Sentenza 23 ottobre 2007
Massime • 1
Nel delitto di falso in scrittura privata, per l'integrazione del dolo specifico non occorre il perseguimento di finalità illecite, poiché l'oggetto di esso è costituito dal fine di trarre un vantaggio di qualsiasi natura, legittimo od illegittimo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto priva di rilievo, ai fini dell'esclusione del dolo, la circostanza che l'imputato avesse agito al fine di conseguire proprie spettanze non corrispostegli dalla persona offesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/10/2007, n. 44612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44612 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO US MA - Presidente - del 23/10/2007
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 1027
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 018332/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE MA PE N. IL 05/01/1962;
avverso SENTENZA del 15/06/2006 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 22.4.2003 il Tribunale di Taranto dichiarava De RO US, fornitore della ditta DI.AL. di ON MA, colpevole del reato di appropriazione indebita aggravata di assegni emessi dalla ditta predetta ed a lui consegnati per essere inoltrati alla ditta creditrice Valgrana s.p.a. in relazione a precedenti forniture, nonché del reato di falsità in scrittura privata per avere falsamente intestato a se stesso i detti titoli e, ritenuto il vincolo della continuazione fra i diversi reati e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, lo condannava alla pena di mesi dieci di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.
Con sentenza del 15.6.2006 la Corte di Appello di Taranto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva e riduceva la pena a mesi cinque di reclusione.
Avverso tale sentenza l'imputato De RO US propone, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione della fattispecie di reato, nonché per violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, in virtù della operata valutazione delle fonti di prova, e del predetto art. 192 c.p.p., comma 2, in relazione alla gravità e concordanza degli indizi emersi in dibattimento. Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per manifesta infondatezza della sentenza derivante dalla violazione dell'art. 546 c.p.p., comma 1, non essendo state enunciate le ragioni per le quali non erano stati ritenuti rilevanti gli elementi di prova forniti dalla difesa, e dell'art. 125 c.p.p., comma 3, il quale impone che la sentenza non sia meramente apparente e non manchi dei requisiti essenziali. In particolare rileva la difesa che nell'impugnata sentenza mancava la indicazione, chiara ed esaustiva, delle fonti di prova per ritenere integrato, innanzi tutto, l'elemento psicologico del reato di falso contestato, trattandosi di reato a dolo specifico che richiedeva in capo all'agente non solo la consapevolezza di offendere il bene della fede pubblica, ma anche l'intenzione di trarre dall'uso del titolo falsificato un vantaggio con altrui pregiudizio. E tale requisito non poteva ravvisarsi nella fattispecie in esame, avendo la Corte territoriale evidenziato che il De RO aveva maggiorato l'importo degli assegni "sia per conseguire le provvigioni già maturate sugli affari conclusi, sia per non compromettere il rapporto di fiducia e di affidamento con le ditte di cui era rappresentante". Rileva inoltre la difesa che il giudice di merito aveva dato esclusivamente credito alle dichiarazioni della persona offesa, senza che tale credibilità fosse stata supportata da altre prove o quanto meno da altri elementi di prova o indizianti.
In merito al reato di appropriazione indebita rileva la difesa, nel terzo motivo di gravame, che le argomentazioni poste dal giudice territoriale a fondamento della propria decisione apparivano insufficienti in relazione alla configurazione dell'elemento soggettivo del reato in questione.
Con note difensive depositate il 22.10.2007 la difesa rilevava che i reati contestati al ricorrente dovevano ritenersi già prescritti ai sensi della L. 5 dicembre 2005, n. 251 in virtù del contenuto dell'art. 6, comma 3, medesima legge che aveva proceduto alla riformulazione dell'art. 159 c.p. in tema di prescrizione disponendo che "in caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni".
Il ricorso è manifestamente infondato.
Ed invero, per quel che riguarda il rilievo concernente la mancata indicazione delle fonti di prova per ritenere integrato l'elemento psicologico del reato di falso contestato, trattandosi di reato a dolo specifico, osserva il Collegio che se pur il fine specifico di procurare a sè un vantaggio è richiesto quale componente essenziale dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 485 c.p., tale norma non richiede tuttavia l'ingiustizia del vantaggio, ossia il perseguimento di finalità illecite;
e pertanto, anche se il fine era quello di conseguire le proprie spettanze non corrispostegli dalla ON (ma, per come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale nell'impugnata sentenza, anche quello - conseguito mediante la maggiorazione degli importi degli assegni a lui consegnati dalla ON e, a volte, mediante l'alterazione del nome del beneficiario - di operare il saldo delle postazioni debitorie in sospeso con le ditte di cui era rappresentante al fine di non compromettere il rapporto di fiducia e di affidamento con le ditte predette), sussiste chiaramente l'elemento psicologico del reato in questione stante la consapevolezza in capo all'agente di offendere il bene della fede pubblica, e l'intenzione di trarre dall'uso del titolo falsificato un vantaggio consistente nel conseguimento delle provvigioni spettantegli per gli affari già conclusi e nella salvaguardia del rapporto di affidamento con le ditte da lui rappresentate, intento perseguito dall'agente attraverso la modifica dell'importo degli assegni a lui consegnati e la sostituzione del nome del beneficiario.
Di tali elementi ha dato pienamente contezza la Corte di appello nell'impugnata sentenza, di talché sul punto il ricorso si appalesa chiaramente inammissibile.
E parimenti inammissibile è l'ulteriore rilievo secondo cui la Corte territoriale avrebbe omesso ogni indagine in ordine alla credibilità soggettiva della persona offesa, non essendo tale credibilità supportata da altre prove o quanto meno da altri elementi di prova o, comunque, indizianti.
Osserva in proposito il Collegio che, se pur le dichiarazioni della parte offesa devono essere valutate con opportuna cautela essendo essa portatrice di un interesse antagonista rispetto a quello dell'imputato, le stesse ben possono essere assunte, anche da sole, a fonti di prova, allorché non risultino contrastate da altre diverse emergenze probatorie, siano credibili ed abbiano ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati;
ed invero alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non si applicano le regole di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p. che postulano la necessaria presenza di riscontri esterni. Pertanto correttamente i giudici di merito hanno posto a fondamento della loro decisione le dichiarazioni predette, che costituiscono di conseguenza prove e non indizi, trattandosi di titolo del possesso che veniva pertanto ad integrare il reato di appropriazione indebita allo stesso contestato.
E pertanto, anche sotto questo profilo, va ritenuta la manifesta infondatezza del ricorso.
E del pari manifestamente infondato appare l'ulteriore rilievo sollevato, in tema di prescrizione, dal ricorrente con le note difensive pervenute il 22.10.2007. Sul punto questa Corte ha già avuto modo evidenziare che la prospettazione in parola non può essere condivisa. In particolare ha evidenziato questa Corte (Cass. sez. 3^, 11.1.220 6 n. 579) che "la L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, stabilisce, infatti, che le nuove disposizioni non si applicano ai processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché ai processi già pendenti in grado di appello o, come nella specie, avanti alla Corte di Cassazione. Non facendo la norma citata distinzione tra le disposizioni della legge, se ne deve dedurre che la previsione dell'art. 10 operi anche con riferimento all'art. 6 citato. Nè in relazione alla questione che qui interessa sono ravvisagli controindicazioni sotto il profilo costituzionale. Mutuando i concetti già espressi dalla Corte Costituzionale in precedenti decisioni (n. 277/1990), occorre al riguardo anzitutto evidenziare l'inscindibile unità finalistica della disposizione contenuta nel citato art. 6, comma 3.
La previsione secondo cui la sospensione della prescrizione non può comunque eccedere il tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni, si integra con l'altra, pure contenuta nel comma citato, secondo cui l'impedimento dell'imputato o del difensore non può mai giustificare un rinvio del processo per un tempo eccedente la reale necessità.
Nel suo complesso, dunque, la disposizione contenuta nel citato art. 6, comma 3, appare chiaramente finalizzata ad una più rapida definizione del processo impedendo che il dibattimento possa soffrire stasi per periodi non necessari. E proprio in ragione della predetta inscindibile unità finalistica della disposizione citata non sembra possibile, richiamando ancora le motivazioni espresse dalla Corte Costituzionale anche nella sentenza n. 277/1990 citata, una doppia considerazione della nuova disciplina che, se esaminata sotto il profilo del sistema processuale, costituisce mezzo per giungere alla rapida definizione dei processi mentre, esaminata dal lato dell'imputato, rappresenta un vero e proprio diritto per lo stesso a vedersi riconoscere un più breve termine di prescrizione. Prevale, dunque, la natura processuale della disposizione citata con la conseguenza che appare coerente la scelta operata attraverso la L citata art. 10 di non renderla operativa per le udienze già celebrate.
Peraltro, la circostanza che la disposizione del citato art. 6 possa rivelarsi - in alcuni casi - più favorevole rispetto alle precedenti, non appare di per se stessa decisiva, sotto il profilo dell'accertamento della conformità ai principi costituzionali citati nell'art. 10, comma 3, che sancisce, come detto, l'irretroattività delle nuove disposizioni.
Ed, invero, come più volte puntualizzato dalla Corte Costituzionale, dalla lettura dell'art. 25 Cost., comma 2, emerge che solo il principio della irretroattività della legge penale incriminatrice ha acquistato valenza costituzionale, ma non quello della retroattività della legge più favorevole al reo".
Ed ha altresì evidenziato che "poiché lo scopo della disposizione dell'art. 6, comma 3 sembra essere quello di consentire una più rapida definizione del giudizio, incidendo sui tempi di rinvio delle udienze dibattimentali, appare del tutto razionale che, per i procedimenti in corso, tale istituto sia stato reso applicabile soltanto quando il suo scopo possa essere utilmente perseguito, e cioè soltanto quando non vi sia stata ancora apertura del dibattimento.
Va di contro evidenziata l'irrazionalità di un sistema che consentirebbe all'imputato stesso di giovarsi di una situazione in cui il giudice, assolutamente ignaro della necessità di contenere il termine, ha deciso un più lungo rinvio proprio per venire incontro alle esigenze dell'imputato o del suo difensore".
Pertanto anche sotto questo profilo il ricorso proposto denota la sua manifesta infondatezza.
Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in RO, nella pubblica udienza, il 23 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2007