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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 17/02/2026, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2703/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12169/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco, 20 80134 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012731777000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2919/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente e Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 25.6.2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259012731777000 emessa con riferimento agli importi dovuti per il seguente avviso di accertamento:
1) n. TELTELM000430 relativo a Irpef anno 2017
Il ricorrente eccepiva: che manca la notifica degli atti presupposti;
che il credito è prescritto.
In data 27.6.2025 si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossioni Napoli chiedendo rigettarsi il ricorso.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Quanto all'eccezione relativa all'omessa notifica degli atti presupposti occorre necessariamente distinguere in base alla documentazione prodotta dalle varie parti costituite atteso che in tema di prova, nel processo tributario, è onere della parte dimostrare quanto sostenuto.
Ebbene, in merito alla notifica degli atti presupposti, parte resistente ha prodotto la relata di notifica all'indirizzo del destinatario degli atti presupposti dell'intimazione di pagamento da ultimo impugnata ovvero: l'atto di pignoramento presso terzi n. 07184202300002732001 notificato il 8.6.2023 a mezzo PEC;
la comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca n. 07176202500004766000 notificata il 27.3.2025 a mezzo PEC.
Le predette circostanze, peraltro, non venivano adeguatamente contestate dal ricorrente (tali non potendosi ritenere le contestazioni generiche ed aprioristiche effettuate nel ricorso introduttivo) per cui i rapporti tributari con il contribuente relativamente ai predetti atti si sono instaurati ritualmente e questi avrebbe potuto contestare e impugnare nei termini di legge i suddetti, che risultano come detto notificati ritualmente, per cui le pretese tributarie sono divenute definitive (non potendosi per l'effetto fare valere in questa sede le eccezioni concernenti la decadenza).
2. Quanto alla prescrizione occorre precisare che quando si tratta di tassa rifiuti opera il termine di prescrizione decennale.
Al fine di valutare l'eventuale decorso dei termini di prescrizione deve, tuttavia, tenersi conto dell'art. 68 del
D.L. n. 18/2020 il quale richiama l'applicabilità dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015. Tale disposizione disciplina la sospensione dei termini per eventi eccezionali, disponendo, tra l'altro, che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” (comma 2).
Ciò posto, tenendo conto della notifica del precedente atto documentata (in data 27.3.2025) e dell'intervenuta notifica dell'ultima intimazione di pagamento (in data 1.4.2025), anche non considerando la richiamata sospensione dei termini di prescrizione in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, deve prendersi atto che non risulta decorso il termine di prescrizione decennale applicabile.
3. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 600,00 oltre accessori di legge se dovuti in favore di parte resistente.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12169/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco, 20 80134 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012731777000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2919/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente e Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 25.6.2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259012731777000 emessa con riferimento agli importi dovuti per il seguente avviso di accertamento:
1) n. TELTELM000430 relativo a Irpef anno 2017
Il ricorrente eccepiva: che manca la notifica degli atti presupposti;
che il credito è prescritto.
In data 27.6.2025 si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossioni Napoli chiedendo rigettarsi il ricorso.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Quanto all'eccezione relativa all'omessa notifica degli atti presupposti occorre necessariamente distinguere in base alla documentazione prodotta dalle varie parti costituite atteso che in tema di prova, nel processo tributario, è onere della parte dimostrare quanto sostenuto.
Ebbene, in merito alla notifica degli atti presupposti, parte resistente ha prodotto la relata di notifica all'indirizzo del destinatario degli atti presupposti dell'intimazione di pagamento da ultimo impugnata ovvero: l'atto di pignoramento presso terzi n. 07184202300002732001 notificato il 8.6.2023 a mezzo PEC;
la comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca n. 07176202500004766000 notificata il 27.3.2025 a mezzo PEC.
Le predette circostanze, peraltro, non venivano adeguatamente contestate dal ricorrente (tali non potendosi ritenere le contestazioni generiche ed aprioristiche effettuate nel ricorso introduttivo) per cui i rapporti tributari con il contribuente relativamente ai predetti atti si sono instaurati ritualmente e questi avrebbe potuto contestare e impugnare nei termini di legge i suddetti, che risultano come detto notificati ritualmente, per cui le pretese tributarie sono divenute definitive (non potendosi per l'effetto fare valere in questa sede le eccezioni concernenti la decadenza).
2. Quanto alla prescrizione occorre precisare che quando si tratta di tassa rifiuti opera il termine di prescrizione decennale.
Al fine di valutare l'eventuale decorso dei termini di prescrizione deve, tuttavia, tenersi conto dell'art. 68 del
D.L. n. 18/2020 il quale richiama l'applicabilità dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015. Tale disposizione disciplina la sospensione dei termini per eventi eccezionali, disponendo, tra l'altro, che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” (comma 2).
Ciò posto, tenendo conto della notifica del precedente atto documentata (in data 27.3.2025) e dell'intervenuta notifica dell'ultima intimazione di pagamento (in data 1.4.2025), anche non considerando la richiamata sospensione dei termini di prescrizione in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, deve prendersi atto che non risulta decorso il termine di prescrizione decennale applicabile.
3. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 600,00 oltre accessori di legge se dovuti in favore di parte resistente.