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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/06/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 844/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 14 gennaio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
( ); Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Alessandrini
appellante in riassunzione contro
(c.f. , in persona del e legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentante pro tempore;
Controparte_3
di Ancona -
[...] appellato in riassunzione- contumace avente ad oggetto: appello avverso ordinanza del Tribunale di L'Aquila, pubblicata il
24 giugno 2016 nel procedimento r.g.a.c. n. 595/2016 – rinvio da Cassazione.
All'udienza tenutasi in data 14 gennaio 2025, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., la parte costituita ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione del termine di sessanta giorni per il deposito di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.
Conclusioni dell'appellante in riassunzione, in citazione e non modificate:
“Nel merito, in via principale: accogliere il presente appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionale emesso dalla Controparte_3
di Ancona nei confronti del Sig.
[...] Parte_1 il 28.09.2015 e notificatogli dalla Questura di Teramo il 26.01.2016 e
[...]
l'ordinanza resa in data 21.06.2016, comunicata a mezzo PEC in data 25.06.2016 dal
Tribunale di L'Aquila, con ogni conseguente statuizione anche in ordine al provvedimento di revoca del permesso di soggiorno e, per l'effetto, riconoscergli lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra e successive modifiche nonché del D. Lgs. 251/2007;
Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionale emesso dalla di Controparte_3
Ancona nei confronti del Sig. il 28.09.2015 e notificatogli Parte_1 dalla Questura di Teramo il 26.01.2016 e l'ordinanza resa in data 21.06.2016, comunicata a mezzo PEC in data 25.06.2016 dal Tribunale di L'Aquila, con ogni pag. 2/18 conseguente statuizione anche in ordine al provvedimento di revoca del permesso di soggiorno e, per l'effetto, qualora non ritenuti sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, riconoscergli lo status della protezione sussidiaria ai sensi del D. Lgs. 251/2007, Capo IV, artt. 14, 15, 16, 17 e 18;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: qualora non ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicabilità della Convenzione di Ginevra e successive modifiche e del D. Lgs. 251/2007, Capo IV, artt. 14, 15, 16, 17 e 18, accertare in ogni caso e dichiarare il diritto del ricorrente all'asilo sul territorio Parte_1 nazionale ai sensi dell'art. 10 comma 3 Cost., o comunque a soggiornare sul territorio nazionale per motivi di carattere umanitario ai sensi del T.U. Immigrazione nonché dell'art. 34 co. 1 n. 4 D. Lgs. 251/07.
In via alternativa, accertare il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno recante la dicitura “casi speciali” ai sensi del dell'art.1, punto 9 del d.l. 2018 n. 113, della durata di due anni per i motivi esposti;
In estremo subordine: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste di protezione sopra invocate, accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte_1 al rilascio di un permesso di soggiorno recante la dicitura “protezione
[...] speciale” ai sensi dell'art. 19. c.
1. e 1.1., D.lgs 286/1998 in forza dell'art. 32 c. 2 D.lgs
2008 n. 25 modificato dal D.L.113/2018 e dal successivo D.L.130/2020 convertito in L.
n. 173/2020 per le motivazioni di cui alla narrativa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari sia del giudizio di Cassazione, che del presente giudizio di riassunzione”.
FATTO E DIRITTO
1. Ordinanza impugnata. Con ordinanza pubblicata in data 24 giugno 2016, all'esito del procedimento r.g. 595/2016, il Tribunale di L'Aquila rigettava il ricorso proposto da avverso il provvedimento di diniego Parte_1 della protezione internazionale emesso dalla
[...]
di Ancona il 28.09.2015 e Controparte_3
pag. 3/18 notificato il successivo 26.01.2016, e per il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, per il riconoscimento della protezione umanitaria o, in ulteriore subordine, il diritto a soggiornare nello Stato italiano per motivi di carattere umanitario.
2. Appello. A seguito dell'impugnazione presso la competente Corte d'Appello di
L'Aquila (R.G. n. 1261/2016), il Collegio riteneva il gravame inammissibile in quanto proposto con la forma della citazione, anziché del ricorso e, dunque, tardivo avuto riguardo alla data di deposito dell'atto notificato (sentenza n.
457/2017).
3. Ricorso per Cassazione. A seguito del ricorso proposto da Parte_1 la Suprema Corte, ritenuto che il gravame fosse stato correttamente
[...] introdotto con citazione anziché con riccorso, e dovesse pertanto ritenersi tempestivo, annullava con rinvio la sentenza impugnata (ordinanza Sesta
Sezione Civile n. 19221/2018).
4. Appello a seguito di rinvio. Veniva quindi proposto un primo giudizio di riassunzione presso la Corte d'Appello di L'Aquila (rubricato al numero di RG
1515/2018) con il quale reiterava le ragioni Parte_1 dell'impugnazione del provvedimento della di Ancona. Controparte_3
Con sentenza n. 1062/2019, pubblicata il 18.06.2019, la Corte d'Appello rigettava nel merito l'impugnazione, ritenendo non meritevole di accoglimento innanzi tutto la parte dell'unico motivo di appello con cui l'appellante si doleva del mancato riconoscimento dello status di rifugiato, nella piena condivisione del giudizio compiuto dal primo giudice in punto di non credibilità della narrazione di in merito ai Parte_1 rischi corsi in Pakistan suo paese di origine, quale simpatizzante del partito CP_4
e AF , antagonista al partito al governo.
[...] CP_5
Prive di pregio venivano ritenute, altresì, le censure con le quali l'appellante si doleva del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria. In relazione alla vicenda umana narrata dal ricorrente, correttamente valutata non credibile dal primo giudice, si riteneva doversi escludere il concreto pericolo per l'odierno appellante di subire i danni pag. 4/18 di cui alle lettere a) (condanna a morte o esecuzione della pena di morte) e b) (tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante) dell'art. 14 D.L.vo 251/2007.
Insussistenti risultavano, secondo la Corte, anche i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ai sensi della lettera c) dell'art. 14 D.Lgs 251/2007, in considerazione di una situazione di rischio derivante dalla “minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato o internazionale”, in ordine alle condizioni generali del
Pakistan, in relazione al quale le Linee guida dell'UNHCR del 14/5/2012 davano atto di episodi di discriminazione praticata contro le minoranze religiose, senza che ciò riguardasse il ricorrente, appartenente alla confessione musulmana (siccome dichiarato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) cioè a quella più numerosa nel
Paese. Inoltre le ulteriori informazioni tratte dai rapporti (COI - Country of Origin
Information) elaborati dall' , ed in particolare dal rapporto sul Pakistan del luglio CP_6
2017, evidenziavano che in generale la situazione della sicurezza era significativamente migliorata negli ultimi tre anni grazie anche all'intervento dell'esercito pakistano e che gli attacchi terroristici erano stati ridotti.
Infine dal report di aggiornamento sulla situazione di sicurezza in Pakistan intitolato
“Pakistan-Security Situation” pubblicato dall'Ufficio Europeo di sostegno per l'asilo
(EASO) emergeva che il numero delle vittime era diminuito nel corso degli anni 2017 e
2018.
Sulla scorta delle risultanze dei rapporti sopra richiamati veniva escluso un rischio effettivo per il richiedente di subire una minaccia grave alla vita o alla persona.
Infondato veniva ritenuto anche motivo di appello con il quale il ricorrente si doleva del mancato riconoscimento della protezione umanitaria. Richiamati i principi dettati dall'art. 32 D. Lvo 25/2008 (nel testo applicabile ratione temporis), il quale prevede che
“nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga sussistano grazi motivi umanitari, la trasmette gli atti al Questore per il CP_3 rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 D. L.vo 286/1998”, la
Corte riteneva non provate le condizioni di particolare vulnerabilità del richiedente, non pag. 5/18 potendosi ritenere sufficiente, in difetto di elementi individuali circostanziati, il generico riferimento alle generali condizioni di privazione delle libertà personali, di violazione dei diritti fondamentali e della situazione di insicurezza del suo Paese.
Infine, quanto al riconoscimento del diritto di asilo, evidenziava che lo stesso è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali riconducibili ai tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d. Lgs 251/2007, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui all'art. 5, comma sesto, del d.lgs. 25 luglio
1998, n. 286, e che di conseguenza non vi fosse più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, terzo comma, Cost.
L'appello veniva pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite del gravame e del procedimento per Cassazione.
5. Secondo ricorso per Cassazione. Con ordinanza n. 11406/2023 la Corte di
Cassazione accoglieva l'ulteriore ricorso proposto da Parte_1
Premesso che nei procedimenti in materia di protezione internazionale la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest'ultimo, non incide comunque sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c),
d.lgs. n. 251 del 2007, in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull'accertamento officioso della situazione generale esistente nell'area di provenienza del cittadino straniero, e neppure può impedire l'accertamento officioso, relativo all'esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine all'ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa (cfr. da ultimo Cass. n. 16122 del 2020), riteneva che nella valutazione del caso in esame la Corte territoriale avesse utilizzato fonti internazionali non aggiornate (risalenti al 2017 e 2018), trascurando di indagare rigorosamente la pag. 6/18 situazione della zona di provenienza (Punjab-Pakistan), risultando la descrizione del paese di origine esposta nella sentenza impugnata non aggiornata e priva di specifici approfondimenti della zona di provenienza (essendo, il Pakistan, un paese di notevole estensione geografica e di varietà di situazioni). Il ricorso veniva, pertanto, accolto per quanto di ragione, e la sentenza veniva cassata, con rinvio alla Corte di appello
6. Riassunzione in appello. Con citazione ritualmente notificata Pt_1 ha riassunto il giudizio di appello dinanzi a questa Corte
[...] formulando le seguenti conclusioni: “ Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello di
L'Aquila, in accoglimento della presente impugnazione,
Nel merito, in via principale: accogliere il presente appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionale emesso dalla Controparte_3
di Ancona nei confronti del Sig.
[...] Parte_1 il 28.09.2015 e notificatogli dalla Questura di Teramo il 26.01.2016 e
[...]
l'ordinanza resa in data 21.06.2016, comunicata a mezzo PEC in data 25.06.2016 dal
Tribunale di L'Aquila, con ogni conseguente statuizione anche in ordine al provvedimento di revoca del permesso di soggiorno e, per l'effetto, riconoscergli lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra e successive modifiche nonché del D. Lgs. 251/2007;
Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionale emesso dalla di Controparte_3
Ancona nei confronti del Sig. il 28.09.2015 e notificatogli Parte_1 dalla Questura di Teramo il 26.01.2016 e l'ordinanza resa in data 21.06.2016, comunicata a mezzo PEC in data 25.06.2016 dal Tribunale di L'Aquila, con ogni conseguente statuizione anche in ordine al provvedimento di revoca del permesso di pag. 7/18 soggiorno e, per l'effetto, qualora non ritenuti sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, riconoscergli lo status della protezione sussidiaria ai sensi del D. Lgs. 251/2007, Capo IV, artt. 14, 15, 16, 17 e 18;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: qualora non ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicabilità della Convenzione di Ginevra e successive modifiche e del D. Lgs. 251/2007, Capo IV, artt. 14, 15, 16, 17 e 18, accertare in ogni caso e dichiarare il diritto del ricorrente all'asilo sul territorio Parte_1 nazionale ai sensi dell'art. 10 comma 3 Cost., o comunque a soggiornare sul territorio nazionale per motivi di carattere umanitario ai sensi del T.U. Immigrazione nonché dell'art. 34 co. 1 n. 4 D. Lgs. 251/07.
In via alternativa, accertare il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno recante la dicitura “casi speciali” ai sensi del dell'art.1, punto 9 del d.l. 2018 n. 113, della durata di due anni per i motivi esposti;
In estremo subordine: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste di protezione sopra invocate, accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte_1 al rilascio di un permesso di soggiorno recante la dicitura “protezione
[...] speciale” ai sensi dell'art. 19. c.
1. e 1.1., D.lgs 286/1998 in forza dell'art. 32 c. 2 D.lgs
2008 n. 25 modificato dal D.L.113/2018 e dal successivo D.L.130/2020 convertito in L.
n. 173/2020 per le motivazioni di cui alla narrativa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari sia del giudizio di Cassazione, che del presente giudizio di riassunzione”.
7. Il Controparte_7
di Ancona- non si è costituito in giudizio, rimanendo
[...] pertanto contumace.
8. All'udienza del 14.1.2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalla parte costituita la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine di sessanta giorni, ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparsa conclusionale.
pag. 8/18 9. Motivi della decisione.
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
9.1 A seguito della cassazione con rinvio effettuata dalla Corte di legittimità con ordinanza n. 11406/2023, la valutazione di merito rimessa a questa Corte concerne esclusivamente la verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007.
In particolare la Corte di Cassazione, premesso che nei procedimenti in materia di protezione internazionale la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest'ultimo, non incide comunque su tale verifica, in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull'accertamento officioso della situazione generale esistente nell'area di provenienza del cittadino straniero, e neppure può impedire l'accertamento officioso, relativo all'esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine all'ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa (cfr. da ultimo Cass. n. 16122 del 2020), ha affermato la necessità di procedere alla valutazione del caso in esame utilizzando fonti internazionali aggiornate, senza trascurare di indagare rigorosamente la situazione della zona di provenienza (Punjab-Pakistan).
9.2 Prevede, in particolare, l'art. 14 (Danno grave) lettera c) del d-lgs. n. 251 del 2007 che “ Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: … c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
9.3 Nella fattispecie concreta si impone, dunque, al fine di valutare la sussistenza di un tale rischio in caso di ritorno del richiedente nel paese di provenienza, l'esame delle
COI - Country of Origin Information- il più possibile aggiornate e puntuali con riferimento al Pakistan e, nello specifico, alla regione del Punjab.
pag. 9/18 In proposito si legge nella recente relazione dell'AC (Armed Conflict Location &
Event Data), datata 12 dicembre 2024, che in tale anno “.. il Pakistan ha vissuto uno degli anni più violenti degli ultimi dieci anni, alle prese con una politica disgregante e la crescente militanza dei separatisti baluci e del (TTP). Le Persona_1 elezioni nazionali e provinciali di febbraio non sono riuscite a ristabilire l'ordine e sono state funestate da diffuse accuse di manipolazione militare per impedire il potere all'ex
Primo Ministro e al suo partito . 1 Mentre i Per_2 Controparte_8 candidati indipendenti schierati con il PTI si sono assicurati il maggior numero di seggi parlamentari, è rimasto in carcere. A marzo, della Lega Per_2 CP_9
Musulmana -N – ampiamente considerato il partito preferito dai militari
– è stato nominato Primo Ministro e ha formato il nuovo governo. Ciò ha portato a una rottura senza precedenti nelle relazioni civili-militari, segnando il punto più basso nella storia del Paese e innescando una crisi politica.
Il panorama violento del Pakistan si estende oltre l'instabilità politica del Paese.
Secondo l' AC Conflict Index , il Pakistan si colloca al 12° posto tra i conflitti più estremi al mondo nel 2024 e oltre un quinto della sua popolazione è esposto alla violenza. Quasi l'85% di questa violenza si è concentrato nelle province di confine del
Belucistan e del Khyber Pakhtunkhwa, rispettivamente roccaforti dei separatisti beluci e del TTP.
In Belucistan, l'AC registra il doppio dell'attività separatista nei primi 11 mesi del
2024 rispetto all'intero anno precedente, con i separatisti beluci che hanno intensificato la loro insurrezione contro il governo pakistano, accusato di sfruttare le risorse naturali del Belucistan. La violenza è aumentata in vista delle elezioni nazionali e provinciali, quando i separatisti hanno imposto un boicottaggio attaccando le infrastrutture elettorali durante le votazioni. Livelli elevati di violenza sono continuati per il resto dell'anno, a indicare la crescente forza armata e organizzativa dei separatisti. L'insurrezione è diventata anche sempre più etnocentrica, a fronte dell'aumento della violenza contro gli "esterni", principalmente lavoratori punjabi. I lavoratori punjabi, capri espiatori delle istituzioni politiche e militari pakistane dominate dai punjabi, hanno subito più violenze mirate nei soli primi 11 mesi del 2024
pag. 10/18 che in tutti gli anni messi insieme da quando AC ha iniziato a occuparsi del
Pakistan nel 2010. Anche gli attacchi contro cittadini cinesi che lavoravano a progetti legati al corridoio economico Cina-Pakistan, parte della , sono Parte_2 aumentati nel 2024.
Nella vicina provincia di Khyber Pakhtunkhwa, la violenza politica è rimasta a livelli costantemente elevati per tutto il 2024, a fronte della continua attività del TTP e dell'aumento degli attacchi da parte dello Stato Islamico della Provincia di AS
(ISKP) e del gruppo (HGB), una fazione separatista del TTP. Tra Persona_3 questi gruppi, il TTP ha effettuato il maggior numero di attacchi, mantenendo la sua roccaforte nei distretti gemelli del Waziristan settentrionale e meridionale, al confine con l'Afghanistan, e facendo incursioni nel distretto di Lakki Marwat, al confine con la provincia del Punjab. La maggior parte degli attacchi del TTP e dell'HGB ha preso di mira le forze di sicurezza, che cercano di cacciare dalla provincia per prendere il controllo dei territori tribali. Un numero crescente di attacchi ha preso di mira agenti di polizia fuori servizio.
CP_1 Da parte sua, l' ha condotto diversi attacchi contro i civili, tra cui la consistente popolazione sciita del paese, minoranze religiose, leader tribali e politici, sospettati di essere stati presi di mira a causa delle loro diverse interpretazioni dell'Islam. Nel distretto di Kurram, una regione nord-occidentale al confine con l'Afghanistan, gli scontri tra gruppi tribali sciiti e sunniti hanno causato centinaia di morti fino al 30 novembre. Nonostante un cessate il fuoco negoziato dal governo e dai leader tribali, le CP_1 ostilità sono persistite. L ha invitato i suoi combattenti a difendere le comunità sunnite dagli attacchi sciiti, tentando così di posizionarsi nel conflitto. Le tensioni settarie di lunga data continuano a intrecciarsi con irrisolte controversie territoriali tribali, alimentando ulteriormente un ciclo di uccisioni per rappresaglia.
La convergenza di instabilità politica e crescente militanza ha creato un ambiente volatile con effetti di ricaduta nella regione. Con il rafforzamento dei gruppi militanti, la violenza è aumentata e gli scontri di confine tra i talebani e le forze pakistane sono triplicati entro ottobre rispetto all'anno precedente. Il Pakistan ha accusato pag. 11/18 l'Afghanistan di fornire un rifugio sicuro al TTP, mentre l'Afghanistan ha affermato che CP_1 l' opera da centri di addestramento in Pakistan. Sebbene i due Paesi siano rimasti impegnati in regolari rapporti diplomatici, 8 le tensioni tra i due sono peggiorate notevolmente nel 2024, complicando ulteriormente una situazione già di per sé disastrosa”.
Dal COI Report- Pakistan: country focus dell'EUAA (European Union Agency for
Asylum), aggiornato al dicembre 2024, emerge quanto segue, con particolare riguardo alla situazione della sicurezza della regione del Punjab: “(a) Descrizione generale del governatorato La provincia del Punjab è situata nel Pakistan orientale e confina internamente con la provincia del Sindh a sud, con le province del Belucistan e del
Khyber Pakhtunkhwa a ovest e con il Territorio della Capitale di Islamabad e la regione di Azad Jammu e Kashmir a nord. Esternamente, confina con l'India e la regione di Jammu e Kashmir amministrata dall'India a est e a nord-est. Il Punjab è composto da nove divisioni e 36 distretti (al 2023-466) e può essere suddiviso in una zona settentrionale, centrale e meridionale, con la città di HO come capoluogo di provincia. Il quartier generale militare delle Forze Armate del Pakistan (Quartier
Generale dello Stato Maggiore Congiunto) e dell'Esercito del Pakistan (Quartier
Generale) si trovava entrambi a AW, una città di guarnigione nel nord della provincia …
Contesto del conflitto e attori armati. Il Punjab meridionale era caratterizzato da
"identità settarie contrastanti" che costituivano una sfida per la pace politica e religiosa. A partire dagli anni '80, la provincia ha sperimentato la violenza settaria sunnita sciita guidata da gruppi militanti deobandi come il Controparte_11
(SSP), la sua ala militare Lashkar-e e il gruppo sciita sostenuto dall
[...] CP_12 [...]
. Mentre l'SSP ha pubblicamente preso le distanze dalla Controparte_13 violenza a metà degli anni '90 e il LeJ è stato costretto alla clandestinità a metà degli anni 2010, questi due gruppi hanno continuato a operare nel Punjab, mantenendo una presenza potenzialmente forte in alcune parti del Punjab meridionale, compresi i distretti di , e . Persona_4 Per_5 Per_6
pag. 12/18 Negli ultimi anni, la provincia ha visto diversi attacchi settari contro i cristiani accusati di "blasfemia", la comunità HM e gli sciiti. La provincia è stata anche testimone di attività militanti baloch, come dimostrato dall'attentato dinamitardo di gennaio 2022 in un affollato mercato a HO, che ha causato tre morti ed è stato rivendicato dall Il TTP e i suoi gruppi alleati hanno esteso la Controparte_14 loro influenza nel Punjab negli ultimi anni e a metà del 2023 hanno annunciato la creazione di due wilayah ("province") nel Punjab: Punjab settentrionale e Punjab meridionale. Il gruppo ha affermato di aver schierato tra 200 e 300 dei suoi combattenti in queste wilayah. La wilayah settentrionale era guidata da Persona_7
che ha una storia di stretta collaborazione con l'ex gruppo scissionista del TTP
[...]
HR (JuA). La wilayah meridionale era guidata da una figura meno nota di Per_8 nome che si ritiene fosse affiliata al La fazione Persona_9 Persona_10 del Punjab meridionale del TTP comprendeva presumibilmente almeno 10 sottogruppi di forza sconosciuta. Alcuni gruppi, come la fazione e le fazioni Persona_11 [...]
e , con base a non hanno rivendicato alcun Per_12 Per_13 Persona_4 attacco a maggio 2024.
Oltre a , è stata segnalata anche la presenza di fazioni del TTP nella Persona_4 zona di Mianwali. Secondo il l'influenza ideologica del TTP era più CP_15 diffusa nel Punjab meridionale che nel nord, con le aree di confine tra il Punjab e il
Khyber Pakhtunkhwa che mostravano livelli di infiltrazione del TTP più elevati.
Tuttavia, alcune fazioni affiliate al TTP sono state trovate anche a AW. Secondo il AS AR (TK), l'ex gruppo scissionista del TTP, che Persona_14 si sarebbe riconciliato con il TTP, possedeva capacità operative per colpire obiettivi all'interno della provincia del Punjab. Nel gennaio 2024, è stato riferito che il TTP aveva creato una nuova ala militante chiamata "Istrna" per condurre attacchi specifici contro il personale delle forze dell'ordine nel Punjab. Fonti governative consultate dal quotidiano Dawn stimavano che il gruppo avesse circa 50 combattenti.
Secondo funzionari di polizia attuali ed ex che avevano monitorato la militanza settaria CP_1 e che erano stati intervistati dall'International Crisis Group nell'aprile 2022, l' era presente in diversi distretti del Punjab occidentale e settentrionale, tra cui AW,
pag. 13/18 , e . Le attività del gruppo nella provincia Persona_4 Per_15 Per_16 sono continuate anche nel periodo di riferimento di questo rapporto, con la Pt_ segnalazione di nascondigli dell (smantellati) nelle città di , e Per_16 Per_17
Altri gruppi militanti armati con base nel Punjab includevano Per_18 [...]
e (c) Recenti tendenze in materia di sicurezza e Per_19 Persona_20 impatto sulla popolazione civile Tendenze in materia di sicurezza Il CRSS descrive il
Punjab come "relativamente pacifico" nel 2023. Ciononostante, l'anno 2023 ha visto un aumento degli attacchi dei militanti nel Punjab con 14 attacchi che hanno causato 20 morti (tra cui 2 civili) e 14 feriti (inclusi 8 civili) rispetto ai soli tre attacchi del 2022. I militanti del TTP hanno effettuato diversi attacchi nel distretto di Mianwali durante il periodo di riferimento, anche contro posti di polizia nel distretto di Mianwali, causando la morte di un agente nell'ottobre 2023.
All'inizio di novembre 2023, un assalto di alto profilo con armi da fuoco ed esplosivi contro una base di addestramento dell'Aeronautica Militare Pakistana (PAF) è stato rivendicato dal L'attacco è stato sventato dalle forze Parte_4 armate, che hanno ucciso nove degli aggressori. Anche i posti di sicurezza sono stati attaccati dal TTP nei distretti di e Taunsa, causando il ferimento di Persona_4 diversi membri delle forze dell'ordine tra aprile e inizio maggio 2024. Nella primavera del 2024, diversi agenti di polizia sono stati uccisi o feriti in omicidi mirati a HO
(rivendicati dal TTP) e AW (da parte di militanti non identificati). In uno degli attacchi più letali contro la polizia nella provincia degli ultimi anni, un gruppo di banditi ha teso un'imboscata a un veicolo che trasportava membri delle forze dell'ordine nel distretto di Rahim Yar Khan nell'agosto 2024. L'attacco, effettuato con armi da fuoco e lanciarazzi, ha causato la morte di 12 agenti di polizia e il ferimento di altri otto. Nello stesso mese, decine di militanti non identificati hanno attaccato la polizia presso un posto di frontiera a situato tra il Punjab e il Persona_4
Khyber Pakhtunkhwa.
Nel frattempo, il Dipartimento Antiterrorismo (CTD) ha condotto operazioni di sicurezza in diverse città della provincia, con conseguente arresto di decine di presunti Pt_ Con membri di vari gruppi militanti, tra cui , TTP, SSP e Persona_14
pag. 14/18 nel Subcontinente Indiano, e uccisione di diversi militanti. In Controparte_16 particolare, un leader di Al-Qaeda, , è stato arrestato nel luglio 2024. Il Per_21
Punjab, insieme al Belucistan, si è classificato al terzo posto tra le province del paese in termini di frequenza di attacchi settari che hanno causato vittime (quattro incidenti con una persona uccisa), come osservato dal CRSS in relazione all'anno 2023. Violenze di massa settarie contro cristiani accusati di profanazione o blasfemia sono state segnalate nel distretto di Sargodha a maggio e nel distretto di ad Persona_22 agosto 2024, con gli attacchi di maggio che hanno provocato la morte di un cristiano.
Uno scontro armato tra sunniti e sciiti nella città di Kalabagh, nel distretto di
Mianwali, alla fine di agosto 2024, ha causato la morte di almeno due sciiti e il ferimento di oltre 30 persone, mentre un membro della comunità HM è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco da aggressori non identificati nel distretto di Gujrat nel luglio 2024. Per informazioni sul trattamento riservato ai membri delle minoranze religiose, vedere la sezione.
6.2 Minoranze religiose. Incidenti di sicurezza Secondo il CRSS, la provincia ha assistito a 47 episodi di violenza nel corso del 2023 (compresi sia attacchi di militanti che violenze legate a operazioni antiterrorismo), che hanno causato 53 morti e 32 feriti.
Per quanto riguarda specificamente gli "attacchi terroristici" (che possono includere attacchi di militanti, nazionalisti, insorti e settari), il PIPS ha registrato sei episodi nel
2023, che hanno causato 16 morti e 8 feriti. Quattro di questi attacchi sono stati perpetrati da TTP e TJP, di cui tre nel distretto di Mianwali. Nel frattempo, il PICSS ha documentato 14 attacchi di militanti nel corso del 2023, che hanno causato 20 morti e
14 feriti. Durante i primi nove mesi del 2024, la stessa fonte ha registrato 38 incidenti
(sia attacchi di militanti che violenze durante operazioni antiterrorismo) che hanno causato 35 vittime e 87 feriti.
Vittime civili Il PICSS ha riferito che gli attacchi di militanti nella provincia nel 2023 hanno causato due vittime civili. Sfollamento e rimpatrio Nell'agosto 2024, è stato segnalato che un gruppo di 21 indù pakistani è fuggito dal distretto di Rahim Yar Khan del Punjab in India a causa di preoccupazioni per potenziali attacchi contro gli indù.
Per ulteriori informazioni sul trattamento degli indù, consultare la sezione 6.2.1 Indù e pag. 15/18 Sikh. Non è stato possibile trovare ulteriori informazioni sugli sfollati interni o sui movimenti di ritorno da o verso la provincia del Punjab correlati al conflitto durante il periodo di riferimento”.
La recente relazione dell'AC (Armed Conflict Location & Event Data), recante la data dell'8 maggio 2025 ha, inoltre, evidenziato che “Le tensioni tra India e Pakistan sono nuovamente aumentate dopo che l'India ha condotto attacchi missilistici contro quelle che ha definito "infrastrutture terroristiche" in diverse località del Kashmir amministrato dal Pakistan e del Pakistan il 7 maggio. Tra gli obiettivi c'erano seminari e centri di addestramento presumibilmente utilizzati da gruppi separatisti islamici, tra cui e implicati in alcuni degli Persona_23 Persona_24 attacchi più letali in India. I funzionari indiani hanno attribuito l'attacco del mese scorso a al Fronte della Resistenza, che secondo l'India è un rappresentante Per_25
Per del . In termini di portata geografica e impatto, i dati AC mostrano che questi attacchi vanno ben oltre la risposta dell'India all'attacco di del 2019, quando Per_26 gli aerei da guerra indiani colpirono una presunta base JeM nell'area di Balakot nel
Khyber Pakhtunkhwa dopo che un bombardamento JeM nel Kashmir amministrato dall'India avrebbe ucciso almeno 40 paramilitari indiani. I primi rapporti provenienti dal Pakistan indicano che almeno 26 civili, tra cui bambini, sarebbero stati uccisi negli attacchi del 7 maggio .
, responsabile della ricerca per l'Asia meridionale presso AC, ha Persona_27 affermato:
"I segni erano già sul muro: le tensioni tra i due Paesi erano aumentate dall'inizio dell'anno, con l'attacco di del 22 aprile che ha peggiorato la situazione. I Per_25 dati AC mostrano scambi transfrontalieri notturni tra le forze armate dei due Paesi
a partire dal 22 aprile, mentre il periodo precedente l'attacco ha visto più scontri tra le forze di sicurezza che in qualsiasi altro anno dal 2021.
Gli attacchi del 7 maggio vanno oltre la risposta dell'India all'attacco di del Per_26
2019, prendendo di mira località situate nel profondo del Punjab, la provincia più popolosa e più importante dal punto di vista economico e politico del Pakistan. Sebbene
pag. 16/18 il governo indiano abbia sottolineato la natura "mirata" degli attacchi, sottolineando che le strutture militari erano state risparmiate e che gli attacchi erano mirati a sventare "attacchi imminenti", il bilancio delle vittime civili e l'ingresso geografico fanno sì che ciò potrebbe non essere sufficiente a calmare gli animi in Pakistan”.
9.4 Conclusivamente, alla luce della situazione attuale del paese di provenienza del richiedente, avuto riguardo sia alla situazione specifica del Punjab, che alle condizioni dell'intero Stato del Pakistan, debbono ritenersi sussistenti i presupposti previsti dall'art. 14 (Danno grave) lettera c) del d-lgs. n. 251 del 2007 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in presenza di rischio di danno grave derivante al richiedente dall'eventuale rimpatrio, in ragione della “minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
9.5 Assorbita ogni altra questione sollevata nel presente grado di giudizio, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di L'Aquila in data 21.06.2016, e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionale emesso dalla Controparte_3
di Ancona nei confronti del Sig. il
[...] Parte_1
28.09.2015, notificatogli dalla Questura di Teramo il 26.01.2016, va riconosciuto a lo status di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) Parte_1 del d. lgs. 251/2007.
10. Sulle spese si osserva che il richiedente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio in cui è parte soccombente un'amministrazione statale. Ciò comporta che
“.. non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115 del 2002 …; l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'amministrazione statale (Cass.
pag. 17/18 18583/2012,22882/2018,30876/2018,19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021)” – di recente Cass. I civ., ord. 14 aprile 2025 n. 9760.
Pertanto le spese legali, relative sia al giudizio di merito che di legittimità, andranno liquidate con separato provvedimento, su istanza ex art. 82 d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello in riassunzione proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila di L'Aquila, pubblicata il 24
[...] giugno 2016 nel procedimento r.g.a.c. n. 595/2016, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'ordinanza impugnata, riconosce a lo status di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) Parte_1 del d. lgs. 251/2007;
2) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 giugno 2025
Cons. est.
Francesca Coccoli
Presidente
Barbara Del Bono
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