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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 09/12/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 905/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, Dott.ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 905/2024 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. IA Parte_1
CO e dell'Avv. ARNONE MANLIO, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra di loro, come da procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'udienza del cartolare del 03.11.2025,
l'Avv. per IA CO e l'Avv. ARNONE MANLIO per , Parte_1 concludono come segue: “(…) si riportano al proprio atto introduttivo e alle memorie depositate, insistendo per l'integrale accoglimento (…)”; segnatamente, concludono come segue: “(…) in via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado: − condannare la parte appellata
1 i.p.d.l.r.p.t. alla refusione del residuo compenso per la fase istruttoria e di trattazione del precedente grado di giudizio con distrazione delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari. − il tutto con vittoria e refusione delle spese, diritti ed onorari del presente grado con maggiorazione ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/2014 e distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ex art. 316 c.p.c., ritualmente notificato nel giudizio di primo grado,
chiedeva al Giudice di Pace adito di accertare e dichiarare Parte_1
l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'asserito indebito credito rivendicato dalla società All'uopo, esso esponeva Controparte_1 Pt_1 di aver ricevuto dalla controparte delle formali richieste (rif. n. 30021832) di corresponsione di imprecisati addebiti, afferenti a presunte fatture asseritamente impagate, risalenti all'anno 2013 ed emesse da un operatore telefonico, per complessivi euro 223,96; che a nulla erano valsi i plurimi contatti con il call center ed i reclami, fattivamente inevasi, inoltrati alla resistente, in merito alla non debenza del presunto credito;
che, inoltre, essa parte ricorrente veniva ancora compulsata con richieste e periodiche telefonate da sedicenti incaricati del recupero dell'asserito indebito credito, con minaccia di aggravi ed azioni giudiziali di recupero;
che il termine per la prescrizione delle bollette telefoniche, al pari delle fatturazioni afferenti a forniture di luce, gas e idrica, era di 2 anni, anche nel caso in cui la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo fosse derivata da responsabilità accertata dell'utente; che, a dire di esso esponente, i comportamenti posti in essere dalla società convenuta risultavano contrari alla diligenza professionale ed idonei a falsare, in misura apprezzabile, il comportamento economico del consumatore medio cui erano diretti, in quanto – mediante indebito condizionamento – idonei a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio e, pertanto, ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, con l'intento di indurre i consumatori ad adottare una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso, a seguito della tensione e dei timori indotti dal comportamento del professionista;
che, pertanto, a dire di esso la pratica Pt_1
2 oggetto di contestazione risultava scorretta ed aggressiva, essendo stata adottata in violazione degli artt. 20, 24 e 25, lettera b) ed e), nonché dell'articolo 26, lettera b) e c), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori interessati;
che la materia oggetto del caso di specie - per la quale esso esponente si riservava espressamente di segnalare il contegno di controparte all'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato, perché adottasse i provvedimenti di propria competenza -, rientrava tra quelle tutelabili mediante class action e che, pertanto, come sancito dalla
Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 1925/2017, pur nell'esiguità del valore, vi era il pieno interesse ad agire di esso esponente, in quanto, in caso contrario, si sarebbero trattate in maniera impari delle situazioni uguali, poiché, in tale caso, si sarebbe arrivati ad escludere la tutela dell'utente per un giudizio di poco valore, che invece sarebbe stato accolto se promosso attraverso class action; che, peraltro, la class action non era obbligatoria e che, dunque, l'utente poteva scegliere di agire individualmente senza doversi preoccupare di alcun limite (minimo) di valore economico della domanda, atteso che, in caso contrario, si sarebbe determinata una evidente disparità di trattamento tra l'azione esercitata come singolo e quella esercitata in forma collettiva. Tutto ciò premesso, la parte ricorrente citava in giudizio al fine di veder Controparte_1 accolte le seguenti conclusioni: “(…) piaccia all'Ill.mo Giudicante adito, contrariis reiectis, definitivamente giudicando, in accoglimento della spiegata domanda, e per le motivazioni di fatto e di diritto, di cui in premessa, ovvero per quelle altre diverse, da rassegnarsi in termini di rito ovvero che risulteranno opportune e di giustizia, anche equitativamente: In via principale e gradata: I. accertare e dichiarare l'insussistenza
e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito credito ex adverso addebitato e/o rivendicato alla data odierna pari ad € 223,92 relativo alla/e fattura/e
e/o servizio/i e/o agli addebiti di cui in premessa;
II. condannare in ogni caso la società resistente al pagamento delle competenze ed onorari di lite, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro quota a favore dei procuratori entrambi antistatari in ragione ciascuno della metà (…)”.
3 All'udienza del 17.11.2023, il Giudice di Pace di Arezzo dichiarava la contumacia di la quale, pur regolarmente evocata in giudizio, non si Controparte_1 costituiva in sede di giudizio di primo grado.
Rinviata la causa per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
il
Giudice di Pace di Arezzo, con sentenza n. 75/2024, pubblicata in data 20.02.2024, accoglieva la domanda avanzata dalla parte ricorrente e, per l'effetto, dichiarava inesistente il credito asseritamente vantato dalla società resistente nei suoi confronti;
il
Giudice di Pace, con la predetta sentenza, condannava, altresì, al Controparte_1 rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente, in relazione al primo grado di giudizio.
Avverso detta decisione proponeva gravame , il quale, in Parte_1 particolare, avanzava il seguente motivo di gravame avverso la predetta sentenza n.
75/2024: 1) asserita erronea esclusione, da parte del Giudice di prime cure, della fase istruttoria nella liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
Segnatamente, essa parte appellante deduceva che, dalla lettura del provvedimento impugnato, risultava pacifico che fossero state liquidate la fase di studio della controversia, la fase introduttiva e la fase decisoria, con espressa esclusione della fase istruttoria;
che, a dire di esso esponente, la predetta esclusione risultava in contrasto con la normativa applicabile in materia;
che, dunque, essa parte appellante impugnava espressamente la quantificazione del compenso effettuata dal Giudice di Pace in relazione alle fasi della tariffa forense da applicare nel giudizio, lamentando la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 4, comma quinto, lettera c), del d.m. n. 55/2014, per avere il Giudice a quo omesso di liquidare la fase
“(…) istruttoria e/o di trattazione (…)”; che, infatti, il d.m. n. 55/2014, recante “(…)
Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (…)“ - da ultimo aggiornato con il d.m. n. 147/2022 -, disciplinava i criteri in forza dei quali, all'esito del giudizio, il Giudice determinava l'ammontare delle spese di lite in carico alla parte risultata soccombente, come previsto dall'art. 91 c.p.c.; che, in particolare, il quinto comma dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 e succ. mod. stabiliva espressamente
4 che “(…) Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia (…) b) per fase introduttiva del giudizio (…) c) per fase istruttoria (…) d) per fase decisionale (…)”; che, in ordine al dedotto mancato svolgimento, in seno al giudizio di primo grado, della fase istruttoria, veniva evidenziato che, a dire di esso esponente, il Giudice di Pace non aveva considerato che la disposizione di cui al d.m. n. 55/2014 e succ. mod. prevedeva un compenso unitario per la fase istruttoria e di trattazione, le quali dovevano intendersi, entrambe, ricomprese nella predetta voce;
che, pertanto, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il compenso previsto per la fase istruttoria spettava all'avvocato della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività istruttorie propriamente dette (come ad esempio l'assunzione di testimoni o lo svolgimento di consulenze tecniche, ecc.), essendo sufficiente la sola trattazione della causa;
che, di conseguenza, la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere parzialmente riformata, nella parte in cui era stata esclusa la liquidazione delle spese di lite relative alla fase istruttoria e/o di trattazione. Tutto ciò premesso, la parte appellante chiedeva, pertanto, la parziale riforma della sentenza impugnata, con accoglimento delle seguenti conclusioni: “(…) − condannare la parte appellata alla refusione CP_2 del residuo compenso per la fase istruttoria e di trattazione del precedente grado di giudizio con distrazione delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari. − il tutto con vittoria e refusione delle spese, diritti ed onorari del presente grado con maggiorazione ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/2014 e distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari (…)”.
All'esito dell'udienza cartolare del 03.11.2025, il Tribunale, in funzione di Giudice
Unico, sulle conclusive richieste del procuratore di parte appellante in epigrafe riportate, si riservava per la decisione, ai sensi dell'art. 352, comma secondo, c.p.c. – previa concessione dei termini di cui all'art. 352, comma primo, c.p.c. (nella misura massima ivi prevista) -.
**************
5 Innanzitutto, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_1 relativamente al presente giudizio di secondo grado, in quanto la predetta società, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Tanto premesso, l'appello appare fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Ed infatti, l'unico motivo di gravame sollevato dalla parte appellante – ovvero l'asserita erronea esclusione, da parte del Giudice di prime cure, della fase istruttoria nella liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado – appare meritevole di accoglimento.
A tal proposito, in primo luogo, si osserva che la parte appellante, con il predetto motivo di gravame, si duole, sostanzialmente, del fatto che il Giudice di Pace, nel determinare l'entità dell'importo da riconoscere a , a titolo di rimborso Parte_1 delle spese legali relative al giudizio di prime cure, non ha - a suo dire erroneamente - liquidato alcuna somma in relazione alla fase istruttoria, sul presupposto che la predetta fase sarebbe stata “(…) non svolta (…)” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, all.to n. 1 all'atto di citazione depositato nel presente giudizio di secondo grado).
Ciò precisato, deve rilevarsi che il d.m. n. 55/2014, ossia il “(…) Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247
(…)” – come, da ultimo, aggiornato con il d.m. n. 147/2022 -, è noto, stabilisce i criteri in base ai quali il Giudice, all'esito del giudizio, è tenuto a determinare l'ammontare delle spese di lite, da porre a carico alla parte risultata soccombente, ai sensi dell'art. 91
c.p.c..
In particolare, l'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 e succ. mod, al comma quinto, dopo aver previsto che “(…) il compenso è liquidato per fasi (…)”, precisa espressamente che “(…) con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
(…) c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del
6 mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private (…)”.
In altre parole, come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, Ordinanza n. 25711 del 19.09.2025), “(…) l'art. 4, comma 5, del d.m. n.
55 del 2014 prevede che liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta dall'avvocato nel processo civile debba prendere in considerazione diverse fasi: a) quella di studio della controversia, b) di introduzione del giudizio, c) la fase istruttoria
e d) quella decisionale (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, dalla articolazione per fasi di cui all'art. 4, comma quinto, del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. “(…) e dalla elencazione delle attività in cui si sostanzia la fase istruttoria, contenuta nella lett. c) della suddetta disposizione, è agevole rilevare che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni (…)” (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n.
25711 del 19.09.2025).
Ed infatti, la Corte di Cassazione, dopo aver specificato, nella parte motiva della medesima pronuncia, che “(…) tale conclusione è confermata dalle tabelle allegate al decreto, che fissano i minimi e massimi nella liquidazione del compenso in relazione al valore della controversia, ove questa fase è denominata “Fase istruttoria e/o di trattazione” (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 25711 del 19.09.2025), ha, poi, concluso che “(…) la conseguenza è che il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura, unitaria, spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a
7 dire la partecipazione del difensore ad una o più udienza davanti al giudice o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte (…)” (cfr., in tal senso, altresì Cass. Civ., n. 28627/2023; Cass. Civ., n.
8561/2023; Cass. Civ., n. 20993/2020; Cass. Civ., n. 4698/2019).
In altri termini, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità nelle pronunce citate (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 25711 del 19.09.2025), la “(…) fase istruttoria (…)”, di cui all'art. 4, comma quinto, del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. – come confermato anche dal contenuto della disposizione normativa di cui all'art. 4, comma quinto, del d.m. n. 55/2014, nonché dal tenore letterale dell'espressione “(…) fase istruttoria e/o di trattazione (…)”, utilizzata nelle tabelle allegate al predetto d.m.
n. 55/2014 -, ricomprende al suo interno, non solo le attività a contenuto prettamente istruttorio (quali, per esempio, l'assunzione di prove testimoniali e/o l'espletamento di consulenze tecniche d'ufficio), ma anche la semplice “(…) trattazione (…)” della causa.
Inoltre, la Suprema Corte ha, altresì, chiarito che, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte vittoriosa, la trattazione della causa deve essere intensa in maniera particolarmente ampia.
Ed infatti, come specificato dalla Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, Cass. Civ.,
Sez. III, Ordinanza n. 25711 del 19.09.2025), devono ricondursi nell'ambito della fase di c.d. trattazione della causa, non solo il deposito di memorie a contenuto istruttorio
(come, ad esempio, le memorie nelle quali le parti formulano le proprie richieste istruttorie e/o precisano le proprie domande e/o eccezioni), ma anche la partecipazione ad una o più udienze dinanzi al Giudice, nonché l'attività di esame dei provvedimenti depositati dal Giudice e/o dalle altre parti processuali e la preparazione delle proprie difese di parte.
Dunque, alla luce della suddetta interpretazione estensiva della nozione di “(…) trattazione (…)”, come evidenziato dalla Suprema Corte, nel giudizio di cognizione, la fase di “(…) trattazione della causa costituisce un'attività necessaria (…)” (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, Ordinanza n. 25711 del 19.09.2025).
Ne consegue che, in base al sopra citato orientamento giurisprudenziale, anche qualora – come nel caso in esame – l'attività istruttoria e/o di trattazione non sia stata particolarmente ampia e/o complessa, il Giudice, nel determinare le spese di lite da riconoscere alla parte vincitrice, non può, in ogni caso, omettere completamente di
8 liquidare la fase istruttoria e/o di trattazione – pur avendo, comunque, la possibilità di ridurre l'ammontare delle spese relative alla predetta fase istruttoria e/o di trattazione fino alla metà, rispetto ai valori medi previsti dalla tabelle allegate al d.m. n. 55/2014 e succ. mod. -.
Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, va da sé che, nel caso in esame, il
Giudice di Pace, nel quantificare le spese processuali di prime cure, erroneamente, ha omesso di liquidare la “(…) fase istruttoria in quanto non svolta (…)” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, all.to n. 1 all'atto di citazione in appello).
Di conseguenza, in base a quanto riferito, non resta che accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza impugnata, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha omesso di liquidare le spese di lite in relazione alla fase istruttoria e/o di trattazione della causa.
In definitiva, le spese processuali relative al giudizio di prime cure, tenuto conto delle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014 e succ. mod., nonché - come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado - della “(…) scarsa complessità delle questioni trattate e della limitata attività processuale (…)” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), devono essere liquidate come segue: euro 34,00 per la fase di studio;
euro 34,00 per la fase introduttiva;
euro 34,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 71,00 per la fase decisionale, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi entrambi anticipatari.
Per quanto concerne, poi, il regolamento delle spese processuali relative al presente secondo grado di giudizio, dette spese di lite, per il principio della soccombenza, devono porsi a carico di Le predette spese del giudizio di secondo Controparte_1 grado si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. -, come segue: euro 100,00 per la fase di studio;
euro 100,00 per la fase introduttiva;
euro
100,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 150,00 per la fase decisionale, con distrazione disgiunta in favore dei difensori dichiaratisi entrambi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo – in funzione monocratica – in persona del Giudice dr.ssa
Carmela Labella, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti di
[...] CP_3
[...] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Arezzo n. 75/2024, pubblicata in data
[...]
20.02.2024, in parziale riforma della sentenza impugnata, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede, nella contumacia di Controparte_1
1. condanna rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite relative al giudizio di primo grado, che si liquidano in euro 43,00 per spese ed euro 173,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi entrambi anticipatari;
2. condanna rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite relative al presente secondo grado di giudizio, che si liquidano in euro
91,50 per spese ed euro 450,00 per competenze professionali, oltre il 30%, ex art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55/2014, nonché oltre il 15% per spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione disgiunta in favore dei difensori dichiaratisi entrambi anticipatari.
Arezzo, 09.12.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, Dott.ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 905/2024 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. IA Parte_1
CO e dell'Avv. ARNONE MANLIO, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra di loro, come da procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'udienza del cartolare del 03.11.2025,
l'Avv. per IA CO e l'Avv. ARNONE MANLIO per , Parte_1 concludono come segue: “(…) si riportano al proprio atto introduttivo e alle memorie depositate, insistendo per l'integrale accoglimento (…)”; segnatamente, concludono come segue: “(…) in via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado: − condannare la parte appellata
1 i.p.d.l.r.p.t. alla refusione del residuo compenso per la fase istruttoria e di trattazione del precedente grado di giudizio con distrazione delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari. − il tutto con vittoria e refusione delle spese, diritti ed onorari del presente grado con maggiorazione ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/2014 e distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ex art. 316 c.p.c., ritualmente notificato nel giudizio di primo grado,
chiedeva al Giudice di Pace adito di accertare e dichiarare Parte_1
l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'asserito indebito credito rivendicato dalla società All'uopo, esso esponeva Controparte_1 Pt_1 di aver ricevuto dalla controparte delle formali richieste (rif. n. 30021832) di corresponsione di imprecisati addebiti, afferenti a presunte fatture asseritamente impagate, risalenti all'anno 2013 ed emesse da un operatore telefonico, per complessivi euro 223,96; che a nulla erano valsi i plurimi contatti con il call center ed i reclami, fattivamente inevasi, inoltrati alla resistente, in merito alla non debenza del presunto credito;
che, inoltre, essa parte ricorrente veniva ancora compulsata con richieste e periodiche telefonate da sedicenti incaricati del recupero dell'asserito indebito credito, con minaccia di aggravi ed azioni giudiziali di recupero;
che il termine per la prescrizione delle bollette telefoniche, al pari delle fatturazioni afferenti a forniture di luce, gas e idrica, era di 2 anni, anche nel caso in cui la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo fosse derivata da responsabilità accertata dell'utente; che, a dire di esso esponente, i comportamenti posti in essere dalla società convenuta risultavano contrari alla diligenza professionale ed idonei a falsare, in misura apprezzabile, il comportamento economico del consumatore medio cui erano diretti, in quanto – mediante indebito condizionamento – idonei a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio e, pertanto, ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, con l'intento di indurre i consumatori ad adottare una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso, a seguito della tensione e dei timori indotti dal comportamento del professionista;
che, pertanto, a dire di esso la pratica Pt_1
2 oggetto di contestazione risultava scorretta ed aggressiva, essendo stata adottata in violazione degli artt. 20, 24 e 25, lettera b) ed e), nonché dell'articolo 26, lettera b) e c), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori interessati;
che la materia oggetto del caso di specie - per la quale esso esponente si riservava espressamente di segnalare il contegno di controparte all'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato, perché adottasse i provvedimenti di propria competenza -, rientrava tra quelle tutelabili mediante class action e che, pertanto, come sancito dalla
Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 1925/2017, pur nell'esiguità del valore, vi era il pieno interesse ad agire di esso esponente, in quanto, in caso contrario, si sarebbero trattate in maniera impari delle situazioni uguali, poiché, in tale caso, si sarebbe arrivati ad escludere la tutela dell'utente per un giudizio di poco valore, che invece sarebbe stato accolto se promosso attraverso class action; che, peraltro, la class action non era obbligatoria e che, dunque, l'utente poteva scegliere di agire individualmente senza doversi preoccupare di alcun limite (minimo) di valore economico della domanda, atteso che, in caso contrario, si sarebbe determinata una evidente disparità di trattamento tra l'azione esercitata come singolo e quella esercitata in forma collettiva. Tutto ciò premesso, la parte ricorrente citava in giudizio al fine di veder Controparte_1 accolte le seguenti conclusioni: “(…) piaccia all'Ill.mo Giudicante adito, contrariis reiectis, definitivamente giudicando, in accoglimento della spiegata domanda, e per le motivazioni di fatto e di diritto, di cui in premessa, ovvero per quelle altre diverse, da rassegnarsi in termini di rito ovvero che risulteranno opportune e di giustizia, anche equitativamente: In via principale e gradata: I. accertare e dichiarare l'insussistenza
e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito credito ex adverso addebitato e/o rivendicato alla data odierna pari ad € 223,92 relativo alla/e fattura/e
e/o servizio/i e/o agli addebiti di cui in premessa;
II. condannare in ogni caso la società resistente al pagamento delle competenze ed onorari di lite, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro quota a favore dei procuratori entrambi antistatari in ragione ciascuno della metà (…)”.
3 All'udienza del 17.11.2023, il Giudice di Pace di Arezzo dichiarava la contumacia di la quale, pur regolarmente evocata in giudizio, non si Controparte_1 costituiva in sede di giudizio di primo grado.
Rinviata la causa per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
il
Giudice di Pace di Arezzo, con sentenza n. 75/2024, pubblicata in data 20.02.2024, accoglieva la domanda avanzata dalla parte ricorrente e, per l'effetto, dichiarava inesistente il credito asseritamente vantato dalla società resistente nei suoi confronti;
il
Giudice di Pace, con la predetta sentenza, condannava, altresì, al Controparte_1 rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente, in relazione al primo grado di giudizio.
Avverso detta decisione proponeva gravame , il quale, in Parte_1 particolare, avanzava il seguente motivo di gravame avverso la predetta sentenza n.
75/2024: 1) asserita erronea esclusione, da parte del Giudice di prime cure, della fase istruttoria nella liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
Segnatamente, essa parte appellante deduceva che, dalla lettura del provvedimento impugnato, risultava pacifico che fossero state liquidate la fase di studio della controversia, la fase introduttiva e la fase decisoria, con espressa esclusione della fase istruttoria;
che, a dire di esso esponente, la predetta esclusione risultava in contrasto con la normativa applicabile in materia;
che, dunque, essa parte appellante impugnava espressamente la quantificazione del compenso effettuata dal Giudice di Pace in relazione alle fasi della tariffa forense da applicare nel giudizio, lamentando la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 4, comma quinto, lettera c), del d.m. n. 55/2014, per avere il Giudice a quo omesso di liquidare la fase
“(…) istruttoria e/o di trattazione (…)”; che, infatti, il d.m. n. 55/2014, recante “(…)
Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (…)“ - da ultimo aggiornato con il d.m. n. 147/2022 -, disciplinava i criteri in forza dei quali, all'esito del giudizio, il Giudice determinava l'ammontare delle spese di lite in carico alla parte risultata soccombente, come previsto dall'art. 91 c.p.c.; che, in particolare, il quinto comma dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 e succ. mod. stabiliva espressamente
4 che “(…) Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia (…) b) per fase introduttiva del giudizio (…) c) per fase istruttoria (…) d) per fase decisionale (…)”; che, in ordine al dedotto mancato svolgimento, in seno al giudizio di primo grado, della fase istruttoria, veniva evidenziato che, a dire di esso esponente, il Giudice di Pace non aveva considerato che la disposizione di cui al d.m. n. 55/2014 e succ. mod. prevedeva un compenso unitario per la fase istruttoria e di trattazione, le quali dovevano intendersi, entrambe, ricomprese nella predetta voce;
che, pertanto, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il compenso previsto per la fase istruttoria spettava all'avvocato della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività istruttorie propriamente dette (come ad esempio l'assunzione di testimoni o lo svolgimento di consulenze tecniche, ecc.), essendo sufficiente la sola trattazione della causa;
che, di conseguenza, la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere parzialmente riformata, nella parte in cui era stata esclusa la liquidazione delle spese di lite relative alla fase istruttoria e/o di trattazione. Tutto ciò premesso, la parte appellante chiedeva, pertanto, la parziale riforma della sentenza impugnata, con accoglimento delle seguenti conclusioni: “(…) − condannare la parte appellata alla refusione CP_2 del residuo compenso per la fase istruttoria e di trattazione del precedente grado di giudizio con distrazione delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari. − il tutto con vittoria e refusione delle spese, diritti ed onorari del presente grado con maggiorazione ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/2014 e distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari (…)”.
All'esito dell'udienza cartolare del 03.11.2025, il Tribunale, in funzione di Giudice
Unico, sulle conclusive richieste del procuratore di parte appellante in epigrafe riportate, si riservava per la decisione, ai sensi dell'art. 352, comma secondo, c.p.c. – previa concessione dei termini di cui all'art. 352, comma primo, c.p.c. (nella misura massima ivi prevista) -.
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5 Innanzitutto, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_1 relativamente al presente giudizio di secondo grado, in quanto la predetta società, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Tanto premesso, l'appello appare fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Ed infatti, l'unico motivo di gravame sollevato dalla parte appellante – ovvero l'asserita erronea esclusione, da parte del Giudice di prime cure, della fase istruttoria nella liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado – appare meritevole di accoglimento.
A tal proposito, in primo luogo, si osserva che la parte appellante, con il predetto motivo di gravame, si duole, sostanzialmente, del fatto che il Giudice di Pace, nel determinare l'entità dell'importo da riconoscere a , a titolo di rimborso Parte_1 delle spese legali relative al giudizio di prime cure, non ha - a suo dire erroneamente - liquidato alcuna somma in relazione alla fase istruttoria, sul presupposto che la predetta fase sarebbe stata “(…) non svolta (…)” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, all.to n. 1 all'atto di citazione depositato nel presente giudizio di secondo grado).
Ciò precisato, deve rilevarsi che il d.m. n. 55/2014, ossia il “(…) Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247
(…)” – come, da ultimo, aggiornato con il d.m. n. 147/2022 -, è noto, stabilisce i criteri in base ai quali il Giudice, all'esito del giudizio, è tenuto a determinare l'ammontare delle spese di lite, da porre a carico alla parte risultata soccombente, ai sensi dell'art. 91
c.p.c..
In particolare, l'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 e succ. mod, al comma quinto, dopo aver previsto che “(…) il compenso è liquidato per fasi (…)”, precisa espressamente che “(…) con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
(…) c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del
6 mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private (…)”.
In altre parole, come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, Ordinanza n. 25711 del 19.09.2025), “(…) l'art. 4, comma 5, del d.m. n.
55 del 2014 prevede che liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta dall'avvocato nel processo civile debba prendere in considerazione diverse fasi: a) quella di studio della controversia, b) di introduzione del giudizio, c) la fase istruttoria
e d) quella decisionale (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, dalla articolazione per fasi di cui all'art. 4, comma quinto, del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. “(…) e dalla elencazione delle attività in cui si sostanzia la fase istruttoria, contenuta nella lett. c) della suddetta disposizione, è agevole rilevare che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni (…)” (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n.
25711 del 19.09.2025).
Ed infatti, la Corte di Cassazione, dopo aver specificato, nella parte motiva della medesima pronuncia, che “(…) tale conclusione è confermata dalle tabelle allegate al decreto, che fissano i minimi e massimi nella liquidazione del compenso in relazione al valore della controversia, ove questa fase è denominata “Fase istruttoria e/o di trattazione” (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 25711 del 19.09.2025), ha, poi, concluso che “(…) la conseguenza è che il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura, unitaria, spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a
7 dire la partecipazione del difensore ad una o più udienza davanti al giudice o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte (…)” (cfr., in tal senso, altresì Cass. Civ., n. 28627/2023; Cass. Civ., n.
8561/2023; Cass. Civ., n. 20993/2020; Cass. Civ., n. 4698/2019).
In altri termini, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità nelle pronunce citate (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 25711 del 19.09.2025), la “(…) fase istruttoria (…)”, di cui all'art. 4, comma quinto, del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. – come confermato anche dal contenuto della disposizione normativa di cui all'art. 4, comma quinto, del d.m. n. 55/2014, nonché dal tenore letterale dell'espressione “(…) fase istruttoria e/o di trattazione (…)”, utilizzata nelle tabelle allegate al predetto d.m.
n. 55/2014 -, ricomprende al suo interno, non solo le attività a contenuto prettamente istruttorio (quali, per esempio, l'assunzione di prove testimoniali e/o l'espletamento di consulenze tecniche d'ufficio), ma anche la semplice “(…) trattazione (…)” della causa.
Inoltre, la Suprema Corte ha, altresì, chiarito che, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte vittoriosa, la trattazione della causa deve essere intensa in maniera particolarmente ampia.
Ed infatti, come specificato dalla Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, Cass. Civ.,
Sez. III, Ordinanza n. 25711 del 19.09.2025), devono ricondursi nell'ambito della fase di c.d. trattazione della causa, non solo il deposito di memorie a contenuto istruttorio
(come, ad esempio, le memorie nelle quali le parti formulano le proprie richieste istruttorie e/o precisano le proprie domande e/o eccezioni), ma anche la partecipazione ad una o più udienze dinanzi al Giudice, nonché l'attività di esame dei provvedimenti depositati dal Giudice e/o dalle altre parti processuali e la preparazione delle proprie difese di parte.
Dunque, alla luce della suddetta interpretazione estensiva della nozione di “(…) trattazione (…)”, come evidenziato dalla Suprema Corte, nel giudizio di cognizione, la fase di “(…) trattazione della causa costituisce un'attività necessaria (…)” (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, Ordinanza n. 25711 del 19.09.2025).
Ne consegue che, in base al sopra citato orientamento giurisprudenziale, anche qualora – come nel caso in esame – l'attività istruttoria e/o di trattazione non sia stata particolarmente ampia e/o complessa, il Giudice, nel determinare le spese di lite da riconoscere alla parte vincitrice, non può, in ogni caso, omettere completamente di
8 liquidare la fase istruttoria e/o di trattazione – pur avendo, comunque, la possibilità di ridurre l'ammontare delle spese relative alla predetta fase istruttoria e/o di trattazione fino alla metà, rispetto ai valori medi previsti dalla tabelle allegate al d.m. n. 55/2014 e succ. mod. -.
Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, va da sé che, nel caso in esame, il
Giudice di Pace, nel quantificare le spese processuali di prime cure, erroneamente, ha omesso di liquidare la “(…) fase istruttoria in quanto non svolta (…)” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, all.to n. 1 all'atto di citazione in appello).
Di conseguenza, in base a quanto riferito, non resta che accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza impugnata, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha omesso di liquidare le spese di lite in relazione alla fase istruttoria e/o di trattazione della causa.
In definitiva, le spese processuali relative al giudizio di prime cure, tenuto conto delle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014 e succ. mod., nonché - come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado - della “(…) scarsa complessità delle questioni trattate e della limitata attività processuale (…)” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), devono essere liquidate come segue: euro 34,00 per la fase di studio;
euro 34,00 per la fase introduttiva;
euro 34,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 71,00 per la fase decisionale, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi entrambi anticipatari.
Per quanto concerne, poi, il regolamento delle spese processuali relative al presente secondo grado di giudizio, dette spese di lite, per il principio della soccombenza, devono porsi a carico di Le predette spese del giudizio di secondo Controparte_1 grado si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. -, come segue: euro 100,00 per la fase di studio;
euro 100,00 per la fase introduttiva;
euro
100,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 150,00 per la fase decisionale, con distrazione disgiunta in favore dei difensori dichiaratisi entrambi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo – in funzione monocratica – in persona del Giudice dr.ssa
Carmela Labella, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti di
[...] CP_3
[...] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Arezzo n. 75/2024, pubblicata in data
[...]
20.02.2024, in parziale riforma della sentenza impugnata, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede, nella contumacia di Controparte_1
1. condanna rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite relative al giudizio di primo grado, che si liquidano in euro 43,00 per spese ed euro 173,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi entrambi anticipatari;
2. condanna rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite relative al presente secondo grado di giudizio, che si liquidano in euro
91,50 per spese ed euro 450,00 per competenze professionali, oltre il 30%, ex art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55/2014, nonché oltre il 15% per spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione disgiunta in favore dei difensori dichiaratisi entrambi anticipatari.
Arezzo, 09.12.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
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