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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2308/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Aponte Roberto Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Federici Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
(CF: res.te in Milano, con domicilio digitale ex art. 16- CP_1 C.F._1 sexies d.l. 179/2012, per tutte le comunicazioni e/o notificazioni della cancelleria, delle parti e di terzi, relativamente al presente procedimento, presso il seguente indirizzo di posta elettronica: appartenente all'Avv. Giuseppe Email_1
Filippo Geraci, (CF. ) del Foro di Roma dal quale è rapp.to e difeso;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
AVV. in proprio ex art. 86 c.p.c. quale avvocato del Foro di Controparte_2
Milano, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Monforte n. 19;
APPELLATA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione mobiliare
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante
“Piaccia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, accertare e dichiarare la nullità della Sentenza n. 6585/2024 del Tribunale di Milano pubbl. il 01/07/2024
RG.n. 35628/2023 atteso che il relativo giudizio si è svolto in mancanza del legittimato passivo necessario, costituito dal terzo pignorato;
e, quindi, in violazione delle norme sul litisconsorzio necessario con conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure in conformità all'orientamento della Corte di Cassazione a seguito della Sentenza n. 13533 del 18 maggio 2021 il quale deve ritenersi consolidato in relazione alle successive conformi Sentenze di seguito elencate: Cass., sez. III, 27 settembre 2021, n. 26114; Cass., sez. III, 14 dicembre 2021,
pagina 1 di 3 n. 39973; Cass., sez. III, 13 aprile 2022, n. 12075; Cass., sez. III, 23 giugno 2022, n. 20318 e da ultimo Corte di Cassazione Civile, sez. III, 22 febbraio 2023 n. 5476.” Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis reiectis, così decidere: ove riconosciuto che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati, disporre ex art. 354, comma I, c.p.c. la remissione della causa al primo giudice ai fini dell'integrazione del contraddittorio con notifica anche ai terzi pignorati dell'atto di opposizione ex art. 615 c.p.c. del 06/07/2023 notificato dal sig. alla CP_1 sola creditrice procedente oppure, in caso contrario, decidere l'appello come da conclusioni dell'appellata in comparsa di costituzione e risposta del 23/12/2024. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio, da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 come aggiornato e con la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1bis del medesimo decreto, oltre 15% per rimborso delle spese generali, Cpa, Iva se dovuta, esborsi e successive occorrende”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. CP_1 6585/2024, pubblicata il 1.7.2024 e notificata l'8.7.2024, con cui il Tribunale di Milano, definendo la fase di merito del giudizio di opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposta dal medesimo nell'ambito di una procedura esecutiva presso terzi promossa dall'avv.
[...]
ha dichiarato improcedibile il giudizio in quanto tardivamente instaurato e CP_2 condannato l'opponente al rimborso delle spese di lite nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. ed al pagamento di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende. La pronuncia del Tribunale è impugnata solo in punto di spese di lite. Nello specifico, con il primo motivo di critica l'appellante lamenta l'erronea applicazione da parte del primo giudice della fascia di valore tabellare nella liquidazione delle spese, sostenendo che “il credito indicato nell'atto di precetto di pagamento notificato ex.art.140 cpc in data 29/12/2022, è stato illegittimamente aumentato proprio per far rientrare la controversia nello scaglione di valore successivo che va da € 26.0001 ad € 52.000,00 anziché come effettivamente rientrante nello scaglione di valore che ricomprende i valori da € 5.201,00 ad € 26.000,00”. Con il secondo motivo lamenta la mancata riduzione del compenso tabellare medio stante la pretesa semplicità delle questioni trattate.
Con il terzo motivo lamenta l'erronea ricomprensione nella condanna ex art. 91 c.p.c. dei compensi professionali per le fasi istruttoria e decisionale “liquidate interamente anziché ridotte come da motivazione”. Con il quarto motivo lamenta l'erronea maggiorazione del compenso del 30% operata dal Tribunale ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014. Con il quinto e il sesto motivo censura infine la condanna pronunciata dal Tribunale ex art. 96
c.p.c..
L'appellata si è regolarmente costituita in data 23.12.2024 chiedendo il rigetto dell'appello proposto da controparte nonché di “disporre la cancellazione dagli atti di causa delle frasi inutilmente offensive e condannare l'appellante sig. ex artt. 89 c.p.c. e 96, commi CP_1 1, 3 e 4, c.p.c., al pagamento a titolo di risarcimento del danno a favore dell'appellata dell'importo di €. 5.000,00 o del maggior o minor importo ritenuto di giustizia anche secondo equità”.
Alla prima udienza del 14.1.2025 il Consigliere istruttore ha invitato le parti a voler valutare soluzioni transattive della vertenza, limitata alla sola disciplina delle spese di lite, invitandole pagina 2 di 3 altresì a prendere in considerazione la questione relativa alla regolarità della instaurazione del processo nato come opposizione ad una procedura esecutiva presso terzi che aveva visto sin dal primo grado pretermessi i terzi pignorati.
Alla successiva udienza del 1.4.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Tanto considerato in punto di fatto, osserva la Corte che, nel caso specifico, l'esame del merito dell'impugnazione è precluso dall'esistenza di una nullità processuale verificatasi nel giudizio di primo grado, nullità, che secondo i principi affermati dal Supremo Collegio, dev'essere indefettibilmente rilevata ex officio, con conseguente rimessione degli atti al Giudice di primo grado. Risulta infatti che al presente processo non abbiano partecipato i terzi pignorati (Banco
[...]
e Intesa San Paolo s.p.a.), i quali non sono stati citati dall'opponente, nonostante si tratti CP_3 di soggetti che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, devono ritenersi litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 13533 del 18/05/2021 (conformi Cass., Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Cass., Ordinanza n. 32445 del
03/11/2022), la quale ha motivatamente superato il precedente orientamento secondo cui il terzo rivestirebbe la qualifica di litisconsorte necessario solo ove portatore di un proprio specifico interesse.
Visto il disposto dell'art. 354 c.p.c. la causa deve, pertanto, essere rimessa al Giudice di primo grado per la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati sopra indicati.
In considerazione del fatto che la relativa questione è stata sollevata d'ufficio dal consigliere istruttore e posta all'attenzione delle parti nel corso della prima udienza del 14.1.2024, ritiene la Corte che ricorrano i presupposti per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di appello tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell'Avv. avverso la sentenza del CP_1 Controparte_2
Tribunale di Milano n. 6585/2024, pubblicata il 1.7.2024 e notificata l'8.7.2024, così provvede:
- accerta la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati
Banco Bpm S.p.A. e Intesa San Paolo s.p.a. e, per l'effetto, dispone la rimessione degli atti al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per la rinnovazione del giudizio;
- dichiara le spese del presente grado interamente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Così deciso, in Milano il 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Aponte Roberto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Aponte Roberto Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Federici Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
(CF: res.te in Milano, con domicilio digitale ex art. 16- CP_1 C.F._1 sexies d.l. 179/2012, per tutte le comunicazioni e/o notificazioni della cancelleria, delle parti e di terzi, relativamente al presente procedimento, presso il seguente indirizzo di posta elettronica: appartenente all'Avv. Giuseppe Email_1
Filippo Geraci, (CF. ) del Foro di Roma dal quale è rapp.to e difeso;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
AVV. in proprio ex art. 86 c.p.c. quale avvocato del Foro di Controparte_2
Milano, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Monforte n. 19;
APPELLATA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione mobiliare
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante
“Piaccia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, accertare e dichiarare la nullità della Sentenza n. 6585/2024 del Tribunale di Milano pubbl. il 01/07/2024
RG.n. 35628/2023 atteso che il relativo giudizio si è svolto in mancanza del legittimato passivo necessario, costituito dal terzo pignorato;
e, quindi, in violazione delle norme sul litisconsorzio necessario con conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure in conformità all'orientamento della Corte di Cassazione a seguito della Sentenza n. 13533 del 18 maggio 2021 il quale deve ritenersi consolidato in relazione alle successive conformi Sentenze di seguito elencate: Cass., sez. III, 27 settembre 2021, n. 26114; Cass., sez. III, 14 dicembre 2021,
pagina 1 di 3 n. 39973; Cass., sez. III, 13 aprile 2022, n. 12075; Cass., sez. III, 23 giugno 2022, n. 20318 e da ultimo Corte di Cassazione Civile, sez. III, 22 febbraio 2023 n. 5476.” Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis reiectis, così decidere: ove riconosciuto che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati, disporre ex art. 354, comma I, c.p.c. la remissione della causa al primo giudice ai fini dell'integrazione del contraddittorio con notifica anche ai terzi pignorati dell'atto di opposizione ex art. 615 c.p.c. del 06/07/2023 notificato dal sig. alla CP_1 sola creditrice procedente oppure, in caso contrario, decidere l'appello come da conclusioni dell'appellata in comparsa di costituzione e risposta del 23/12/2024. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio, da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 come aggiornato e con la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1bis del medesimo decreto, oltre 15% per rimborso delle spese generali, Cpa, Iva se dovuta, esborsi e successive occorrende”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. CP_1 6585/2024, pubblicata il 1.7.2024 e notificata l'8.7.2024, con cui il Tribunale di Milano, definendo la fase di merito del giudizio di opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposta dal medesimo nell'ambito di una procedura esecutiva presso terzi promossa dall'avv.
[...]
ha dichiarato improcedibile il giudizio in quanto tardivamente instaurato e CP_2 condannato l'opponente al rimborso delle spese di lite nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. ed al pagamento di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende. La pronuncia del Tribunale è impugnata solo in punto di spese di lite. Nello specifico, con il primo motivo di critica l'appellante lamenta l'erronea applicazione da parte del primo giudice della fascia di valore tabellare nella liquidazione delle spese, sostenendo che “il credito indicato nell'atto di precetto di pagamento notificato ex.art.140 cpc in data 29/12/2022, è stato illegittimamente aumentato proprio per far rientrare la controversia nello scaglione di valore successivo che va da € 26.0001 ad € 52.000,00 anziché come effettivamente rientrante nello scaglione di valore che ricomprende i valori da € 5.201,00 ad € 26.000,00”. Con il secondo motivo lamenta la mancata riduzione del compenso tabellare medio stante la pretesa semplicità delle questioni trattate.
Con il terzo motivo lamenta l'erronea ricomprensione nella condanna ex art. 91 c.p.c. dei compensi professionali per le fasi istruttoria e decisionale “liquidate interamente anziché ridotte come da motivazione”. Con il quarto motivo lamenta l'erronea maggiorazione del compenso del 30% operata dal Tribunale ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014. Con il quinto e il sesto motivo censura infine la condanna pronunciata dal Tribunale ex art. 96
c.p.c..
L'appellata si è regolarmente costituita in data 23.12.2024 chiedendo il rigetto dell'appello proposto da controparte nonché di “disporre la cancellazione dagli atti di causa delle frasi inutilmente offensive e condannare l'appellante sig. ex artt. 89 c.p.c. e 96, commi CP_1 1, 3 e 4, c.p.c., al pagamento a titolo di risarcimento del danno a favore dell'appellata dell'importo di €. 5.000,00 o del maggior o minor importo ritenuto di giustizia anche secondo equità”.
Alla prima udienza del 14.1.2025 il Consigliere istruttore ha invitato le parti a voler valutare soluzioni transattive della vertenza, limitata alla sola disciplina delle spese di lite, invitandole pagina 2 di 3 altresì a prendere in considerazione la questione relativa alla regolarità della instaurazione del processo nato come opposizione ad una procedura esecutiva presso terzi che aveva visto sin dal primo grado pretermessi i terzi pignorati.
Alla successiva udienza del 1.4.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Tanto considerato in punto di fatto, osserva la Corte che, nel caso specifico, l'esame del merito dell'impugnazione è precluso dall'esistenza di una nullità processuale verificatasi nel giudizio di primo grado, nullità, che secondo i principi affermati dal Supremo Collegio, dev'essere indefettibilmente rilevata ex officio, con conseguente rimessione degli atti al Giudice di primo grado. Risulta infatti che al presente processo non abbiano partecipato i terzi pignorati (Banco
[...]
e Intesa San Paolo s.p.a.), i quali non sono stati citati dall'opponente, nonostante si tratti CP_3 di soggetti che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, devono ritenersi litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 13533 del 18/05/2021 (conformi Cass., Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Cass., Ordinanza n. 32445 del
03/11/2022), la quale ha motivatamente superato il precedente orientamento secondo cui il terzo rivestirebbe la qualifica di litisconsorte necessario solo ove portatore di un proprio specifico interesse.
Visto il disposto dell'art. 354 c.p.c. la causa deve, pertanto, essere rimessa al Giudice di primo grado per la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati sopra indicati.
In considerazione del fatto che la relativa questione è stata sollevata d'ufficio dal consigliere istruttore e posta all'attenzione delle parti nel corso della prima udienza del 14.1.2024, ritiene la Corte che ricorrano i presupposti per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di appello tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell'Avv. avverso la sentenza del CP_1 Controparte_2
Tribunale di Milano n. 6585/2024, pubblicata il 1.7.2024 e notificata l'8.7.2024, così provvede:
- accerta la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati
Banco Bpm S.p.A. e Intesa San Paolo s.p.a. e, per l'effetto, dispone la rimessione degli atti al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per la rinnovazione del giudizio;
- dichiara le spese del presente grado interamente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Così deciso, in Milano il 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Aponte Roberto
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