Cass. pen., sez. II, sentenza 23/10/2007, n. 44612
CASS
Sentenza 23 ottobre 2007

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Nel delitto di falso in scrittura privata, per l'integrazione del dolo specifico non occorre il perseguimento di finalità illecite, poiché l'oggetto di esso è costituito dal fine di trarre un vantaggio di qualsiasi natura, legittimo od illegittimo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto priva di rilievo, ai fini dell'esclusione del dolo, la circostanza che l'imputato avesse agito al fine di conseguire proprie spettanze non corrispostegli dalla persona offesa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 23/10/2007, n. 44612
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44612
    Data del deposito : 23 ottobre 2007

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