Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai signori Magistrati:
1. dott. Massimo Escher Presidente
2. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice rel. est.
3. dott. Lidia Greco Giudice ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento civile iscritto al n. 993/2021 R.G.;
promossO da
, nato in [...] il [...], elettivamente dom. presso lo Parte_1
studio dell'avv. Stefania Mazzurco che la rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
contro
, nata in [...] il [...], elettivamente dom. presso lo studio Controparte_1
dell'avv. Laura Garofalo che rapp. e dif. per procura in atti.
RESISTENTE
e nei confronti di nato in Milano il [...], in [...] lui CP_2
Curatore speciale nominato, avv. , rapp. e dif. da sé stesso in quanto CP_3
avvocato ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio
LITISCONSORTE NECESSARIO
Collegio; il quale, udita la relazione del Giudice delegato, osserva e statuisce quanto segue: con il ricorso introduttivo chiede la modifica delle statuizioni rese Parte_1
dal Tribunale di Catania con provvedimento in data 19/7-7/8/2013 in regolamentazione dei rapporti personali ed economici relativamente al figlio minorenne, riconosciuto da entrambi i genitori, ato il 16/1/2009 da CP_2
una relazione more uxorio con , deducendo di essersi trasferito da Milano, ove all'epoca viveva, Controparte_1
in Catania già nel lontano 2014 – ossia pochissimo tempo dopo l'emanazione del detto provvedimento in data
19/7-7/8/2013 – ed evidenziando che, “da allora e sino a tutt'oggi” allo stesso “non è stato consentito di esercitare in maniera regolare e continuativa la propria POTESTÀ genitoriale (sic, nel testo) in quanto lo stesso è stato SEMPRE osteggiato dal comportamento impeditivo della signora madre di – Controparte_1 CP_2
collocataria del minore ad entrambi i genitori affidato – che “non partecipa minimamente il padre delle scelte sul figlio” precisando che la stessa, “NON DOVREBBE LIMITARSI A PRENDERE ATTO DEL RIFIUTO DEL BAMBINO DI
VEDERE IL PADRE ma, al contrario, dovrebbe sforzarsi di comprendere le ragioni e rimuovere tutti gli ostacoli possibili” ed enunciando il suo “fondato timore che il ragazzino sia fortemente condizionato dalle decisioni e dalle scelte – spesso errate – della madre”, dunque pregiudizievoli al sereno ed equilibrato sviluppo psicofisico del piccolo anto da ipotizzare che la detta “si potrebbe rendere compartecipe e personalmente CP_2 CP_1
responsabile della sindrome da alienazione parentale (PAS)” onde il Tribunale, rammentato
“AL RICORRENTE VISMARA, CHE HA RITENUTO DI EVOCARE IN RICORSO LA “LA PROPRIA
POTESTÀ GENITORIALE”, CHE LA “POTESTÀ GENITORIALE” È STATA IRREVOCABILMENTE
SOPPRESSA NEL LONTANO 2013 IN (SEPPUR ASSAI TARDIVO) OSSEQUIO ALLE NORME
INTERNAZIONALI DI CUI OLTRE”, ha disposto, tra l'altro, la nomina del Curatore
Speciale del minore in persona dell'avv. e l'ascolto del figlio CP_3
minorenne CP_2
costituitasi in giudizio contestava ogni acvversa deduzione, Controparte_1
evidenziando al contrario la tenuta da parte del di condotte Pt_1
reiteratamente omissive ed abbandoniche in pregiudizio del figlio minorenne
CP_2 visti i provvedimenti quivi seguito trascritti in partibus quibus:
“Ritenuto che, attesa l'età del minore, già entrato nel suo 14° anno di età che compirà tra circa 2 mesi ed attesa la natura del contenzioso, ben rilevando che, IL RIFIUTO DEL
MINORE AD INCONTRI CON IL PADRE anche in ambiente protetto e/o presso spazio neutro ed in presenza di personale specializzato, E' -- COME SEMPRE AFFERMATO E
SPECIFICATO DAL GIUDICE, ODIERNO ESTENSORE ANCHE NELLA FATTISPECIE SUB IUDICE
ED INDI CONFERMATO E RIBADITO, mutatis mutandis, DA SENTENZA Parte_2
DELLA CORTE EDU IN DATA 10/11/2022 RICORSO N. 25426/20 CASO I.M. ED ALTRI
CONTRO
INCOERCIBILE PER ASSOLUTA PRECLUSIONE NASCENTE DALLE Controparte_4
NORME SOVRANAZIONALI;
ritenuto che, in relazione ad eventuale disponibilità del minore ad incontri con il padre in ambiente domestico in presenza di personale specializzato in Educativa Domiciliare,
ALTRETTANTO ED ANCOR PIÙ INCOERCIBILI IN MANCANZA DI ASSENSO DEL MINORE PER
ASSOLUTA PRECLUSIONE NASCENTE DALLE NORME SOVRANAZIONALI, deve
NECESSARIAMENTE acquisirsi – IN SEDE DI ASCOLTO DA PARTE DEL GIUDICE, IN
MANCANZA DI DEDUZIONE DA PARTE DEL CURATORE SPECIALE IN ORDINE A POSITIVA
INTERLOCUZIONE IN TAL SENSO TRA IL MINORE ED IL SUO CURATORE SPECIALE - la specifica opinione del minore ormai 14enne ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, a tenore del quale “nei procedimenti che riguardano un minore, l'Autorità Giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve…
- nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore;
- permettere al minore di esprimere la propria opinione;
c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa”;
ben evidenziato che, recentissimo pronunciamento nomofilattico della Suprema Corte ha ribadito che “l'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, atteso che è espressamente destinato a raccogliere le sue opinioni e a valutare i suoi bisogni. Tale adempimento non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica di ufficio, la quale adempie alla diversa esigenza di fornire al giudice altri strumenti di valutazione per individuare la soluzione più confacente al suo interesse (Cass., n. 23804/21; n. 1474/21). In tema di provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, in relazione al quale incombe sul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazione, non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora opti, in luogo dell'ascolto diretto, per quello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che solo l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda (Cass., n.
1474/21)” (così, in termini, Cass., 24/3/2022, n. 9691) postocchè deve ribadirsi quanto già parzialmente evidenziato in ordine a quanto ipotizzato in ricorso dal , id est Pt_1
che la “si potrebbe rendere compartecipe e personalmente responsabile della CP_1
sindrome da alienazione parentale (PAS)”; invero, “come affermato più volte da questa
Corte, il richiamo alla SINDROME D'ALIENAZIONE PARENTALE E AD OGNI SUO, PIÙ O
MENO EVIDENTE, ANCHE INCONSAPEVOLE, COROLLARIO, NON PUÒ DIRSI LEGITTIMO,
COSTITUENDO IL FONDAMENTO PSEUDOSCIENTIFICO DI PROVVEDIMENTI GRAVEMENTE
INCISIVI SULLA VITA DEI MINORI…” precisando ulteriormente che lo stesso “concetto di abuso psicologico” “appare indeterminato e vago, e di incerta pregnanza scientifica, insuscettibile di essere descritto secondo i parametri diagnostici della scienza medica, e di ardua definizione anche secondo le categorie della disciplina psicologica. Non può essere sottaciuto che quest'ultima, a differenza della disciplina medica, utilizza modalità
e parametri che pervengono a risultati valutativi non agevolmente suscettibili di verifiche empiriche, che siano ripetibili, falsificabili e confutabili secondo i canoni scientifici universalmente approvati, e di riscontri univoci attraverso protocolli condivisi dalla comunità scientifica.” (così, in termini, Cass., 24/3/2022, n. 9691 che richiama altresì
Cass., 17/5/2021, n. 13217/2021):
ben deve il Giudice, odierno estensore, rimarcare invero “LA NUOVA CONCEZIONE
NON PIÙ INCENTRATA SUL MINORE "OGGETTO" DI TUTELA, MA SUL MINORE
"SOGGETTO" TITOLARE DI DIRITTI SOGGETTIVI PERFETTI, AUTONOMI ED
AZIONABILI” (IN TERMINI, CASS., 26/3/2010, N. 7282) “NEL SEGNO DI
UN'ACCRESCIUTA CONSIDERAZIONE DELLA DIGNITÀ DEL MINORE QUALE PERSONA
IN GRADO DI ESPRIMERE UNA VOLONTÀ AUTONOMA” (IN TERMINI, CASS.,
6/11/2019, N. 28521): ed invero, a tenore del disposto di cui all'art. 2 della
Costituzione della Repubblica “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e, prima tra tutte, la famiglia postocchè il figlio “DEVE crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione”) ove si svolge la sua personalità”; a tenore della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New
York dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176, “Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti, sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo” essendo “la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli” ed a tenore del disposto di cui all'art. 1 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione
Europea proclamata dal Consiglio d'Europa a Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal Trattato di Lisbona
26.10.2012 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 326/391) “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata” ed a tenore dell'art. 21: “Non discriminazione 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità”: DA TUTTI E, PRIMA DI TUTTO E PRIMI TRA TUTTI, DAI
GENITORI e dal CURATORE SPECIALE, MA ANCHE DALLO STATO GIUDICE NELLA ASSOLUTA RIPULSA DI
SOLUZIONI FORZOSE ANCHE SOLO IN TERMINI DI EVENTUALE IMPOSIZIONE DI PERCORSI anche solo lato sensu “TERAPEUTICI” o “PRESCRITTIVI” (imposizione vietata dalle Convenzioni Internazionali e dai pronunciamenti della Corte EDU);
PTM
rilevato e statuito quanto SPECIFICAMENTE in parte motiva,
dispone ascolto del figlio minorenne fissa all'uopo l'udienza CP_5 CP_2
camerale in data 13/12/2022 ore 9,15 AD HORAS.
Ordina al Curatore Speciale di rassicurare il minore ordine all'assoluto CP_2
rispetto dei suoi Superiori Diritti, assicurandone la presenza alla fissata udienza.
Catania 14/11/2022”;
ritenuto che, alla fissata udienza in data 13/12/2022, in sede di ascolto - espletato con modalità serenamente colloquiali in assenza dei genitori e dei difensori degli stessi ed in presenza del Curatore Speciale (“la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sezione 1^ n. 7282 del 26 marzo 2010) ha anche chiarito che l'audizione del minore, non rappresenta una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra soluzione del giudizio, bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto e deve svolgersi in modo tale da garantire l'esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione, e quindi con tutte le cautele e le modalità atte ad evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti, ivi compresa la facoltà di vietare l'interlocuzione con i genitori e/o con i difensori, nonchè di sentire il minore da solo,
o ancora quella di delegare l'audizione ad un organo più appropriato e professionalmente più attrezzato”
(così, in termini, Cass., 5/3/2014, n. 5097) e ciò è, ovviamente rimesso, al libero, prudente ed insindacabile apprezzamento del Giudice (Cass., 23/10/2019, n.
27207) – il figlio minorenne ha espresso quanto segue: “non desidero CP_2
incontrare mio padre né presso lo spazio neutro né in alcun altro luogo e nemmeno a casa mia, casa sua o altrove, nemmeno in presenza di altre persone e nemmeno in presenza di mamma o di soggetti d'altro genere;
pur avendo io manifestato la voglia di sperimentare altre possibilità di incontro con papà, lo stesso si è poi messo nei miei confronti di accuse e aggressività e quindi, almeno allo stato, essendo stato deluso ulteriormente dal comportamento di mio padre non me la sento di sopportare il disagio dell'incontro in qualunque modo con una persona che mi ha sempre deluso;
peraltro mio padre è una persona aggressiva che quando parla alza il tono della voce, mi intimidisce e mi “accusa”, ed io ho troppo sofferto e non voglio vederlo;
a casa va tutto bene;
con me e con mamma vive la nonna materna;
io quest'anno frequento il Liceo Classico al Convitto Cutelli” “voglio dire che durante gli incontri presso lo spazio neutro papà mi ha più volte insultato, dicendo che io e mia madre siamo dei delinquenti, e dicendomi che “io non farò mai nulla nella vita”; tutte queste cose sono state dette a me durante gli incontri ai quali non era presente nessun'altra persona e nessun operatore dello spazio neutro o del servizio sociale;
mio padre mi ha detto anche che io mi diverto ad andare allo spazio neutro e che questa è la vita di tutti i ragazzini;
inoltre ha spesso insultato durante questi incontri anche mia nonna materna” onde il Giudice Delegato ha disposto “con effetto immediato nel pieno ed assoluto rispetto della opinione in sede di ascolto palesata dal Grande Minore ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 12 della CP_2
Convenzione di New York, 6 della Convenzione di Strasburgo, applicato l'art. 7 della medesima convenzione di Strasburgo, attesa la condizione di disagio palesata dal minore con provvedimento immediatamente efficace, la sospensione di CP_2
qualsivoglia incontro o contatto tra il minore il padre, applicati altresì i CP_2
principi enunciati dalla Corte EDU nella sentenza di condanna dell'Italia emanata in data 10/11/2022 nel caso IM ed altri contro ”, disponendo altresì “l'interpello CP_4
del Servizio Sociale del Comune di Catania, della Responsabile dello Spazio Neutro di Monte Po ove sono stati effettuati gli incontri tra e il padre in ordine alla CP_2
effettuazione per tutti o per alcuni degli incontri di videoregistrazione, e se la videoregistrazione effettuata sia allo stato sussistente, assegnando agli stessi termine fino al 16/1/2023 per rispondere con nota scritta in ordine a quanto richiesto” ed altresì che “il Curatore speciale a sua volta proceda a specifico interpello dei superiori soggetti istituzionali riferendo al Giudice”;
orbene, si è indi appreso con sgomento dalla relazione del “Servizio di Spazio
Neutro” a firma della “Coordinatrice Assistente Sociale” dott.ssa
[...]
della “Psicologa” della “Educatrice” dott.ssa Persona_1 Persona_2
, indi trasmessa dal Servizio Sociale al Curatore Speciale avv. Persona_3 CP_3
e dallo stesso indi trasmessa al Giudice, che “il signor all'inizio degli
[...] Pt_1 incontri domanda a ome sia possibile ricostruire il loro rapporto se quando CP_2
lo vede all'esterno della struttura il minore nemmeno lo saluta anzi si nasconde dietro la madre “come se fosse un delinquente”. tilizza suddetta frase anche per CP_2
motivare la non volontà nel presentarsi agli incontri. Il minore di fatto dice: “perché dovrei venire agli incontri per sentirmi dire che sono un delinquente?”. Il signor cerca di far comprendere al figlio che l'espressione da lui utilizzata non doveva Pt_1
intenderla con una valenza negativa e che non è stata detta con l'intenzione di offenderlo, ma solo per puntualizzare un comportamento non chiaro e consono nei suoi confronti, per tale motivo gli operatori non sono intervenuti durante l'incontro perché il padre stesso ha dato spiegazione dell'espressione utilizzata. Tuttavia questo scambio di battute si è ripetuto nel corso degli incontri determinando uno stato di tensione caratterizzati da lunghi silenzi, nei pochi momenti di scambio dialogativo il signor dice al figlio che le frasi da lui utilizzate sono il frutto di un meccanismo Pt_1
ripetitivo finalizzato a produrre solo tensioni e creare rottura nel loro eventuale rapporto padre-figlio”;
in esito alle vicende processuali note alle parti, venuta la causa ritenuto alla udienza in data 13/4/2023 il Curatore Speciale del figlio minorenne avv. CP_2
, “alla luce della persistenza di indicatori rilevanti un rischio di CP_3
condizione di disagio del minore, in verosimile conseguenza anche delle dinamiche familiari disfunzionali” ha chiesto “procedersi ad accertamenti su entrambe le figure genitoriali e sulla condizione di disagio del minore, tramite CTU Collegiale”, richiesta alla quale si sono espressamente associati il procuratore alle liti del avv. Stefania Mazzurco, ed il Pubblico Ministero di udienza, ed alla Pt_1
quale ha dichiarato di non opporsi il procuratore alle liti della avv. CP_1
Laura Garofalo;
ritenuto che
, alla stregua degli elementi acquisiti agli atti del processo, AL DI LÀ DELLA
GENERICA RICHIESTA DELLE PARTI E DEL PUBBLICO MINISTERO, ed essendosi dunque proceduto, come detto, all'imprescindibile NUOVO ascolto del minore sul punto (come detto, invero, “TALE ADEMPIMENTO NON PUÒ ESSERE SOSTITUITO
DALLE RISULTANZE DI UNA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO, LA QUALE ADEMPIE
ALLA DIVERSA ESIGENZA DI FORNIRE AL GIUDICE ALTRI STRUMENTI DI VALUTAZIONE
PER INDIVIDUARE LA SOLUZIONE PIÙ CONFACENTE AL SUO INTERESSE (CASS., N.
23804/21; N. 1474/21)”, va ORA disposta consulenza tecnica d'Ufficio Collegiale
Multidiplinare- attesa la molteplicità e complessità degli specialistici accertamenti accedenti a diverse branche scientifiche richiedenti l'indispensabile apporto delle specifiche professionalità richieste dalla multiformità (ed anzi, proteiformità) delle problematiche - al fine di accertare sentite le parti ed il “grande minore” – se CP_2
disponibile al colloquio con i CTU -, estesa l'indagine al più ampio ambiente
“familiare” dei coniugi-genitori, nonché ad ogni altro ambito che dovesse il Collegio di CTU ritenere utile e funzionale all'espletamento del commesso incarico, valutata tutta la documentazione in atti ed esperito ogni esame, anche clinico, necessario - la capacità genitoriale di ciascuno dei litiganti ex compagni anche in relazione alla specifica condizione di ciascuno che sarà specificamente accertata e descritta (sarà in particolare accertato quale dei genitori appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore sulla base di un giudizio circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, si fonderà sulla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull'apprezzamento della personalità del genitore e delle sue consuetudini di vita;
nonché, la EFFETTIVA E CONCRETA CAPACITÀ DEI
LITIGANTI ex compagni DI ESSERE COPPIA GENITORIALE, OVVERO DI PERCEPIRE,
COMPRENDERE, APPREZZARE ED ESERCITARE UNA EFFETTIVAMENTE CONDIVISA
PLURIGENITORIALITÀ NEL SUPERIORE INTERESSE DEL FIGLIO MINORENNE;
quale sia la specifica condizione personale e personologica del figlio “grande minore” CP_2
e quale la specifica interrelazione dello stesso con ciascuno dei genitori e se e quali siano le eventuali difficoltà relazionali con una O CON ENTRAMBE LE FIGURE
GENITORIALI ANCHE ALLA STREGUA DI SOLLECITAZIONE O INDUZIONE NEL FIGLIO
MINORENNE DI EVENTUALI AVVERSIONE E CONFLITTO DI LEALTÀ SICCOME
PROVENIENTI DAI GENITORI O DA ALTRI SOGGETTI con specifico riferimento alla effettiva e concreta capacità o meno dei litiganti coniugi di essere coppia genitoriale, accertando in caso affermativo le cause e le scaturigini remote e prossime e proponendo i rimedi idonei al superamento delle stesse, nella prospettiva di una serena ed equilibrata crescita psico-fisica della figlia;
quale sia il regime di affido e di COLLOCAMENTO ANCHE AMBIENTALE più confacente alle esigenze di serena ed equilibrata crescita della minore in un clima di felicità, di amore e di comprensione,
VALUTANDO SPECIFICAMENTE GLI EFFETTIVI CONNOTATI E CONTENUTI
DELL'ATTUALE RADICAMENTO AMBIENTALE del figlio “grande minore”; quali siano le modalità più proficue di estrinsecazione del diritto del figlio di incontrare e relazionarsi con il genitore non collocatario;
RITIENE PERALTRO OPPORTUNO IL
GIUDICE EVIDENZIARE ANZITUTTO il definitivo tramonto della cd. “genitorialità potestativa” – per vero già superata dalla Convenzione di New York ed indi soppiantata dalla “genitorialità funzionale” certo meno “comoda” della pregressa in quanto attinente non già al referente generativo ma al referente appunto
“funzionale”: INVERO la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176)DEFINISCE la responsabilità genitoriale come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo”: e deve ben rimarcarsi che, essendo appunto il diritto alla plurigenitorialità, un diritto del figlio funzionale allo “sviluppo armonioso e completo della sua personalità” - in armonia con la conquista di civiltà costituita dalla affermazione in sede sovranazionale (art. 18 della Convenzione di New York) del principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante, che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità funzionale” in contrasto con il pregresso principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità potestativa” – detto “principio della bigenitorialità” - che, per vero, meglio deve nominarsi della
“plurigenitorialità” attesa la feconda multiformità delle esperienze sociali in ambito così nazionale come extranazionale – non è già un anacronistico residuo della soppressa “genitorialità potestativa”, ma il pregnantissimo costituente della
“genitorialità funzionale”, in quanto diritto del minore alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”, per il qual fine, appunto, è attribuita ai genitori quella “responsabilità comune” (art. 18 della Convenzione di New York) quale definita della detta Convenzione di New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” assicurandogli quel “clima di felicità, di amore, di comprensione” ritenuto indispensabile “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”: donde, appunto si mutua la proposta dizione di “genitorialità funzionale” che ha ricevuto perspicuo avallo anche da recentissimo pronunciamento nomofilattico del Supremo Collegio a tenore del quale “tanto l'assunzione di responsabilità da parte dei genitori, prevista dall'art. 316 c.c., quanto il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i discendenti, riconosciuto dall'art. 317-bis c.c., costituiscono situazioni giuridiche
"serventi" focalizzate sul primario interesse del minore, sulla sua protezione e sull'esigenza che egli cresca con il sostegno di un adeguato ambiente familiare”
(così, in termini, Cass., 31 gennaio 2023, n. 2881) attesocchè “Il focus del diritto vivente e della giurisprudenza di questa Corte si è, dunque, concentrato sul primario interesse del minore, principio che è riconducibile agli artt. 2, 30 (sentenze n. 102 del
2020 e n. 11 del 1981) e 31 Cost. (sentenze n. 102 del 2020, n. 272, n. 76 e n. 17 del
2017, n. 205 del 2015, n. 239 del 2014) e che viene proclamato anche da molteplici fonti internazionali, indirettamente o direttamente vincolanti il nostro ordinamento
(la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176; la Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione e sicurezza sociale dei bambini, approvata a New York il 3 dicembre 1986; il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; la Convenzione di Strasburgo in materia di adozione, elaborata dal Consiglio d'Europa, entrata in vigore il 26 aprile
1968 e ratificata dall'Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357, nonché da fonti europee (l'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, CDFUE, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il
12 dicembre 2007; gli artt. 8 e 14 CEDU), come rispettivamente interpretate dalla
Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.” (così, in termini, Corte
Costituzionale, 28/03/2022, n.79);
DEVE INDI BEN RIMARCARSI “LA NUOVA CONCEZIONE NON PIÙ
INCENTRATA SUL MINORE "OGGETTO" DI TUTELA, MA SUL MINORE
"SOGGETTO" TITOLARE DI DIRITTI SOGGETTIVI PERFETTI, AUTONOMI
ED AZIONABILI” (IN TERMINI, CASS., 26/3/2010, N. 7282): “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali (e, prima tra tutte, la famiglia postocchè il figlio
“DEVE crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione”) ove si svolge la sua personalità” (art. 2 della Costituzione della Repubblica) ed a tenore del disposto di cui all'art. 1 della Carta dei
Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal Consiglio d'Europa a
Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal Trattato di Lisbona 26.10.2012 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 326/391) “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”: DA TUTTI E, PRIMA DI TUTTO E PRIMI TRA TUTTI, DAI GENITORI, MA
ANCHE DALLO STATO GIUDICE NELLA ASSOLUTA RIPULSA DI
SOLUZIONI FORZOSE DOVENDO AL CONTRARIO LA COPPIA
GENITORIALE – SE EFFETTIVAMENTE IN GRADO DI ESSERE TALE -,
GUADAGNARE il CUORE DEL FIGLIO CON AMOREVOLEZZA, CP_6
, , ACCANTONAMENTO DELL'IO RIGIDO ED CP_7 CP_8
IPERTROFICO
PTM fermo quanto già statuito con il provvedimento emanato alla udienza in data
28/2/2023, nomina consulenti tecnici d'ufficio il dott. Persona_4 [...]
, la Controparte_9
dott. Neuropsichiatra Infantile- Psicoterapeuta ed il prof. Persona_5
, Specialista in Psichiatria-Psicoterapeuta, e commette loro Persona_6
collegialmente l'incarico di cui in parte motiva autorizza il Collegio di CTU a procedere alle indagini da sé solo in assenza del Giudice ed a giurare al momento del deposito;
assegna alle parti termine fino alla data di inizio delle operazioni di CTU - che sarà comunicata dal Collegio di CTU alle parti nelle forme di rito perché possano intervenire
- per la nomina di consulenti tecnici di parte;
attesa la estrema complessità della fattispecie e la necessità che l'indagine si sviluppi in articolati contatti con i genitori e con il “GRANDE MINORE” posta CP_2
la imminenza del periodo feriale, assegna al Collegio di CTU termine fino al
30/10/2023 per trasmettere la relazione alle parti costituite;
assegna alle parti termine fino al 30/11/2023 per trasmettere al Collegio di CTU le proprie osservazioni sulla relazione;
assegna al Collegio di CTU termine fino al 8/1/2024 per depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti, la sua valutazione sulle stesse, la sintesi compendiaria ed i verbali in originale delle operazioni di CTU e degli eventuali test eseguiti
Assegna al Collegio di CTU un acconto sull'onorario di euro 1.200,00 (in parti eguali tra i componenti il Collegio) che pone a carico dell'Erario dello Stato in via di anticipazione essendo il Curatore speciale del figlio minorenne vv. CP_2
, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del CP_3
Consiglio dell'ordine degli avvocati di Catania;
fissa per il prosieguo, l'udienza in data ore 16/1/2024, ORE 10,40 – AD HORAS - dinnanzi al Giudice Delegato, Cons. dott. Cannata Baratta della Floresta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
SI COMUNICHI ANCHE AL PUBBLICO MINISTERO DEL QUALE SI RICHIEDE LA
PRESENZA IN UDIENZA.
Catania 29/6/2023”;
ritenuto che, in esito agli ulteriori svolgimenti processuali noti alle parti, venuta la causa alla udienza in data 26/11/2024 i procuratori alle liti delle parti ed il Curatore Speciale e difensore del figlio “grande minore” ato in Milano il 16/1/2009, CP_2
precisavano concordemente e congiuntamente le conclusioni, alla quali espressamente si associava il Pubblico Ministero
d'udienza, onde il Tribunale, statuisce in siffatti termini pienamente rispondenti alla “opinione” palesata dal “grande minore” sede di ascolto ed alla tutela del Superiore CP_2
Interesse dello stesso: “alla luce delle circostanze sopravvenute, relative al trasferimento del padre del minore presso altro territorio della Provincia di Milano, preso atto della disponibilità dello stesso di recarsi in Sicilia almeno Pt_1
una volta al mese e durante le festività per poter incontrare il figlio ggi “grande minore”” dispone che gli incontri ed CP_2
i contatti di qualsivoglia natura e con qualsiasi mezzo tra il padre ed il figlio “grande minore” Parte_1
iano rimessi al “libero gradimento” di quest'ultimo. CP_2
Alla stregua degli svolgimenti e dei finali esiti del processo, non appare configurabile soccombenza, onde nulla deve statuirsi per spese ex art 91 cpc
PTM
Il Tribunale, su conformi conclusioni del , Parte_3
statuisce come in parte motiva a parziale modifica delle statuizioni rese dal Tribunale di Catania con provvedimento in data 19/7-7/8/2013 in regolamentazione dei rapporti personali ed economici relativamente al figlio minorenne, riconosciuto da entrambi i genitori, ato il 16/1/2009 da una relazione CP_2
more uxorio con . Controparte_1 Nulla per spese.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale il 6/12/2024
Il presidente Il giudice estensore
Massimo Escher Cannata Baratta