Articolo 9 della Legge 7 agosto 2012, n. 133
Articolo 8Articolo 10
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25 agosto 2012
Art. 9. Modifica all'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di relazione al Parlamento 1. All' articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Alla relazione di cui al comma 1 e' allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attivita' relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonche' alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica».
Note all'art. 9:
Il testo dell'articolo 38 della citata legge n. 124 del 2007 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

"Art. 38.

Relazione al Parlamento

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.
1-bis. Alla relazione di cui al comma 1 e' allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attivita' relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonche' alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.".
Entrata in vigore il 25 agosto 2012