Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 12/03/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5855/2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dr.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dr.ssa Luisa Bettio Giudice
dr.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 5855/2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. DI MAURO MARIA GEMMA, come da mandato Parte_1
in atti;
verso
con l'avv. GALVAN ELISABETTA, come da mandato in Controparte_1
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione personale
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti in ordine alla separazione all'udienza del 06.03.2025:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto
2) confermano che il pagamento del canone di affitto dell'immobile abitato dal convenuto, continuerà ed essere pagato dalla ricorrente, intestataria del contratto di locazione,
3) i coniugi si dichiarano autonomi economicamente
4) la figlia SA è autonoma economicamente mentre ha un lavoro precario e Per_1
entrambe vivono con la madre.
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] a [...], e Parte_1 CP_1
nato il [...] a [...], hanno contratto matrimonio
[...]
civile il 02/07/1994 in Padova (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 142, Parte I, Vol. 01, anno 1994.
Dalla loro unione sono nate le figlie , il 10.12.1997 a Padova (PD), Persona_2
e , il 21.02.2002 a Padova (PD). Persona_3
In data 2.12.2024, la sig.ra adiva il Tribunale di Padova, Parte_1
depositando ricorso affinché venisse pronunciata sentenza di separazione personale, formulando le seguenti condizioni:
In via preliminare: in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti urgenti e indifferibili fissando apposita udienza per la loro conferma: autorizzare da subito i coniugi a vivere separati ed assegnare la casa coniugale alla che continuerà a vivere con le figlie Parte_1
SA e . Il provvederà a prelevare i suoi effetti personali dopo aver reperito Per_1 CP_1
idonea sistemazione in un termine che il GI vorrà assegnare.
In via principale : A) Pronunciare la separazione personale di coniugi autorizzandoli a vivere separati e assegnare la casa coniugale alla . Parte_1
B) Le figlie SA ed entrambi maggiorenni, potranno vivere con la madre libere di Per_1 concordare con il padre il diritto di visita.
C) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi propri. La garantirà l'assistenza morale e le cure di cui il necessiterà Pt_1 CP_1
presso il domicilio dello stesso.
D) Stabilire che il trovi idoneo alloggio entro un termine da concordare e si trasferisca nello CP_1
stesso con i suoi effetti personali.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa oltre oneri di legge.
In via istruttoria: Chiede prova per interrogatorio testi sulla circostanze di cui in narrativa, che verranno capitolate in apposita memoria con termine per indicare i testi e con termine per deposito documenti.
Chiede che il produca la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni. Controparte_1 Il Giudice, stante la deduzione di parte ricorrente di molteplici e dettagliate condotte, anche violente, che il marito avrebbe tenuto nei suoi confronti, riteneva di dover intervenire con urgenza a tutela della serenità del nucleo familiare;
quindi,
con ordinanza inaudita altera parte del 04.12.2024, emanava i seguenti provvedimenti indifferibili e urgenti ex art. 473-bis. 15 c.p.c.:
Autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto
Fissa per sentire la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nonché le parti, la udienza del 19.12.24 ore 9 per la decisione sulla assegnazione della casa familiare;
Fissa termine per la notifica da parte della ricorrente al convenuto entro il 10.12.24 e costituzione del convenuto sulle questioni afferenti il provvedimento ora emesso fino alla data della udienza.
Dispone la immediata segnalazione della coppia e ai Parte_1 Controparte_1
Servizi Sociali competenti per territorio e/o del Consultorio Familiare perché offrano loro il necessario sostegno anche psicologico per accompagnarli nella fase della separazione, e, ove ritenuto opportuno, alla ricorrente indicazioni in ordine alla possibilità di appoggiarsi ad un centro
Antiviolenza che la aiuti a reperire una diversa collocazione abitativa.
All'udienza del 19.12.2024 ex art. 473 bis 15 cpc comparivano entrambe le parti,
rappresentate e difese, tuttavia, dal medesimo procuratore;
il Giudice, quindi, in via preliminare, evidenziata la presenza, nel caso di specie, di plurime deduzioni di violenza, richiedeva alle parti di munirsi di difensori diversi.
Il Giudice procedeva poi all'audizione delle figlie maggiorenni ed Per_1
SA (entrambe comparse), alle quali chiedeva quale sarebbe stata la soluzione più agevole e tutelante per tutti;
le figlie concordemente rappresentavano che il padre non era nelle condizioni, neppure fisiche, di perpetrare alcuna violenza e suggerivano, ai fini di una maggior serenità, che egli abbandonasse la casa famigliare per trasferirsi nell'appartamento reperito e locato dalla sig.ra , Pt_1
perché, seppur più piccolo, dotato di maggiori comfort, tra cui la presenza di un ascensore.
Pertanto, alla luce delle dichiarazioni rese concordemente dalle figlie, peraltro condivise anche dallo stesso sig. , il Giudice così disponeva: CP_1
“in questa fase e in via provvisoria, assegna la casa familiare alla moglie che vi vivrà
con le figlie;
il padre uscirà dalla casa in questi giorni per andare dal fratello e poi nella nuova abitazione;
per il momento l'affitto della nuova abitazione sarà a carico della moglie, titolare del contratto di affitto;
le statuizioni economiche verranno assunte il 6.3.24, in sede di prima udienza. I coniugi sono autorizzati a vivere separati fin da ora”.
In data 30.12.2024, il Consultorio Familiare di Padova comunicava che, non essendo presenti figli di minore età, avrebbe potuto intervenire in ordine alle problematiche relativi agli eventi separativi, alla crisi di coppia, nonché alle violenze di genere solo su richiesta esplicita e diretta degli interessati.
In data 28.01.2025, il sig. si costituiva, aderendo alla domanda di Controparte_1
separazione personale avanzata dalla ricorrente, ma presentando, a sua volta, le seguenti distinte condizioni:
Aderisce alla domanda di separazione dedotta nel ricorso introduttivo depositato dalla Pt_1
e a quelle afferenti il provvedimento emesso dal GI dott.ssa Balletti già confermate con
[...] ordinanza all'esito dell'udienza del 19 Dicembre 2024.
In particolare il conferma che è già uscito dall'abitazione coniugale e di vivere Controparte_1
nel mini appartamento sito in Via Marsilio da Padova n 8;
Chiede che venga garantito l'ausilio di cure necessarie alla sua patologia oncologica dalle figlie
SA e e anche dalla moglie . Per_1 Parte_1
Fa presente che le cure a cui ha accesso e necessità sono costanti e continue.
Chiede che la signora provveda al pagamento del canone di locazione Parte_1 dell'appartamento da lui abitato e provveda anche al pagamento del Canone di Associazione FAI per poter continuar il percorso terapeutico già intrapreso da tempo.
Chiede che la ricorrente voglia ritirare la querela depositata nei confronti del per i reati di CP_1
minaccia e lesioni essendo pacifico che, come hanno dichiarato all' udienza del 19 dicembre 2024 le figlie SA ed , non vi è stata nessuna lesione ai danni della nè tanto meno Per_1 Pt_1
minaccia, viste la condizioni psicofisiche in cui versa il per le quali non sarebbe in grado di CP_1 reazioni violente.
Si dà fin d'ora l'assenso ad accettare la remissione di querela.
Il sottoscritto patrocinio chiede a S.V.Ill.ma voglia consentire la conversione della suddetta causa in separazione consensuale laddove ne sussistano i presupposti di legge e l 'accordo delle parti.
All'udienza del 06.03.2025, la sig.ra rappresentava la propria volontà di Pt_1
rimettere la denuncia-querela sporta in data 12.11.2024 nei confronti di controparte per i reati di ingiurie, minacce e percosse e chiedeva di poter trovare una soluzione conciliativa;
parimenti, il sig. , stante l'attenuazione della conflittualità nei CP_1
rapporti con controparte, manifestava la volontà di raggiungere un accordo. Così,
alla predetta udienza, i coniugi rassegnavano conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della separazione, come riportate in epigrafe.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale va accolta.
Le condizioni concordate dai coniugi all'udienza del 06.03.2025 sono prive di profili d'illegittimità, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss.
c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto,
anche alla luce dell'avvenuta distensione relazionale tra le parti, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Peraltro, le dedotte condotte di violenza che il marito avrebbe perpetrato nei confronti della moglie sono rimaste sfornite di prova.
Spese di lite compensate tra le parti, alla luce dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
Controparte_1
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova di provvedere alla conseguente annotazione a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, Parte I, Vol. 01, n. 142, anno 1994;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 11.3.2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti