CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 02/02/2026, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1658/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
FINAMORE FABRIZIO, AT
ELEFANTE FRANCESCO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16665/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028363865
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1312/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 Ricorrente_1, in atti compiutamente generalizzato, instava nel presente procedimento per l'annullamento della intimazione di pagamento n. 07120259028363865 per l'importo di euro 83.564,84, notificatagli in data 27.8.2025, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 07120190002427602002 e
07120200097458217002, in materia di imposta di successione anno 2017.
2. Deduceva a fondamento delle sue doglianze:
-la nullità e/o illegittimità della suddetta intimazione di pagamento per mancata notificazione di atto presupposto, segnatamente delle due cartelle di pagamento, sopra richiamate, quali atti prodromici all'intimazione di pagamento;
-il conseguente difetto di motivazione dell'atto impositivo in oggetto, in violazione dell'art. 7 L. n.
212/2000;
-intervenuta prescrizione della pretesa tributaria
3. Si costituiva in giudizio con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate- DP II di Napoli, domandando il rigetto del ricorso, ed eccependo, in particolare, la regolare, previa notifica delle cartelle di cui sopra;
inoltre, la cartella di pagamento n. 07120190002427602002 veniva già impugnata dal ricorrente e la
CGTP di Napoli con la sentenza n. 13510/36/2019 rigettava, stabilendo la legittimità degli importi iscritti a ruolo;
eccepiva, quindi, la piena motivazione dell'atto impositivo in questione e la mancata prescrizione della pretesa tributaria, attesa anche la sospensione dei termini decadenziali e prescrizionali di cui agli artt. 67 e 68 dl n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020.
4. Seguivano memorie integrative di parte ricorrente, depositate in data 16.1.2026, in cui ribadiva i motivi di doglianze, sottesi al ricorso introduttivo del presente giudizio
5. Non si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- OS, restando contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va reietto.
2. Invero, vi è prova in atti della regolare, previa notifica delle cartelle di cui sopra, come da dichiarazione di compiuta giacenza del 10.8.2022, afferente alla relativa 'CAD'; inoltre, risulta dagli atti di parte resistente che la cartella di pagamento n.07120190002427602002 veniva già impugnata dal ricorrente e la CGTP di Napoli con la sentenza n. 13510/36/2019 rigettava, stabilendo la legittimità degli importi iscritti a ruolo.
3. Vi è stata, dunque, la piena motivazione dell'atto impositivo in questione e la mancata prescrizione della pretesa tributaria, attesa anche la sospensione dei termini decadenziali e prescrizionali di cui agli artt. 67 e 68 dl n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020 e succ. mod. e int.
4. Vi è stato, pertanto, il pieno rispetto dell'art. 7 L. n. 212/2000 (cd. “Statuto dei Diritti del
Contribuente”), anche in punto di calcolo degli interessi (il cui calcolo, peraltro è previsto per legge, quindi facilmente conoscibile dal contribuente), non essendo necessaria l'allegazione degli atti prodromici una volta che gli stessi siano stati debitamente notificati: gli atti risultano sufficientemente motivati con riguardo sia all'an, che al quantum della pretesa tributaria, avendo avuto il ricorrente piena contezza del contenuto dell'atto a lui sfavorevole, tenuto anche conto della previa notifica delle cartelle esattoriali quali atti prodromici, sulla base dei quali è stata emessa la intimazione in oggetto, in quanto hanno consentito al contribuente, anche in base all'analitica prospettazione del ricorso proposto, la possibilità di effettuare ogni necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione, fornendo l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione dell'atto impositivo, tali da consentirgli di controllare compiutamente la legittimità della procedura di riscossione, promossa nei suoi confronti (tanto da proporre peraltro ricorso, analiticamente prospettato;
cfr., sul punto, in materia di sufficiente motivazione dei provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria, Cass., sent. 31 ottobre 2014 n. 23247; confor.: Cass., sent. 26 marzo
2014 n. 7056; Cass., sent. 25 maggio 2011 n. 11466; Cass., sent. 10 ottobre 2008 n. 24928).
5. Occorre, infatti, ancora una volta richiamare, sul punto, la concettualizzazione della Suprema Corte in materia, la quale è nel senso che: “Nel regime introdotto dall'art. 7 L. n. 212/2000, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche 'per relationem', ovverossia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento” (cfr. sul punto Cass., Sent. n. 6914 del 25 marzo 2011; confor.: Cass.,
Sent. n. 1906/2008; cfr. anche Tar Lazio, Sez I, sent. 09 giugno 2011 n. 5158, che giudica legittima la motivazione cd. “per relationem” con riferimento, cioè, ad altri atti dell'Amministrazione, che devono essere indicati nei loro estremi e resi disponibili su richiesta dell'interessato, senza che sussista, quindi, un obbligo in capo all'Amministrazione, in mancanza di un'apposita istanza dell'interessato, di notificare a quest'ultimo tutti gli atti richiamati nel provvedimento).
6. Quanto, poi, all'indicazione delle esatte modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi
(comunque risultanti dall'atto impugnato, come detto sopra), alcuna disposizione normativa prescrive l'indicazione, in cartella (come nell'intimazione di pagamento o altro atto impositivo), delle modalità specifiche di calcolo di interessi e sanzioni, tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste dalla legge, quindi sempre conoscibili dal contribuente (cfr. sul punto Cass., Sent. n. 22997/2010 ed anche Cass., Sent. n. 8613/2011).
7. Le spese del presente procedimento seguono la regola della soccombenza, liquidandosi come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
3.170,00 nei confrontio della costituita parte resistente.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
FINAMORE FABRIZIO, AT
ELEFANTE FRANCESCO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16665/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028363865
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1312/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 Ricorrente_1, in atti compiutamente generalizzato, instava nel presente procedimento per l'annullamento della intimazione di pagamento n. 07120259028363865 per l'importo di euro 83.564,84, notificatagli in data 27.8.2025, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 07120190002427602002 e
07120200097458217002, in materia di imposta di successione anno 2017.
2. Deduceva a fondamento delle sue doglianze:
-la nullità e/o illegittimità della suddetta intimazione di pagamento per mancata notificazione di atto presupposto, segnatamente delle due cartelle di pagamento, sopra richiamate, quali atti prodromici all'intimazione di pagamento;
-il conseguente difetto di motivazione dell'atto impositivo in oggetto, in violazione dell'art. 7 L. n.
212/2000;
-intervenuta prescrizione della pretesa tributaria
3. Si costituiva in giudizio con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate- DP II di Napoli, domandando il rigetto del ricorso, ed eccependo, in particolare, la regolare, previa notifica delle cartelle di cui sopra;
inoltre, la cartella di pagamento n. 07120190002427602002 veniva già impugnata dal ricorrente e la
CGTP di Napoli con la sentenza n. 13510/36/2019 rigettava, stabilendo la legittimità degli importi iscritti a ruolo;
eccepiva, quindi, la piena motivazione dell'atto impositivo in questione e la mancata prescrizione della pretesa tributaria, attesa anche la sospensione dei termini decadenziali e prescrizionali di cui agli artt. 67 e 68 dl n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020.
4. Seguivano memorie integrative di parte ricorrente, depositate in data 16.1.2026, in cui ribadiva i motivi di doglianze, sottesi al ricorso introduttivo del presente giudizio
5. Non si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- OS, restando contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va reietto.
2. Invero, vi è prova in atti della regolare, previa notifica delle cartelle di cui sopra, come da dichiarazione di compiuta giacenza del 10.8.2022, afferente alla relativa 'CAD'; inoltre, risulta dagli atti di parte resistente che la cartella di pagamento n.07120190002427602002 veniva già impugnata dal ricorrente e la CGTP di Napoli con la sentenza n. 13510/36/2019 rigettava, stabilendo la legittimità degli importi iscritti a ruolo.
3. Vi è stata, dunque, la piena motivazione dell'atto impositivo in questione e la mancata prescrizione della pretesa tributaria, attesa anche la sospensione dei termini decadenziali e prescrizionali di cui agli artt. 67 e 68 dl n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020 e succ. mod. e int.
4. Vi è stato, pertanto, il pieno rispetto dell'art. 7 L. n. 212/2000 (cd. “Statuto dei Diritti del
Contribuente”), anche in punto di calcolo degli interessi (il cui calcolo, peraltro è previsto per legge, quindi facilmente conoscibile dal contribuente), non essendo necessaria l'allegazione degli atti prodromici una volta che gli stessi siano stati debitamente notificati: gli atti risultano sufficientemente motivati con riguardo sia all'an, che al quantum della pretesa tributaria, avendo avuto il ricorrente piena contezza del contenuto dell'atto a lui sfavorevole, tenuto anche conto della previa notifica delle cartelle esattoriali quali atti prodromici, sulla base dei quali è stata emessa la intimazione in oggetto, in quanto hanno consentito al contribuente, anche in base all'analitica prospettazione del ricorso proposto, la possibilità di effettuare ogni necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione, fornendo l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione dell'atto impositivo, tali da consentirgli di controllare compiutamente la legittimità della procedura di riscossione, promossa nei suoi confronti (tanto da proporre peraltro ricorso, analiticamente prospettato;
cfr., sul punto, in materia di sufficiente motivazione dei provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria, Cass., sent. 31 ottobre 2014 n. 23247; confor.: Cass., sent. 26 marzo
2014 n. 7056; Cass., sent. 25 maggio 2011 n. 11466; Cass., sent. 10 ottobre 2008 n. 24928).
5. Occorre, infatti, ancora una volta richiamare, sul punto, la concettualizzazione della Suprema Corte in materia, la quale è nel senso che: “Nel regime introdotto dall'art. 7 L. n. 212/2000, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche 'per relationem', ovverossia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento” (cfr. sul punto Cass., Sent. n. 6914 del 25 marzo 2011; confor.: Cass.,
Sent. n. 1906/2008; cfr. anche Tar Lazio, Sez I, sent. 09 giugno 2011 n. 5158, che giudica legittima la motivazione cd. “per relationem” con riferimento, cioè, ad altri atti dell'Amministrazione, che devono essere indicati nei loro estremi e resi disponibili su richiesta dell'interessato, senza che sussista, quindi, un obbligo in capo all'Amministrazione, in mancanza di un'apposita istanza dell'interessato, di notificare a quest'ultimo tutti gli atti richiamati nel provvedimento).
6. Quanto, poi, all'indicazione delle esatte modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi
(comunque risultanti dall'atto impugnato, come detto sopra), alcuna disposizione normativa prescrive l'indicazione, in cartella (come nell'intimazione di pagamento o altro atto impositivo), delle modalità specifiche di calcolo di interessi e sanzioni, tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste dalla legge, quindi sempre conoscibili dal contribuente (cfr. sul punto Cass., Sent. n. 22997/2010 ed anche Cass., Sent. n. 8613/2011).
7. Le spese del presente procedimento seguono la regola della soccombenza, liquidandosi come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
3.170,00 nei confrontio della costituita parte resistente.