CASS
Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposti da: SP UA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/06/2022 del TRIBUNALE DI NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luig' CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore Avv. Giuseppe POLITO, che ha chiesto di annullare provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 08/06/2022 il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ha rigettato la richiesta, proposta nell'interesse DA LE, avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli del 16-18/05/2022 di applicazione allo stesso della misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle imputazioni di cui agli art. 416, 628, 648 cod. pen. (capi A, C, C1, F, Fl, I). 2. DA IA, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due diversi motivi di ricorso. ít Penale Sent. Sez. 2 Num. 2146 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 04/11/2022 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante e manifestamente illogica in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
il Tribunale ha illogicamente ritenute sussistenti le condotte oggetto di contestazione, mentre avrebbe dovuto valutare altre circostanze, attesa l'immediata confessione da parte dello DA della rapina commessa in data 22/12/2021; la condotta descritta in imputazione non può essere considerata violenta e non è stata posta in essere dallo DA;
il ricorrente non ha partecipato alle altre rapine allo stesso contestate, né ha partecipato alla associazione per delinquere;
manca il tempo necessario per poter ritenere la reale partecipazione alla attività associativa. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante e manifestamente illogica quanto alla scelta della misura cautelare, nonché quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari. La misura prescelta, attesa l'incensuratezza dello DA, la sua provenienza da buona famiglia, appare sproporzionata e non adeguata alle esigenze cautelari attesa l'insussistenza di qualsiasi pericolo di reiterazione del reato, manca qualsiasi prova di compartecipazione al reato associativo e la conseguente attualità del pericolo di reiterazione. 3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sono manifestamente infondati, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile. 2. Quanto al primo motivo di ricorso, con ii quale è stata dedotta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'effettiva ricorrenza di indizi di colpevolezza occorre considerare che, come puntualmente evidenziato dal Tribunale, lo DA in sede di riesame ha espressamente riferito l'ambito del proprio gravame esclusivamente al profilo relativo all'assenza di esigenze cautelari. Ne consegue l'inammissibilità del motivo proposto in questa sede, atteso il principio di legittimità pronunciato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per mancanza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza successivamente alla presentazione di richiesta di riesame per motivi attinenti alle sole esigenze cautelari, in quanto si tratta di motivo nuovo, non dedotto nel precedente giudizio di impugnazione (Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021, Gabbianelli, Rv. 282460-02; Sez. 5, n. 42838 del 27/02/2014, Perdeichuck, Rv. 261243-01). 2 3. Anche il secondo motivo di ricorso proposto - relativo alla mancanza o manifesta illogicità del provvedimento quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla successiva misura cautelare prescelta - è manifestamente infondato. Il motivo si caratterizza per un'evidente volontà del ricorrente di proporre una lettura alternativa di una serie di elementi di fatto emersi durante le indagini accuratamente e persuasivamente valutati dal Tribunale del riesame al fine di ritenere la ricorrenza di esigenze cautelari e, dunque, la conseguente adeguatezza della sola misura della custodia in carcere (con particolare riferimento alla pervicacia e continuità delle azioni poste in essere dall'associazione per delinquere, oltre che all'utilizzo di armi e violenza nei confronti delle persone offese, spesso anche in situazione di minorata difesa). Il ragionamento del Tribunale appare approfondito, oltre che direttamente correlato alle emergenze acquisite in assenza di aporie. In tal senso, occorre ricordare che il controllo di logicità, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885-01, in motivazione, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). In sostanza, la difesa ha contestato l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame quanto alle captazioni acquisite, da ritenere tuttavia oggetto di un'approfondita analisi, anche nell'ambito dell'ordinanza genetica, puntualmente richiamata anche nel provvedimento impugnato. L'analisi delle captazioni, i l materiale audiovisivo, le informazioni assunte dalle persone offese, il riscontro in ordine alla disponibilità dei mezzi per lo spostamento dei componenti dell'associazione, sono tutti elementi che sono stati adeguatamente e puntualmente valutati proprio per identificare il pericolo di reiterazione e l'attualità e concretezza di tale pericolo. Il Tribunale del riesame ha correttamente applicato il principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti - non necessariamente aventi natura processuale - in difetto di precedenti penali, o comportamenti concreti non necessariamente oggetto di accertamento giudiziario (Sez. 3, n. 36330 del 01/06/2019, Monteleone, Rv. 277613-01; Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014, Iov, Rv. 264212-01; Sez. 6, n. 6274 del 27/01/2016, Sugarelli, Rv. 265961-01). Atti e comportamenti concreti analizzati in modo approfondito ed ampio dal Tribunale del riesame, con motivazione logica e priva di aporie, con la quale il ricorrente non si è compiutamente confrontato. Il Tribunale ha, in tal senso, correttamente applicato il 3 principio già affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso che esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01). 4. La motivazione offerta dal Tribunale del riesame, come evidenziato, si presenta priva di vizi logici manifesti e decisivi, coerente con le emergenze indiziarie, fornendo una valutazione non censurabile, allo stato degli atti, degli elementi che compongono il quadro della cautela richiesta. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4 Novembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luig' CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore Avv. Giuseppe POLITO, che ha chiesto di annullare provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 08/06/2022 il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ha rigettato la richiesta, proposta nell'interesse DA LE, avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli del 16-18/05/2022 di applicazione allo stesso della misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle imputazioni di cui agli art. 416, 628, 648 cod. pen. (capi A, C, C1, F, Fl, I). 2. DA IA, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due diversi motivi di ricorso. ít Penale Sent. Sez. 2 Num. 2146 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 04/11/2022 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante e manifestamente illogica in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
il Tribunale ha illogicamente ritenute sussistenti le condotte oggetto di contestazione, mentre avrebbe dovuto valutare altre circostanze, attesa l'immediata confessione da parte dello DA della rapina commessa in data 22/12/2021; la condotta descritta in imputazione non può essere considerata violenta e non è stata posta in essere dallo DA;
il ricorrente non ha partecipato alle altre rapine allo stesso contestate, né ha partecipato alla associazione per delinquere;
manca il tempo necessario per poter ritenere la reale partecipazione alla attività associativa. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante e manifestamente illogica quanto alla scelta della misura cautelare, nonché quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari. La misura prescelta, attesa l'incensuratezza dello DA, la sua provenienza da buona famiglia, appare sproporzionata e non adeguata alle esigenze cautelari attesa l'insussistenza di qualsiasi pericolo di reiterazione del reato, manca qualsiasi prova di compartecipazione al reato associativo e la conseguente attualità del pericolo di reiterazione. 3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sono manifestamente infondati, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile. 2. Quanto al primo motivo di ricorso, con ii quale è stata dedotta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'effettiva ricorrenza di indizi di colpevolezza occorre considerare che, come puntualmente evidenziato dal Tribunale, lo DA in sede di riesame ha espressamente riferito l'ambito del proprio gravame esclusivamente al profilo relativo all'assenza di esigenze cautelari. Ne consegue l'inammissibilità del motivo proposto in questa sede, atteso il principio di legittimità pronunciato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per mancanza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza successivamente alla presentazione di richiesta di riesame per motivi attinenti alle sole esigenze cautelari, in quanto si tratta di motivo nuovo, non dedotto nel precedente giudizio di impugnazione (Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021, Gabbianelli, Rv. 282460-02; Sez. 5, n. 42838 del 27/02/2014, Perdeichuck, Rv. 261243-01). 2 3. Anche il secondo motivo di ricorso proposto - relativo alla mancanza o manifesta illogicità del provvedimento quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla successiva misura cautelare prescelta - è manifestamente infondato. Il motivo si caratterizza per un'evidente volontà del ricorrente di proporre una lettura alternativa di una serie di elementi di fatto emersi durante le indagini accuratamente e persuasivamente valutati dal Tribunale del riesame al fine di ritenere la ricorrenza di esigenze cautelari e, dunque, la conseguente adeguatezza della sola misura della custodia in carcere (con particolare riferimento alla pervicacia e continuità delle azioni poste in essere dall'associazione per delinquere, oltre che all'utilizzo di armi e violenza nei confronti delle persone offese, spesso anche in situazione di minorata difesa). Il ragionamento del Tribunale appare approfondito, oltre che direttamente correlato alle emergenze acquisite in assenza di aporie. In tal senso, occorre ricordare che il controllo di logicità, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885-01, in motivazione, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). In sostanza, la difesa ha contestato l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame quanto alle captazioni acquisite, da ritenere tuttavia oggetto di un'approfondita analisi, anche nell'ambito dell'ordinanza genetica, puntualmente richiamata anche nel provvedimento impugnato. L'analisi delle captazioni, i l materiale audiovisivo, le informazioni assunte dalle persone offese, il riscontro in ordine alla disponibilità dei mezzi per lo spostamento dei componenti dell'associazione, sono tutti elementi che sono stati adeguatamente e puntualmente valutati proprio per identificare il pericolo di reiterazione e l'attualità e concretezza di tale pericolo. Il Tribunale del riesame ha correttamente applicato il principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti - non necessariamente aventi natura processuale - in difetto di precedenti penali, o comportamenti concreti non necessariamente oggetto di accertamento giudiziario (Sez. 3, n. 36330 del 01/06/2019, Monteleone, Rv. 277613-01; Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014, Iov, Rv. 264212-01; Sez. 6, n. 6274 del 27/01/2016, Sugarelli, Rv. 265961-01). Atti e comportamenti concreti analizzati in modo approfondito ed ampio dal Tribunale del riesame, con motivazione logica e priva di aporie, con la quale il ricorrente non si è compiutamente confrontato. Il Tribunale ha, in tal senso, correttamente applicato il 3 principio già affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso che esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01). 4. La motivazione offerta dal Tribunale del riesame, come evidenziato, si presenta priva di vizi logici manifesti e decisivi, coerente con le emergenze indiziarie, fornendo una valutazione non censurabile, allo stato degli atti, degli elementi che compongono il quadro della cautela richiesta. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4 Novembre 2022.