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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 12/05/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3091/2022 tra le parti:
(cf , Parte_1 C.F._1 con l'avv. PAGNI FEDERICA (cf C.F._2
ATTRICE
(cf , Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. FERRETTI MARCO (cf ; C.F._3
(cf ), Controparte_2 C.F._4 con l'avv. BIGAGLI MANUELA (cf C.F._5
CONVENUTI
Fatto e diritto
I.
1. ha citato in giudizio coniuge Parte_1 Controparte_2 legalmente separato in forza di sentenza 31.3.2022 Trib. Pistoia, nonché ex art. 1113 c.c. quale litisconsorte necessario in Controparte_1 quanto titolare di ipoteca sul bene immobile dividendo, chiedendo:
“Voglia L'Ecc.mo Tribunale di Pistoia adito, previo conferimento di incarico a consulente tecnico d'ufficio, previa descrizione, valutazione e stima del valore commerciale dell'immobile e delle vetture facenti parte della comunione meglio descritte in premessa ordinare la divisione dei suddetti beni con assegnazione in favore della signora della vettura CL298KN (SE BI) Parte_1 priva di valore commerciale e, laddove il signor non ne richieda Controparte_2
l'attribuzione in suo favore con relativo conguaglio e pagamento in favore della signora del valore corrispondente alla quota di comproprietà Parte_1 della stessa pari ad € 39.500,00 e/o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, voglia l'Ecc.mo Tribunale disporre la vendita all'incanto del bene immobile e della vettura Renault NE e con successiva divisione ed attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante e con condanna del signor alla corresponsione in favore della Controparte_2 comparente delle spese legali e di CTU del presente giudizio anche in considerazione della mancata accettazione della proposta conciliativa ex art. 91
c.p.c.”.
I.
2. Si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo: CP_2
“A) in tesi: sospendere, ex art. 1111 c.c. e/o ai sensi del combinato disposto degli artt. 717 e 1116 c.c., lo scioglimento della comunione limitatamente all'immobile descritto in parte motiva, per un periodo di cinque anni o per quello diverso che riterrà opportuno, per tutti i motivi esposti;
in denegata ipotesi: disporre lo scioglimento della comunione dell'immobile in questione, previa descrizione e valutazione del suo valore venale;
B) disporre in ogni caso lo scioglimento della comunione delle autovetture descritte in parte motiva, previa stima del loro valore, attribuendo la SE BI tg. CL298KN alla IG.ra , come dalla stessa richiesto, e Parte_1 attribuendo al convenuto la Renault NE tg. FE359MC; Controparte_2
C) determinare i rispettivi conguagli tenendo conto del credito vantato da nei confronti dell'attrice, ad oggi pari a € 2.161,12, come Controparte_2 dedotto in parte motiva”.
I.
3. Si è costituto altresì così concludendo: Controparte_1
“Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito:
In via preliminare
Ove il IG. dovesse presentare istanza di assegnazione dei beni CP_2 immobili oggetto della comunione
CREDITO EMILIANO SPA non si oppone alla suddetta istanza, insistendo affinché la garanzia ipotecaria derivante da iscrizione effettuata presso l'Agenzia del Territorio di Pescia in data 07.11.2006 al Reg. Gen. n. 6551 Reg.
Part. n. 1647, successivi annotamenti in surroga del 03.12.2014 al Reg. gen. n.
4922 Reg. Part. n. 436 e del 09.03.2020 Reg. gen. n. 1229 Reg. Part. n. 234 si conservi a suo favore, a garanzia di corretto adempimento del contratto di mutuo redatto in data 18.12.2019 a rogito Notaio Dott. Notaio in Persona_1
Montecatini Terme Rep. n. 17602 Racc. n. 12093, munito di formula esecutiva in data 10.03.2020 concesso a favore di e Controparte_2 [...]
. Parte_1 Si oppone in ogni caso ad ogni richiesta di liberazione dal vincolo contrattuale eventualmente svolta dalla IG.ra . Parte_1
In subordine
Ove dovesse essere disposta la vendita all'incanto dei beni immobili oggetto della comunione
CREDITO non si oppone alla richiesta di vendita all'incanto dei CP_1 beni immobili oggetto della garanzia ipotecaria di cui all'iscrizione effettuata presso l'Agenzia del Territorio di Pescia in data 07.11.2006 al Reg. Gen. n. 6551
Reg. Part. n. 1647, successivi annotamenti in surroga del 03.12.2014 al Reg. gen. n. 4922 Reg. Part. n. 436 e del 09.03.2020 Reg. gen. n. 1229 Reg. Part. n.
234,
In via riconvenzionale:
Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di mutuo di scopo e surrogazione, redatto in data 18.12.2019 a rogito Notaio Dott. Persona_1
Notaio in Montecatini Terme Rep. n. 17602 Racc. n. 12093, munito di formula esecutiva in data 10.03.2020 per inadempimento della parte mutuataria con conseguente decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. dei IGg.ri
(C.F. e Controparte_2 C.F._6 Parte_1
(C.F. e per l'effetto dichiarare i IGg.ri C.F._1 CP_2
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._6 Parte_1
tenuti alla corresponsione del maggior importo che verrà C.F._1 determinato in corso di causa per capitale residuo e interessi, con espressa riserva di depositare i nuovi conteggi del complessivo importo dovuto che verranno elaborati dall'istituto mutuante in forza della presente risoluzione contrattuale.
Nel merito:
Rigettare la domanda attorea avente ad oggetto l'assegnazione, in capo a
, della somma di € 39.500,00, inammissibile per tutti le Parte_1 ragioni esposte;
Ammettere alla partecipazione alla distribuzione del Controparte_1 ricavato dalla vendita immobiliare dei beni immobili oggetto della garanzia ipotecaria di cui all'iscrizione effettuata presso l'Agenzia del Territorio di Pescia in data 07.11.2006 al Reg. Gen. n. 6551 Reg. Part. n. 1647, successivi annotamenti in surroga del 03.12.2014 al Reg. gen. n. 4922 Reg. Part. n. 436 e del 09.03.2020 Reg. gen. n. 1229 Reg. Part. n. 234, con privilegio ipotecario di I° grado. Con vittoria di spese e compenso professionale.
In via ulteriormente subordinata
Ove non dovesse dichiararsi la risoluzione contrattuale e, dunque,
[...]
non dovesse essere assegnataria diretta delle somme ricavate CP_1 dalla vendita, quest'ultimo chiede che la propria garanzia possa trasferirsi sul conguaglio in denaro che le parti mutuatarie riceveranno all'esito della distribuzione del ricavato dalla vendita, secondo quanto previsto dall'art. 2825 co IV c.c.”.
I.
4. Non andato a buon fine un iniziale tentativo giudiziale di conciliazione, condotto da g.o.p. in supplenza temporanea dello scrivente magistrato durante il congedo maternale, con ordinanza resa sempre dal g.o.p. (a distanza di diversi mesi dalla celebrazione a opera di costui dell'udienza precedente) è stato respinta l'istanza di sospensione ex art. 1111 c.c. formulata dal convenuto e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. CP_2
183 co. 6 c.p.c.; quindi la causa è stata istruita a mezzo c.t.u. per la stima dei beni dividendi (immobile e autovetture) cui hanno fatto seguito plurimi rinvii su istanza delle parti nelle more di un accordo conciliativo.
Alfine, all'udienza cd. figurata dell'8.5.2025 fissata per verifica dell'esito delle trattative, parte convenuta ha dichiarato di rinunciare Controparte_1 agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. instando per la compensazione delle spese di lite, mentre parte attrice e parte convenuta hanno CP_2 chiesto emettersi pronuncia di cessata materia del contendere a spese compensate, onde consentire anche l'emissione del provvedimento giudiziale di ordine di cancellazione della trascrizione della domanda attorea.
******
II. La richiesta di parte attrice e del convenuto per la declaratoria di CP_2 cessata materia del contendere impone l'adozione del provvedimento definitorio del giudizio in forma di sentenza, con la quale disporre anche la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668
c.c..
In questo contesto, la rinuncia ex art. 306 c.p.c. di parte convenuta
[...] viene assorbita nella pronuncia di cessata materia del Controparte_1 contendere, essendo all'evidenza compresa all'interno di questa stante anche l'identica richiesta di tutte le parti di compensazione integrale delle spese di lite. In ragione di siffatta pronuncia, chiesta appunto da tutte le parti (cfr. note scritte ex art. 127ter c.p.c. dep. 7.5.2025), anche le spese della c.t.u. espletata in corso di causa – relativamente alle quali le parti nulla hanno chiesto e precisato – devono essere poste a carico solidale delle parti contendenti con eguale ripartizione nei rapporti interni (e salvo diverso accordo inter partes).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere fra tutte le parti in causa;
2) ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio, trascrizione del 21.3.2024 n. 1738 Reg.
Gen. n. 1113 Reg. Part. presso Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Pistoia - Ufficio Provinciale - Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare di
Pescia;
3) compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio;
4) pone definitivamente a carico solidale di tutte le parti contendenti, con eguale ripartizione nei rapporti interni, le spese di c.t.u. già liquidate con separata ordinanza.
Pistoia, 12/05/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini