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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11926 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 27935/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Raffaele Sdino presidente
Dott.ssa Eva Scalfati giudice
Dott.ssa Gabriella Ferrara giudice rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27935 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(nato a [...] il [...] – C.F. ) elett.te Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli, in Galleria Vanvitelli, 2, presso lo studio dell'avv. Valentina de Giovanni, che lo difende e rappresenta in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 9/08/2024
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - C.F. ), rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Elena Coccia e Ilaria Tuorto, presso il cui studio in Napoli alla via Toledo n. 205 è elettivamente domiciliata, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
NONCHÉ
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta dell'udienza dell'11/06/2025
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2022 premesso che aveva contratto Parte_1 matrimonio con in Napoli il 4.07.2002; che dalla loro unione erano nati due figli, CP_1
(4/05/96) e (31/01/2002), entrambi maggiorenni;
che viveva a Modena Per_1 Per_2 Per_1 ed era economicamente autosufficiente;
che viveva a Roma, in un immobile che egli gli Per_2 aveva comprato ed era iscritto all'università; che la crisi dell'unione coniugale era ormai irreversibile, chiedeva dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinando alla resistente il rilascio della casa coniugale non convivendo più i figli con ella.
Celebrata l'udienza presidenziale nella contumacia della resistente, il Presidente, dato atto dell'impossibilità del tentativo di riconciliazione e dell'assenza di richiesta di provvedimenti provvisori ed urgenti, rimettendo ogni questione relativa alla casa coniugale alla disciplina civilistica ordinaria, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e nominava il G.I..
si costituiva preliminarmente eccependo la nullità e/o inesistenza dell'intera CP_1 procedura per mancato rispetto dei termini a comparire ai sensi dell' art. 140 cpc e rappresentando di aver proposto reclamo avverso il provvedimento del Presidente;
in subordine, nel merito, eccepiva che la separazione andava addebitata al che con i suoi comportamenti aveva Pt_1 illuso, screditato e leso l'immagine della moglie offendendola anche in pubblico, allontanandola da parenti ed amici, negandole altresì di emanciparsi e conseguire la laurea in matematica per badare ai figli e consentendo, di contro, al marito di fare carriera coronata da cospicue entrate. Aggiungeva che ella già nel 2011 aveva depositato ricorso per separazione giudiziale con addebito al marito ed in sede di udienza presidenziale le parti raggiungevano un accordo, omologato dal Tribunale di
Napoli in data 09.02.2012, che prevedeva l'assegnazione a lei della casa coniugale, di proprietà del marito, l'affido condiviso dei figli con residenza presso la madre, la previsione a carico del marito di un assegno di mantenimento per i due figli di Euro 1.200,00 mensili e di un assegno per lei di euro 600,00, spese straordinarie per i figli a carico per intero del padre;
che nel 2013, però, le parti riprendevano la convivenza ma, gli atteggiamenti del marito, screditanti ed offensivi verso di lei, non cessavano anche se la convivenza proseguiva volendo ella garantire ai figli una famiglia ed in particolare a , sino alla vigilia di Natale 2019 allorquando il , che aveva locato altra Per_2 Pt_1 abitazione a via Petrarca, senza neppure dirlo, non faceva più rientro nella casa coniugale, interrompendo così i rapporti. Rappresentava che il notevole divario economico tra le parti giustificava la previsione di un assegno di mantenimento per sé e per il figlio essendo la Per_2 figlia diventata medico e, dunque, autosufficiente economicamente. Precisava che , Per_1 Per_2 studiava a Roma alla RUFA (Accademia delle Belle Arti), al I anno, università privata pagata dal
(oltre 5.000,00 euro l'anno), ma faceva spesso rientro a Napoli, presso di lei, nella casa Pt_1 coniugale;
che pertanto non era autosufficiente in quanto studente ed il padre, gli versava Per_2
Euro 800,00 mensili per le spese di casa, cui tuttavia egli non riusciva a far fronte chiedendo altresì
l'aiuto della madre;
che inoltre, a causa della situazione familiare, era stato seguito Per_2 dapprima da uno psicologo e poi dal Policlinico Gemelli di Roma, reparto di psichiatria, ove si recava una volta al mese e ove stavano effettuando approfondimenti diagnostici che avevano evidenziato una “ADHD” ovvero deficit di attenzione e iperattività nonchè depressione ed inoltre, una volta a settimana era seguito da una dott.ssa privatamente, con una spesa di Euro 92,00 a seduta;
che necessitava di cure, accudimento, prendeva farmaci e spesso si tratteneva per Per_2 lunghi periodi a Napoli a casa della madre;
che proprio non voleva che la madre lasciasse Per_2 la casa coniugale ritenendola egli un punto di riferimento ove cercare asilo nei momenti di bisogno;
che pertanto ella chiedeva assegnarsi a sè la casa coniugale, nell'ipotesi in cui la casa non le fosse stata assegnata, chiedeva un contributo per reperire altra idonea abitazione ove andare a vivere ed accogliere quando era a Napoli;
che il era medico, chirurgo d'urgenza, lavorava Per_2 Pt_1 presso l'Ospedale San Paolo di Napoli, con un reddito dichiarato nel 2022 di oltre 104.000,00 Euro, svolgeva anche attività privata presso Medic Vita di via dell'Epomeo n. 294, nonché, il venerdì, presso il Centro Cardiologico Campano al C.so Novara n. 40, era proprietario di più immobili, oltre la casa famigliare, quali un grande appartamento a Piazza Dei Martiri Napoli, in fitto da cui egli dichiarava di ricavare Euro 1.700,00 mensili e la casa di , che egli aveva adibito a B & B Per_3 ricavando ulteriori entrate;
che di contro ella non aveva completato gli studi universitari alla facoltà di Matematica di Napoli, ove era iscritta perché, nati i bambini, il marito voleva che se ne occupasse lei direttamente, senza aiuto di baby sitter, anche in ragione del fatto che era sempre stato Per_2 un pò problematico, con necessità di maggiori cure ed attenzioni;
che la famiglia aveva sempre condotto un tenore di vita molto elevato fatto di più vacanze durante l'anno, settimane bianche, corso di sci, sport, etc.; che dal novembre 2022 ella lavorava, come dipendente per una SAS che si occupava di rappresentanza di materiale elettrico, con uno stipendio di circa 1.000,00 euro al mese, non era proprietaria di immobili, né aveva altre fonti di reddito.
In sede di reclamo la Corte d'Appello, riscontrato il mancato rispetto, in sede di udienza presidenziale, del termine di comparizione di quarantacinque giorni previsto per legge in favore della resistente, in accoglimento della richiesta avanzata dalla reclamante, procedeva alla convocazione delle parti e al tentativo di conciliazione, che non aveva esito positivo.
Inoltre la Corte d'Appello osservava che “sulla base di quanto emerso dalle dichiarazioni delle parti e di quanto allo stato si evince dagli atti, risulta pacifico ed incontestato che il figlio delle parti vive da molti mesi stabilmente presso la madre - in particolare a seguito del riacutizzarsi della sua patologia psichiatrica - e che, allo stato attuale, il giovane non è economicamente autonomo (circostanza, del resto, pacifica, atteso che il padre già provvede spontaneamente alle sue esigenze nei termini e nella misura emersi dall'istruttoria).
Essendovi - pertanto - stabile convivenza fra la madre ed il figlio, la casa coniugale va assegnata alla , in ossequio ai canoni dettati dall'art. 337 sexies c.c., alla cui stregua “il godimento CP_1 della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”, onde assicurare alla prole, che si è vista interrotta la convivenza con i genitori, la stabilità dell'ambiente domestico (Cass, n. 27907/2021); ne consegue la piena legittimazione della donna a chiedere
l'assegno di mantenimento per il figlio.
A tale stregua, tenuto conto delle situazioni economiche delle parti, appare equo porre a carico di
un assegno di contributo al mantenimento del figlio dell'importo di euro 800,00 Parte_1 al mese (oltre al 50% delle spese straordinarie)”
Assegnati dal G.I. i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini per gli scritti conclusionali e previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente, essendo tra le parti già intervenuta separazione in forza di decreto di omologa dell'intestato Tribunale del 9/02/2012, deve rilevarsi che il comportamento delle parti successivo a tale provvedimento, con la ripresa della convivenza a partire del 2013 e la ricostituzione del consorzio familiare, come pacificamente riconosciuto da entrambe le parti, hanno comportato la cessazione degli effetti della separazione.
Come prescritto dall'art. 157 co. 2 c.c., la separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.
Orbene, ritiene il Tribunale che le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato, successivamente al 2013, l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza dal 2019, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La resistente, costituendosi in giudizio, ha formulato domanda di addebito della separazione a carico del ricorrente.
In diritto deve rilevarsi che ai fini della pronuncia di addebito non può ritenersi di per sé sufficiente la rappresentazione della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre dunque che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. Occorre cioè provare che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale e cioè che la violazione non deve essere intervenuta quando era già matura una situazione di intollerabilità della convivenza. Ciò premesso, nel caso di specie, deve osservarsi che la resistente non ha fornito prove e, a monte, concrete allegazioni dei comportamenti del marito costituenti violazione dei doveri coniugali né del nesso causale tra gli stessi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. A fondamento della domanda di addebito nella comparsa di costituzione si legge esclusivamente che “La causa della separazione andrà senza ombra di dubbio addebitata al dott. che con i suoi Pt_1 comportamenti ha illuso, screditato e leso l'immagine della moglie offendendola anche in pubblico allontanandola da parenti ed amici, negandole altresì di emanciparsi e conseguire la laurea in
Matematica per badare ai figli e consentendo, di contro, al marito di fare carrier coronate da cospicue entrate.” La genericità delle allegazioni comporta il rigetto della domanda di addebito.
Passando ai provvedimenti accessori, in ordine alla casa coniugale va osservato quanto segue.
Il ricorrente sin dall'introduzione del giudizio ha fondato la propria difesa sulla circostanza che entrambi i figli non fossero più conviventi con la madre. Pacifica l'irrilevanza nel presente giudizio della posizione di , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, quanto a Per_1 Per_2
(nato il [...]) nel procedimento di reclamo è emerso dalle dichiarazioni delle parti che il medesimo, studente a Roma, da Novembre 2023, secondo quanto riferito dal padre, da giugno
2023, secondo quanto riferito dalla madre, a seguito del riacutizzarsi della sua patologia psichiatrica, viveva stabilmente presso la madre. In ragione della stabile convivenza fra la madre ed il figlio, la Corte d'Appello assegnava la casa coniugale alla , in ossequio ai canoni dettati CP_1 dall'art. 337 sexies c.c., alla cui stregua “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”, onde assicurare alla prole, che si è vista interrotta la convivenza con i genitori, la stabilità dell'ambiente domestico (Cass, n. 27907/2021).
Tale circostanza in corso di causa non è mutata, tanto che anche nella comparsa conclusionale del ricorrente si ribadisce che da novembre 2023 vive stabilmente presso la madre. Per_2
Conseguentemente ritiene il Collegio che, in accoglimento della domanda della resistente, va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla già disposta in via provvisoria. Dalla CP_1 convivenza con il figlio discende anche la legittimazione della madre ad ottenere il contributo nel mantenimento del figlio da parte del padre che la medesima ha chiesto di quantificare in almeno
Euro 1.000,00 mensili oltre al 100% delle spese extra. Il ricorrente ha chiesto il rigetto di tale domanda rappresentando che la proprietà dell'immobile a Roma costituirebbe presupposto della condizione di autonomia da riconoscere in capo al figlio, in subordine ha chiesto ridurre ad € 400,00
l'assegno a suo carico
In ordine alla condizione del figlio , studente universitario, premesso che non è Per_2 documentata la condizione di handicap grave di cui all'art. 337 septies, II co., c.c., richiamata dalla difesa della resistente negli scritti difensivi, certamente non può non considerarsi che il medesimo è proprietario di un immobile a Roma acquistatogli dal padre al fine di consentirgli gli studi universitari in quella città, circostanza che, se da una parte non consente di riconoscere l'autosufficienza economica in capo al figlio, va certamente tenuta in considerazione ai fini della quantificazione del contributo nel mantenimento del medesimo da porre a carico del padre, posto che, vivendo egli stabilmente a Napoli presso la madre, ben può metterlo a reddito.
Quanto alla situazione economica del , dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta, Pt_1 relativa ai redditi dell'anno 2023, risulta un reddito imponibile di € 95.617,00 addizionale regionale all'Irpef dovuta di € 2.867,00 e addizionale comunale all'Irpef dovuta di € 861,00, egli, inoltre è proprietario di un appartamento a Piazza Dei Martiri Napoli, dal quale ha dichiarato di ricavare
Euro 1.700,00 mensili e della casa a , di cui in corso di causa è stata dedotta la vendita, Per_3 circostanza contestata da controparte che ha dedotto che la stessa è ancora nella proprietà del ricorrente e di cui comunque il medesimo non ha fornito la prova.
Premesso che le parti nulla hanno più dedotto circa la prosecuzione degli studi da parte di , Per_2 prossimo al compimento del ventiquattresimo anno di età, tenuto conto della situazione economica del ricorrente, della disponibilità dal medesimo conferita al figlio di un immobile a Roma, dell'assegnazione alla madre della casa famigliare si ritiene congruo porre a carico del padre un assegno mensile di € 650,00 a titolo di contributo nel mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del
7/03/2018.
Nessun assegno di mantenimento può essere riconosciuto in favore della , del resto non CP_1 riconosciuto nemmeno dalla Corte d'Appello in via provvisoria ed urgente, tenuto conto che la stessa dal novembre 2022 lavora come dipendente di una società con un reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi di circa € 18.000,00 e in ogni caso della riconosciuta disponibilità della casa famigliare.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito complessivo della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio anche della fase innanzi alla Corte d'Appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 • Rigetta la domanda di addebito formulata da CP_1
• Assegna la casa coniugale a che continuerà ad abitarla con il figlio CP_1
; Per_2
• Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
versando a , entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo di Per_2 CP_1
Euro 650,00 oltre il 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo
d'intesa tra Presidente del Tribunale e COA del 7/03/2018. Tale somma andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT come per legge a decorrere da Novembre 2026;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 34 , parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Raffaele Sdino presidente
Dott.ssa Eva Scalfati giudice
Dott.ssa Gabriella Ferrara giudice rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27935 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(nato a [...] il [...] – C.F. ) elett.te Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli, in Galleria Vanvitelli, 2, presso lo studio dell'avv. Valentina de Giovanni, che lo difende e rappresenta in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 9/08/2024
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - C.F. ), rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Elena Coccia e Ilaria Tuorto, presso il cui studio in Napoli alla via Toledo n. 205 è elettivamente domiciliata, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
NONCHÉ
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta dell'udienza dell'11/06/2025
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2022 premesso che aveva contratto Parte_1 matrimonio con in Napoli il 4.07.2002; che dalla loro unione erano nati due figli, CP_1
(4/05/96) e (31/01/2002), entrambi maggiorenni;
che viveva a Modena Per_1 Per_2 Per_1 ed era economicamente autosufficiente;
che viveva a Roma, in un immobile che egli gli Per_2 aveva comprato ed era iscritto all'università; che la crisi dell'unione coniugale era ormai irreversibile, chiedeva dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinando alla resistente il rilascio della casa coniugale non convivendo più i figli con ella.
Celebrata l'udienza presidenziale nella contumacia della resistente, il Presidente, dato atto dell'impossibilità del tentativo di riconciliazione e dell'assenza di richiesta di provvedimenti provvisori ed urgenti, rimettendo ogni questione relativa alla casa coniugale alla disciplina civilistica ordinaria, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e nominava il G.I..
si costituiva preliminarmente eccependo la nullità e/o inesistenza dell'intera CP_1 procedura per mancato rispetto dei termini a comparire ai sensi dell' art. 140 cpc e rappresentando di aver proposto reclamo avverso il provvedimento del Presidente;
in subordine, nel merito, eccepiva che la separazione andava addebitata al che con i suoi comportamenti aveva Pt_1 illuso, screditato e leso l'immagine della moglie offendendola anche in pubblico, allontanandola da parenti ed amici, negandole altresì di emanciparsi e conseguire la laurea in matematica per badare ai figli e consentendo, di contro, al marito di fare carriera coronata da cospicue entrate. Aggiungeva che ella già nel 2011 aveva depositato ricorso per separazione giudiziale con addebito al marito ed in sede di udienza presidenziale le parti raggiungevano un accordo, omologato dal Tribunale di
Napoli in data 09.02.2012, che prevedeva l'assegnazione a lei della casa coniugale, di proprietà del marito, l'affido condiviso dei figli con residenza presso la madre, la previsione a carico del marito di un assegno di mantenimento per i due figli di Euro 1.200,00 mensili e di un assegno per lei di euro 600,00, spese straordinarie per i figli a carico per intero del padre;
che nel 2013, però, le parti riprendevano la convivenza ma, gli atteggiamenti del marito, screditanti ed offensivi verso di lei, non cessavano anche se la convivenza proseguiva volendo ella garantire ai figli una famiglia ed in particolare a , sino alla vigilia di Natale 2019 allorquando il , che aveva locato altra Per_2 Pt_1 abitazione a via Petrarca, senza neppure dirlo, non faceva più rientro nella casa coniugale, interrompendo così i rapporti. Rappresentava che il notevole divario economico tra le parti giustificava la previsione di un assegno di mantenimento per sé e per il figlio essendo la Per_2 figlia diventata medico e, dunque, autosufficiente economicamente. Precisava che , Per_1 Per_2 studiava a Roma alla RUFA (Accademia delle Belle Arti), al I anno, università privata pagata dal
(oltre 5.000,00 euro l'anno), ma faceva spesso rientro a Napoli, presso di lei, nella casa Pt_1 coniugale;
che pertanto non era autosufficiente in quanto studente ed il padre, gli versava Per_2
Euro 800,00 mensili per le spese di casa, cui tuttavia egli non riusciva a far fronte chiedendo altresì
l'aiuto della madre;
che inoltre, a causa della situazione familiare, era stato seguito Per_2 dapprima da uno psicologo e poi dal Policlinico Gemelli di Roma, reparto di psichiatria, ove si recava una volta al mese e ove stavano effettuando approfondimenti diagnostici che avevano evidenziato una “ADHD” ovvero deficit di attenzione e iperattività nonchè depressione ed inoltre, una volta a settimana era seguito da una dott.ssa privatamente, con una spesa di Euro 92,00 a seduta;
che necessitava di cure, accudimento, prendeva farmaci e spesso si tratteneva per Per_2 lunghi periodi a Napoli a casa della madre;
che proprio non voleva che la madre lasciasse Per_2 la casa coniugale ritenendola egli un punto di riferimento ove cercare asilo nei momenti di bisogno;
che pertanto ella chiedeva assegnarsi a sè la casa coniugale, nell'ipotesi in cui la casa non le fosse stata assegnata, chiedeva un contributo per reperire altra idonea abitazione ove andare a vivere ed accogliere quando era a Napoli;
che il era medico, chirurgo d'urgenza, lavorava Per_2 Pt_1 presso l'Ospedale San Paolo di Napoli, con un reddito dichiarato nel 2022 di oltre 104.000,00 Euro, svolgeva anche attività privata presso Medic Vita di via dell'Epomeo n. 294, nonché, il venerdì, presso il Centro Cardiologico Campano al C.so Novara n. 40, era proprietario di più immobili, oltre la casa famigliare, quali un grande appartamento a Piazza Dei Martiri Napoli, in fitto da cui egli dichiarava di ricavare Euro 1.700,00 mensili e la casa di , che egli aveva adibito a B & B Per_3 ricavando ulteriori entrate;
che di contro ella non aveva completato gli studi universitari alla facoltà di Matematica di Napoli, ove era iscritta perché, nati i bambini, il marito voleva che se ne occupasse lei direttamente, senza aiuto di baby sitter, anche in ragione del fatto che era sempre stato Per_2 un pò problematico, con necessità di maggiori cure ed attenzioni;
che la famiglia aveva sempre condotto un tenore di vita molto elevato fatto di più vacanze durante l'anno, settimane bianche, corso di sci, sport, etc.; che dal novembre 2022 ella lavorava, come dipendente per una SAS che si occupava di rappresentanza di materiale elettrico, con uno stipendio di circa 1.000,00 euro al mese, non era proprietaria di immobili, né aveva altre fonti di reddito.
In sede di reclamo la Corte d'Appello, riscontrato il mancato rispetto, in sede di udienza presidenziale, del termine di comparizione di quarantacinque giorni previsto per legge in favore della resistente, in accoglimento della richiesta avanzata dalla reclamante, procedeva alla convocazione delle parti e al tentativo di conciliazione, che non aveva esito positivo.
Inoltre la Corte d'Appello osservava che “sulla base di quanto emerso dalle dichiarazioni delle parti e di quanto allo stato si evince dagli atti, risulta pacifico ed incontestato che il figlio delle parti vive da molti mesi stabilmente presso la madre - in particolare a seguito del riacutizzarsi della sua patologia psichiatrica - e che, allo stato attuale, il giovane non è economicamente autonomo (circostanza, del resto, pacifica, atteso che il padre già provvede spontaneamente alle sue esigenze nei termini e nella misura emersi dall'istruttoria).
Essendovi - pertanto - stabile convivenza fra la madre ed il figlio, la casa coniugale va assegnata alla , in ossequio ai canoni dettati dall'art. 337 sexies c.c., alla cui stregua “il godimento CP_1 della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”, onde assicurare alla prole, che si è vista interrotta la convivenza con i genitori, la stabilità dell'ambiente domestico (Cass, n. 27907/2021); ne consegue la piena legittimazione della donna a chiedere
l'assegno di mantenimento per il figlio.
A tale stregua, tenuto conto delle situazioni economiche delle parti, appare equo porre a carico di
un assegno di contributo al mantenimento del figlio dell'importo di euro 800,00 Parte_1 al mese (oltre al 50% delle spese straordinarie)”
Assegnati dal G.I. i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini per gli scritti conclusionali e previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente, essendo tra le parti già intervenuta separazione in forza di decreto di omologa dell'intestato Tribunale del 9/02/2012, deve rilevarsi che il comportamento delle parti successivo a tale provvedimento, con la ripresa della convivenza a partire del 2013 e la ricostituzione del consorzio familiare, come pacificamente riconosciuto da entrambe le parti, hanno comportato la cessazione degli effetti della separazione.
Come prescritto dall'art. 157 co. 2 c.c., la separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.
Orbene, ritiene il Tribunale che le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato, successivamente al 2013, l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza dal 2019, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La resistente, costituendosi in giudizio, ha formulato domanda di addebito della separazione a carico del ricorrente.
In diritto deve rilevarsi che ai fini della pronuncia di addebito non può ritenersi di per sé sufficiente la rappresentazione della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre dunque che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. Occorre cioè provare che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale e cioè che la violazione non deve essere intervenuta quando era già matura una situazione di intollerabilità della convivenza. Ciò premesso, nel caso di specie, deve osservarsi che la resistente non ha fornito prove e, a monte, concrete allegazioni dei comportamenti del marito costituenti violazione dei doveri coniugali né del nesso causale tra gli stessi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. A fondamento della domanda di addebito nella comparsa di costituzione si legge esclusivamente che “La causa della separazione andrà senza ombra di dubbio addebitata al dott. che con i suoi Pt_1 comportamenti ha illuso, screditato e leso l'immagine della moglie offendendola anche in pubblico allontanandola da parenti ed amici, negandole altresì di emanciparsi e conseguire la laurea in
Matematica per badare ai figli e consentendo, di contro, al marito di fare carrier coronate da cospicue entrate.” La genericità delle allegazioni comporta il rigetto della domanda di addebito.
Passando ai provvedimenti accessori, in ordine alla casa coniugale va osservato quanto segue.
Il ricorrente sin dall'introduzione del giudizio ha fondato la propria difesa sulla circostanza che entrambi i figli non fossero più conviventi con la madre. Pacifica l'irrilevanza nel presente giudizio della posizione di , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, quanto a Per_1 Per_2
(nato il [...]) nel procedimento di reclamo è emerso dalle dichiarazioni delle parti che il medesimo, studente a Roma, da Novembre 2023, secondo quanto riferito dal padre, da giugno
2023, secondo quanto riferito dalla madre, a seguito del riacutizzarsi della sua patologia psichiatrica, viveva stabilmente presso la madre. In ragione della stabile convivenza fra la madre ed il figlio, la Corte d'Appello assegnava la casa coniugale alla , in ossequio ai canoni dettati CP_1 dall'art. 337 sexies c.c., alla cui stregua “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”, onde assicurare alla prole, che si è vista interrotta la convivenza con i genitori, la stabilità dell'ambiente domestico (Cass, n. 27907/2021).
Tale circostanza in corso di causa non è mutata, tanto che anche nella comparsa conclusionale del ricorrente si ribadisce che da novembre 2023 vive stabilmente presso la madre. Per_2
Conseguentemente ritiene il Collegio che, in accoglimento della domanda della resistente, va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla già disposta in via provvisoria. Dalla CP_1 convivenza con il figlio discende anche la legittimazione della madre ad ottenere il contributo nel mantenimento del figlio da parte del padre che la medesima ha chiesto di quantificare in almeno
Euro 1.000,00 mensili oltre al 100% delle spese extra. Il ricorrente ha chiesto il rigetto di tale domanda rappresentando che la proprietà dell'immobile a Roma costituirebbe presupposto della condizione di autonomia da riconoscere in capo al figlio, in subordine ha chiesto ridurre ad € 400,00
l'assegno a suo carico
In ordine alla condizione del figlio , studente universitario, premesso che non è Per_2 documentata la condizione di handicap grave di cui all'art. 337 septies, II co., c.c., richiamata dalla difesa della resistente negli scritti difensivi, certamente non può non considerarsi che il medesimo è proprietario di un immobile a Roma acquistatogli dal padre al fine di consentirgli gli studi universitari in quella città, circostanza che, se da una parte non consente di riconoscere l'autosufficienza economica in capo al figlio, va certamente tenuta in considerazione ai fini della quantificazione del contributo nel mantenimento del medesimo da porre a carico del padre, posto che, vivendo egli stabilmente a Napoli presso la madre, ben può metterlo a reddito.
Quanto alla situazione economica del , dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta, Pt_1 relativa ai redditi dell'anno 2023, risulta un reddito imponibile di € 95.617,00 addizionale regionale all'Irpef dovuta di € 2.867,00 e addizionale comunale all'Irpef dovuta di € 861,00, egli, inoltre è proprietario di un appartamento a Piazza Dei Martiri Napoli, dal quale ha dichiarato di ricavare
Euro 1.700,00 mensili e della casa a , di cui in corso di causa è stata dedotta la vendita, Per_3 circostanza contestata da controparte che ha dedotto che la stessa è ancora nella proprietà del ricorrente e di cui comunque il medesimo non ha fornito la prova.
Premesso che le parti nulla hanno più dedotto circa la prosecuzione degli studi da parte di , Per_2 prossimo al compimento del ventiquattresimo anno di età, tenuto conto della situazione economica del ricorrente, della disponibilità dal medesimo conferita al figlio di un immobile a Roma, dell'assegnazione alla madre della casa famigliare si ritiene congruo porre a carico del padre un assegno mensile di € 650,00 a titolo di contributo nel mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del
7/03/2018.
Nessun assegno di mantenimento può essere riconosciuto in favore della , del resto non CP_1 riconosciuto nemmeno dalla Corte d'Appello in via provvisoria ed urgente, tenuto conto che la stessa dal novembre 2022 lavora come dipendente di una società con un reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi di circa € 18.000,00 e in ogni caso della riconosciuta disponibilità della casa famigliare.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito complessivo della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio anche della fase innanzi alla Corte d'Appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 • Rigetta la domanda di addebito formulata da CP_1
• Assegna la casa coniugale a che continuerà ad abitarla con il figlio CP_1
; Per_2
• Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
versando a , entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo di Per_2 CP_1
Euro 650,00 oltre il 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo
d'intesa tra Presidente del Tribunale e COA del 7/03/2018. Tale somma andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT come per legge a decorrere da Novembre 2026;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 34 , parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino