Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2001, n. 3056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3056 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
- 0305 6 /0 1 ) 4 A I E 7 . S D S O 7 A 8 A R 9 T T 1 T S o S O z I IN NOME DEL A r P a R G M m E I T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ' L R 6 L A L I e A I g D 1 sezione civile oggetto g D N e , L G E O 'composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: buona fede e sentenza 9 T O L 1 . N t L r E A A O ( dr. Corrado Carnevale Presidente ecclesiastica di nullità. S D B E dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere R.G. N. 18098/99 dr. Massimo Bonomo Consigliere dr. Giuseppe Maria Berruti Consigliere Cron.6365 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 23.11.2000 S E NT ENZA sul ricorso iscritto al n. 18098 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999 proposto DAL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI GE- NOVA, in persona del sostituto dr. Mario Sossi. RICORRENTE
CONTRO
RS ST e IA AR, entrambi già elettiva- mente domiciliati in Genova alla Via Fieschi 1.13, presso l'avv. Paolo Bianchini, loro difensore domici- liatario dinanzi alla locale Corte d'appello. INTIMATI avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, 2177 2000 2 - 30 giugno 1999. Sentita, 1 sez. civ. n. 26 del 24 all'udienza del 23 novembre 2000, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M. dr. Libertino Alberto Russo, che chiede di accogliere il ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 24 giugno 1999, la Corte d'appello di Genova rigettava il ricorso proposto congiuntamente da AN RA e RA LI per la dichiarazione di efficacia della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale ligure del 31.1.1997, dichiarativa della nul- lità del loro matrimonio, per la volontà dell'uomo di contrarre un matrimonio dissolubile mai manifestata alla LI, non conforme all'ordine pubblico interno, per il quale alcun effetto ha mai la riserva mentale. La Corte territoriale, discostandosi consapevolmente dall'indirizzo prevalente della Cassazione, escludeva che potesse accogliersi la domanda, in quanto proposta anche da colei che aveva contratto il matrimonio in buona fede, per il principio di ordine pubblico d'ir- rilevanza, sempre e comunque, della riserva mentale. Secondo la stessa Corte sarebbe illogico, per la natu- ra inderogabile della tutela dell'affidamento, attri- buire al soggetto ingannato dalla dichiarazione appa- rente il potere di far rilevare la nullità del vincolo in caso di riserva mentale sull'esclusione dei bona 3 matrimonii, creando così una invalidità del vincolo per mutuo consenso dei coniugi. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Procu- ratore Generale presso la Corte di appello di Genova con unico articolato motivo. Il RA e la LI non svolgono attività difensi- va. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso denuncia la violazione da parte della Corte territoriale dei principi generali in materia di tutela della buona fede interpretati, per la loro as- solutezza e inderogabilità, contro la volontà del sog- getto in favore del quale essi dovrebbero operare. La domanda del coniuge inconsapevole, all'atto del ma- trimonio, della divergenza tra volontà e manifestazio- ne dell'altro in ordine all'indissolubilità del vinco- lo, dimostra che egli vuole il riconoscimento nel no- stro ordinamento della nullità che la situazione com- porta per l'ordinamento da lui scelto per la celebra- ур zione, anche se il suo pregresso affidamento nella va- lidità gli consentirebbe di evitare gli effetti della decisione, perchè non può proteggersi la buona fede coattivamente e contro la sua volontà.
2. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha ripetutamente ritenuto che l'efficacia 4 - in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio va dichiarata quando la richiede colui che ignorava la volontà non manifestata dell'altro coniuge di escludere uno dei bona matrimonii, in quanto "il principio della tutela della buona fede e dell'affida- mento incolpevole, ancorchè inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto ed è rivolto a difendere detto valore contro ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve es- sere riconosciuto il diritto di optare per la non con- servazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte" (tra molte, Cass. S.U. 6 dicembre 1985 n. 6128, Cass. 19 maggio 1995 n. 5548 e, recentemente, Cass. 22 ottobre 1999 n. 11863). Questa interpretazione deve mantenersi ferma, non ap- parendo corretta la tesi della Corte territoriale, per la quale il principio dell'irrilevanza della riserva mentale, inderogabile per l'ordine pubblico interno, non va collegato con quello della tutela dell'affida- mento. Infatti, nel nostro ordinamento le dichiarazioni appa- renti, tra le quali vi è la riserva mentale, possono produrre o meno effetti, in rapporto all'affidamento che altri possano avere nella loro realtà, ma ciò non 5- si verifica in genere contro la volontà di coloro il cui affidamento è protetto. Il principio di ordine pubblico di "irrilevanza della riserva mentale", quale divergenza tra volontà e mani- festazione di una parte non comunicata all'altra par- te, trova il suo fondamento in quello dell'affidamento nella validità dell'accordo apparente e quindi, non è conforme al nostro ordine pubblico la causa di nullità del matrimonio canonico costituita dalla riserva men- tale sui c.d.bona matrimonii, potendosene riconoscere il rilievo solo se la reale volontà era conosciuta dall'altro coniuge o con questo concordata nella simu- lazione (così, tra molte, di recente, Cass. 16 maggio 2000 n. 6308 e 29 aprile 1999 n. 4311). Peraltro, è la stessa buona fede del destinatario del- la dichiarazione affidabile che, tutelata a sua doman- da, impedisce l'efficacia della sentenza ecclesiasti- ca quando egli si oppone alla stessa. La tutela dell'affidamento non vieta che colui che ha creduto nella validità del matrimonio al momento in cui lo contraeva, possa dare rilievo alla situazione di nullità del vincolo oggettiva secondo l'ordinamento scelto anche da lui per il matrimonio. La disponibilità non attiene quindi allo scioglimento del matrimonio, che nell'ordinamento della celebrazio- 6 ne è nullo, ma al principio di tutela dell'affidamento, che non può operare contro la volontà di colui a favo- re del quale essa è predisposta. Come già è stato affermato, "la protezione completa del diritto individuale di contrarre un matrimonio valido, secondo l'ordinamento scelto da entrambe le parti, non può non ricomprendere l'aspetto speculare, rispetto alla tutela dell'affidamento incolpevole e della buona fede, e cioè il diritto a far valere la nullità del vincolo, trattandosi di profili entrambi riconducibili nell'ambito di protezione della dichiarazione affida- bile" (così la cit. 5548/95). Il ricorso deve quindi accogliersi e la sentenza impu- gnata deve essere cassata. Poichè dalla sentenza impugnata risulta che unico mo- tivo di non conformità all'ordine pubblico interno della sentenza ecclesiastica è nel caso la natura u- nilaterale della volontà di contrarre un matrimonio dissolubile e la ignoranza di essa nel coniuge che ha domandato di dichiarare efficace detta decisione, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari altri accertamenti di fatto. Deve quindi dichiararsi l'efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio di AN RA e RA LI. - 7 - Non deve provvedersi sulle spese di questo giudizio, mancando un parte soccombente che abbia opposto resi- stenza al ricorso proposto dal P.G. presso la Corte di Genova nell'interesse della legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impu- gnata e, decidendo nel merito, dichiara efficace la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale ligure del 31 gennaio 1997, confermata dal Tribunale Eccle- siastico Regionale di appello di Torino del 25 settem- bre 1997 e resa esecutiva con decreto del Supremo Tri- bunale della Segnatura Apostolica del 3 giugno 1998, che ha dichiarato la nullità del matrimonio di AN RA e RA LI. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 novembre 2000. lorar lamene Il presidente Il consigliere estensore виро E Depositato in Cancelleria IL CANCELLIE - 2 MAR. 2001 oggi, Andrea Bianch IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA