) che ha disciplinato dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio
2018 i mercati finanziari dell'Unione europea, il rapporto tra la banca e il cliente non deve essere considerato in maniera confliggente, bensì secondo una linea di assistenza e supporto. La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza,
correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario: segnalare all'investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.
Orbene, l'inosservanza degli obblighi di informazione attiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice.
Va infatti evidenziato che “Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante
sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo –
informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente
consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento
informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario” (Cass., n.
pagina 13 di 16 33596/2021) e che “La prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero
dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e
orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori
di rischio che gli devono essere evidenziati” (Cass., n. 7905/2020).
Nel caso di specie, attesa la mancata allegazione di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il pregiudizio subito CP_1
dall'investitore, nello specifico consistente nella perdita economica derivante dalla costante riduzione del prezzo delle azioni, ad oggi pari a € 0.
Il ctu, a fronte dell'inadempimento della ha provveduto, quindi, alla quantificazione del CP_1
risarcimento dei danni.
A tal fine va operata la detrazione dal capitale investito dall'attrice, pari ad € 79.816,10, dei dividendi/cedole incassati, nel corso del rapporto, quantificate dalla convenuta in comparsa di costituzione (p.22) in complessivi € 23.124,53 a titolo di dividendi e non oggetto di specifica contestazione nella memoria depositata ai sensi dell'art.183, comma sesto, n.1, c.p.c., dovendosi ritenere tardive le ulteriori e diverse allegazioni delle parti sul punto.
In accoglimento della domanda attorea di risarcimento del danno per inadempimento, la convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma di complessivi € 56.691,57 a titolo di risarcimento danni.
Costituendo l'obbligazione risarcitoria debito di valore, su tali importi competono il danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei singoli ordini al soddisfo.
Da ultimo, la richiesta di riduzione del danno per concorso di colpa dell'investitore ex. art. 1227 c.c.,
va disattesa.
A tal proposito va osservato che, qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore pagina 14 di 16 qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può
essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte
(Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016).
Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa, in ragione della mancanza della qualità di investitrice professionale, potendosi presumere con certezza che, nell'ipotesi in cui la avesse segnalato l'inadeguatezza dell'operazione in relazione al profilo dei clienti, l'attrice non CP_1
avrebbe proceduto alla sottoscrizione degli ordini di acquisto in esame, con conseguente rigetto della pretesa della convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con citazione Parte_1
dell'1.12.2020, nei confronti di , ora così provvede: Controparte_7 Controparte_1
1) accoglie la domanda di risarcimento danni formulata dall'attore e, per l'effetto, condanna la ora al pagamento, in favore di Controparte_7 Controparte_1 Parte_1
nella qualità in atti, della somma di € 56.691,57 oltre al danno da svalutazione
[...]
monetaria, determinato secondo gli indici istat, ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data dei singoli ordini al soddisfo;
2) condanna la al rimborso delle spese processuali, in favore Controparte_7
dell'attrice, liquidate in € 15.789,00 per compensi, comprensivi dell'esborso di € 1.686,00, oltre spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore del procuratore anticipatario.
pagina 15 di 16 Bari, 7.3.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15260/2020 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Domenico Romito Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec C.F._2
ATTRICE
Contro
C.F. e P.IVA ) già Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. GENNARO ARCUCCI (C.F.
[...] C.F._3
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec
[...]
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 16 Con atto di citazione dell'1.12.2020, unitamente ad altri investitori, premesso che: in Parte_1
virtù dei rapporti intrattenuti con Banca Popolare di Bari s.p.a., era socia della suddetta banca, nonché
investitrice dei titoli emessi da quest'ultima; in particolare, l'attrice era titolare del conto corrente n.
024/01023697 e del conto deposito titoli n. 00024/0000022497412- nello specifico, nell'anno 2014
acquistava n° 4.725 azioni per un controvalore di euro 42.288,75 e nell'anno 2015 n° 4193 azioni per un controvalore di euro 37.527,35; l'attrice asseriva che l'istituto di credito aveva indotto i clienti all'acquisto dei titoli, facendo prevalere i propri interessi in violazione dell'art.23 T.U.F., omettendo la consegna di copia dei contratti e della modulistica, nonché aveva violato gli obblighi previsti dall'art.21
T.U.F. e i Regolamenti Consob di diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente;
la non aveva fornito elementi di prova in ordine ad una adeguata informativa CP_1
relativamente al rischio di perdita di capitale delle operazioni, nonché, all'adeguatezza delle operazioni al profilo aggiornato del cliente;
la aveva omesso altresì di verificare sia l'adeguatezza oggettiva CP_1
che soggettiva del portafogli titoli dei finanziatori e sia l'adeguatezza degli stessi in ordine alla concentrazione rischio Emittente e compatibilità del profilo rispetto al titolo;
gli attori evidenziavano dunque che, se correttamente informati, non avrebbero concluso le operazioni contestate;
- conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, già Banca Popolare di Bari s.p.a., Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: A) in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o assenza
del contratto quadro in violazione dell'art. 23 del TUF, e per l'effetto condannare la società convenuta
alla ripetizione di quanto addebitato pari a: 6) per la sig.ra € 79.816,10, oltre interessi e Pt_1
danno da svalutazione monetaria come per legge […] B) in subordine, accertare e dichiarare il grave
inadempimento degli obblighi contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela
del risparmiatore in sede di vendita dei titoli e per l'effetto condannare la convenuta al CP_1
risarcimento pari alla somma addebitata pari a:6) per la sig.ra € 79.816,10 oltre interessi e Pt_1
danno da svalutazione monetaria come per legge […]C) in ogni caso condannare la al CP_1
pagina 2 di 16 pagamento di spese, diritti ed onorari della presente procedura, in favore del sottoscritto Avvocato
antistatario nel rispetto dei parametri forensi vigenti.
Costituitasi con comparsa dell' 11.02.2021, la contestava integralmente la domanda attorea, che CP_1
chiedeva rigettarsi, con vittoria di spese, deducendo che, diversamente da quanto sostenuto dalla controparte, tutti i clienti avevano sottoscritto contratti quadro di intermediazione finanziaria aventi ad oggetto i servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e di deposito a custodia e/o amministrazione dei titoli e strumenti finanziari, contenenti esaustiva informazione sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari ed al rischio di liquidità di quelli non quotati in mercati regolamentati.
Sosteneva altresì la convenuta che tutti gli investitori avevano reso, in sede di profilatura nel corso degli anni, dichiarazioni perfettamente compatibili con gli acquisti effettuati;
inoltre, tutti gli investitori aderivano - sulla base di appositi prospetti informativi e schede prodotto (cfr. docc. 69 - 78) di cui dichiaravano di aver preso visione ed analizzato i relativi fattori di rischio ivi indicati - alle operazioni di aumento di capitale deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Banca nel periodo 2001-2015.
Con particolare riguardo all'investitrice , la convenuta contestava il petitum della domanda Pt_1
attrice, precisando che la stessa, a seguito dei vari acquisti finanziari, era divenuta titolare di n. 38.660
azioni BPB (comprese le azioni a titolo gratuito), per un controvalore complessivo di € 78.816,00.
La tenuto conto che gli investimenti rientravano in un arco temporale compreso tra il 2014 e il CP_1
2015 e che la notifica dell'atto di citazione risaliva all'1.12.2020, eccepiva altresì la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno, la prescrizione delle domande di nullità e delle consequenziali domande restitutorie, nonché dei diritti risarcitori azionati dagli attori di natura precontrattuale e contrattuale;
in via autonoma eccepiva anche la prescrizione della domanda di restituzione delle somme investite con riferimento alle operazioni di investimento poste in essere dagli attori in data anteriore all' 1.12.2010.
pagina 3 di 16 Nel merito, la convenuta assumeva di aver fornito tutte le informazioni in ordine alla natura illiquida dei titoli ed alla sussistenza di conflitto d'interessi sin dalla fase di conclusione dei contratti quadro,
fornendo ai clienti l'informativa riguardante in particolare la natura, le caratteristiche ed i profili di rischio concernenti specificamente l'acquisto di azioni BPB, con un ampio corredo informativo offerto agli attori, costituito da vari prospetti informativi (Prospetti informativi del 2014, 2015 e dalle relative schede prodotto).
La Banca sosteneva, inoltre, di aver fornito una adeguata informativa anche ex post, informando gli attori i) del prezzo delle azioni BPB e dei costi dell'operazione (cfr. doc. da 146 a 155 fasc. convenuta);
ii) del valore di smobilizzo dei predetti titoli azionari, iii) delle difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento del mercato di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione iv) delle modalità di smobilizzo delle azioni BPB, mediante ampia documentazione informativa, peraltro pubblicata anche sul sito web di BPB, circa l'implementazione del mercato interno denominato “Sistema di negoziazione interno” (cfr. doc. 164 fasc. convenuta), e successivamente del sistema Hi-MTF (cfr. doc. 165 – fasc. convenuta).
Aggiungeva la convenuta che l'intermediario, conformemente al Reg n. 16190/2007, aveva CP_3
provveduto a raccogliere le informazioni relative al profilo finanziario degli attori e agli obiettivi di investimento di questi ultimi, relativamente all'attrice, evidenziava la compilazione di un questionario di profilatura (doc.47).
In ultimo, la affermava di non aver mai offerto ai propri clienti alcuna garanzia, né in ordine al CP_1
mantenimento del valore del titolo azionario, né in merito alle tempistiche di smobilizzo del titolo medesimo, allertando di contro gli investitori ex ante sui rischi connessi all'investimento oggetto di contestazione, ivi incluso il rischio di liquidità e di possibile perdita del capitale investito.
In subordine, la chiedeva, in caso di accoglimento della domanda di nullità, inesistenza, CP_1
inefficacia, annullamento e/o risoluzione, di accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate dalla controparte per l'acquisto dei titoli BPB oggetto di giudizio, disponendo la restituzione di pagina 4 di 16 questi ultimi, ovvero, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento, la quantificazione delle somme in ipotesi dovute in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni BPB per cui è causa al momento dell'acquisto delle stesse e quello dei predetti titoli azionari al momento di proposizione dell'odierno giudizio, per i motivi illustrati in atti, e ridurre in ogni caso il risarcimento in ipotesi riconosciuto alla parte attrice in ragione (i) del grave concorso colposo di controparte, ai sensi dell'art. 1227, I c., c.c., nonché in ragione (ii) delle somme percepite a titolo di frutti civili degli investimenti.
Con ordinanza del 05.3.2021 veniva disposta la separazione dei giudizi in relazione alle distinte posizioni contrattuali azionate, con attribuzione al presente procedimento del n. r.g. 15260/2021.
In sede di precisazione della domanda, avvenuta con note di trattazione scritta del 20.11.2024, l'attrice non reiterava la domanda di nullità delle operazioni per difetto di contratto quadro ex art. 23 T.U.F.,
dovendosi ritenere perciò la stessa rinunciata, residuando la sola domanda di risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento da parte della
[...]
il libero interrogatorio dell'attrice, all'esito del vano tentativo di bonario componimento della CP_4
lite, la causa, istruita in via documentale e con ctu contabile, è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.11.2024, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del D.L.18/2020, conv. nella L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
--------------------
Preliminarmente, preso atto della mancata reiterazione da parte dell'attrice della domanda di nullità
delle operazioni per difetto di contratto quadro ex art. 23 T.U.F., deve ritenersi assorbita l'eccezione di prescrizione ed ogni altra questione relativa all'azione di nullità.
Ciò chiarito, va in primo luogo dato atto che l'attrice ha riconosciuto in giudizio di aver effettuato nel corso degli anni gli investimenti esposti nel prospetto di parte convenuta, di seguito riportato,
dovendosi in merito precisare, che non trova riscontro l'asserita erroneità del petitum dedotta dalla pagina 5 di 16 banca, stante l'identità del quantum conteggiato in atto di citazione dall'attrice (p.9) con quello riportato nel presente prospetto reso dalla stessa convenuta in comparsa, risultando pertanto un mero errore materiale l'importo di euro 78.816,00 indicato all'interno dello stesso atto (p.13).
Quanto alla domanda di risarcimento danni, va disattesa l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla in relazione al termine quinquennale, non applicabile alla responsabilità contrattuale, per la CP_1
quale opera il termine decennale, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass n. 8997/2021;
Cass. n. 12937/2017).
Va osservato infatti al riguardo che, secondo orientamento di legittimità ormai consolidato “in tema di
diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il
danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto
che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se
contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale” ( Cfr. Cass.
Sez. III, n.29328/2024).
Quanto agli oneri di allegazione e prova degli elementi costitutivi di tale eccezione, l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del pagina 6 di 16 termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (Cass. 14135/2019; Cass. Sez. II, n.15991/2018).
Ed ancora, “In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di
dimostrare il "dies a quo" della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale si sono
manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa prova una
"quaestio facti", incensurabile in sede di legittimità” (Cfr. Cass. Sez. III, n.14662/2016).
Sul punto va rilevato che la convenuta ha sostenuto nella comparsa di costituzione la decorrenza del termine dalla data di perfezionamento dei singoli ordini, riferendo la prescrizione contrattuale ordinaria decennale agli acquisti effettuati prima del decennio antecedente la notifica della citazione,
perfezionatasi il 1.12.2020, nella specie non decorso, atteso che gli investimenti oggetto di causa risalgono al 2014.
Ad ogni buon conto va rilevato che , in tema di intermediazione finanziaria, “il termine di prescrizione
decennale per l'esercizio da parte del cliente/investitore, dell'azione di risarcimento danni nei
confronti dell'intermediario, per responsabilità contrattuale dello stesso derivante da inadempimento
agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento
compiute in esecuzione di un "contratto quadro" stipulato con il primo, inizia a decorrere solo quando
si manifesta in concreto, per il cliente/investitore medesimo, il pregiudizio patrimoniale, e cioè la
conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e
rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, questo essendo il momento in cui il diritto al
risarcimento può esser fatto valere rispetto ad un danno effettivamente determinatosi” (Cfr. Cass. n.
1823/2022 e Cass. n. 2066/2023, Cass. n. 32226/2024).
Ed invero, “Opinare, invece, nel senso che il dies a quo della prescrizione sia quello della
sottoscrizione dell'ordine (come oggi preteso dalla ricorrente) equivale, in sostanza, ad affermare che
l'investitore dovrebbe procedere alla tutela risarcitoria del proprio diritto in un momento in cui la
perdita e, quindi, il danno, non si è ancora prodotto (e potrebbe addirittura non prodursi): in un
pagina 7 di 16 momento, cioè, in cui nemmeno sussiste(rebbe), in capo all'investitore, lo specifico interesse ad agire,
condizione necessaria, ex art. 100 cod. proc. civ., per poter proporre la corrispondente azione in
ambito giudiziario”. (cfr. Cass. 32226/2024).
In forza dei principi di diritto innanzi esposti, tuttavia, non avendo la allegato e provato la CP_1
conoscenza o conoscibilità da parte dell'azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente al
1.12.2010, la stessa, sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla la CP_3
quale ha accertato la violazione da parte dell'Istituto di Credito, tra le altre, di carenze procedurali e di irregolarità comportamentali che hanno riguardato le procedure per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti,
alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti ( Cfr. docc. 10 -13 di parte attrice).
Per tali ragioni l'eccezione di prescrizione va rigettata, non risultando decorso il termine decennale,
decorrente dall'indicata conoscenza o conoscibilità del danno alla data di introduzione del presente giudizio.
Ciò premesso, deve rilevarsi che la domanda di risarcimento del danno, avanzata dall'attrice per inadempimento della è fondata e, pertanto, va accolta. CP_1
La domanda di risarcimento del danno deve invero ritenersi autonoma rispetto a quella di adempimento e di risoluzione, con la conseguenza che la stessa può essere accolta, in ragione della non scarsa importanza dell'inadempimento, anche nell'ipotesi in cui la risoluzione non venga pronunciata.
In particolare, la domanda risarcitoria può essere esaminata anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto, nel caso di specie per difetto di domanda sul punto,
con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17498/2020).
pagina 8 di 16 Ed invero, “In tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il
danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in
violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione
del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché,
in applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno", dalla liquidazione va
decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al
momento della decisione-, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse” (Cass., n.
17498/2020).
In ordine agli specifici obblighi informativi della Banca, va innanzitutto osservato che l'intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d'investimento (art. 39 del Reg. del 16190/2007). CP_3
Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione,
in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi d'investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. Consob del 16190/2007).
Al riguardo va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui “in tema di
intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21
del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998,
sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il
documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le
informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari,
la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo
la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le
implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzioni operazioni inadeguate e di
quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al
pagina 9 di 16 rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza,
correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei
singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro
originariamente stipulato dall'investitore” (Cass. n. 20617/2017).
In ordine agli investimenti oggetto di lite, deve darsi atto che la banca ha prodotto gli estratti conto relativi al periodo contestato dall'attrice, relativi sia al conto corrente n. 24/1023697 che al conto deposito n. 24/22497412 (cfr. doc. 129-141 fasc. convenuta), attestanti le operazioni effettuate nel corso del rapporto dall'attrice, provando, dunque, la pretesa avanzata dalla sig.ra . Pt_1
In particolare, dall'analisi del conto corrente n. 24/1023697 si evince un addebito di euro 42.288,75 per acquisto azioni BPB in data 30.12.2014 (cfr. p.1 doc.141 fasc. convenuta), nonché due addebiti per acquisto azioni BPB rispettivamente di euro 36.587,6 ed euro 939,75 in data 18.6.2015 (cfr.p.7
doc.141- fasc. convenuta).
Va dunque effettuata una breve ricostruzione degli investimenti dell'attrice, al fine della valutazione globale dei rischi relativi al singolo ordine di investimento in esame e del profilo di rischio dell'investitrice.
Nell'ambito del rapporto intercorso con la Banca Popolare di Bari, l'attrice ha dunque acquistato in data 30.12.2014 n.
4.725 azioni BPB per un controvalore di euro 42.288,75, in data 18.6.2015 n.4.088
azioni BPB per un controvalore di euro 36.587,60 ed euro 393,75.
Le azioni in esame rientrano, per pacifica ammissione di entrambe le parti, nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione, ossia, ancor più
chiaramente, titoli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative, tali da garantire buona pluralità di interessi in acquisto e vendita.
pagina 10 di 16 Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.
Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex
post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore.
Nel caso di specie, l'adempimento degli obblighi informativi relativi alla fase antecedente la conclusione del contratto quadro, ovvero il dovere della di consegnare al cliente il documento CP_1
informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitrice, trova parziale riscontro nella produzione documentale della CP_1
Nella specie, deve rilevarsi che nel contratto di “Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari”, sottoscritto da e dai cointestatari e Parte_1 CP_5
in data 20.10.2014, l'attrice ha dichiarato di aver ricevuto copia del contratto Controparte_6
(“Copia per il Cliente”) nonché di essere stata preventivamente informata del diritto di ricevere, prima della conclusione del contratto, copia del testo contrattuale, del relativo documento di sintesi e di eventuali allegati.
Invero, relativamente alla scheda di adesione all'operazione di A.C.S. 2014 sottoscritta in data
11.12.2014 (Cfr. doc 100 fasc. convenuta), deve rilevarsi che la non ha fornito una adeguata CP_1
informativa rispetto ai rischi connessi all'operazione finanziaria in questione, essendo unicamente presente un generico riferimento alla conoscenza da parte dell'investitrice dello Statuto Sociale di BPB.
Diversamente, nella scheda di adesione per azionisti, sottoscritta dall'attrice in data 25.5.2015,
quest'ultima ha dichiarato di essere a conoscenza della pubblicazione del prospetto predisposto ai fini dell'offerta, di aver esaminato i fattori di rischio relativi all'Emittente e all'investimento nelle azioni o obbligazioni riportati nel suddetto prospetto, nonché di aver preso visione e compreso le Schede pagina 11 di 16 Prodotto prima della sottoscrizione degli strumenti finanziari descritti.
Ed invero, dall'esame del prospetto informativo innanzi citato, emerge che “Alla Data del presente
Prospetto, le azioni ordinarie della non sono quotate in alcun mercato regolamentato italiano o CP_1
estero e l' non intende o prevede di richiedere l'ammissione alla negoziazione ad alcuno di Parte_2
tali mercati. La sottoscrizione delle azioni implica, pertanto, l'assunzione dei rischi tipici connessi ad
un investimento in azioni non negoziate su un mercato regolamentato” e che “Gli azionisti potrebbero
incontrare difficoltà in futuro, ove vogliano vendere, in tutto o anche solo in parte, le proprie Azioni”
(cfr. doc. 75 pag. 39 – 40 del prospetto informativo 2015- fasc. convenuta).
Deve inoltre rilevarsi che, la collocazione delle azioni BPB è avvenuta in situazione di conflitto di interessi, rivestendo la convenuta il duplice ruolo di emittente ed intermediaria, situazione ad ogni modo debitamente segnalata al cliente nel prospetto informativo del 2015 consegnato alla cliente (come risulta dalla relativa scheda di adesione).
La convenuta ha altresì prodotto un questionario MIFID sottoscritto dall'attrice in data 24.10.2014
contestualmente alla sottoscrizione del contratto quadro, dal quale emerge che il principale obiettivo dell'investitrice è la crescita del capitale nel breve- medio periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte, dichiarandosi disposta ad investire una parte media del capitale, nonché di possedere un reddito complessivo “da € 200.000,00 fino ad € 500.000,00”, ovvero un reddito annuo pari ad €
50.000,00.
Quanto alle esperienze e alle conoscenze maturate, l'attrice dichiara in entrambi i questionari di conoscere gli strumenti finanziari, compresi fondi comuni, SICAV, ETF, ETC, polizze Index
Linked/Unit linked, gestioni patrimoniali, azioni, obbligazioni convertibili, warrant, covered warrant,
certificates, ad eccezione dei derivati.
L'attrice, inoltre, afferma di aver investito solo in azioni o fondi azionari, con un importo medio delle operazioni tra 50.000,00 e 100.000,00 euro, effettuando meno di un'operazione a trimestre. pagina 12 di 16 Orbene, sulla scorta delle risposte fornite dall'investitrice, la ha assegnato un profilo di rischio CP_1
“medio”.
Ne consegue che gli investimenti azionari e obbligazionari, in ragione della natura illiquida dei titoli e della elevata rischiosità, non possono ritenersi compatibili con l'obiettivo dichiarato dall'attrice, di voler proteggere nel tempo il capitale, rischiandone solo una parte.
In tal senso, il ctu ha evidenziato che dalla lettura e dall'analisi delle operazioni transitate sul dossier titoli intestato alla Sig.ra emerge l'operatività in soli titoli emessi dalla Banca Parte_1
Popolare di Bari, con concentrazione pari al 100% del capitale investito (p.42 CTU).
Va osservato al riguardo che, secondo le norme dettate dalla c.d. Direttiva MIFID, la direttiva Markets
in financial instruments directive (2004/39/EC) che ha disciplinato dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio
2018 i mercati finanziari dell'Unione europea, il rapporto tra la banca e il cliente non deve essere considerato in maniera confliggente, bensì secondo una linea di assistenza e supporto. La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza,
correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario: segnalare all'investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.
Orbene, l'inosservanza degli obblighi di informazione attiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice.
Va infatti evidenziato che “Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante
sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo –
informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente
consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento
informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario” (Cass., n.
pagina 13 di 16 33596/2021) e che “La prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero
dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e
orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori
di rischio che gli devono essere evidenziati” (Cass., n. 7905/2020).
Nel caso di specie, attesa la mancata allegazione di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il pregiudizio subito CP_1
dall'investitore, nello specifico consistente nella perdita economica derivante dalla costante riduzione del prezzo delle azioni, ad oggi pari a € 0.
Il ctu, a fronte dell'inadempimento della ha provveduto, quindi, alla quantificazione del CP_1
risarcimento dei danni.
A tal fine va operata la detrazione dal capitale investito dall'attrice, pari ad € 79.816,10, dei dividendi/cedole incassati, nel corso del rapporto, quantificate dalla convenuta in comparsa di costituzione (p.22) in complessivi € 23.124,53 a titolo di dividendi e non oggetto di specifica contestazione nella memoria depositata ai sensi dell'art.183, comma sesto, n.1, c.p.c., dovendosi ritenere tardive le ulteriori e diverse allegazioni delle parti sul punto.
In accoglimento della domanda attorea di risarcimento del danno per inadempimento, la convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma di complessivi € 56.691,57 a titolo di risarcimento danni.
Costituendo l'obbligazione risarcitoria debito di valore, su tali importi competono il danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei singoli ordini al soddisfo.
Da ultimo, la richiesta di riduzione del danno per concorso di colpa dell'investitore ex. art. 1227 c.c.,
va disattesa.
A tal proposito va osservato che, qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore pagina 14 di 16 qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può
essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte
(Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016).
Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa, in ragione della mancanza della qualità di investitrice professionale, potendosi presumere con certezza che, nell'ipotesi in cui la avesse segnalato l'inadeguatezza dell'operazione in relazione al profilo dei clienti, l'attrice non CP_1
avrebbe proceduto alla sottoscrizione degli ordini di acquisto in esame, con conseguente rigetto della pretesa della convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con citazione Parte_1
dell'1.12.2020, nei confronti di , ora così provvede: Controparte_7 Controparte_1
1) accoglie la domanda di risarcimento danni formulata dall'attore e, per l'effetto, condanna la ora al pagamento, in favore di Controparte_7 Controparte_1 Parte_1
nella qualità in atti, della somma di € 56.691,57 oltre al danno da svalutazione
[...]
monetaria, determinato secondo gli indici istat, ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data dei singoli ordini al soddisfo;
2) condanna la al rimborso delle spese processuali, in favore Controparte_7
dell'attrice, liquidate in € 15.789,00 per compensi, comprensivi dell'esborso di € 1.686,00, oltre spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore del procuratore anticipatario.
pagina 15 di 16 Bari, 7.3.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
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