Art. 9. Modifica all'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di relazione al Parlamento 1. All' articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Alla relazione di cui al comma 1 e' allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attivita' relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonche' alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica».
Note all'art. 9:
Il testo dell'articolo 38 della citata legge n. 124 del 2007 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 38.
Relazione al Parlamento
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.
1-bis. Alla relazione di cui al comma 1 e' allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attivita' relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonche' alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.".
«1-bis. Alla relazione di cui al comma 1 e' allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attivita' relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonche' alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica».
Note all'art. 9:
Il testo dell'articolo 38 della citata legge n. 124 del 2007 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 38.
Relazione al Parlamento
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.
1-bis. Alla relazione di cui al comma 1 e' allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attivita' relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonche' alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.".